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MIUR: 253 Funzionari Area III / F 1
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Da: X Alexej26/12/2018 21:48:55
Quindi avendo scritto 10 pagine nella seconda prova  secondo te sono fuori?
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Da: si26/12/2018 21:53:25
certo che non bastava citare il lodo ma potrebbe essere per la commissione la strada da seguire. Io ad esempio non.l'ho citato e ho fatto riferimento alle diverse regole di condotta che il pubblico dipendente deve seguire per non incorrere in responsabilità partendo dall'art. 28 cost. per  poi passare all'art. 22 t.u.  3/1957  e all'evoluzione del concetto di danno attraverso le regole del DPR 62/2013 e art. 55 septies (se non ricordo male) decreto brunetta contro i furbetti del cartellino e riforma Madia che ha inasprito le sanzioni. Un accenno finale ai dirigenti che sono responsabili dell'attività di controllo sulla correttezza dell'operato dei dipendenti.
Mi rendo conto che ognuno ha interpretato la traccia a modo suo. Ovviamente, il 20 ti lascia fuori mentre il 21 ti consente di accedere all'orale e, quindi, mi chiedo quale possa essere il criterio di valutazione al netto di errori grammaticali che certamente non si possono perdonare
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Da: Ecco ancora26/12/2018 22:07:01
Con sta cavolo di resp. Disciplinare... nn c entra niente la resp. Disciplinare.. ecco, chi ha parlato della resp. Disciplinare per più di 4 righe è fuori... vi dovevate concentrare sul collegamento che intercorre tra la commissione di un reato, la lesione all'immagine che ne può derivare e perché, adesso nn mi ricordo se nel 2009, il legislatore ha sentito la necessità di sottolineare quel collegamento tra commissione del reato è il danno erariale all'immagine.. minkia non ci vuole molto per capirlo.. le sanzioni disciplinari sono qualcosa di ulteriore, che aggiunge per carità, ma nn c entra nulla.. è una conseguenza.. ma la domanda vera è: viene il cittadino e mi chiede qualcosa, io funzionario impazzisco e l'offendo: c 'è un danno all'immagine? O è circoscritta ai reati contro la p.a... adesso vi racconto un favoletta. Ad un concorso molto importante, un dritto all'improvviso chiese se qualcuno aveva la legge fallimentare che nn ci azzeccava nulla con la traccia somministrata - verteva sul due. Amm-.. ebbene metà aula perse almeno un'ora per capire se potesse c'entrare qualcosa la legge fallimentare.. con sta resp. Disciplinare la cosa mi sa che si sta ripetendo..
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Da: si26/12/2018 22:13:21
Non è detto che scrivere 10 pagine possa rappresentare un errore. Non sta scritto da nessuna parte. Ovviamente,  un tema lungo deve essere armonico e deve comunque rispettare il rapporto tra cenni che rappresentano l'aspetto secondario e la seconda parte della traccia che deve essere il fulcro.  Un tema lungo non deve stancare chi legge. Se tu pensi di aver rispettato il rapporto tra cenni sulla responsabilità e danno all'immagine, allora avrai fatto bene.
Ad esempio, sul danno all'immagine ci sono diverse sentenze di casi pratici che io non ho pensato di citare. La maestra ad esempio che ha subito un licenziamento disciplinare xche' ha divulgato via web la sua attività di prostituzione.  In quel caso, il suo licenziamento è stato ritenuto legittimo e non discriminatorio non sulla base dell'orientamento omo o eterosessuale della dipendente quanto sulla base della riprovevolezza sociale della sua attività di cui vittima è stata la pa. Ecco,  sempre se ne vogliamo parlare, sarebbe stato interessante inserire nel tema qualche caso pratico ma credo che nessuno o giusto qualche Mosca bianca l'abbia fatto.
Comunque, io credo che nessuno abbia reso quanto avrebbe voluto ma questa è storia di tutti j concorsi
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Da: si26/12/2018 22:18:18
x ecco ancora
Scusami, i furbetti del cartellino non commentano reato o coloro che presentano una falsa certificazione di malattia non commentano il reato di truffa? E quindi danno all'immagine?
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Da: si26/12/2018 22:20:57
commentano= commettono
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Da: Ecco ancora26/12/2018 22:24:42
X si.. brava, ti sei risposta da sola.. il presupposto è una condotta negligente che può integrare un reato.... poi dalla condotta ne discende un danno erariale, la cui competenza è della corte dei conti, e la resp. Disciplinare.. sono giudizi autonomi, per cui può sussistere una e nn L altra, e ovviamente entrambe, perke poggiano su presupposti differenti.. ma se tu mi stai parlando di danno all'immagine questo nn c è perke avviene un licenziamento disciplinare.. o perke brunetta ha deciso che se esco senza timbrare il cartellino c'e un danno all'immagine.. Però sicuro mi sbaglio io. Quindi tranqua.. se sei convinta che per parlare del danno all'immagine devi parlare come presupposto del licenziamento disciplinare buon per te che ne hai parlato..
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Da: si26/12/2018 22:44:47
Certo, vige il principio di plurioffensivita della condotta. Ma è  chiaro che il dipendente che  accetta regalie olre il valore stabilito dal legislatore incorrere in esponsabilità disciplinare e penale.. Il presupposto non e' il licenziamento disciplinare: il presupposto deve essere sicuramente una condotta grave che da un lato genera una sanzione disciplinare altrettanto grave e, dall'altro, è passibile di sanzione penale.
Ma anche nel caso della maestra che ripeto non ho inserito, c'è un danno all'immagine della pa grande quanto una casa a prescindere da una eventuale sanzione penale che mi sembra non ci sia stata .
L'unica cosa certa è che ognuno ha interpretato la traccia in modo diverso.
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Da: Ecco ancora26/12/2018 22:45:34
Io se guardo le norme vedo un comma 1 sexies che mi sembra sia abbastanza chiaro.. la L. 20/94 sappiamo cos'è.. il principio di legalità sappimomcos'è , quindi se mi si chiede una sentenza penale di condanna passata in giudicato, lodo bernardo o nn lodo Bernardo, l'ho citato o cazzo non l'ho citato, qualcosa vorrà significare.. addirittura è imposto al p.m. La trasmissione della sentenza penale di condanna passata in giudicato al procuratore contabile affinché si avvii il proprio giudizio contabile.. la resp. Disciplinare secondo me nn c entra nulla, salvo dire, in 4 righe, che la stessa condotta può integrare anche la resp. Disciplinare.. inoltre si ritiene per giurisprudenza costante che quell'eco di disappunto in seno all'opinione pubblica suscitato dalla condotta che potenzialmente realizza quella lesione all'immagine della p.a. Si possa riscontrare solo a seguito della commissione di un reato..infatti per questo nacque il lodo Bernardo.. poi si può anche analizzare l'evoluzione del danno non patrimoniale, che inizialmente era legato solo alla commissione di un reato, perke solo l'art. 185 del c.p. Lo prevedeva, e che solo in seguito alle storiche sentenze della cass. Sez. unite Del 2003 è riconosciuto anche a seguito di lesioni di diritti costituzionali fondamentali: classico esempio il diritto alla salute ex art. 32, e quindi il danno esistenziale, morale ecc... proprio nel caso del danno all'immagine di è scelto per via legislativa di limitare il danno non patr. Ad una sentenza di condanna penale , quindi, diciamo, tornando indietro, all'impostazione antecedente le sentenze del 2003.. per tale motivo si è aperta una controversia giurisprudenziale, risolta dalla corte costituzionale..  punto.. come ha detto il cinefilo, è tutto qui.
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Da: si26/12/2018 22:56:10
vabbo'
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Da: Ecco ancora26/12/2018 23:02:51
Vabbè sono opinioni.. io il danno all'immagine l'ho studiato così, da quello che ho capito la maggior parte delle persone l'ha strutturato come, mi sembra di capire, hai fatto tu, incentrandolo anche sule condotte integranti la resp. Disciplinare.. quindi probabilmente hai ragione tu.. speriamo di passrlo entrambi.. quella è l'unica cosa che conta..
Rispondi

Da: si26/12/2018 23:40:53

Speriamo bene x tutti. Ad ogni buon conto,  a me interessa molto anche confrontarmi con gente civile. .Grazie x il confronto.
Rispondi

Da: Comunque... 27/12/2018 09:18:51
Auguri a tutti i professoroni del forum!
Rispondi

Da: msar7027/12/2018 09:46:31
secondo me tutti i tipi di responsabilità possono, potenzialmente, integrare il danno all'immagine. io, ad esempio, ho parlato prima di leggi costituzionali e disposizioni legislative che sono alla base delle fattispecie che integrano responsabilità per poi parlare dei concetti....sostanzialmente, secondo me e la L. 20/94, il danno all'immagine integra responsabilità erariale (danno erariale) e deriva da tanti tipi di condotte omissive e commissive
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Da: danno d''immagine27/12/2018 10:55:53
non dipendente da reato ex art. 46 comma 1, dlgs 33/2013. Danno d'immagine per violazione obblighi di pubblicazione e accesso civico. Io l'ho inserito nel tema..
Rispondi

Da: X comunque27/12/2018 10:59:01
Non è un problema di professoroni.. chi sminuisce le persone per come hanno strutturato il tema, evidentemente si sentono toccate da come quelle persone, che tu deridi chiamandoli professoroni, hanno sviluppato la traccia.. in questo forum, al netto degli idioti come te che non contribuiscono minimamente al confronto che si è sviluppato sul danno all'immagjne, ci si sta confrontando su due visioni differenti del danno all'immagine: molti hanno trattato diffusamente anche delle condotte che sono alla base, per innovazioni legislative recenti, dei licenziamenti disciplinari e ne hanno dedotto un collegamento con il danno all'immagine.. altri, come l'utente di ieri sono stati più categorici, limitandolo alla sola esistenza di una sentenza penale di condanna.. ma sinceramente tutto si può dire, ma non che non abbia motivato le sue scelte.. io purtroppo penso di aver commesso un errore e me ne sono reso conto proprio frequentando questo forum: ho parlato troppo delle varie condotte che possono integrare un danno all'immagine, dilungandomi anche  su singole ipotesi di resp. disciplinare.... ben venga chi arricchisce il confronto, per lo meno uno si può fare in'dea di quante possibilità di passare abbia... tu che contributo porti? Sei uno dei tanti che aspetta sulla riva del fiume il cadavere di questi professoroni, forse geloso di quanto da loro scritto e innervosito evidentemente da quanto partorito il giorno..la gelosia è una brutta bestia, ci corrode dentro... la mascheriamo con una finta superiorità, ma alla fine sempre dei miseri rimaniamo.. x gli altri utenti, voi come l'avete strutturata la seconda prova? Avete parlato anche voi di condotte che per la loro gravità, anche se non integranti un reato, possono essere foriere di un danno erariale all'immagine? Io ho questo cruccio, che non riesco a chiarirmi.. astenersi idioti e perditempo, x quelli c'è il blog delle elementari.. grazie..
Rispondi

Da: Quella è27/12/2018 11:06:41
Un'ipotesi specifica di danno all'immagine, individuata dal legislatore.. dire che il danno ll'immagine è slegato dalla commissione di un reato significa non aver mai aperto un libro di contabilità..
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Da: x quella è27/12/2018 11:15:50
Non mi pare di aver detto che il danno d'immagine sia slegato dalla commissione di un reato. Ho citato un caso concreto di danno d'immagine non legato alla commissione di un reato. Ognuno poi ci vede quello che vuole, io ci vedo la tendenza del legislatore a superare l'impostazione tradizionale e tutelare la sua immagine soprattutto in quelle situazioni in cui si rapporta con l'esterno. Ti saluto, ora vado ad aprirmi un libro di contabilità
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Da: Quella  è27/12/2018 11:33:50
bravo, se esistono ipotesi tipiche che cercano di superare, come hai detto giustamente tu, l'orientamento tradizionale, parlare di altre condotte che "a sentimento" determinano un danno all'immagine non c'entra niente.. si parla dei reati e si aggiunge che si è cercato nel tempo  di superare quella impostazione.. ma parlare della riforma brunetta, dei dirigenti a mia avviso è sbagliato.. l'aver trovato una eccezione, non smonta la regola, che cmq mi sembra di capire tu non neghi.. ritornando alle proporzioni di un compito come precisato dall'utente si, il fatto che c siano altre condotte che possono generare un danno all'immagine quante righe dell'elaborato dovrebbe interessare? Perke se si parla di ipotesi marginali e vi si dedica gran parte del compito, significa essere usciti fuori traccia.. e mi sembra di capire, come l'utente di oggi, che molti hanno commesso quell'errore.. poi sarà la commissione a giudicare, figurati.. solo per chiarire le cose..
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Da: Quella  è27/12/2018 11:44:27
Solo per arricchire il dibattito, si veda la sentenza della corte dei conti sez, giurisdizionale regione Emilia Romagna 15.5.2017 che io conoscevo quando mi preparai magistratura.. tra le tante è famosa per chiarire i presupposti del danno all'immagine.. si legge: " pertanto le uniche norme attualmente in vigore relativamente al danno all'immagine sono contenute nell'art. 1 comma 1 sexies legge 20.94 che indica un criterio quantitativo del danno medisemi.. e conclude: le condizioni cumulative e non alternative per rinvenire un danno all'immagjne Sono le seguenti: 1) si deve trattare di un reato contro p.a. ; 2) tale reato deve essere accertato con sentenza passata giudicato.. per fortuna, anche io durante il compito mi ricordavo qualcosa.. e la sentenza l'ho citata.. magari penseranno che ho capitato, però magari penseranno che hai copiato anche tu, è ci annulliamo a vicenda.. scherzo ovviamente, un abbraccio..
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Da: Quella è27/12/2018 11:51:33
Solo per dire che secondo me nn funziona che ognuno ci vede quello che vuole... poi se hai aggiunto che il legislatore ha previsto "tassativamente" altre ipotesi sei stato bravissimo.. ma il nocciolo della traccia sono quei due presupposti lì.. se aggiungi quello che hai detto tu, dopo aver analizzato quello che ho detto io, prenderai 30 e ti faccio i mmiej auguri.. ma se mi hai scritto che "a sentimento" si riuniscono i giudici contabili e sulla base del "comune sentimento del pudore" decidono quando c è un danno all'immagine, significa nn aver capito come agisce la corte dei conti... non è la cassazione che, sopratutto negli ultimi anni, crea diritto e molto spesso le spara grosse.. i giudici contabili sono chirurgici nelle loro sentenze.. toccando il portafoglio delle persone, sono rigorosissimi nel giustificare giuridicamente le loro sentenze di condanna..
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Da: x quella è27/12/2018 12:08:20
Scrivere il tema per "sentimento" (o disperazione) può portare a dire di tutto e di più sperando di aver imbroccato qualche spunto giusto o interessante che nel complesso potrebbe bastare per avere la sufficienza. è chiaro che chi conosce l'argomento si basa, giustamente, su quei tre-quattro punti ormai consolidati e scarta letture "diverse" dal tema standard, ma in realtà la commissione potrebbe avere altri criteri valutativi e accettare le cose più disparate, ma in questo caso secondo me sarebbe solo per dare la sufficienza a prove tutto sommato positive (per capacità di espressione, sinteticità o altro). Purtroppo ci porteremo il dubbio ancora per parecchi mesi
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Da: Quindi.... 27/12/2018 12:25:06
Non si può avere danno all'immagine senza reato???o si può?
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Da: si27/12/2018 12:27:27
Io credo che ciascuno sviluppo della traccia potrebbe andar bene; dipende da cosa cerca la commissione.  L'importante è non essere usciti fuori dai lumi e  non aver fatto un tema capovolto. Ovviamente,  noi focalizziamo la nostra attenzione sulla 2^ prova ma c'è anche la 1^ da valutare. A me il mio tema è piaciuto: lodo Bernardo o nn lodo. Sta di fatto che a me è piaciuto ed è già tanto. Mi dispiacerebbe solo non arrivare all'orale x un soffio. Preferirei non aver scritto piuttosto che non aver in tasca 1 centesimo x fare 10 Euro
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Da: Quella è27/12/2018 12:32:11
X quella è.. Assolutamente d'accordo con te.. Però per esperienza ti dico che la commissione ha una scaletta e la seguirà pedissequamente.. Pertanto in questi compiti è preferibile attenersi alle cose certe, sicure, che avventurarsi in ipotesi azzardate non suffragate da norme.. Prendiamo l'utente msar70.. Non ti offendere, non ti conosco e quindi non prenderla sul personale, ma secondo me hai sbagliato il compito.. Poi sicuramente sei stato approssimativo nello scrivere quella scaletta e magari non avrai strutturato il tuo compito in quel modo, ma dire che dalle norme costituzionali, civili, penali, riforma brunetta ecc ecc ecc può discenderne "ad cazzum" un danno all'immagine, mi ripeto, significa non aver mai riflettuto sull'argomento e si è proceduto a tentativi... La domanda è: il danno all'immagine della p.a. si muove sugli stessi binari della lesione all'immagine delle persone fisiche?  Una potenziale lesione al prestigio della p.a. Determina un danno erariale? È questa secondo me la domanda.. Acquisiti i particolari presupposti della reso. Erariale - quindi rapporto di servizio,  dolo, colpa grave , nesso causalità ecc ecc - il problema si concentrava sul significato da attribuire al danno erariale quale danno non patrimoniale, quindi quale particolarità sfaccettatura di un danno che, per la stessa etimologia del termine, consegue ad una diminuito patrimoniali subita dalla p.a.   Quando effettivamente si può riscontrare  tale pregiudizio a seguito di una lesione all'immagine? secondo me non bisognava fare voli pindarici.. Ma si discute e nessuno ha la soluzione al problema, se l'avessi non sarei qua a scrivere sul forum, sono uno sfigato come tanti che cerca di sopravvivere cercando di vincere un concorso.. Però io non sarei così sicuro  che si può dire tutto e il contrario di tutto.. La seconda prova era molto insidiosa.. Molti l'hanno sottovalutata..
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Da: Buffalo  27/12/2018 12:47:24
Come la vedo io magari sbagliando.
Il premesso cenni e non brevi cenni ha il suo perché.
E di conseguenza tracciare (seppur non approfonditamente) le varie forme di responsabilità potrebbe essere la giusta strada.
Poi approfondire il danno all'immagine e quindi parlare prima del danno all'erario che ha quale ipotesi tipica il danno all'immagine.
Credo che questa potrebbe essere la corretta proporzione e la ragione la rinvengo leggendo con molta attenzione la traccia.
Quanto a resp disciplinare e reato.
La condotta è chiaramente plurioffensiva ma se va a ledere norme amministrative brunetta e madia sarà disciplinare se va a colpire beni tutelati dal sistema penale è un reato.
Nel Simone citando la sentenza corte conti Emilia Romagna, si leggeva -per il danno all' immagine- che il presupposto per agire è una sentenza penale e quindi un reato accertato in giudizio peraltro passato in giudicato.Io direi così,e magari mi sbaglio.Ma la mia risposta si basa sulla norma l.20/94
Bravo chi ha fatto esempi pratici io non ne conoscevo.

Una domanda chi ha scritto direttamente in bella.Leggo di gente che ha scritto fiumi di parole e mi chiedo come ha fatto a fare brutta e bella.

Io sono tra quelli che ha scritto.Ora vivo con il grande dubbio di aver scritto stronzate e di non aver fatto un tema chiaro, leggibile, con una idea di fondo che accompagna il lettore dall'inizio alla fine nella lettura di qualcosa di piacevole.

Purtroppo per quanto fattibile primo e secondo giorno la prova richiedeva impegno e concentrazione, per Me notevoli!
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Da: Quella è 1  - 27/12/2018 12:53:39
X quindi, non è una equazione matematica per cui esiste una sola soluzione.. Faccio un esempio.. Si è detto che anche la mancata pubblicazione di doc. connessi all'accesso civico può generare un danno all'immagine per espressa previsione notmativa.. Sono andato a controllare la norma e sinceramente non mi aggiunge nulla e non mi toglie nulla.. Chiarisco il concetto.. La norma dice: l'inadempimento di siffatti obblighi è sicuramente oggetto di valutazione della reso. Dirigenziale, poi aggiunge: eventualmente causa di reso. Per danno all'immagine .. Domanda: l'avverbio ci lascia tranquilli? Ex se ne discende un danno all'immagine? Qual è il limite al di sopra del quale si lede l'immagine della p.a. ? Inoltre  per la commissione di un reato si è addirittura proceduto alla quantificazione d l danno, ex art. 1 sexies .. In questa ipotesi vige invece  totale incertezza ... Poi,  chi esclude che dalla mancata pubblicazione dei dati non ne possa conseguire un reato, fosse solo omissione atti d'ufficio a cui poi consegue il danno all'immagine?.. Io questa norma nn la conoscevo e sinceramente mi sorprende che c sia un candidato che si ricordasse una sfaccettatura di questo tipo sul danno all'immagine, quindi i miei complimenti.. A parte le rare eccezioni mi ripeto: si deve parlare del comma 1 sexies.. Quella è la base, poi a mio avviso ognuno aggiunge, precisa ecc .. Ma se non parli della l. 20.94 di cosa devi parlare? Anche io penso che ci siano un sacco di condotte che ledono l' immagine della p.a. Ma da qui a scriverlo in un compito starei molto attento.. Bisogna motivarlo bene, perchè poi sorge spontaneo: qual è il limite? Il prestigio della p.a. è un concetto talmente dinamico, ampio, legato anche a considerazioni soggettive, nel tempo variabile, che qualsiasi condotta negligente esterna può di fatto lederla, ma non per questo ogni condotta la Viola..
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Da: Quella è27/12/2018 12:56:59
Va da sè che concordo con buffalo..
Rispondi

Da: si27/12/2018 12:57:23
Io credo che nel nostro piccolo, ognuno ha fatto bene. Ovviamente,  succede in tutti i concorsi che non si riesca a dare quanto si potrebbe.
Quanti di voi hanno comunque intenzione di studiare onde evitare di arrivare con l'acqua alla gola? Anche in considerazione del fatto che non sappiamo quanti ne potrebbero esaminare al giorno e con quale cadenza.
Il confronto è costruttivo ma vi chiederei la cortesia di non mortificare nessuno. Sono opinioni legittime ma noi non siamo i commissari. Sicuramente, la commissione si creerà a priori una cassetta e concordo con chi lo ha già detto e, su quella base, ammettera' agli orali.
Rispondi

Da: si27/12/2018 12:58:53
...... a priori una scaletta. ..



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