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giudice tributario
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Da: ma roba da matti 1  - 05/02/2019 14:29:23
ma che "azz" c'hai da impugnare?
che ti hanno messo alla posizione 11.000 anzichè alla 10995?
Rispondi

Da: VESTITO06/02/2019 16:06:58
prova
Rispondi

Da: VESTITO 1  - 06/02/2019 16:19:12
Finalmente abbiamo capito che la graduatoria definitiva verrà pubblicata( da tale data decorrono i tre anni ed i 60 giorni per fare ricorso).
Resta il problema di come sarà formata visto che il 27 p.v.il Tar Lazio deciderà sul merito di 9 ricorsi ed in data 13.3. deciderà sugli altri 10 ricorsi richiedenti tutti l'annullamento della tabella delle attività sovrapposte.
Se tale tesi sarà accolta, avendo valenza erga omnes( per tutti quelli che sono nelle stesse condizioni), causerà uno scombussolamento della graduatoria.( es. io che sono nella graduatoria provvisoria verso 800 con il riconoscimento del punteggio delle attività ora considerate sovrapposte andrò al posto 325, anche se non ho fatto ricorso perchè ho ritenuto la graduatoria non definitiva ma ho esercitato nei termini l'autotutela).
Ne vedremo ancora delle belle!
Rispondi

Da: wild wind06/02/2019 17:56:15
x Vestito: sbagli. i ricorsi hanno effetto solo per ricorrenti. Resta il fatto che se viene approvata una nuova graduatoria definitiva (la precedente lo era già) si riapriranno i termini per nuovi ricorsi
bye
Rispondi

Da: VESTITO06/02/2019 18:15:12
per wild wind:
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2018 n. 3376:
Ogni qualvolta venga in questione l'annullamento in sede giurisdizionale di un atto generale inscindibile sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile e che non può esistere per taluni e non esistere per altri, l'eliminazione dell'atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia"erga omnes" e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all'annullamento giudiziale.
Rispondi

Da: se se se06/02/2019 20:12:36
Richiedono l'annullamento....da qui a concederglielo sai quanto ce ne passa...il massimo che otterranno è qualche rettifica laddove vi siano stati errori di calcolo
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Da: Wind wind07/02/2019 08:57:02
X vestito
Se fai riferimento all'ipotesi dell'annullmanto del bando, il problema non si pone in quanto cadrebbe  tutto nel nulla.  Se invece i giudici danno atto che la tabella delle attività sovrapposte è , in parte, illegittima, il giudizio ha effetto solo nei confronti dei ricorrenti. Salvo che il cpgt ritenga, in autotutela, di rivedere tutte le posizioni interessate (la vedo dura).
Ritengo che l'annullamento del bando sia una ipotesi di scuola.
In ogni caso è tutto un caos in quanto la graduatoria degli idonei in essere è definitiva ( vedi atti cpgt) e pertanto nell'ultimo comunicato il cpgt avrebbe dovuto fare riferimento alla rettifica della stessa in ragione delle istanze di revisione in autotutela accolte. E probabilmente è proprio quello che intendeva affermare.
Vedremo
Rispondi

Da: Wind wind07/02/2019 08:59:45
X vestito
Se fai riferimento all'ipotesi dell'annullmanto del bando, il problema non si pone in quanto cadrebbe  tutto nel nulla.  Se invece i giudici danno atto che la tabella delle attività sovrapposte è , in parte, illegittima, il giudizio ha effetto solo nei confronti dei ricorrenti. Salvo che il cpgt ritenga, in autotutela, di rivedere tutte le posizioni interessate (la vedo dura).
Ritengo che l'annullamento del bando sia una ipotesi di scuola.
In ogni caso è tutto un caos in quanto la graduatoria degli idonei in essere è definitiva ( vedi atti cpgt) e pertanto nell'ultimo comunicato il cpgt avrebbe dovuto fare riferimento alla rettifica della stessa in ragione delle istanze di revisione in autotutela accolte. E probabilmente è proprio quello che intendeva affermare.
Vedremo
Rispondi

Da: VESTITO07/02/2019 09:21:03
Per Wind wind
Non mi risulta che la graduatoria pubblicata sia definitiva,anche il Cpgt ha seri dubbi come risulta dai verbali n. 21( da pag. 15 in poi) e n. 22( da pag. 4 a pag. 10).
Comunque l'eventuale annullamento della tabella delle attività  sovrapposte vale erga omnes essendo un atto che non può valere solamente per quelli che hanno fatto ricorso.
Rispondi

Da: margheritajj 07/02/2019 10:58:56
se annullano la tabella per tutti e ricalcolano vi sara qualche ricorso in effetti..conviene che ricalcolino solo i ricorrenti lasciando gli altri ai loro posti..salvo effetto dei nuovi riposizionamenti ..la sentenza dice esattamente x gli atti inscindibili ma una graduatoria è scindibilissima non credete??
Rispondi

Da: VESTITO07/02/2019 15:04:18
Per Margheritajj
Il Consiglio di Stato nella sentenza da me precedentemente citata parla anche di"atti che non possono esistere per taluni e non per altri(tale mi sembra la tabella delle attività sovrapposte).
Quindi penso che ci saranno molti più ricorsi se, in caso di accoglimento da parte del Tar di tale tesi,non verranno ricalcolati per tutti gli aventi diritto i punteggi non assegnati per una tabella che non esisterà più.
Secondo me la graduatoria definitiva non verrà pubblicata a fine febbraio; aspetteranno l'esito del Tar( 13.3.2019) ed in caso ricalcoleranno agli aventi diritto( non saranno tantissimi) il punteggio. Così saranno in una botte di ferro anche se ci dovessero essere eventuali ricorsi( per lamentare cosa?) per aver ottemperato al Tar e alla Giurisprudenza.
Non ci resta che attendere.
Rispondi

Da: margheritajj 07/02/2019 15:10:32
x vestito ..sono d'accordo.
Rispondi

Da: s e s e s e07/02/2019 17:24:42
Ma ne avete di tempo da perdere....
Ma perchè mai dovrebbero annullare la tabella? giusto perchè uno ha messo un motivo di ricorso con poco o nessun senso?
Rispondi

Da: Wind wind07/02/2019 17:27:38
X vestito
Se consulti il verbale 1049/2018/IV del 5.6.2018 del cpgt potrai constatare che :
1) il cpgt ha verificato i titoli dichiarati dai candidati procedendo ad escludere a vario titolo diversi soggetti,
2) il cpgt ha approvato la graduatoria degli idonei,
3) il cpgt ha individuato i vincitori.

Successivamente, il cpgt, sempre nella precedente composizione,  ha deliberato lo scorrimento della "graduatoria definitiva degli idonei" individuando ulteriori 259 vincitori di concorso (vedi successivi provvedimenti pubblicati sul sito)
Ove la graduatoria fosse stata considerata provvisoria, non avrebbero potuto essere individuati i "vincitori" in prima battuta e successivamente, tramite scorrimento.
Se mi chiedi la ragione per la quale qualche componente dell'attuale cpgt abbia dubbi circa la definitivita' della attuale graduatoria, come si evince dai verbali, non so darti una risposta.
Certo è anche che la graduatoria già approvata con il già citato provvedimento , può essere oggetto di modifiche in caso di errori materiali nell'attribuzione dei Punteggi (mi pare, infatti, di intendere che l'accoglimento delle Istanze di revisione in autotutela riguardi esclusivamente casi di errori materiali nella attribuzione dei punteggi).
Vedremo
Saluti
Rispondi

Da: VESTITO07/02/2019 18:57:52
Per Wind wind
Potrebbe essere come dici tu, ma i fatti sono diversi: l'avviso del 05 u.s. dice chiaramente che la graduatoria definitiva sarà approvata entro il mese di febbraio( quindi quella approvata era provvisoria).
Rispondi

Da: margheritajj 08/02/2019 09:02:03
e bravo Vestito :-) comunque l'annullamento di una tabella di punteggi perche di difficile attuazione comprometterebbe l' intero concorso quindi NON avverrà sicuramente ..mentre come dico da tanto tanto tempo il ricalcolo sui istanza dei richiedenti se accolto è normale che nei procedimenti  sposti la posizione (ma non il calcolo) di chi non ha obiettato. Alla fine come è normale, si approva la graduatoria definitiva, da cui decorreranno i 3 anni famosi. Nel contare alla fine i 'vincitori' ,come piace questa parola a qualcuno :-) ed è anche giusto, può accadere, che fra gli ultimi chi era dentro vada 'fuori ' ,. credo che fino a 1700 chiameranno ..a occhio ...:-)
Rispondi

Da: x margh09/02/2019 11:47:23
Non è che la parola "vincitori" ci piaccia tanto....è che la parola "vincitori" è quella usata tanto dall'ultimo avviso quanto dalla precedente delibera. Ed è la parola corretta, perchè tali siamo, tanto che abbiamo già inviato la documentazione che comprova i titoli dichiarati e siamo in attesa della convocazione.
Il fatto che non si sia ancora proceduto alle convocazioni non attiene certo a problemi giuridici di sorta (i pochi che sono stati penalizzati da errori di calcolo hanno già ottenuto la rettifica in autotutela sicchè ora la graduatoria sarà parzialmente corretta) nè ai ricorsi al tar, nessuno dei quali ha ottenuto la sospensiva: è mancata la volontà politica, che ora - pare - ci sia.
Rispondi

Da: VESTITO09/02/2019 16:13:51
Quelli a cui sono stati richiesti i documenti non li chiamerei"vincitori"(almeno non tutti). Vincitori si diventa dopo la graduatoria definitiva ed il controllo dei documenti che giustificano l'assegnazione del punteggio.
Non li chiamerei"vincitori"anche perché magari qualcuno di questi verrà superato da altri a cui verranno assegnati nuovi punteggi conseguenti all'accoglimento delle "auto tutele" e da coloro che, magari, si vedranno accolto il ricorso dal Tar che assegnerà maggiori punteggi.
Qualcuno mi deve ancora spiegare perché, se il Tar annulla la tabella delle attività sovrapposte, detta tabella dovrebbe valer solo per i ricorrenti( sono 19 e tutti hanno chiesto l'annullamento di tale tabella) e non anche per coloro che si trovano nelle stesse condizioni di minori punteggi, visto che così è orientata la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Io resto della mia tesi:la graduatoria definitiva sarà quella che verrà pubblicata dopo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle auto tutele e all'applicazione degli esiti dei ricorsi al Tar(ultima udienza il 13.3.2019) che, in caso di annullamento della tabella, avranno valenza "erga omnes".
E' evidente che tale ultima graduatoria non porterà grossissimi sconvolgimenti,ma comunque apporterà modifiche che per alcuni potranno essere spiacevoli.
Faccio il mio caso: Io ho fatto richiesta di autotutela non essendomi stato riconosciuto un periodo di servizio da dirigente e ho chiesto l'annullamento della tabella delle attività sovrapposte. Mi è stata accolta solo la prima parte del ricorso con l'assegnazione di circa quattro punti in più.Non ho ritenuto di fare ricorso per la parte non accolta perché avevo visto altri ricorsi con la richiesta di annullamento della tabella delle attività sovrapposte ed ho ritenuto(magari sbagliando) che non era necessario perché se la tesi fosse stata accolta dal Tar avrebbe avuto valenza erga omnes.
Se sarà così io dal 870° posto passerei al 373° posto e quindi avrei diritto ad essere chiamato.
Ricordo che a tali modifiche possono essere interessati anche quei soggetti "idonei"che si trovano in queste condizioni e che si vedranno aumentare il punteggio con un miglior posizionamento che gli permetterà di scegliere prima di altri un sede più gradita.
Scusate, ma forse non ho un ..... da fare.e confesso che non me ne frega un bel niente visto lo stipendio!!!!.
Rispondi

Da: Margherjj 09/02/2019 16:20:48
Non te la prendere x vestito complimenti per la tua preparazione in diritto amministrativo bravo e hai ragionato benissimo secondo me lasciando perdere ecc ..
E vero che si è  vincitori iessendo fra i primi chiamati nella competizione sui titoli però il percorso non è  finito per cui ripeto x Windows Wind  ha anche lui ragione in tal senso
Rispondi

Da: Autotutela10/02/2019 12:09:30
Io ho presentato richiesta di autotutela per un banalissimo ed evincessimo errore algebrico nella somma dei punteggi.

Non mi hanno risposto e mi gira abbastanza.

Quando sarà pubblicata la nuova graduatoria pensate che si potrà reiterare la richiesta di autotula o si dovrà andare necessariamente per ricorsi?
Rispondi

Da: Ennius 11/02/2019 07:15:16
Nulla potrai piú fare. Neppure ricorso giudiziario.
Rispondi

Da: Autotutela11/02/2019 11:22:08
Perché Ennius? Graduatoria definitiva --》ricorso. Dove sbaglio?
Rispondi

Da: wild wind11/02/2019 11:59:36
x vestito, margherita, autotutela, ennius

1) se il cpgt, nella sua nuova composizione, adotterà una nuova graduatoria definitiva, considerando la predente provvisoria, si aprirà una nuova stagione di ricorsi;

2) la precedente graduatoria, secondo il cpgt nella sua precedente composizione, come ho già scritto, è graduatoria definitiva. Infatti nella relativa delibera di approvazione viene espressamente dato atto che sono stati effettuati i controlli d'ufficio dei titoli dichiarati dai candidati ed inoltre sono stati individuati i vincitori (se fosse stata provvisoria si sarebbero limitati ad approvare la graduatoria e non si sarebbe proceduto al successivo scorrimenti). Infine, nella delibera di scorrimento della graduatoria, si dà espressamente atto  dello "scorrimento della graduatoria definitiva degli idonei".
Basta consultare i verbali ai quali ho fatto riferimento.

3) La tabella delle attività non può essere annullata interamente dal TAR.
Il TAR, all'esito dell'esame del ricorso, ove lo ritenga fondato, non può che dare atto della illegittimità della tabella delle attività sovrapposte limitatamente a quanto eccepito dal ricorrente. Gli idonei,   che si trovavano nella medesima  situazione del ricorrente,  e che non hanno presentato ricorso, avevano la facoltà di presentare un controricorso (ricorso ad adiuvandum) al fine di vedere riconosciuto l'esito del ricorrente principale nei propri confronti.

questo per rimanere ai fatti ed a prescindere dalle posizioni soggettive, ed interessi, di ciascun idoneo.               
Rispondi

Da: VESTITO11/02/2019 15:20:55
per Wind Wind.
Consiglio di Stato,Sez. VI, 13 agosto 2018 n. 4939:
"E' inammissibile l'intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale".
Coloro a cui è stata applicata la tabella delle attività sovrapposte e non ha fatto ricorso nei termini di legge( non potevano ad adiuvandum), se il Tar annulla la tabella, devono solo richiedere, se non provvede direttamente l'ufficio, l'estensione soggettiva del giudicato amministrativo.
Confronta Tar Campania-Napoli,Sez.IV,7 settembre 2012,n.3811.
Leggi interessante articolo Francesco Foggia:il Giudicato amministrativo.

Rispondi

Da: wild wind 2  - 11/02/2019 16:49:51
x vestito:
ho letto con attenzione l'articolo che hai indicato circa l'estensione soggettiva del giudicato nel processo amministrativo, nel quale si premette che:
"Va premesso sul punto che, gran parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativiste sostengono che il giudicato amministrativo, come per il sistema della giustizia civile, faccia stato unicamente tra le parti processuali, i loro eredi e aventi causa".
Bisogna vedere come la penseranno i giudici aditi in quanto le sentenze Consiglio di Stato non sono vincolanti per il TAR in quanto nel nostro ordinamento giuridico non vige il principio dello stare decisis .
In ogni caso mi auguro che vengano tutelati gli interessi di tutti. Ben venga se l'esito favorevole del giudicato per il ricorrente interessi quanti si trovino nella medesima situazione di quest'ultimo, a prescindere dalla presentazione di un controricorso.
Resta fermo il fatto che, comunque, è facoltà del cpgt rettificare il punteggio di tutti i candidati che si trovino nella medesima situazione del ricorrente vittorioso (specie se il cpgt ritenga di non opporre la sentenza del TAR).
In ogni caso reputo che alcuni ricorsi sia  siano più che fondati. 

Circa la questione "graduatoria definitiva" e "vincitori" non aggiungo altro. Mi pare, infatti, evidente che  il nuovo cpgt la pensi diversamente. Resta fermo il fatto che:
- le delibere del precedente consiglio restano pienamente valide sia in ordine all'individuazione dei vincitori (in prima battuta e tramite scorrimento);
- la graduatoria definitiva, già approvata, all'esito dei ricorsi e delle istanze di revisione in autotulela, può essere legittimamente rettificata con eventuale fuoriuscita degli ultimi vincitori;
- vincitore non significa giudice tributario, ma avente diritto alla nomina a giudice tributario.      

Personalmente penso che per porre fine ai pasticci scorreranno ulteriormente la graduatoria degli idonei. Alle fine parliamo di un numero limitato di soggetti interessati che, vedendosi accogliere l'istanza di revisione in autotutela/ricorso, scalzano altrettanti idonei e vincitori.   

In ogni caso il confronto serio tra professionisti di diversa estrazione culturale è costruttivo.



    

Rispondi

Da: X Wind wind 1  - 11/02/2019 21:34:22
Certo un confronto serio fra professionisti di estrazione culturale diversa è costruttivo. O distruttivo?
Attività sovrapposte! Chi ha avuto la fortuna di fare due o tre o perché no quattro attività nello stesso periodo di tempo, vuoi che tutte siano valutabili? Magari ci si faceva mettere la presenza per seguire un corso o fare altro e ne frattempo stare in tutt'altra parte. Si siamo seri. Che di furbetti in pool position ci sono tanti.
Regole fisse, limiti al surplus di attività dichiarate in quanto umanamente impossibili.
Limiti di età per assumere l'incarico di prima nomina non certo dopo i 72 anni, ci mancherebbe solo una badante.
Questa è la realtà.
Rispondi

Da: eboh   1  - 11/02/2019 23:24:39
Non sono tra i vincitori, né ho attività sovrapposte. Ci saranno  pure i furbetti ma Wind Wind ha esposto dei fatti, ragionando giuridicamente in termini logici e semplici. Si è confrontato/a , ha dato il suo competente contributo senza boria o arroganza ed ha dichiarato che apprezza il confronto con chi ha estrazioni culturali diverse. Tutti possiamo migliorare e apprendere. Anche dalle critiche purché costruttive. "X Wind Wind:  se tra i titoli del bando vi erano le attività sovrapposte, ben fa, chi le ha, a che vengano riconosciute (Furbi? Stacanovisti?  O semplicemente seri, preparati impegnati? ) Ma in ogni caso era il bando a prevederlo. Tutti noi abbiamo  inviato la domanda (stavo per dire: abbiamo partecipato a questo concorso ma, obiettivamente, non è un concorso),  conoscendo le regole. Quindi sarebbe stato più ovvio contestare prima e non prendersela ora,
per es conn i 72enni
Rispondi

Da: x.nikix12/02/2019 08:52:43
in tutti i concorsi vengono posti limiti ed in questo il limite riguarda le attività sovrapposte; ciò è una manifestazione della discrezionalità amministativa
Rispondi

Da: x.nikix 1  - 12/02/2019 08:53:02
in tutti i concorsi vengono posti limiti ed in questo il limite riguarda le attività sovrapposte; ciò è una manifestazione della discrezionalità amministativa
Rispondi

Da: si ma. . . 1  - 12/02/2019 11:37:28
Tanto perchè lo sappiate....se ammettono le attività sovrapposte il mio punteggio da 35 balza a 45, e così quello della maggior parte dei vincitori
Rispondi

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