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14 dicembre 2016: Parere PENALE
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Da: nano per biancaneve | 14/12/2016 12:23:09 |
scusate ma la sentenza postata per la traccia n,2 parla di corruzione a me non sembra pertinente | |
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Da: Gaetano90 | 14/12/2016 12:24:18 |
Le sentenze sono quelle indicate da 17 Ho pubblicato anche il testo | |
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Da: penale help | 14/12/2016 12:25:11 |
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Da: penale help | 14/12/2016 12:26:03 |
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Da: gafe | 14/12/2016 12:27:21 |
le sentenze di riferimento sono la 12710 per la prima. traccia e la 23355 per la seconda. o sono altre ?? | |
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Da: pirexxxxx | 14/12/2016 12:27:50 |
Concussione o corruzione? | |
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Da: 17 | 14/12/2016 12:28:53 |
corrette gafe | |
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Da: Già | 14/12/2016 12:29:41 |
Nella prima traccia secondo voi non c'è il reato per cui è stato rinviato a giudizio? | |
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Da: tale85 | 14/12/2016 12:31:39 |
soluzione della prima traccia? | |
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Da: aiutoesterno | 14/12/2016 12:31:55 |
Ciao 17 cosa ne pensi? per la prima traccia io sarei più propenso per qst Cass. n. 25468/2015 Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni. | |
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Da: xxx | 14/12/2016 12:33:27 |
certamente non ricorre l'art. 479 perchè si tratta di reato commesso da pubblico ufficiale e Tizio non lo è. Avrebbero dovuto contestare il reato ex art. 482 c.p. | |
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Da: penale help | 14/12/2016 12:34:07 |
Schema Seconda Traccia Parere Civile Esame Avvocato 2016 • Breve introduzione; • Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo, rapporto con gli altri reati). • Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p. • Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento • Conclusione con descrizione pena applicabile • Breve introduzione; • Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo, rapporto con gli altri reati). • Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p. • Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento • Conclusione con descrizione pena applicabile | |
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Da: orgoglio napoletano | 14/12/2016 12:34:58 |
la traccia dice "indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara" si intende che il bando di gara è stato steso in versione definitiva se fosse stato pubblicato saremmo in ipotesi di 353cp altrimenti in 353 bis . Ai fini dell'inquadramento di una condotta manipolatoria all'interno dell'una o dell'altra fattispecie criminosa, il discrimen sdeve essere ravvisato nell'approvazione del bando, avvenuta la quale le condotte perturbatrici sarebbero sussumibili all'interno del reato di cui all'art. 353 c.p.; l'introduzione dell'art. 353 bis renderebbe dunque penalmente rilevanti i comportamenti posti in essere nella prima fase dell'iter procedimentale, a prescindere, in forza della natura di reato di pericolo del delitto in questione, dalla loro concreta incidenza sul contenuto del bando | |
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Da: Kiki007 | 14/12/2016 12:35:12 |
Ragazzi quindi per la prima traccia Punto 1: il reato è 483 o 479+48? Punto 2: il reato non e scusato perché l'errore e determinato da colpa, ma tuttavia non e prevista la fattispecie colposa quindi l'imputato e prosciolto perché il fatto non costituisce reato? | |
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Da: xxx | 14/12/2016 12:36:48 |
inoltre, secondo la sentenza 12710 del 2015, il reato ex art. 483 essendo punibile a titolo di dolo non può essere rimproverato a titolo di colpa così come accade nel caso di compilazione di un prestampato poco chiaro contenente solo riferimenti normativi non esplicati... | |
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Da: Kiki007 | 14/12/2016 12:36:51 |
Scusate per l'assenza di accenti! | |
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Da: Già | 14/12/2016 12:37:06 |
Quindi secondo voi non c'è il falso ideologico per induzione? nella prima | |
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Da: orgoglio napoletano | 14/12/2016 12:37:19 |
la traccia 2 dice "Grazie alle informazioni avute la società alfa ***si aggiudica l appalto.*** quindi il bando è stato pubblicato e la gara pure conclusa non scriverei mai cose fuorvianto | |
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Da: xxx | 14/12/2016 12:39:53 |
lo dice la sentenza 12710- il reato ex art. 483 è punibile solo se c'è dolo e non colpa... | |
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Da: Caprese | 14/12/2016 12:42:33 |
Consegna alle 17. Almeno per le 14.30 bisogna venirne a capo | |
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Da: DDDDD | 14/12/2016 12:43:09 |
L'art.479 non c'entra, si tratta di un reato proprio (non divaghiamo ovviamente con il concorso nel reato proprio). La fattispecie è astrattamente inquadrabile nell'ambito dell'art.483 c.p. Come ha scritto il Collega che mi ha preceduto, la soluzione sta in Cass. n. 25468/2015 Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni. | |
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Da: mah | 14/12/2016 12:43:58 |
A noi dite di andare a lavorare?Ma andate voi a lavorare invece di perdere tempo su questo sito! Testa bassa, codici aperti, concentrazione e ragionate! Ma se doveste passare lo scritto barando (cosa che vi auguro non vi capiti MAI), avreste il coraggio di festeggiare? Avete il coraggio di dire che questo esame è una farsa (cosa anche condivisibile), ma poi siete voi i primi a non rispettare le regole? Ricordatevi che questo è irrispettoso non solo nei vostri confronti (siete ridicoli), ma soprattutto nei confronti degli altri nostri colleghi che, nel pieno rispetto delle regole, cercano di superare questo ostacolo con mezzi leciti. E vi lamentate delle schermature?Vi rendete conto?? Fate ciò che dovete fare, copiate, barate, mancate di rispetto a tutti, ma vi prego, nel vostro intimo vergognatevi, perchè siete dei parassiti incapaci. | |
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Da: claudia87a | 14/12/2016 12:44:00 |
la prima traccia è indubbiamente concorso di reato tra 48 e 479, lo dicono le sezioni unite, il problema si sposta sull'elemento soggettivo e il dolo per me non sussiste, non capisco i riferimenti alla normativa sulla tenuità del fatto | |
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Da: E BASTA!!! | 14/12/2016 12:44:29 |
a Napoli alle 17? | |
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Da: Aiutante | 14/12/2016 12:44:40 |
Per quanto riguarda la traccia n.2: le norme del c.p. di riferimento sono: art. 323, 326 co 3, 353 bis. Corruzione, concussione e affini, non c'entrano nulla. Non fatevi sviare. | |
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Da: Caprese | 14/12/2016 12:45:29 |
Si 17 | |
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Da: Gi | 14/12/2016 12:46:04 |
Scusate se mi ripeto ma l'art. 48 prevede la punibilità di Tizio pur non essendo un pubblico ufficilale...Prima traccia | |
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Da: Caprese | 14/12/2016 12:46:20 |
Uno schema per la 2 | |
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Da: memeri | 14/12/2016 12:46:20 |
ragazzi una possibile soluzione della prima traccia di penale | |
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Da: Caprese | 14/12/2016 12:46:45 |
Scusami intendevo schema per la prima | |
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