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Ricorso 800 assistenti giudiziari 2016/2017
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Da: lauraforcellini | 14/06/2017 12:11:53 |
con il re scade il 15, domani | |
Da: unonessunocentomila | 14/06/2017 12:14:00 |
@beferazzo Al criniero ho telefonato ieri...la scadenza per far giungere il ricorso e' il 15 ma, quando gli ho detto che mi sarei mossa oggi, mi hanno risposto di non preoccuparmi anche se la raccomandata arriva dopo quel termine. L'importante e' farla partire entro domani... Fatti un nocino e dopo decidi...in nocino veritas ;) | |
Da: lauraforcellini | 14/06/2017 12:14:31 |
il problema con il re è uno solo... si preparano in 10 giorni questi 3000 quiz? li ho appena presi e sembrano molto mirati | |
Da: beferazzo Reputazione utente: +123 | 14/06/2017 12:16:39 |
fra gli obiettivi cui mirano ho visto che parlano di riconvocazione alla successiva prova scritta..il 15 vogliono le adesioni per preparare il ricorso collettivo.. ma altri che fanno ricorso economico? questo proprio non mi piace affatto.. | |
Da: beferazzo Reputazione utente: +123 | 14/06/2017 12:19:02 |
cmq non vorrei allarmare ma per telefono una collaboratrice mi ha detto che il termine per il ricorso al tar è di 60 giorni...non ho commentato.. | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:27:57 |
Personalmente se dovessi fare ricorso mirerei ad un ammissione con riserva successiva a queste prove di fine mese magari a luglio....se ci sono termini perché tutta questa fretta del 15 giugno? Non capisco che criterio stiano usando. | |
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Da: codesto | 14/06/2017 12:28:39 |
Qualcuno sa niente di come sono andati a finire poi questi ricorsi contro AdE? Queste sono ordinanze cautelari nientemeno che del CdS e mi sembra che l'orientamento sia abbastanza contrario verso le soglie quantitative. Fossi nei cinquantisti e in certi impiegati comunali comincerei ad avere un po' meno certezze... https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2TTQ2TRY4QDHWZYG277FAYGSLM&q= > e similmente (dato che cita l'ordinanza di cui sopra): https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6V7OG2VTGMBNM5WO7LKLTPAASI&q=2960 | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:29:35 |
Io infatti avevo capito che il termine era 60 gg dopo la pubblicazione della graduatoria | |
Da: beferazzo Reputazione utente: +123 | 14/06/2017 12:33:04 |
: HannaLiza 14/06/2017 12.27.57 Personalmente se dovessi fare ricorso mirerei ad un ammissione con riserva successiva a queste prove di fine mese magari a luglio....se ci sono termini perché tutta questa fretta del 15 giugno? Non capisco che criterio stiano usando. si infatti..ma sono certo che pur di prendere ancora soldi prorogheranno questi striminsiti 15 giorni per aderire al ricorso.. secondo me i ricorsi vi eviteranno gli orali a luglio hanna | |
Da: codesto | 14/06/2017 12:33:35 |
cito la parte più interessante della prima ordinanza sopra indicata: "Considerato che, ad un sommario esame, appaiono suscettibili di migliore approfondimento nella competente sede di merito dinanzi al Tar, i profili di censura sollevati dalla ricorrente, odierna appellante, relativi alla ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)" | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:34:48 |
Non dico che sia una passeggiata di salute ma a me la b.d. sembra con un livello, di difficoltà che non supera mai il medio.Un po' come il dito con cui salutare il Ministero.Affettuosamente. | |
Da: unonessunocentomila | 14/06/2017 12:36:48 |
@beferazzo Ferone e Stilo sono altri due che stanno raccogliendo adesioni. Altri hanno costi piu' alti (Lanni). | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:37:05 |
Befero il crinieroforense fa il suo lavoro diciamo che in questo caso non mi sembra proprio un buco nell'acqua tanto per, raccattare quarche spiccio.Non è un particolare da poco. | |
Da: unonessunocentomila | 14/06/2017 12:41:18 |
@HannaLiza in bocca al lupo a te! Noi c'abbiamo provato, tu ci devi riuscire! | |
Da: beferazzo Reputazione utente: +123 | 14/06/2017 12:45:55 |
unonessunocentomila tu non lo fai il ricorso? | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:46:13 |
Grazie, unonessunocentomila....io spero invece che sia data possibilità a chi è fuori per colpa di un dirigente inetto di fare gli scritti. Questi burocrati devono essere cacciati non che continuino a gestire il concorso.Voglio anche io essere tutelata. | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:49:55 |
Ho scritto pure alla segreteria di Pajno ahahahahah, altro che mina vagante | |
Da: codesto | 14/06/2017 12:51:56 |
al 99% ammissione con riserva al 51% ricorso vinto | |
Da: beferazzo Reputazione utente: +123 | 14/06/2017 12:53:03 |
sei intellettualmente stimolante ho visto i vari siti listino prezzo ricorsi leone 100 euri scad 15 giugno stilo 100 euri scad 15 giugno ferone 90 euri scad 30 giugno dalla foto mi piace ferone...il criniero ha uno sguardo che trovo arrogantello | |
Da: HannaLiza | 14/06/2017 12:54:44 |
Vediamo cosa gli costerà questo concorso in termini anche di allugamento dei tempi quando la cosa poteva essere sanata con una preselettiva che rispettasse almeno il criterio della logicita | |
Da: unonessunocentomila | 14/06/2017 12:58:14 |
@beferazzo Io ho da poco spedito la raccomandata al Criniero. Dopo aver monitorato vari avv. ho deciso per lui ... si equivalgono un po' tutti, a mio avviso. @HannaLiza speriamo bene...per tutti noi ! | |
Da: codesto | 14/06/2017 13:00:03 |
i motivi del ricorso sono quelli noti e ognuno di questi avvocati farà valere sempre i soliti, quindi scegliere uno piuttosto che un altro non cambia quasi niente a parte la tariffa. | |
Da: un ricorrente | 14/06/2017 13:09:12 |
@beferazzo Ferone a mia domanda specifica sulla linea difensiva che intende adottare, così mi ha testualmente risposto: "il nostro ricorso atterrà tra gli altri motivi di minore importanza (soglia di sbarramento) specificamente al malfunzionamento del software in dotazione e sarà finalizzato non all'esclusione di coloro che sono stati riconvocati, bensì all'inclusione di tutti coloro che hanno subito una disparità di trattamento da questa riconvocazione.". Sinceramente il malfunzionamento del software non mi convince... | |
Da: ma ndo vai | 14/06/2017 13:12:38 |
se il 50 non ce l'hai... | |
Da: lauraforcellini | 14/06/2017 13:16:08 |
rispondo alle varie domande a) il termine per ricorrere al tar è di 60 gg ---> la fretta è dovuta al fatto che intaschi prima i soldi forse xD; b) di avv oltre al re della foresta che si occupano del ricorso ce ne sono tanti, più sopra ho segnalato il nome di un avv che mi è stato consigliato e che ha fissato la scadenza per il 30 giugno e vuole 100 euro, come il re ---> se il termine è fissato per il 30 se la vuole prendere con calma; c) i motivi del ricorso non ancora a me ignoti per entrambi gli avv | |
Da: lauraforcellini | 14/06/2017 13:16:56 |
scusate, ho sbagliato : c) i motivi del ricorso sono ancora a me non ben chiari | |
Da: oceano3 | 14/06/2017 13:30:14 |
salve potete inviarmi banca dati stampabile mariabergamo@alice.it vorrei sapere se tra gli iscritti c'è qualcuno zona salerno | |
Da: infermiere sconvolto | 14/06/2017 14:07:11 |
ragazzi ho partecipato con lo studio leone ad un concorso per infermieri a torino. all'inizio parlavano di perizie, dirette streaming ecc. il ricorso è stato bocciato perché non sapevano neppure che andava notificato ad uno dei controinteressati. ho chiesto ad un avvocato esperto e mi ha detto che un simile errore non lo può fare neppure uno studente di giurisprudenza all'inizio vi posto la sentenza. vedere per credere... MARIA AVANZATO, BERARDI ALICE, BINOTTO ALICE, BOTTO ZOPPIS ELENA, BRONZINO SAMUELA, CAMPAGNA MASSIMO, CANTAFIA MATILDE, CAZZOLA GIULIA, CHIARLE ENRICA MARIA, CILLARI VALERIA, CREPALDI CAR.LOTTA, CRESCIO ILARIA, CRISTAUDO BRUNO, DE CAGNA DOMENICA, DE FRANCESCO ROCCO, GASPARI ROBERTINO, GARITTA SILVIA, GUERRA FEDERICA, MARIETTA DAISY, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franca Antenucci in Torino, via XX Settembre, 58; contro AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Di Palo, Chiara Fini e Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso le prime due in Torino, corso Bramante 88; INTERSISTEMI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti 45; e con l'intervento di ad opponendum: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Bonavia e Beatrice Morani, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, via Magellano , 1; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'avviso riportante l'esito della prova preselettiva, pubblicato sul sito dell'Azienda resistente in data 2 maggio 2017, nella parte in cui dispone la non ammissione degli odierni ricorrenti; - del Bando del "Concorso pubblico per titoli ed esami" pubblicato dall'Azienda sopra indicata in esecuzione della deliberazione n. 277/2017 del 22 febbraio 2017 adottata dall'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - dei questionari del terzo turno nella parte in cui vi sono delle domande identiche a quelli del primo e del secondo turno; - dell'avviso avente ad oggetto la "Convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta; - di tutti gli atti inerenti alla procedura concorsuale relativi alla individuazione e somministrazione delle domande per la prova preselettiva; - di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo delle posizioni degli odierni ricorrenti che si conoscerà a seguito della ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec all'Azienda giorno 22 maggio 2017; e per la conferma del decreto ante causam n. 197/2017, adottato dall'Ill.mo Presidente in data 9 maggio 2017 e regolarmente notificato all'Azienda resistente il giorno 11 maggio 2017. e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, la prova scritta e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ill.mo Tribunale che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e della Intersistemi Italia Spa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorso introduttivo del presente giudizio non risulta essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati, come tali dovendosi intendere - secondo quanto specificato nel decreto cautelare ante causam n. 197 del 9 maggio 2017 - "coloro che hanno comunque conseguito un vantaggio con la collocazione nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta"; -la questione della mancata notifica è stata sottoposta dal Collegio al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art.73 c.p.a., all'udienza del 7 giugno 2017 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare; - la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ne determina l'inammissibilità, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 360; idem, 11 febbraio 2016, n. 594); la stessa omissione preclude la possibilità di disporre l'estensione del contraddittorio, che presuppone che almeno uno dei controinteressati medesimi sia stato correttamente chiamato in causa; - a tali fini non assume rilevanza la notifica del ricorso alla Intersistemi Italia S.p.a., trattandosi di soggetto non portatore di interesse opposto e contrario a quello dei ricorrenti. La stessa società è peraltro priva di legittimazione passiva rispetto alle istanze da questi ultimi avanzate, atteso che le tre batterie di test (ciascuna composta da trenta domande) destinate alle tre tornate della selezione sono state compilate dalla Commissione di concorso, mentre la Intersistemi si è limitata a diversificare gli elaborati destinati ai singoli concorrenti, determinando per ciascuno di essi un differente ordine di successione dei quiz e delle alternative soluzioni di risposta. Al contempo, la società si è occupata di garantire il regolare svolgimento delle prove predisponendo l'accesso dei candidati alla sede di concorso e sovrintendendo alla vigilanza del regolare svolgimento delle prove, sicché sotto tutti i profili considerati la stessa non può rispondere delle censure oggetto di ricorso circa le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati i quiz da inserire in ciascuna delle tre batterie sulle quali si sarebbe svolta la prova selettiva; - la mancata notifica del ricorso - a seguito di concessione del decreto cautelare ante causam - rileva anche ai sensi dell'art. 61, comma 5, c.p.a, secondo il quale il provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare ante causam "perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza"; ritenuto, per quanto sopra esposto, che: - l'istanza cautelare non possa trovare accoglimento per carenza del fumus boni iuris, stante il già rilevato profilo di inammissibilità del ricorso; - debba dichiararsi la cessazione dell'efficacia del decreto cautelare ante causam n. 197/2017, ai sensi del menzionato art.61, comma 5, c.p.a.; ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima): - respinge la domanda cautelare; | |
Da: infermiere sconvolto | 14/06/2017 14:07:14 |
ragazzi ho partecipato con lo studio leone ad un concorso per infermieri a torino. all'inizio parlavano di perizie, dirette streaming ecc. il ricorso è stato bocciato perché non sapevano neppure che andava notificato ad uno dei controinteressati. ho chiesto ad un avvocato esperto e mi ha detto che un simile errore non lo può fare neppure uno studente di giurisprudenza all'inizio vi posto la sentenza. vedere per credere... MARIA AVANZATO, BERARDI ALICE, BINOTTO ALICE, BOTTO ZOPPIS ELENA, BRONZINO SAMUELA, CAMPAGNA MASSIMO, CANTAFIA MATILDE, CAZZOLA GIULIA, CHIARLE ENRICA MARIA, CILLARI VALERIA, CREPALDI CAR.LOTTA, CRESCIO ILARIA, CRISTAUDO BRUNO, DE CAGNA DOMENICA, DE FRANCESCO ROCCO, GASPARI ROBERTINO, GARITTA SILVIA, GUERRA FEDERICA, MARIETTA DAISY, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franca Antenucci in Torino, via XX Settembre, 58; contro AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Di Palo, Chiara Fini e Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso le prime due in Torino, corso Bramante 88; INTERSISTEMI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti 45; e con l'intervento di ad opponendum: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Bonavia e Beatrice Morani, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, via Magellano , 1; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'avviso riportante l'esito della prova preselettiva, pubblicato sul sito dell'Azienda resistente in data 2 maggio 2017, nella parte in cui dispone la non ammissione degli odierni ricorrenti; - del Bando del "Concorso pubblico per titoli ed esami" pubblicato dall'Azienda sopra indicata in esecuzione della deliberazione n. 277/2017 del 22 febbraio 2017 adottata dall'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - dei questionari del terzo turno nella parte in cui vi sono delle domande identiche a quelli del primo e del secondo turno; - dell'avviso avente ad oggetto la "Convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta; - di tutti gli atti inerenti alla procedura concorsuale relativi alla individuazione e somministrazione delle domande per la prova preselettiva; - di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo delle posizioni degli odierni ricorrenti che si conoscerà a seguito della ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec all'Azienda giorno 22 maggio 2017; e per la conferma del decreto ante causam n. 197/2017, adottato dall'Ill.mo Presidente in data 9 maggio 2017 e regolarmente notificato all'Azienda resistente il giorno 11 maggio 2017. e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, la prova scritta e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ill.mo Tribunale che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e della Intersistemi Italia Spa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorso introduttivo del presente giudizio non risulta essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati, come tali dovendosi intendere - secondo quanto specificato nel decreto cautelare ante causam n. 197 del 9 maggio 2017 - "coloro che hanno comunque conseguito un vantaggio con la collocazione nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta"; -la questione della mancata notifica è stata sottoposta dal Collegio al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art.73 c.p.a., all'udienza del 7 giugno 2017 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare; - la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ne determina l'inammissibilità, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 360; idem, 11 febbraio 2016, n. 594); la stessa omissione preclude la possibilità di disporre l'estensione del contraddittorio, che presuppone che almeno uno dei controinteressati medesimi sia stato correttamente chiamato in causa; - a tali fini non assume rilevanza la notifica del ricorso alla Intersistemi Italia S.p.a., trattandosi di soggetto non portatore di interesse opposto e contrario a quello dei ricorrenti. La stessa società è peraltro priva di legittimazione passiva rispetto alle istanze da questi ultimi avanzate, atteso che le tre batterie di test (ciascuna composta da trenta domande) destinate alle tre tornate della selezione sono state compilate dalla Commissione di concorso, mentre la Intersistemi si è limitata a diversificare gli elaborati destinati ai singoli concorrenti, determinando per ciascuno di essi un differente ordine di successione dei quiz e delle alternative soluzioni di risposta. Al contempo, la società si è occupata di garantire il regolare svolgimento delle prove predisponendo l'accesso dei candidati alla sede di concorso e sovrintendendo alla vigilanza del regolare svolgimento delle prove, sicché sotto tutti i profili considerati la stessa non può rispondere delle censure oggetto di ricorso circa le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati i quiz da inserire in ciascuna delle tre batterie sulle quali si sarebbe svolta la prova selettiva; - la mancata notifica del ricorso - a seguito di concessione del decreto cautelare ante causam - rileva anche ai sensi dell'art. 61, comma 5, c.p.a, secondo il quale il provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare ante causam "perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza"; ritenuto, per quanto sopra esposto, che: - l'istanza cautelare non possa trovare accoglimento per carenza del fumus boni iuris, stante il già rilevato profilo di inammissibilità del ricorso; - debba dichiararsi la cessazione dell'efficacia del decreto cautelare ante causam n. 197/2017, ai sensi del menzionato art.61, comma 5, c.p.a.; ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima): - respinge la domanda cautelare; | |
Da: un ricorrente | 14/06/2017 14:19:31 |
infermiere puoi postare il numero o il link di riferimento di questo provvedimento? | |
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