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Concorso RIPAM-ANAC 35 posti Specialista di area amministrativa e giuridica
6059 messaggi, letto 352179 volte

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Da: Gigino123 25/07/2018 09:13:43
Ragazzi qualcuno ricorda le domande del CAD?
Rispondi

Da: TRump 25/07/2018 09:19:41
Il concorso coesione non fa testo. Erano solo crocette. Quindi si passava tranquillamente, bastava solo memorizzare.

Qui lo scritto è più complesso. Alla fine, tolti gli assenti una trentina e gli espulsi, mi sembra 4 o 5. Tutti hanno scritto qualcosa e si tratta di circa 400 compiti.

Però è noto che ripam data la sua struttura poligonale,  con pressoché tutti gli enti,  mira a fare graduatorie più lunghe, così da accontentare un po' tutti quelli che hanno bisogno di funzionari e non riescono a bandire in tempi  ristretti. Ma un conto è Anac un conto è un ministero qualsiasi.
Rispondi

Da: ABC25/07/2018 09:32:42
IL d.lgs. n. 50/2016 SI POTEVA CONSULTARE??
Rispondi

Da: ABC25/07/2018 09:35:26
gli enti che organizzavano le preparazioni al concorso tipo jusforyou ecc... l'avevano ipotizzata la delibera anac di maggio 2018??
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 09:39:52
@Gigino123

A dire il vero, non ricordo che una delle tre tracce riguardasse il CAD.

Oltre alla traccia estratta, che prevedeva la stesura di un parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i motivi di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti, una delle due tracce non estratte prevedeva la stesura di un parere di precontenzioso avente ad oggetto il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice degli Appalti, mentre l'altra traccia non estratta prevedeva la stesura di un provvedimento conclusivo di un procedimento di vigilanza in materia di Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi, di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Non ricordo esattamente il contenuto di quest'ultima traccia letta dal Presidente della Commissione, ma poteva probabilmente trattarsi stenedere un provvedimento di ordine ex art. 1, comma 3, della Legge n. 190/2012, ovvero uno degli altri atti conclusivi del procedimento di Vigilanza, previsti dall'art. 11 del relativo Regolamento approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera del 29 marzo 2017.

In ogni caso, non mi è parso che nella seconda prova scritta vi fossero tracce in materia di CAD.
Rispondi

Da: Gigino123 25/07/2018 09:42:31
@Mario_Bianchi intendevo i quiz
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Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 09:44:47
Ciedo scusa, ma per puro lapsus (sicuramente freudiano) ho scritto D.Lgs. n. 33/2013 (che riguarda la trasparenza amministrativa), ma intendevo riferirmi al D.Lgs. 39/2013 (che riguarda invece l'Inconferibilità e l'Incompatibilità nell'assunzione degli incarichi amministrativi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni).
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 09:47:54
Ok. le domande sul CAD erano le ultime cinque prima delle 10 domande di inglese, ma in questo momento, sinceramente, non le ricordo più. Se mi ritorna qualcosa in mente, te la scrivo.
Rispondi

Da: Gigino123 25/07/2018 09:59:06
Grazie
Rispondi

Da: barbablux25/07/2018 10:55:29
voi che pensate saranno molto selettivi con l'atto?? io penso che per chi abbia fatto un'ottima prima prova sia difficile che la commissione non conceda nemmeno la sufficienza sull'atto (salvo castronerie clamorose)...speriamo bene e in bocca al lupo a tutti...
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 11:07:05
Riguardo la traccia estratta nel corso della seconda prova scritta, ho riletto attentamente il testo del parere di precontenzioso di cui alla Delibera ANAC n. 416/2018.

Non mi sembra che la traccia d'esame riportasse una situazione esattamente identica a quella di cui alla citata delibera, giacché la nella traccia d'esame viene fatto anche cenno alle controdeduzioni fornite dalla Stazione Appaltante, la quale pare che abbia preso in considerazione ed analizzato il comportamento dell'operatore economico. Questa circostanza, invece, non risulta espressa nella delibera n. 416/2018.

Il fatto che la Stazione Appaltante della traccia d'esame abbia comunque preso in considerazione il comportamento dell'operatore economico, è suscettibile di dare luogo ad esiti del parere molto diversi fra loro, a seconda delle argomentazioni che ciascun candidato abbia deciso di approfondire e sviluppare nella stesura dell'elaborato, avendo riguardo ad elementi sottaciuti dalla traccia stessa e magari meglio esplicitati dal concorrente medesimo.

In giurisprudenza non esiste mai (o solo raramente si riscontra) una ricostruzione dei fatti così oggettiva, da non lasciare dubbi sull'applicazione delle norme. Se si potesse infatti giungere a conoscere di situazioni così perfettamente limpide da permettere l'applicazione di uno ed un solo ragionamento, non vi sarebbe bisogno di avere tre gradi di giudizio e le sentenze di primo grado non verrebbero mai ribaltate o anche parzialmente riformate in secondo o terzo grado di giudizio.

Mi spiego meglio.

Se un candidato avesse deciso di battere la medesima strada battuta dalla Delibera ANAC n. 416/2018 e di sviluppare quindi le medesime argomentazioni, sarebbe potuto pervenire ad una declaratoria di non conformità del comportamento della stazione appaltante, supponendo che la stessa sia rimasta pressoché inerte, mentre l'operatore economico, avendo taciuto la condanna definitiva di omicidio colposo ex art. 589 c.p., ha comunque omesso di attestare una situazione astrattamente idonea a configurare una causa  di  esclusione dalla gara. Pertanto, un simile comportamento dell'operatore economico costituirebbe già di per sé un illecito professionale, inquadrabile ex art. 80, comma 1, lettara f-bis) del Codice degli Appalti, come tale comportante la revoca dell'aggiudicazione.

Se invece un candidato avesse deciso di battere una strada diversa dalla Delibera ANAC n. 416/2018, sarebbe potuto anche pervenire ad una conclusione, diametralmente opposta, di conformità del comportamento della stazione appaltante alla normativa di settore. Sarebbe bastato infatti sviluppare ulteriormente la circostanza che la stazione appaltante della traccia d'esame non fosse rimasta del tutto inerte dinanzi alla reticenza dell'operatore economico, ma avesse comunque preso in esame la condanna per omicidio colposo ex art. 589 c.p., ritenendo che la stessa, sotto il profilo sostanziale, non integrerebbe comunque un illecito professionale, avendo riguardo alla natura e all'oggetto dell'affidamento, che concerne lavori di manutenzione di una zona archeologica. Giacché il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. non rientra fra le fattispecie tassativamente elencate dall'art. 80 del Codice degli Appalti, che comportano l'esclusione automatica del concorrente, il margine di discrezionalità valutativa lasciato dal legislatore alla stazione appaltante potrebbe far comunque propendere per una declaratoria di conformità del suo comportamento alla normativa di settore.

In conclusione, credo che in sede di correzione degli elaborati, al di là del esito finale del singolo parere, la Commissione valuterà comunque la capacità argomentativa, la coerenza e la tenuta complessiva del ragionamento sviluppato da ciascun candidato, fermo restando l'inquadramento generale della materia, che, oltre all'art. 80 del Codice degli Appalti, è regolata anche dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 11:26:03
grande mario bianchi
Rispondi

Da: Se non erro 25/07/2018 11:28:37
Mario bianchi concordo con te, l'importante è la motivazione. A mio avviso, però, era più semplice sostenere le ragioni dell'istante.
Il tenore della traccia faceva protende per questa soluzione. La stazione appaltante, infatti, ha eccepito che la ricerca dei mezzi di prova fosse a suo esclusivo carico, quando invece non è così e l'autocertificazione dell'impresa gioca un importante ruolo. Se invece avesse eccepito che la sentenza non fosse neppure astrattamente idonea a pregiudicare l'aggiudicazione, allora sarebbe stato diverso.
Fermo restando che potrebbe essere stato fatto di proposito.
Io ho optato per l'esclusione della società vincitrice, avrei voluto argomentare di più perché la sentenza fosse idonea e quindi da inserire nella documentazione, ma ho avuto paura di fare una cosa troppo manualistica visto che hanno più volte invitato alla sinteticità.
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 11:41:19
il problema è questo secondo me: la distinzione tra lettera c) e lettera f-bis
cioè, mentre ai sensi della lettera c) la stazione appaltante deve effettuare approfondimenti, in contraddittorio con l'interessato, ai sensi della lettera f-bis l'esclusione va disposta automaticamente
io non ho partecipato, non conosco il tenore della traccia, conosco le linee guida ma non avevo e non ho ancora letto la delibera di maggio. quindi sto esprimendo concetti solo astratti
Rispondi

Da: Mario_Bianchi 25/07/2018 11:45:14
In ogni caso, per la finalità che si pone questo concorso, se l'inquadramento della materia è stato comunque ben fatto e l'atto amministrativo è stato steso correttamente, sotto il profilo formale e sostanziale, la prova può ritenersi in ogni caso ben svolta.

Riguardo l'importanza della sintesi, mi pare che sia stata espressamente ribadita dal Presidente della Commissione durante lo svolgimento della prova.
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 11:46:32
ora leggerò la delibera. volevo solo aggiungere: se il reato aveva attinenza con l'attività professionale svolta, poteva assumere rilevanza ai sensi delle linee guida n. 6 e successivo aggiornamento; se non aveva attinenza, comunque applicabile lettera f-bis. escluso art 80 comma 1
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 11:48:07
si. l'importante è l'inquadramento e la capacità di argomentare. poi è chiaro che se il caso si presta a più soluzioni, motivando la propria va bene
Rispondi

Da: Se non erro 25/07/2018 11:53:24
Per quanto riguarda la soglia della sufficienza, poi, grande differenza farà il livello generale di preparazione dei candidati, come in ogni concorso.
Se ci sono molti esperti del settore appalti che hanno citato articoli , comma e lettere corredati da ogni singolo orientamento dell'anac allora sarà un problema. Su 400 o quanti ne eravamo non so in quanti potessero avere questo livello, ad ogni modo. Spero pochi...
Rispondi

Da: @mariobianchi 25/07/2018 13:12:45
Sbagliato:

Come fa la stazione appaltante a considerare la condanna non rilevante se non poteva averne notizia? Nella traccia si parlava espressamente di omissione nella dichiarazione.
Quindi la seconda ipotesi di svolgimento che hai menzionato è errata
Rispondi

Da: Ma perché 25/07/2018 13:42:44
Ci hanno fatto fare la prova a fine luglio se le correzioni partiranno solo a metà settembre?
Rispondi

Da: @ @mariobianchi25/07/2018 13:54:20
Guarda che nel dgue non vanno tutti i reati, ma quelli contro la pa, e gli illeciti professionali. Se mi dici omicidio, senza specificarne in traccia la modalità e le conseguenze, come faccio a considerarlo illecito professionale e quindi da denunciare? Mica posso inventarmelo
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 13:59:31
@ @mariobianchi
in attesa di vedere la traccia, che non conosco, la stazione appaltante potrebbe aver avuto contezza dell'esistenza del reato facendo le verifiche ai sensi dell'art. 80
Rispondi

Da: tanto sarà una strage 25/07/2018 14:02:10
annunciata...massimo 50 persone all'orale
Rispondi

Da: @ @mariobianchi25/07/2018 14:02:27
Pensavo avessi partecipato...io non ho ritenuto di aggiungere elementi di fatto che in traccia non c'erano, neanche all'esame di avv si può...
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 14:02:43
potete mettere la traccia?
Rispondi

Da: @@@ 25/07/2018 14:19:39
Sai com'è, non avendo il codice davanti diventa difficile ricordarsi che 'poteva fare le verifiche' non credi
Rispondi

Da: Uffa uffa uffa25/07/2018 14:22:07
non "poteva", ma "doveva"
Rispondi

Da: @@@ 25/07/2018 14:38:11
Ok continua a fare il professorino da casa, neanche hai fatto l'esame e ancora parli...
Bah
Rispondi

Da: Lux25/07/2018 18:07:58
All'utente @mariobianchi che scrive
"Sbagliato"... etc

Rispondo: sbagliato. La stazione appaltante ne ha contezza (sebbene solo all'esito della procedura), perché la seconda classificata chiede la revoca del provvedimento di'aggiudicazione motivato, appunto, dall'omissione della condanna da parte della società aggiudicataria.

La stazione appaltante, di conseguenza, non solo ne prende atto ma aderisce all'istanza di parere di pre-contenzioso (quindi ha valutato e ha optato per la scelta di non revocare l'aggiudicazione dopo esser venuta a conoscenza dell'omissione della condanna), precisando come il suo operato sia conforme alla normativa, in quanto  - posto che il reato ex art. 589 c.p. non è ricompreso tra quelli tassativamente previsti ai fini dell'automatica esclusione e, quindi, al netto di una causa di esclusione ex lege - la residua valutazione dell'idoneità, della professionalità e della affidabilità dell'operatore rientra in quella discrezionalità in capo alle amministrazioni aggiudicatrici sul cui sindacato è impossibile ingerire (vedi ultima giurisprudenza del CdS), a meno di macroscopica illogicità/illiceità/contrasto con al altre norme imperative etc...

Personalmente ieri l'ho impostata così... E secondo me la scelta del reato era un tranello.
Rispondi

Da: TRump 25/07/2018 19:03:56
Posto che le soluzioni sono tutte buone se bene argomentate.
La stazione appaltante non dice di aver creduto adeguato, anzi non lo ha valutato proprio perché non lo  sapeva.
Dice io non l'ho salutato perxhe non me lo ha detto. E non aveva obbligo di dirmelo. Quindi ora è fatto.
Ma si rivolge perché dice dimmi che posso fare.
Lo devo escludere o no.

Non diceva: ritengo che non abbia inciso o non avrebbe inciso nella valutazione. Ma solo che dovevo essere io a scoprirlo.

La cosa sulla discrezionalità non ce l'ho vista,  perché non diceva per me va bene comunque. E se avessero voluto che si trattasse la discrezionalità, lo avrebbero messo nella traccia. Dire che l'adesione implica una convinzione della stessa è proprio essere su un'altra traccia perché dalla memoria della sa questo non emergeva.
Rispondi

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