NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
14 dicembre 2016: Parere PENALE
520 messaggi, letto 64742 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Successiva >>
Da: prima traccia sentenza risolutrice | 14/12/2016 13:17:43 |
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari in data 28 maggio 2012, con la quale D.R.C. era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., per avere, in qualita' di legale rappresentante di Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A., autocertificato falsamente, per partecipare ad una gara per l'affidamento di incarico professionale, di non aver riportato condanne, essendo emerso, di contro, che aveva precedenti penali per bancarotta e reati fiscali. 2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente sostiene che, secondo il tenore del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, sarebbero da escludere dal novero delle condanne da indicare nella autocertificazione quelle riportate non in connessione con una qualifica soggettiva che denoti legame fra la persona fisica dichiarante e la societa', dalla medesima rappresentato, che e' candidata all'aggiudicazione della gara. 2.2. Deduce, altresi', che non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo del reato ascrittogli, quantomeno per errore su legge extrapenale, con conseguente non punibilita' ex art. 47 c.p.. Rappresenta il ricorrente che la formula impiegata dal modulo predisposto dal Comune di Chiavari -e sottoscritto dal D.R. (nella qualita' rivestita in seno a Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A.) - rimanda espressamente al testo del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. c), il quale, pur qualificando come cause senz'altro ostative alla partecipazione ad appalti pubblici quelle che la Direttiva indica meramente come cause di possibile esclusione, ha tuttavia ridimensionato il novero dei reati rilevanti, che non sono piu' quelli che genericamente incidono sulla moralita' professionale, bensi' solo i reati "gravi" in danno dello Stato o della Comunita'. Aggiunge il ricorrente, quindi, che non essendovi a livello del Codice Appalti, per questa fattispecie, ma solo per altre (omissioni fiscali, contributive, etc), una definizione di gravita', la norma e' di non agevole interpretazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento e la sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni qui di seguito indicate. Va subito evidenziato che il reato non e' estinto per prescrizione (cosi' come rilevato dal difensore in sede di conclusioni), giacche' il relativo termine maturera' alla data del 6 ottobre 2016. 1. Il fatto e' stato ricostruito dai giudici di merito. L'imputato, quale legale rappresentante della Sviluppo Italia S.A.p.A., ha presentato al Comune di Chiavari domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento di incarico libero - professionale finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilita' relativo ad una stazione per autocorriere e parcheggio pubblico, allegando in data 6 ottobre 2006 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 circa l'inesistenza di cause di esclusione e a tal fine ha utilizzato il modello predisposto dal Comune. In tale modello la dichiarazione prevedeva di cancellare, tra quelle indicate, le "voci che non interessano". Il D.R. non ne ha cancellato alcuna e, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, non ha cancellato quella indicata sub lettera c), del seguente tenore: ""che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; ne' sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18". Sul presupposto, documentato dal certificato del casellario giudiziale, di aver riportato condanne per bancarotta fraudolenta (Trib. Milano 25/01/1994 ex art. 444 c.p.p.), evasione in materia di imposte (Trib. Genova 19/04/1994 ex art. 444 c.p.p.; Trib. Milano 20/02/1996), bancarotta fraudolenta (Trib. Milano 11/05/2001 ex art. 444 c.p.p.), il D.R. e' stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p., in riferimento agli obblighi previsti dall'art. 38 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006). 2. Tale norma, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede al primo comma e, sempre per quanto di interesse, quanto segue: "1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) omissis; b) omissis; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo) dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445 c.p.p., comma 2". Giova qui subito precisare che all'epoca del fatto non era ancora entrato in vigore il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. con modifiche nella L. 12 luglio 2011, n. 106 che, tra l'altro, nel riformulare il citato art. 38, comma 2, ha previsto l'obbligo, per il dichiarante, di indicare "tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione". 3. E' evidente che l'indicazione specifica dei soggetti cui si riferisce il testo della norma sub lett. c), sopra riportato, rende infondato il primo motivo di ricorso del D.R. (che ha sostenuto di conseguenza l'insussistenza del fatto), cosi' come peraltro correttamente osservato dalla Corte territoriale: "La norma, disciplinando le cause ostative nell'ipotesi di domanda di partecipazione all'appalto da parte di impresa collettiva (e non collegamenti fra reato ed esercizio dell'impresa) si preoccupa di individuare quali siano le persone fisiche le cui condanne rilevano (ed in tal senso individua i legami presenti e passati tra l'ente collettivo e determinati soggetti - socio, amministratore, direttore tecnico, ecc.) in considerazione della non personalita', dal punto di vista della responsabilita' penale, dell'ente collettivo, e della necessita' di individuare le persone fisiche nei confronti delle quali valutare la moralita' professionale; ma la norma certo non limita la natura dei reati rilevanti a quelli che abbiano una qualche connessione con la gestione dell'ente, requisito non previsto in alcun modo dalla norma in esame". 4. Fondata e' invece la doglianza del ricorrente in ordine al profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto; tanto ritiene questo collegio di affermare, a prescindere dalla quanto meno dubbia annoverabilita' oggettiva dei reati per i quali il ricorrente aveva riportato condanna tra quelli cui intende riferirsi il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. C). Su tale profilo la motivazione della sentenza impugnata non ha risposto specificamente a quanto rappresentato dal D.R. gia' con l'atto di appello e in particolare ai dubbi posti dal tenore della dichiarazione sottoscritta, nella parte in cui, richiamando testualmente il citato art. 38, comma 1, lett. c), fa riferimento solo a sentenze di condanna o patteggiamento "per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale". Il ricorrente, in sostanza, ha dedotto di non aver ritenuto che i suoi precedenti penali, peraltro risalenti, rientrassero nella previsione normativa e specificamente che i reati fiscali e fallimentari fossero riconducibili in quelli indicati dalla dichiarazione sottoscritta (e dalla norma) "gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale". Il tenore della norma e la condotta del ricorrente lasciano in effetti spazi a fondati dubbi sulla configurabilita' dell'elemento soggettivo del reato. A tal proposito va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimita' che esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsita' risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009, Ferraglio, Rv. 243522; Sez. 5, sent. 1963 del 10.12.1999 - 21.2.2000, in proc. Veronese ed altri; Sez. 2, sent. 2593 del 31.5.1989 - 23.2.1990 in proc. Pasini). E nel caso in esame non puo' affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che il D.R. abbia dolosamente dichiarato il falso, essendo credibile che abbia colpevolmente ritenuto che i reati fiscali e quello di bancarotta relativi ai suoi risalenti precedenti penali non rientrassero nel novero di quelli previsti dal citato art. 38. Giova, a tal proposito, evidenziare come questa Corte in casi analoghi abbia affermato che "non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali (art. 496 c.p.) la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato fornito dall'ente appaltante dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilita' morale e professionale, ancorche' destinatario di sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., risalente ad oltre cinque anni, in quanto la P.A. non puo' rimettere al richiedente la valutazione del carattere ostativo di taluni reati in ordine all'instaurazione di determinati rapporti, mentre oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti e non gia' valutazioni, in conformita' al D.P.R. n. 45 del 2000, art. 46 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni ostative siano completate da idonea documentazione" (Sez. 5, n. 11596 del 18/01/2008, Di Vincenzo e altro, Rv. 239473). E, in altra decisione, si e' affermato che "non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorche' equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non implica un accertamento della penale responsabilita' dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi D.Lgs. n. n. 74 del 2000 e D.Lgs. n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficolta' interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volonta' della falsita' delle sue dichiarazioni" (Sez. 5, n. 2088 del 17/09/2009 - dep. 18/01/2010, Muccillo, Rv. 245817). P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato. | |
Rispondi |
Da: noc noc | 14/12/2016 13:18:20 |
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - Natura propedeutica al delitto di corruzione - Configurabilità - Conseguenze. Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, alterato e non partitario, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. | |
Rispondi |
Da: nik | 14/12/2016 13:18:23 |
l'accertamento ex post della finanza mette solo in rilievo che vi è stata effettiva collusione tra privato e funzionario | |
Rispondi |
Da: cicciocaccioggggg | 14/12/2016 13:18:24 |
ma perchè la prima traccia parla 479 e non 483???? | |
Rispondi |
Da: X orgoglio | 14/12/2016 13:18:34 |
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 25 giugno 2015, n.26840 MASSIMA I comportamenti che incidono sulla formazione del bando di gara che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art. 353 c.p., a nulla rilevando che gli stessi sono stati posti in essere nel periodo precedente all'introduzione dell'art. 353 bis c.p., fattispecie che trova applicazione in relazione a tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara nei casi in cui questa non venga successivamente bandita, purché il procedimento amministrativo abbia avuto origine. Ho letto diverse volte la traccia, e mi pare di capire che influenze e collusioni siano avvenuti prima del procedimento, quindi trattasi del 353, sbaglio? | |
Rispondi |
Da: prima traccia sentenza risolutrice | 14/12/2016 13:19:49 |
Cass. n. 25468/2015 leggetela e sviluppate il vostro ragionamento. Più di questo mi sembra un insulto alla vostra intelligenza. Buon lavoro a tutti. | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: 17 | 14/12/2016 13:19:57 |
Svolgimento Prima Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016 Schema Prima Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016 • Breve premessa per introdurre l'argomento; • Illustrare le due fattispecie di reato: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico ex art. 479 c.p. e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. descrivendo elemento soggettivo, oggettivo e rapporto con gli altri reati. • Indicare quale fattispecie si applica al caso di specie in combinazione con l'art. 48 c.p. • Illustrare la sentenza della Cassazione n. 1271 del 25.03.2015, spiegando come risolve il problema della mancata comprensione da parte di Tizio del modulo compilato relativamente ai precedenti penali. • Concludere spiegando quale pena sarà applicata e se risulta applicabile la legge n. 77 del 28 aprile 2014 che esclude in presenza di alcuni requisiti la punibilità del reato in caso di tenuità del fatto. In elaborazione: aggiorna questa pagina tra 5 minuti rifai il download per il file completo | |
Rispondi |
Da: continua | 14/12/2016 13:20:15 |
c'è una soluzione per la prima | |
Rispondi |
Da: 17 | 14/12/2016 13:20:31 |
Svolgimento Seconda Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016 Schema Seconda Traccia Parere Penale Esame Avvocato 2016 • Breve introduzione; • Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo, rapporto con gli altri reati). • Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p. • Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento • Conclusione con descrizione pena applicabile • Breve introduzione; • Descrizione fattispecie di reato ex art. 353 c.p. ( elemento soggettivo, oggettivo, rapporto con gli altri reati). • Aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 353 c.p. • Descrizione sentenza della Cassazione penale n. 23355 del 2016 sull'argomento • Conclusione con descrizione pena applicabile In elaborazione: aggiorna questa pagina tra 5 minuti rifai il download per il file completo | |
Rispondi |
Da: Aiutante | 14/12/2016 13:20:57 |
Addirittura questo se ne esce col traffico di influenze. l'Abc proprio.. Nik non sono d'accordo, perchè le fattispecie dell art 353 e 353 bis trattano condotte e contesti diversi, ed è il secondo che meglio si attaglia alla traccia. Parere mio ovviamente. | |
Rispondi |
Da: ma perchè | 14/12/2016 13:21:11 |
vi state incartando con la 2? La prima è più semplice | |
Rispondi |
Da: continua | 14/12/2016 13:22:10 |
17 hai compito svolto^? | |
Rispondi |
Da: Aiutante | 14/12/2016 13:26:04 |
La previsione di cui all'art. 353 bis c.p. mira a colpire quelle forme di illecita interferenza con il libero e regolare svolgimento delle procedure di appalto che si esplicano nella fase antecedente all'espletamento della gara, ovvero nel corso del procedimento amministrativo di preparazione del bando di gara o dell'atto equipollente. Prima della novella del 2010, tali condotte sfuggivano infatti, in alcuni casi, alla sanzione penale, non essendo inscrivibili nell'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 353 c.p.; oggetto della pronuncia in analisi è proprio la linea di demarcazione fra le due norme, tracciata dalla Suprema Corte all'interno della struttura di reato di pericolo comune a entrambe le fattispecie. Continuo a sostenere che sia il 353 bis. | |
Rispondi |
Da: tale85 | 14/12/2016 13:27:32 |
soluzione della prima traccia grazieee | |
Rispondi |
Da: Fidatevi di me | 14/12/2016 13:27:54 |
Fate la prima | |
Rispondi |
Da: tale85 | 14/12/2016 13:29:48 |
la prima serve urgentemente | |
Rispondi |
Da: lucca55 | 14/12/2016 13:30:54 |
e quella giusta | |
Rispondi |
Da: clacopp | 14/12/2016 13:31:14 |
Diamo il tempo ragazzi! siate pazienti | |
Rispondi |
Da: clacopp | 14/12/2016 13:31:25 |
Diamo il tempo ragazzi! siate pazienti | |
Rispondi |
Da: lucca55 | 14/12/2016 13:32:12 |
la soluzione della prima traccia grazie | |
Rispondi |
Da: #news | 14/12/2016 13:32:49 |
Ragazzi mandate la prima aiutooo | |
Rispondi |
Da: Lu | 14/12/2016 13:33:55 |
Un riassunto sulla prima e seconda traccia? In modo da avere le idee chiare su tutto? | |
Rispondi |
Da: noc noc | 14/12/2016 13:34:26 |
Ai fini dell'integrazione del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p., nonostante la norma sanzioni qualsiasi turbamento (anche nella fase precedente alla gara) diretto a stabilire il successivo contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, è necessario che vi sia comunque l'avvio di un procedimento amministrativo quale presupposto applicativo della norma, in particolare l'esistenza di un atto con cui la pubblica amministrazione abbia manifestato la volontà di stipulare un negozio. La disposizione normativa di cui all'art. 353-bis c.p. è stata introdotta dal legislatore dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di colpire condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 c.p., turbata libertà degli incanti aveva creato a seguito delle prese di posizioni della giurisprudenza che aveva sancito l'inesistenza del reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, nell'ipotesi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non avesse fatto seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva. La ratio della norma è l'anticipazione della tutela penale rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara, anche quando una procedura volta alla determinazione del bando sia stata svolta pur senza approdare a un positivo provvedimento formale, mirando così a prevenire la preparazione e approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ledendo il principio di libertà di concorrenza che la norma intende proteggere a salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, è sufficiente che la correttezza della procedura amministrativa volta a predisporre il contenuto del bando sia messa concretamente in pericolo, in ciò consumandosi il suo turbamento, trattasi infatti di un reato di pericolo, Affinché le condotte indicate dall'art. 353-bis c.p. abbiano rilievo penale, occorre che un procedimento amministravo sia almeno iniziato; se così non fosse, le condotte oggetto del giudizio non avrebbero alcuna rilevanza penale. Ad essere oggetto della protezione offerta dal reato è proprio il procedimento amministrativo prodromico alla stesura del bando di gara, in qualità di presupposto applicativo della norma. Ciò che rileva, dal punto di vista penalistico, è l'avvio di un iter procedurale anche informale, cioè non riconducibile a tipologie predeterminate, che però sia ancorato ad una esplicitazione oggettiva di una puntuale e specifica individuazione dell'ambito di approfondimento e dell'obiettivo cui si intende procedere. Diversamente, se il bando viene emesso e risulta coerente con le manipolazione contestate, deve considerarsi integrato il reato previsto dall'art. 353-bis c.p., il quale presuppone, invece, proprio l'esistenza di una gara | |
Rispondi |
Da: michele8383 | 14/12/2016 13:37:08 |
Come giustificare l'applicazione dell'art 353 e non di 326 ???? per favore aiutami??? | |
Rispondi |
Da: X orgoglio | 14/12/2016 13:37:10 |
Mi sono convinto è 353 bis | |
Rispondi |
Da: PRIMA TRACCIA | 14/12/2016 13:38:20 |
NON E PIU SEMPLICE UTILIZZARE :Cass. n. 25468/2015 Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni. PER CUI BASTA LA MANCANZA DELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA E VOLONTA DELLA FALSITA DELLE DICHIARAZIONI DI TIZIO? EVITANDO DI USARE LA SENT. CASS.12710/2015 E IL RELATIVO RAGIONAMENTO SU DOLO E COLPA? | |
Rispondi |
Da: nik | 14/12/2016 13:38:54 |
per aiutante c'è sentenza che dice ell'art. 353 bis c.p., che trova, invece, applicazione nel caso in cui la gara non venga bandita. (Annulla in parte con rinvio, G.u.p. Trib. Trento, 12/11/2013 ) Cassazione penale sez. II 17 ottobre 2014 n. 47444 | |
Rispondi |
Da: orgoglio napoletano | 14/12/2016 13:38:58 |
x @aiutante e @paona scusate per la frette ma adesso pare siamo d'accordo è 353 bis escòusi altri reati tra cui corruzione non c'è dazione , utilità etc abuso d'ufficio Il reato di turbata libertà degli incanti, nell'ipotesi ex art. 353, secondo comma, c.p., non può concorrere con il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. in quanto la stessa condotta non può dar luogo al concorso formale dei due reati.CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Penale - 22 luglio 1999, n. 9387 | |
Rispondi |
Da: da dentro cerco aiuto napoli | 14/12/2016 13:40:29 |
Please urgono soluzioni il tempo scade grazie | |
Rispondi |
Da: #ansia | 14/12/2016 13:41:35 |
II TRACCIA: Cassazione penale sez. VI n. 6259 del 27/01/2016 | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Successiva >>