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14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64742 volte

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Da: Francyfg  14/12/2016 14:57:58
Qualcuno Sa a Bari per che ora è prevista la consegna?
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Da: avv14/12/2016 14:58:11
Schema Seconda Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016
• Breve introduzione;
• Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo,
rapporto con gli altri reati).
• Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p.
• Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento
• Conclusione con descrizione pena applicabile
• Breve introduzione;
• Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo,
rapporto con gli altri reati).
• Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p.
• Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento
• Conclusione con descrizione pena applicabile
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Da: Giuseppe201514/12/2016 14:58:27
ragazzi mi confermate lo schema della seconda traccia per favore????
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 15:03:09
ma che mi citi S.U. del 2007 che la norma 353 bis è del 2010.

lo schema sulla seconda traccia l'ho visto anche io (sta su un sito) ma non mi fido .

Ripeto che è impostato sull 353 e quella sentenza non è risolutiva.

La soluzione l'ho data poi fate voi
Rispondi

Da: jemil14/12/2016 15:04:36
ORGOGLIO NAPOLETANO
PUOI POSTARE PER FAVORE LO SCHEMA DELLA 2 TRACCIA
Rispondi

Da: clacopp14/12/2016 15:04:37
per avv.:
c'è un errore ... il numero è errato

( Cass. Penale, sent. N. 236868/2007)
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Da: MMM14/12/2016 15:07:09
Secondo voi di quali reati possono rispondere Tizio e Mevio nella seconda traccia
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Da: clacopp14/12/2016 15:08:59
Sezioni Unite (sentenza n. 35488 del 28 giugno 2007

corretta
Rispondi

Da: un dubbio 14/12/2016 15:10:25
Come mai tutta questa fretta di risolvere le tracce assegnate oggi all'esame di avv? (Tracce peraltro che sembrerebbero state diffuse prima della conclusione delle prime 2 ore dalla dettatura..chissà come poi...)
Ma non è che in atto qualche scambio di informazioni con qualche candidato? No dai ..
Rispondi

Da: orgoglio napoletano14/12/2016 15:10:38
@jemil sta indietro lo schema


IMBECILLI CANCELLATE IL NOME DELL' AVVOCATO CHE HA SCRITTO PARERE .

CHE DEMENTI OTTUSI
Rispondi

Da: 012346514/12/2016 15:12:40
Per favore avete uno svolgimento della 2 traccia? o uno schema valido?
Rispondi

Da: vi sallustio14/12/2016 15:13:06
che indecenza, davvero. Pensavo si scambiassero pareri giuridici.
Rispondi

Da: avv14/12/2016 15:15:20
Soluzione n.1 Penale
Premesso che:

In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico,( 48 e 479 c.p. ) l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. (Cass. Civ. 40292 del 2016; n. 35548 del 2013).
Nel caso in esame, Tizio precisa di non aver compreso che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione. Dunque, non sussistendo il dolo richiesto dalle norme di riferimento non può configurare con la sua condotta i reati di "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" e di"Errore determinato dall'altrui inganno".
Tuttavia, potrebbe risultare integrato il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 c.p. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

Configura il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali - in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali - considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile solo a titolo di dolo. (Cass. Civ. n. 12710 del 2015)
Inoltre, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni. (Cass. Civ. n. 25468 del 2015; Cass. Civ. n. 2088 del 2010)
Peraltro, in tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo. (2009, n. 15485)
Alla luce di quanto sopra esposto si deve ritenere che Tizio non sarà ritenuto punibile per il reato di cui agli artt. 479 c.p.,48c.p. né tantomeno ex art.483 c.p. in quanto la condotta posta in essere non è idonea a integrare l'elemento soggettivo di detti reati.
Rispondi

Da: 012346514/12/2016 15:16:22
soluzione 2 TRACCIA PER FAVORE!!!
Rispondi

Da: Alala14/12/2016 15:19:55
Traccia 1: il ragionamento è semplice, sussiste il dolo di Tizio?
Rispondi

Da: 34561714/12/2016 15:20:02
nessuno può dare notizie sulla 2 TRACCIA?
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:20:40
Come si è visto dal parere svolto da controcapus il dolo serve solo per l'assoluzione all art 483 E NON AI 48  E 479!!!
Rispondi

Da: AIUTOXXX14/12/2016 15:22:13
per xxx Naapoli. le soluzioni sono in arrivo, ma nel mentre scrivi sulla base delle sentenze qui pubblicate. Non lasciate il foglio bianco sino alla pubblicazione delle soluzioi, rischeireste di rimanerne pregiudicati. per tutti quelli che si lamentano del passaggio di info non capisco cosa facciate in queso forum sinceramente, LAVORATE
Rispondi

Da: Avv14/12/2016 15:23:04
Ripeto per fortuna tracce semplicissime.
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:23:50
LA CASSAZIONE NEL CASO IN ESAME ANNULLA LA SENTENZA PER LA CONDANNA DI TIZIO AL 483 PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO MA NON PER IL 479 e 48!!! QUESTO PERCHÉ NEL CASO ORIGINALE TIZIO ERA STATO CONDANNATO PER 483,48 e 479!!!
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Da: Alala14/12/2016 15:25:11
Non dimenticate la tenuità del fatto: si fanno ancora processi penali per cavolate simili
Rispondi

Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:26:05
CON O SENZA DOLO CON LA DICHIARAZIONE MENDACE TIZIO comunque TRAE IN ERRORE IL PUBB UFF CHE DI CONSEGUENZA EMETTE UN ATTO FALSO!!! QUINDI NE RISPONDE TIZIO PER 48 CORRELATO AL 479!!!
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Da: Monnikko14/12/2016 15:27:04
17.30 a Bari
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Da: 34561714/12/2016 15:28:33
AIUTO PER 2 TRACCIA PER FAVORE!!!!!!! MA NESSUNO LA STA' FACENDO?
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Da: per 2a traccia14/12/2016 15:29:12
si configura anche un 110 nella seconda traccia?
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Da: Berne 14/12/2016 15:29:14
SOLUZIONE proprio non ci arrivi … chi scrive per il sito che riporti De M a rsico, se concludono come concludi tu, sbagliano punto.
C'è solo da sperare che:
in via principale tu non sia giudicante o inquirente
in subordine legale.
Si auspica tu sia un profano animato da buone intenzioni e che ignora la netiquette, scrivere in stampatello significa urlare
Rispondi

Da: SVEGLIA!14/12/2016 15:31:09
TIZIO NON RISPONDE AFFATTO EX ARTT. 48 E 479 C.P., PERCHÉ LA FATTISPECIE PERFEZIONATASI NEL CASO IN ESAME È QUELLA DI CUI ALL'ART. 483 C.P.!!!
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Da: Lasoluzione 14/12/2016 15:31:35
Berne invece di offendere fossi in te leggerei accuratamente la sentenza risolutiva del caso!!! Comunque sto zitto contro l'ignoranza alzo le mani e comunque, senza per questo farne vanto, sono un giudicante!
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Da: questa è incredibile14/12/2016 15:31:47
ma come può rispondere un privato di un reato previsto per chi ricopre la carica di pubblico ufficiale?

Capisco che si voglia intrattenere l'utenza...però però....
Rispondi

Da: Alala14/12/2016 15:34:04
Scusate, per chi invoca l'art. 479, quale sarebbe il dolo?
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