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giudice tributario
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Da: Ennius 21/09/2018 14:00:19
Inizieranno per l,ulteriore corso il 25 settembre, come da comunicato
Rispondi

Da: Skorpioncino 23/09/2018 17:53:26
Ennius cosa intendi inizieranno con l'ulteriore corso il 25 settembre?
Rispondi

Da: Bastogi24/09/2018 12:33:13
Le Commissioni tributarie
L'istituzione delle commissioni tributarie si fa risalire agli albori dello Stato unitario con la legge 14
luglio 1864, n. 1836 sull'imposta di ricchezza mobile. Esse, non nacquero come organi
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giurisdizionali, bensì come organi amministrativi appartenenti all'amministrazione finanziaria. Già
all'inizio del 1900 il Santi Romano le annoverava tra le "giurisdizioni amministrative speciali".
Inizialmente la loro competenza era limitata alle imposte dirette, mentre per le imposte indirette era
possibile il ricorso amministrativo (facoltativo) o l'azione dinanzi al giudice ordinario. Soltanto decenni
successivi a loro competenza fu estesa anche a quelle indirette.
Solo nel 1948, con l'entrata in vigore della nostra Costituzione, e con l'esigenza di assicurare la tutela
giurisdizionale anche nell'area delle controversie estimative, le Commissioni tributarie cominciarono
progressivamente ad assumere i caratteri degli organi giurisdizionali, mentre i procedimenti ad essi
affidati, ad assumere i caratteri di veri e propri processi.
Ciò posto, venendo ad oggi, l'attuale situazione giuridica ed economica delle Commissioni tributarie è la
seguente:
1) i giudici tributari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
delle finanze (art. 9, comma primo, D. Lgs. N. 545/1992); "In ogni altro caso alla nomina dei componenti di
commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze" (art. 9, comma
primo, secondo periodo, citato, aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 156 del 24/09/2015);
2) attualmente, i giudici tributari sono 3.019, di cui 94 anche in Cassazione, (meno 3,73% rispetto al
2016); i giudici togati sono 1.633 mentre i laici sono 1.386 (Il Sole 24 Ore di lunedì 26 febbraio 2018 e
Italia Oggi di lunedì 26 febbraio 2018 e di lunedì 06 agosto 2018); un evidente sottodimensionamento
rispetto alle 4.668 unità previste dal d.m. 11 aprile 2018;
3) l'organizzazione della macchina amministrativa è affidata al MEF che, per l'anno 2018, ha preventivato
un costo complessivo di 211 milioni di euro, con un aumento che sfiora il 2,5% rispetto al preventivo 2017
quando le stesse voci pesavano per 206 milioni di euro. Oltretutto, non bisogna dimenticare che alcune
Commissioni tributarie operano negli stessi locali dell'Agenzia delle entrate (come, per esempio, la CTP di
Brindisi che svolge le udienze presso l'Agenzia delle entrate di Ostuni); a tal proposito, non può non
rilevarsi il potere del MEF: >;
4) i giudici tributari non sono a tempo pieno perché possono svolgere una seconda o terza attività (artt. 4
e 5 D.Lgs. n. 545/1992 citato); infatti, i giudici tributari sono nominati per titoli e non per concorso
pubblico;
5) le cause tributarie possono essere lunghe anche 9 (nove) anni; infatti, durano poco meno di due anni e
cinque mesi in primo grado, altri due anni e un mese in appello, e poi oltre 4 (quattro) anni davanti alla
Corte di Cassazione, diventata suo malgrado sempre più un collo di bottiglia alla luce di un flusso di
ricorsi senza eguali tra le supreme corti mondiali, con 11.000 (undicimila) gravami fiscali in arrivo ogni
anno (articolo di Valerio Stroppa, in Italia Oggi di giovedì 25 agosto 2016, pag. 31); nello stesso succitato
articolo, si precisa che a Messina, Catania, Biella e Cosenza le cause tributarie possono durare anche 19;
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6) molte cause tributarie durano anni anche perché si creano problemi di giurisdizione, soprattutto per
quanto riguarda la fase della riscossione. Per esempio, in materia di atti esecutivi, la Corte di Cassazione è
intervenuta con due sentenze: la n. 13913 del 05 giugno 2017 e la n. 13916 del 05 giugno 2017.
Giova precisare che per la Corte di Cassazione (sentenza n. 722/1999 ed altre nel corso degli anni) spetta
sempre al giudice ordinario, e non al giudice tributario, la competenza in tema di risarcimento del danno
anche in tema di responsabilità processuale aggravata, a nulla rilevando che il giudice della causa
principale è meglio in grado di valutare il comportamento processuale della parte soccombente.
7) i giudici tributari, pagati in ritardo dal MEF, non percepiscono nulla per le sospensive, euro 15 nette a
sentenza depositata ed 1 euro a sentenza per rimborso spese (art. 13 D.Lgs. n. 545/92 e Decreto
Ministeriale 05 febbraio 2016, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6086/2014) e tanto
indipendentemente dal valore della causa, prima a regime ordinario di tassazione (art. 39, quinto comma,
D.L. n. 98/2011, dichiarato incostituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con sentenza
della Corte Costituzionale n. 142/2014), oggi, finalmente, soggetti a tassazione separata, anche se il MEF
è contrario ai rimborsi per gli importi passati (per le cause in corso, rinvio alla favorevole sentenza della
CTP di Lecce n. 1732/2016, depositata il 13/07/2016 e, invece, Risoluzione Ministeriale n. 151/E/2017 del
13/12/2017, di contrario avviso).
8) intuitivamente deleteria sotto il profilo della rappresentazione all'esterno la disposizione per cui "Il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al
Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi
predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e dell'efficacia
degli istituti deflattivi del contenzioso" (art. 29, secondo comma, del D. Lgs. n. 545/1992, come modificato
dal D. Lgs. n. 156/2015);
9) secondo le ultime statistiche rese disponibili dal MEF, nel solo terzo trimestre 2017 il fisco ha vinto
completamente nel 45,8% dei casi, vedendosi riconosciuta una pretesa di quasi 1,6 miliardi di euro, a
fronte del 31% dei giudizi pienamente favorevoli ai contribuenti, per un controvalore di 877 milioni di
euro. Per tutto l'anno 2017 il fisco ha vinto più del contribuente in tutti i gradi di giudizio.
Infatti, nell'anno 2017, gli uffici hanno avuto ragione su tutta la linea nel 45,18% dei casi in CTP e nel
45,30% in CTR.
Il contribuente, invece, ha ottenuto pronunce totalmente favorevoli rispettivamente nel 31,42% e 38,83%
dei casi.
La quota residua è costituita da giudizi intermedi, conciliazioni o altri esiti, quali per esempio la
rottamazione delle liti pendenti (Italia Oggi di sabato 16 giugno 2018 e di lunedì 06 agosto 2018).
In Cassazione le vittorie del fisco rappresentano oltre il 65% dei procedimenti >.
Infine, a titolo puramente indicativo, il numero dei difensori che hanno utilizzato il processo tributario
telematico è pari a quota 3.572, all'interno del quale la parte del leone è svolta dagli avvocati che
rappresentano oltre il 61% del totale (Italia Oggi di lunedì 06 agosto 2018);
10) il valore delle cause pendenti in primo e secondo grado si aggira intorno ai 50 miliardi di euro; cifra
che raddoppia sommando le cause pendenti in Cassazione; il 68% delle cause tributarie non supera i
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20.000 euro;
11) cala il contenzioso tributario, ma aumentano i maxi ricorsi soprattutto sull'iva. Le cause fiscali di
valore superiore a un milione di euro, sebbene siano meno del 2%, assorbono i tre quarti della posta in
gioco. Il numero complessivo dei nuovi contenziosi è risultato pari a 211.515 mila fascicoli, con una
flessione dell'8,8% rispetto al 2016, come emerge dal rapporto trimestrale 2018 sullo stato del
contenzioso fiscale diffuso dal MEF il 20 marzo 2018;
12) cause che durano, in genere, pochi minuti e di regola senza istruttoria, perché poche volte viene
nominato un consulente tecnico d'ufficio. Nel processo tributario tedesco, per esempio, il tribunale
tributario è titolare di ampi poteri istruttori sia nella ricerca dei fatti rilevanti, anche oltre le allegazioni
delle parti, sia nell'assunzione delle prove, pur essendo garantito il contraddittorio tra le parti, con una
connotazione marcatamente inquisitoria del metodo istruttorio (articolo sopracitato), contrariamente a
quanto avviene nell'attuale processo tributario italiano.
In definitiva, nell'attuale processo tributario, spesso i contribuenti sono costretti a chiedere in massa una
tutela che, purtroppo, nella maggior parte dei casi non trovano in un processo non conforme ancora "al
giusto processo", anche perché manca una parità processuale tra le parti.
Oggi come oggi, la legislazione rappresenta uno stimolo alla sommarietà del processo, un incitamento a
risolvere tutto in una sola udienza pubblica, come se questo comportamento dovesse essere la regola.
Prevedere una sola udienza pubblica è insufficiente rispetto alle complessità strutturali di molte
controversie.
> ;
13) inoltre, per quanto riguarda la condanna alle spese, nel primo trimestre 2018 in primo grado i
contribuenti hanno visto accogliere il proprio ricorso totalmente nel 31,3% dei casi, ma il fisco è stato
condannato al rimborso delle spese in meno della metà di tali giudizi (15,91%), mentre, gli enti impositori
hanno avuto giudizi complessivamente favorevoli nel 46,4% dei casi e la condanna del contribuente al
pagamento delle spese c'è stata nel 25,7% delle controversie. Presso le Commissioni Regionali, a fronte
del 37,1% di cause concluse con esito completamente favorevole al contribuente la condanna alle spese
del fisco è arrivata solo nel 16,5% dei casi; in parallelo, a fronte del 46,1% di cause, con esito
completamente favorevole agli uffici, le spese di giudizio sono poste a carico del contribuente nel 26,1%
dei casi (Il Sole 24 Ore di lunedì 02 luglio 2018, pag. 15); in sostanza, poche condanne alle spese quando il
fisco perde il processo , nonostante la chiara formulazione dell'art. 15, secondo comma, D. Lgs. n. 546/92
citato (Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005; Cassazione - Sezione Tributaria - ordinanze n.
7258/2017, n. 373/2015 e n. 10917/2016).
Infine, con le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2016, la Commissione tributaria, anche d'appello, può
condannare alle spese sulle istanze cautelari. Anche in questo caso, però, molti giudici tributari le
liquidano soltanto in caso di rigetto della richiesta del contribuente, mentre in ipotesi di accoglimento si
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riservano di farlo successivamente nella fase di merito;
14) per quanto riguarda la Corte di Cassazione, si fa presente che di solito arrivano 11.000 (undicimila)
gravami fiscali ogni anno, mentre le supreme corti di Francia e Germania ricevono ogni anno
rispettivamente 28.000 (ventottomila) e 10.000(diecimila) ricorsi tra civile e penale, contro gli 83.000
(ottantatremila) italiani, mentre nel Regno Unito la corte suprema affronta meno di 10 cause tributarie
all'anno, contro le oltre 11.000 (undicimila) della Corte di Cassazione (articolo di Valerio Stroppa, in Italia
Oggi di giovedì 25 agosto 2016). In questa grave situazione della giustizia tributaria si è recentemente
appreso dell'istituzione presso la Corte di Cassazione di una struttura ausiliaria, costituita da appartenenti
alla Guardia di Finanza, incaricata di organizzare i fascicoli processuali provenienti dai gradi tributari di
merito e di avviarli alla decisione dei giudici. Giustamente la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto
ha denunciato l'evidente inopportunità di tale scelta organizzativa perché si affida in tal modo ad un
organismo ausiliario delle parti pubbliche nel giudizio tributario la gestione, catalogazione e
calendarizzazione dei fascicoli processuali, con gravi ricadute su prestigio e terzietà del Giudice di
legittimità.
15) per quanto riguarda la Corte Costituzionale, si fa presente che in dieci anni gli atti di promovimento
sono crollati dai 950 del 2007 ai 308 del 2017. Con una, a sua volta, pesante riduzione del numero delle
ordinanze di rimessione, passate dalle 857 del 2007 alle 190 del 2017; a diminuire sono di conseguenza
anche le decisioni, che sono state 281, un dato inferiore a quello del 2016 (meno 3,7%, in Il Sole 24 Ore di
lunedì 27 agosto 2018). A titolo puramente informativo, si segnala l'ultima sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018, che, in materia tributaria, ha dichiarato incostituzionale l'art.
57, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che
riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni all'esecuzione regolate
dall'art. 615 c.p.c.;
16) per quanto riguarda la normativa dell'Unione Europea, si segnala l'interessante ed importante
sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017 della Corte Costituzionale che ha stabilito il seguente principio di
diritto:
>.
17) la Corte di Giustizia UE, Sezione III, con la sentenza del 09 novembre 2017, causa C-298/16, ha
stabilito quanto segue:
>;
18) infine, la giurisprudenza ha mostrato resistenza ad ammettere che la c.d. "Legge Pinto" (n.
89/2001) per l'equa riparazione si applichi al processo tributario, salvo per i giudizi in materia di
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rimborso (Cassazione n. 16212 del 24 settembre 2012).
Una implicita apertura nei confronti dell'applicabilità della suddetta legge nel rito tributario proviene dal
legislatore che, con il decreto legge n. 40/2010 (art. 3, comma 2-bis), ha stabilito che, ove il contribuente
avesse inteso beneficiare della definizione delle liti ultradecennali pendenti in Cassazione, avrebbe dovuto
rinunciare ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi, appunto, della succitata Legge Pinto, cosa che
sembra implicare l'applicazione della medesima legge alla materia tributaria.
Con la riforma della giustizia tributaria sarà sicuramente prevista l'applicazione della Legge Pinto senza
alcuna limitazione
I principi affermati dalla corte costituzionale e dalla corte di
cassazione a Sezioni Unite
Negli anni, sul tema, sono intervenute sia la Corte Costituzionale, che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, sollecitando proprio il legislatore ordinario a riformare strutturalmente la giustizia tributaria con
legge ordinaria e non con legge costituzionale.
In tal senso si indicano solo alcune delle tante pronunce che ci sono state sul tema.
I. Corte Costituzionale
• Sentenza n. 154 del 05 giugno 1984:
"Con tutto questo, rimangono le molte deficienze del contenzioso tributario, ampiamente segnalate in
dottrina e dagli operatori del settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio ".
• Sentenza n. 212 del 09 luglio 1986:
"Ma ormai, risultando definitivamente consolidati l'opinione dottrinale e l'orientamento della
giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita
un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di
evitare gravi conseguenze, che il legislatore intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101
della Costituzione, correttamente interpretato".
Non bisogna, infatti, dimenticare che per un certo periodo storico la Corte Costituzionale negò il carattere
giurisdizionale delle Commissioni tributarie (Corte Costituzionale sentenza n. 10/1969), in contrasto con il
precedente orientamento ribadito, invece, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze n.
2175/1969; n. 2201/1969; n. 1181/1970) ma, al tempo stesso, ne assicurò la sopravvivenza.
Infatti, la Corte Costituzionale, con due sentenze (n. 287/1974 e n. 215/1976), chiarendo il significato di
"giudice speciale", fugò ogni sospetto e, sostanzialmente, sopì il dibattito che poté dirsi definitivamente
concluso con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 351/1995 (in G.U. n. 33/I Serie Speciale del 09
agosto 1995), la quale ebbe espressamente a statuire che: >. In sostanza, ci sono voluti 131 anni (dal 1864 al 1995) per qualificare in
modo definitivo le commissioni tributarie quali organi giurisdizionali e non amministrativi.
• Ordinanza n. 144 del 20-23 aprile 1998, sollecitata dalla CTP di Lecce con ordinanza del 24 febbraio
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1997, su mia specifica eccezione:
"L'obbligo di procedere alla revisione delle anzidette giurisdizioni speciali preesistenti ha consentito
l'intervento del legislatore con leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti graduali (v., per tutte,
le disposizioni integrative e correttive emanate in base all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati) e con parziali adeguamenti, anche per
colmare "le molte deficienze del contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte con invito a "riordino
legislativo dell'intera materia" (sentenze n. 154 del 1984 e n. 212 del 1986).
Che allo stesso modo l'intervenuta revisione non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati
nell'ordinamento e nel funzionamento le commissioni tributarie come già revisionate"; "per le preesistenti
giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di
immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà del legislatore
ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i
giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche
nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e
caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di
assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non
riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione" (sull'obbligo di non
snaturare la competenza tributaria dei giudici speciali, si rinvia anche alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 238 del 24/07/2009).
Il legislatore tributario non definisce il concetto di tributo la cui nozione è stata, invece, elaborata dalla
dottrina che, nell'ottica solidaristica dell'art. 53 della Costituzione, ne ha individuato il collegamento con
l'attività di prelievo per il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (si rinvia
all'articolo del dott. Santa Micali, in Bollettino tributario d'informazioni n. 13/2015, pagg. 974-976).
• Sentenza n. 44 del 10 febbraio 2016:
>.
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Appunto per questo, è importante che le controversie tributarie siano devolute ad un giudice a tempo
pieno, professionale, indipendente e imparziale.
• Ordinanza n. 227 del 21/09/2016:
"Interventi di questo tipo - manipolativi di sistema - sono in linea di principio estranei alla giustizia
costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla
discrezionalità del legislatore (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012; ordinanze n. 269
del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989)".
II. Corte di Cassazione a Sezioni Unite
• La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'importante sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014, ha
precisato che:
"Mentre resta nel limbo del "non giuridico" ogni discorso sulla (mancanza di adeguata) "professionalità"
del giudice tributario, che non reclama come ineludibile corollario logico una specialità del controllo di
legittimità, ma semmai pone l'accento sulla irrinunciabile professionalizzazione del giudice quale
elemento determinante della tutela giurisdizionale dei diritti (e in ciò sembra rientrare, a pieno titolo, la
previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b), n. 8), della ricordata legge n. 23 del 2014, circa la doverosa
ispirazione del legislatore delegato all'adozione di misure volte al "rafforzamento della qualificazione
professione dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione
specialistica" nel quadro di una prospettiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale del
contribuente con l'assicurata terzietà dell'organo giudicante".
• Sentenze nn. 29 e 30 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, depositate il 05 gennaio 2016:
"La precedente sottolineatura - che la garanzia del "giudice naturale" deve essere riferita sia alla
giurisdizione sia alla competenza in senso stretto - si giustifica con il pieno rilievo che le norme sulla
giurisdizione vanno considerate nel nostro più ampio contesto costituzionale, nel quale l'«Ordinamento
giurisdizionale» della «Magistratura» (Titolo IV, Sezione prima, Cost.) è connotato dalla attribuzione della
giurisdizione sia a magistrati «ordinari», anche "specializzati" in ragione della materia oggetto di giudizio
(art. 102, primo e secondo comma) - ai quali è riservata giurisdizione tendenzialmente "generale" per la
tutela dei diritti soggettivi (cfr., ad esempio, gli artt. 1 del R. d. n. 30 gennaio 1941, n. 12,
sull'ordinamento giudiziario, 1 cod. proc. civ., 1 cod. proc. pen., 96 Cost.) -, sia a magistrati amministrativi
(Consiglio di Stato ed «altri organi di giustizia amministrativa») «per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione» (artt. 103, primo comma, 125, secondo comma), sia alla Corte dei conti «nelle materie
di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge» (103, secondo comma), sia ai tribunali militari
in tempo di guerra e in tempo di pace (art. 103, terzo comma), sia infine ad altri, "revisionandi" «organi
speciali di giurisdizione» (esistenti alla data del 01 gennaio 1948: art. VI, primo comma, delle disposizioni
transitorie e finali), a ciascuno dei quali è attribuita giurisdizione in ragione o della situazione giuridica
soggettiva sostanziale fatta valere in giudizio (per i giudici amministrativi: interessi legittimi e, «in
particolari materie indicate dalla legge», diritti soggettivi) e/o di determinate materie oggetto di giudizio,
indicate direttamente dalla Costituzione e/o dalle leggi istitutive di detti «organi speciali di giurisdizione»
(artt. 103, secondo e terzo comma, Cost., e VI disp. trans. e fin.).
Deve aggiungersi che, come per la giurisdizione ordinaria (cfr., in generale, artt. da 7 a 36, 39 e 40,
nonché da 42 a 50 cod. proc. civ.), così anche per la giurisdizione amministrativa e per ciascuna altra
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giurisdizione "speciale" - non la Costituzione, che non detta disposizioni sulla "competenza in senso
stretto", ma la legge ordinaria non soltanto distingue nettamente "giurisdizione" e "competenza" (come,
del resto, fa l'art. 117, secondo comma, lettera I, Cost., che riserva allo Stato la legislazione esclusiva
nelle materie «giurisdizione e norme processuali»), ma detta proprie e specifiche regole processuali, che
stabiliscono sia criteri per la distribuzione delle controversie tra i vari organi appartenenti a ciascuna
giurisdizione (competenza in senso stretto, appunto), sia forme e modi per il promovimento e per la
risoluzione delle questioni e dei conflitti concernenti l'applicazione di detti criteri (cfr., ad esempio: per la
giurisdizione amministrativa, gli artt. 4, da 7 a 12, da 13 a 16 cod. proc. amm., il quale ultimo articolo ha
introdotto anche nella giustizia amministrativa l'istituto del regolamento di competenza, deciso dal
Consiglio di Stato; per la giurisdizione della Corte dei conti, l'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che
attribuisce alle sezioni riunite della Corte, tra l'altro, la decisione sui «conflitti di competenza»; per la
giurisdizione tributaria, gli artt. da 2 a 5 del D.Lgs.. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni)".
Volume consigliato
Il mio progetto di riforma della giustizia tributaria: la "quarta"
magistratura
Alla luce delle considerazioni giuridiche e fattuali fin qui svolte, è quindi necessario un nuovo, tempestivo
e deciso intervento legislativo, di totale riforma strutturale della giustizia tributaria.
In base al mio progetto di riforma, i principi cui bisogna con urgenza (e necessariamente) ispirarsi sono i
seguenti:
1. La gestione ed organizzazione delle Commissioni tributarie non dovrà essere più del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (non del
Ministero della Giustizia)
Per attuare l'effettiva terzietà dei giudici tributari, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, comma 2,
bisogna sottrarre urgentemente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la gestione e l'organizzazione
delle Commissioni tributarie, in quanto parte interessata nel contenzioso, per poi affidarle ad un
organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È preferibile che la gestione della giustizia tributaria sia affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e non al Ministero della Giustizia sia per evitare il collasso della giustizia ordinaria, già oberata di cause e
con gravi problemi organizzativi e gestionali, e sia perché:
- non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile
(Cassazione - Sezione Tributaria -, ordinanze n. 316/2008, n. 303/2002, n. 330/2000, n. 329/2000, n.
8/1999 e n. 17164/2018), tanto è vero che nel processo tributario "Non sono ammessi il giuramento e la
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prova testimoniale" (art. 7, quarto comma, D.Lgs. n. 546/92 citato), e ciò limita grandemente il diritto di
difesa del contribuente (art. 24 della Costituzione); per quanto riguarda i limiti degli atti notori, si rinvia
all'ordinanza n. 18/2000 della Corte Costituzionale ed alla sentenza n. 26140/2017 della Corte di
Cassazione - Sezione Tributaria;
- è scorretto pensare ad una assimilazione del processo tributario al processo civile, proprio perché non vi
è omogeneità tra i due processi in quanto la norma processuale civile trova applicazione soltanto laddove
compatibile; infatti:> (Fregni, 1998, 33);
- al processo tributario non sono applicabili le norme del codice di procedura penale, tra cui quella
secondo la quale l'imputato ed il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi, se la
domandano (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - sentenza n. 10197 del 27/04/2018, in Italia Oggi di
lunedì 07 maggio 2018);
- nel processo tributario non è applicabile l'art. 191, primo comma, c.p.p., secondo il quale "Le prove
acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate" (anche se al riguardo
sussiste contrasto all'interno della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria);
- a differenza della procedura civile, nel settore tributario la Corte Costituzionale, con la recente sentenza
del 23 luglio 2018, n. 175, ha ritenuto legittima la notifica diretta della cartella di pagamento, effettuata
dall'agente della riscossione, mediante semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento (busta
bianca invece di quella verde);
- nel processo tributario, giocano un ruolo importante, ed alcune volte rilevante, le presunzioni che, a
determinate condizioni, possono anche non essere gravi, precise e concordanti.
- tuttora vige il regime del "doppio binario" e di autonomia tra giudizio penale e procedimento tributario
(Cassazione - Sezione Sesta Civile -, ordinanze n. 9322/2017, n. 17782/2018, n. 7723/2018; Cassazione -
Terza Sezione Penale -sentenza n. 30874/2018);
- c'è differenza rispetto al processo amministrativo, in cui la pubblica amministrazione può addurre in
sede di appello qualsiasi motivo da essa ritenuto idoneo a rinnovare la decisione del primo giudice
(Consiglio di Stato, Sezione 4, sentenza n. 5190/2017), mentre in campo tributario ciò non è possibile in
quanto i confini del processo sono sempre quelli dettati soltanto dalle ragioni poste a base dell'atto
impositivo e dal successivo ricorso (Cassazione - Sezione Tributaria - sentenza n. 5072 del 13 marzo 2015,
in Bollettino Tributario d'informazioni n. 14/2018, pagg. 1047-1050). Inoltre, per i rapporti tra il diritto
amministrativo ed il diritto tributario si rinvia alla sentenza n. 4223/2017 del Consiglio di Stato - Sezione
V - ed alla sentenza n. 7665/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite).
Non si può, infatti, assistere inermi a dinamiche incomprensibili in base alle quali è nelle mani del MEF la
totale gestione dell'organizzazione dei giudici tributari per le nomine, i trasferimenti e l'avanzamento di
carriera.
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Si dovrà, quindi, istituire un ruolo speciale ed autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (c.d. QUARTA MAGISTRATURA), la quale, peraltro,
dovrà avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale (la magistratura militare rientra nella
magistratura ordinaria).
"Apparenza di indipendenza che deve reggere ad un duplice vaglio, riguardante sia la percezione
soggettiva del singolo giudice (per accertare se egli, direttamente chiamato in causa, avverte un disagio,
l'ombra di una intromissione) sia quella oggettiva del quisque de populo (per sincerarsi che l'idea di
giustizia data all'esterno non sia di sudditanza). A spartiacque, la giurisprudenza continentale individua,
quali connotati salienti, la inamovibilità e l'emancipazione da pressioni esterne nonché la effettiva
disponibilità di risorse e strumenti operativi. Il diritto vive di forma, il giudice tributario non meno degli
altri. Lo si diceva di Cesare, dell'immacolatezza della tunica di sua moglie. Noi rischiamo che, a dircelo del
giudice tributario, sia la Corte di Strasburgo. E allora sarebbero guai".
In effetti, i suesposti principi sono stati più volte enunciati dalla Corte EDU con le decisioni del 10 gennaio
2012; 28 giugno 1984; 27 aprile 2000; 27 febbraio 2009; 03 ottobre 2012; 25 febbraio 1997; 23 luglio
2002 n. 34619/1997.
In merito "all'apparenza" di imparzialità ed indipendenza del giudice tributario, si cita la sentenza del TAR
Lazio - Sezione I - n. 132 del 07 febbraio 2006 dove si afferma l'impossibilità dell'interessato a svolgere
detto compito "in funzione dell'interesse pubblico tutelato dalla disposizione sull'incompatibilità,
polarizzato non soltanto sulla sostanza sebbene anche sulla doverosa apparenza di imparzialità richiesta a
qualsiasi giudice e a quello tributario in specie".
2.Nuova denominazione delle Commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie, dovranno avere una diversa denominazione, come peraltro richiesto dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e, dunque, chiamarsi:
- Tribunale Tributario;
- Corte d'Appello Tributaria;
- Corte di Cassazione Sezione Speciale Tributaria.
La proposta di cambio di denominazione è utile ad evidenziare il carattere di terzietà e di indipendenza
della magistratura tributaria.
Logicamente, nel nuovo ordinamento della giustizia tributaria, potranno continuare regolarmente a
difendere gli attuali difensori tributari previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 546/92 citato, senza alcuna eccezione
o limitazione (parere n. 299 del 05 febbraio 2018 del Consiglio di Stato - Sezione Atti Normativi -).
Infine, a titolo puramente informativo, si segnala la recente sentenza n. 29919 del 13 dicembre 2017 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha stabilito il seguente, importante principio:
> .
3. I giudici tributari dovranno essere a tempo pieno e professionalmente competenti e nominati
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per concorso pubblico e non per titoli
Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo non garantisce una perfetta competenza e
professionalità nel delicato settore fiscale.
Per tale ragione, l'assunzione del giudice tributario dovrà avvenire per concorso pubblico, per titoli ed
esami a base regionale con specifico riferimento alle norme tributarie e processuali (art. 106, comma
primo, della Costituzione).
Al concorso pubblico potranno partecipare tutti i laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.
L'accesso concorsuale tende a garantire l'indipendenza e la capacità tecnica dei magistrati che saranno
chiamati ad espletare compiti in materie connotate da un elevato grado di tecnicismo giuridico, fiscale e
contabile (le leggi tributarie confuse rendono confusa la giustizia tributaria).
Per la giustizia tributaria, infatti, occorrono giudici togati a tempo pieno, indipendenti ed imparziali ma
anche pienamente preparati nelle materie da trattare.
I giudici tributari dovranno essere al massimo 1.000 (mille).
I professionisti, per far parte delle Commissioni tributarie, dovranno cancellarsi dai rispettivi albi
professionali.
Logicamente, a differenza di quanto accade oggi, i nuovi giudici tributari di merito non potranno far parte
contemporaneamente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
A questo punto, secondo me, con il nuovo ordinamento della giustizia tributaria i nuovi giudici tributari
potranno benissimo decidere sulla mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 citato), perché non è più
giustificato l'intervento in questa delicata fase dello stesso organo fiscale che ha notificato gli
accertamenti.
Inoltre, a puro titolo informativo, secondo me, si dovrebbe consentire l'accertamento con adesione anche
per le controversie catastali, oggi, ingiustificatamente non ammesso.
Infine, con la riforma della giustizia tributaria, logicamente deve essere totalmente abrogato il decreto
legislativo n. 545 del 31/12/1992 e, per quanto riguarda la disciplina degli illeciti, deve farsi riferimento al
D.Lgs. n. 109 del 23/02/2006 per i magistrati ordinari, con gli adattamenti necessari per le cause
tributarie.
4. Giudice monocratico
Si dovrà prevedere l'istituzione di un Giudice Monocratico per tutte le controversie di importo non
superiore a euro  20.000,00 d'imposta, per le cause catastali e per i giudizi di ottemperanza senza limiti di
importo.
Secondo me, deve rimanere il limite dei 20.000,00 euro d'imposta nonostante il limite della mediazione
tributaria sia stato elevato ad euro  50.000,00 dal 1° gennaio 2016 (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 modificato
dall'art. 9 D.Lgs. n. 156/2015) per evitare una eccessiva competenza di valore al giudice monocratico,
perché tenendo conto anche delle sanzioni e degli interessi si arriva a cifre elevate (oltre 100.000,00
euro).
5. Dignitoso trattamento economico dei giudici tributari come per i magistrati ordinari
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Oggi i giudici tributari non percepiscono alcun compenso per la sospensiva, e soltanto la misera somma di
euro 15 nette a sentenza depositata (peraltro pagata con ritardo).
Questi miseri compensi non fanno altro che offendere la dignità del giudice tributario ed ecco perché è
necessario prevedere con urgenza un compenso dignitoso per le udienze di sospensiva e di merito, come
per i giudici ordinari.
Inoltre, per i mille giudici tributari con compensi dignitosi e per l'intera organizzazione lo Stato pagherà
in sostanza 210.000 euro come oggi (vedi lett. E, n. 3).
Ciò posto, non si deve pensare che l'esigenza della suddetta riforma sia giustificata dai recenti scandali e
arresti dei giudici tributari (si vedano i casi di Roma, Napoli, Milano e Bari), ma la riforma è necessaria
perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati, indipendenti (anche
all'apparenza) dal MEF e competenti.
Ormai è arrivato il momento indifferibile di riformare strutturalmente le attuali Commissioni tributarie e
prevedere giudici tributari a tempo pieno, non più dipendenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In conclusione, ritengo opportuno rilevare che il mio disegno di legge di riforma delle Commissioni
tributarie riprende molti concetti organizzativi del processo tributario tedesco.
Soltanto una magistratura tributaria autonoma, indipendente e professionale può, infatti, garantire un
sistema tributario equo ed efficiente.
Il professore Antonio Uckmar già nel 1949, sul punto, scriveva che "Qualunque sia per essere la riforma
del sistema tributario, la stessa non raggiungerà il suo scopo se non sarà preceduta da una riforma
radicale del contenzioso, che ponga sullo stesso piano i due litiganti e dia garanzia per il raggiungimento
della giustizia" (La riforma del contenzioso tributario, in Diritto e Pratica tributaria, 1949, I, 138 e ss.).
Disegno di legge n. 243/2018 del sen. Luigi vitali ("ordinamento
della giurisdizione tributaria")
La mia proposta legislativa di cui alla precedente lett. C) è stata integralmente ripresa:
1) inizialmente, nella passata legislatura, dal disegno di legge n. 1593 della Sen. Gambaro comunicato alla
Presidenza del Senato il 06 agosto 2014;
2) successivamente, sempre nella passata legislatura, dalla proposta di legge n. 4755 del 23/11/2017
presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Rocco Palese;
3) nell'attuale legislatura, dal disegno di legge n. 243 del 10 aprile 2018 presentato al Senato dal Sen.
Luigi Vitali "Ordinamento della giurisdizione tributaria" ed attualmente assegnato alla Commissione
Permanente Finanze e Tesoro del Senato.
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Disegno di legge n. 244/2018 del sen. Luigi vitali ("definizione
agevolata delle liti fiscali pendenti" -c.d. pace fiscale)
L'approvazione della riforma strutturale della giustizia tributaria comporta, necessariamente,
l'azzeramento di tutto il contenzioso tributario oggi pendente di oltre 100 miliardi di euro, che coinvolge
circa 21 milioni di contribuenti.
Appunto per questo, ho predisposto una definizione delle liti fiscali pendenti interamente ripresa dal
disegno di legge n. 244 del 10 aprile 2018 presentato al Senato dal Sen. Luigi Vitali "Definizione agevolata
delle liti fiscali pendenti" (c.d. pace fiscale) ed attualmente assegnato alla Commissione Permanente
Finanze e Tesoro del Senato.
A tal proposito, si riporta quanto dichiarato dal sottosegretario del MEF Massimo Bitonci e pubblicato da
Italia Oggi del 17/07/2018:
"Una pacificazione di ampio respiro e con un orizzonte ambizioso: si parte dall'accesso della Guardia di
Finanza per arrivare all'ultimo grado di giudizio nel processo tributario e da lì per arrivare anche ad una
riforma del processo tributario".
L'obiettivo è quello di definire in maniera bonaria i rapporti del contenzioso tributario per approdare ad
una strutturale riforma della giustizia tributaria.
Nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, contrariamente a quanto previsto dall'ultima
definizione (art. 11 D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 e Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 22/E del 28/07/2017), secondo me, si deve sempre tenere conto delle sentenze depositate nello
stabilire le percentuali di definizione della sola imposta, annullando le sanzioni e gli interessi.
Oltretutto, sulla c.d. pace fiscale per definire tutte le liti pendenti e contemporaneamente riformare la
giustizia tributaria, si sono espressi favorevolmente:
- lo stesso Ministro del MEF Prof. Giovanni Tria;
- il Presidente del Consiglio Avv. Giuseppe Conte;
- il Sen. Armando Siri ;
- il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
Attualmente, sono quasi mezzo milione le liti tributarie interessate dalla pace fiscale, che coinvolgono 21
milioni di contribuenti.
Secondo le ultime statistiche del MEF sul contenzioso, aggiornate al primo trimestre 2018, ci sono
461.741 cause pendenti tra le Commissioni tributarie provinciali, regionali e la Cassazione, cui
corrisponde un controvalore stimabile in 75,4 miliardi .
È su questo scenario che si innesta il piano messo a punto dalla Lega e consegnato al Ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, tra i dossier della manovra e le altre misure di pace fiscale, comprese le
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possibili sanatorie di ruoli, avvisi di accertamento e verbali di constatazione (c.d. PACE FISCALE).
"Il piano prevede la possibilità di chiudere la causa senza pagare sanzioni e interessi, mentre l'imposta
reclamata dal Fisco potrà essere più o meno defalcata a seconda delle situazioni. Secondo il progetto allo
studio, se il processo è in secondo grado e il contribuente si è già visto dar ragione dalla CTP, potrà
pagare il 50% dell'imposta contestata. Se è in Cassazione e ha già vinto nei due gradi di giudizio
precedenti, lo sconto sarà pari all'80% del tributo. Invece, nei casi di vittoria del Fisco o verdetto
intermedio (ad esempio, quando la Commissione ha ridotto l'imposta contestata), si dovrà arrivare a una
conciliazione, fermo restando lo sgravio di sanzioni e interessi".
In merito al succitato piano, non sono d'accordo a lasciare tra le parti una conciliazione mentre ritengo
più opportuno, per evitare contrasti interpretativi e quantitativi, determinare in modo chiaro e preciso le
percentuali di riduzione, così come previsto dal disegno di legge n. 244/2018 del Sen. Luigi Vitali.
Infine, non bisogna dimenticare che ultimamente:
- il Governo sta studiando una voluntary >;
- è stato approvato il condono parziale delle sanzioni per violazioni al vecchio codice della privacy (D.Lgs.
dell'08 agosto 2018);
- è stata già prevista una precedente definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 D.L. n. 50
del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21/06/2017), senza inoltre dimenticare
le due rottamazioni dei ruoli da ultimo concluse.
Considerazioni conclusive
In definitiva, la disciplina attuale del processo tributario continua a destare numerosi dubbi di
legittimità costituzionale, specie in riferimento al principio di indipendenza ed imparzialità del giudice.
Sono molti, infatti, gli aspetti della normativa che ad oggi non consentono ancora di riconoscere ai giudici
tributari quella perfetta autonomia dai pubblici poteri, che è garanzia di un giudizio libero da pressioni e
da condizionamenti esterni, che sia espressione solo della corretta applicazione della legge.
L'inquadramento dei giudici e del personale delle Commissioni Tributarie nell'ambito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (parte del processo), i meccanismi di reclutamento dei giudici (nominati
tramite un concorso per titoli e non per esami), lo svolgimento spesso non a tempo pieno dell'attività
giurisdizionale, sono tutti elementi che limitano (solo in apparenza secondo il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria) l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità dei giudici.
Non può non rilevarsi, dunque, che un processo così complesso come quello tributario è affidato a giudici
del tempo libero, non professionali e pagati poco che, nella maggior parte dei casi, sono anche alle prese
con questioni che divengono sempre più complicate anche in virtù di una legislazione fiscale sempre più
frastagliata ed alle prese con cifre rilevanti e materie complesse oggetto di continue evoluzioni
giurisprudenziali e aggiornamenti normativi.
La riforma è necessaria perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati,
indipendenti (anche all'apparenza) dal MEF e competenti a decidere le delicate e difficili questioni
tributarie, che in caso di errori, anche involontari, possono portare al fallimento delle aziende e alla rovina
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Rispondi

Da: Bastogi24/09/2018 13:06:59
Ma se queste sono le intenzioni, che fine fa il ns concorso?
Rispondi

Da: Bastogi24/09/2018 13:14:07
Ma se queste sono le intenzioni, che fine fa il ns concorso?
Rispondi

Da: Ennius 24/09/2018 13:32:51
Skorpioncino, mi riferivo alla nota del 18 settembre del cpgt con la quale si Ä™ isiedata la nuova commissione e accenna ai lavori del 25 per le nomine,mi sembra.
Rispondi

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Da: per Bastogi24/09/2018 14:39:44
Saranno 40 anni che ripetono queste cose!
Rispondi

Da: Bastogi24/09/2018 15:21:19
si' lo so
Rispondi

Da: Skorpioncino 24/09/2018 16:36:24
Ok grazie Ennius!
Rispondi

Da: a.a.a.aspirante27/09/2018 19:41:47
Se passa la riforma secondo me il concorso verrà annullato. Ma considerati i tempi necessari perchè venga approvata, applicata e bandito il concorso per esami .....credo che la graduatoria attuale scorrerà per un bel pò
Rispondi

Da: Country Feedback27/09/2018 20:49:48
Condivido il post precedente. Ma il pericolo maggiore secondo me è il probabile condono che diminuirà il contenzioso.
Rispondi

Da: Rosa201802/10/2018 09:14:47
Siamo ormai arrivati ad ottobre e del concorso che cosa di sa? Niente.... Silenzio assoluto
Rispondi

Da: Ennius 05/10/2018 18:09:39
Forse ho capito perchè stanno aspettando. Ho notato poco fa sul sito del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sezione Atti Di Notifica, un ricorso al Tar e vi è ordinanza dove fissa udienza per il 23/10/2018 per contraddittorio e relazione
Rispondi

Da: Gtb07/10/2018 09:51:58
Per la verita ci sono due udienze in discussione. La prima il 23 ottobre e la seconda il 6 novembre per cui è' da tale ultima data che ci potrebbero essere novità a meno che qualcuno decida di ricorrere al Consiglio di Stato. In tale ipotesi i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi.
Rispondi

Da: Vincent+ 08/10/2018 16:24:40
Colleghi leggetevi l'interessante articolo sul contenzioso fiscale pubblicato oggi su Affari e Finanza.
Rispondi

Da: margheritajj 09/10/2018 14:27:04
Intanto il tempo passa l'età avanza e qualcun altro farà in tempo a restare dentro fino all 'ultimo spiro di vita e qualcun altro non riuscirà ad entrare...questo epr chi ha qualche rospo.. :-))
Rispondi

Da: Catania 71 09/10/2018 14:56:29
Scusate Io mi sono classificato dopo il 5100a posto ho visto che l'anno scorso la graduatoria fino ai 450 460 posti Avete notizie se dovranno ancora scorrere se dovranno assumere altri giudici? Grazie a chi sa qualcosa mi vorrà rispondere
Rispondi

Da: Kappastef 09/10/2018 19:40:33
Scusate chi sta   intorno al 900  ha qualche possibilità di entrare ????
Rispondi

Da: margheritajj 10/10/2018 09:20:21
se vuoi un parere in generale direi che fino a 1500 entro 3 anni arrivano secondo me ..poi se cambiano le cose condono eccetera ..chissà!
Rispondi

Da: azz...  18/10/2018 11:19:46
I 2 ricorsi dovrebbero essere superati a seguito dello scorrimento che consentirebbe comunque ai ricorrenti di entrare.
Rispondi

Da: gtb24/10/2018 18:04:01
se andate a verificare le nuove ordinanze del TAR inserite nella sezione "atti di notifica" vi renderete conto che i tempi di approvazione della graduatoria si allungano notevolmente. Comincio seriamente a pensare che questo bando difficilmente avrà un seguito.
Rispondi

Da: a.a.a.aspirante25/10/2018 10:17:04
Per gtb
Praticamente è stata fissata l'udienza del 27 febbraio 2019 per la trattazione del merito di entrambi i ricorsi.  A questo punto dipenderà dall'esito di tale udienza e comunque penso che prima del 27 febbraio non si darà corso allo scorrimento della graduatoria
Rispondi

Da: margheritajj 25/10/2018 12:49:34
quindi in sostanza ipoteticamente iniziano a  giugno 2019 validitaà fino a giugno 2022
Rispondi

Da: a.a.a.aspirante26/10/2018 10:49:01
Margherita. Si. Ipoteticamente parlando, si. La graduatoria è valida per tre anni. Il mio dubbio è quando attribuire alla graduatoria il carattere di definitività. Ossia: a giugno 2018 l'hanno pubblicata e comunicato chi sono i vincitori. E' già definitiva quella o lo diventerà a seguito dell'esito dei ricorsi al TAR? Non faccio amministrativo e non mi sono presa la briga di approfondire. Però è vero anche che i vincitori non sono stati ancora convocati per cui desumo che quella pubblicata a giugno 2018 non sia quella definitiva. Voi cosa ne pensate?
Rispondi

Da: Signori Cari 1  - 26/10/2018 13:31:38
Dall'ordinanza del Tar Lazio:

"Ritenuto che, nella fase cautelare, non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale;
(.....)Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):
Rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato."

Il Tar Lazio afferma chiaramente un punto: Non si può bloccare questa procedura concorsuale, che vede interessati centinaia di vincitori, per presunti errori di calcolo relativi alle posizioni di singoli ricorrenti.

L'ordinanza dà torto al ricorrente ma contiene anche un monito per la p.a.: PROCEDI!!! L'interesse pubblico è quello dell'EFFICACIA della graduatoria.
Rispondi

Da: margheritajj 26/10/2018 14:21:10
non è definitiva c'è scritto da qualche parte che lo sara una volta ricalcolate le posizioni dei ricorrenti
Rispondi

Da: x margh26/10/2018 19:21:42
un po' di ripasso di diritto amministrativo non farebbe male nè a te nè ai signori che stanno seguendo questa procedura...
...non c'è legge al mondo che imponga di sospendere se il Tar non ordina di sospendere...
...e il tar ha detto andate avanti...
...poi se questi non sanno come andare avanti è un altro discorso...
Rispondi

Da: Evvivadio!27/10/2018 00:06:08
Certo è, che se il CPGT ha applicato correttamente i principi valutativi a poco serve elencare le diverse competenze e svariati titoli. Detto ciò SI DEVE PROCEDERE per l'interesse pubblico.
Rispondi

Da: Evvivadio!27/10/2018 14:21:51
Si pone principalmente un problema di doppia valutazione dei servizi prestati nello stesso periodo di tempo
Rispondi

Da: margheritajj 30/10/2018 09:28:44
per il super esperto che mi consiglia il ripasso diritto amministrativo..nel bando era previsto in sede di legittima autotutela cosa sacrosanta che la graduatoria sarebbe divenuta degfinitiva a segtuito del ricalcolo delle posizioni riesaminate in sede di ricorso amministrativo..cosa piu che corretta poi se tu non ti capaciti che cio sia possibile..quanto al tar giustamente finalmente non bloccano piu una graduatoria per pochi facinorosi non contenti della seconda valutazione..finalmente...quindi ripassa tu caro!
Rispondi

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