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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: gufopatentato 11/03/2018 21:07:53
Guarda io resto della mia idea.
Sono preparato all idea di non passare e la cosa più probabile visti i numeri.
Amen

Da: Gufo caro11/03/2018 21:08:30
Come si vede che non avete mai calcato le aule di un tribunale... mamma car quanta pochezza che ha elevato a studiosi del diritto senza arte né parte... meno male che il consiglio di stato ha dato una stretta a queste scuole, meno male

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:08:30
È

Da: Scritto penale 11/03/2018 21:08:51
Ragazzi io molto semplicemente ho riportato le due tesi: incompatibile sul rilievo che
Chi partecipa alla rissa volontariamente accetta il rischio
Di cagionare una lesione e dunque mancherebbe della legittima
Difesa il requisito della reazione a un danno ingiusto; compatibile per per quelle reazioni ad offese assolutamente anomale e imprevedibili
Per un soggetto che decida di partecipare alla rissa, sulla
Base dunque di una valutazione del caso concreto.
Per la leg difesa domiciliare ho solo riportato la questione relativa
Alla natura giuridica di questa( autonoma o speciale rispetto alla leg
Difesa ordinaria) questione che si fonda sulla presunzione o meno
Del requisito della proporzione. Mi pare che la tesi prevalente
In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata richieda
La verifica sempre e comunque del requisito della
Proporzione da offesa e difesa. Tutto qua ho molti dubbi voi che dite?
Serve a poco lo so ma per farmi un idea, grazie a chi risponderà

Da: Viviana ...  -banned!-11/03/2018 21:10:28
senza arte ne parte sono i praticanti avvocatucci a 500 al mese di rimborso spese che fanno fotocopie e si atteggiano in aula con il vestitino comprato ai saldi con i soldi di mamma.

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:11:20
Hai fatto bene a riportare la tesi della specialità o meno e che prevale la tesi che presupponga i requisiti del primo comma
Bene

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Da: Viviana ...  -banned!-11/03/2018 21:11:47
io vorrei sapere perchè in questo forum così frequentato nessuno si registra ... mah ...

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:12:15
Io le aule di tribunale le ho calcate a lungo cmq

Da: Gufo caro11/03/2018 21:12:50
Concordo in pieno Viviana

Da: Gufo caro11/03/2018 21:15:22
I praticanti avvocati o appena iscritti all'albo che si sentono già avvocati affermati sono i peggiori

Da: Scritto penale 11/03/2018 21:15:41
Grazie gufo per la risposta. I miei dubbi anche per civile deriVano dal fatto che col senno di poi ho pensato che avrei potuto
Scrivere di più.. per esempio in penale per la leg difesa domiciliare
Non ho riportato la questione sulla applicabilità
Di questa ai luoghi ove si svolge attività commerciale.. eppure
L avevo letta ed era recente ma sinceramente mi è proprio sfuggito
Voi ne avete parlato?

Da: Bella figheira11/03/2018 21:16:41
Premessi cenni sulle cause di esclusione della pena, tratti il candidato della legittima difesa e dei relativi limiti, con specifico riguardo ai fatti commessi in occasione del delitto di rissa e ai fatti commessi nei luoghi di privata dimora.

La categoria delle cause di esclusione della pena, nella sua accezione più ampia, ricomprende istituti eterogenei, il cui comun denominatore è rappresentato dall'effetto di escludere la sanzione per un fatto oggettivamente corrispondente ad una fattispecie di reato.

L'espressione affascia le cause di giustificazione (o anche scriminanti), le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti), e le cause di esclusione della punibilità, anche dette cause di esclusione della pena in senso stretto; non vi rientrano invece le cause di estinzione del reato e della pena che attengono a fatti giuridici successivi, rispettivamente, alla perfezione del reato e all'applicazione della sanzione.

Le varie tipologie si distinguono tra loro per la diversa collocazione nella struttura del reato, nonché per le differenze di disciplina che ne conseguono.

Le cause di giustificazione appartengono all'area dell'antigiuridicità ed elidono l'illiceità del fatto tipico o, secondo i sostenitori della concezione bipartita, costituiscono addirittura elementi negativi di quest'ultimo, escludendo la stessa tipicità della condotta; si collocano, pertanto, all'interno della struttura del reato, al pari delle scusanti, che incidono sull'elemento soggettivo impedendone la configurabilità.

Al contrario, le cause di non punibilità in senso stretto operano esternamente ad un reato già perfezionatosi, impedendo l'irrogazione della pena per esso prevista.

Icasticamente, si può dire che le scriminanti rendono lecito un fatto corrispondente a quello tipizzato da una norma incriminatrice; le scusanti rendono invece non colpevole un fatto tipico e antigiuridico, e le cause di esclusione della sola pena rendono non punibile un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.



Da: Bella figheira11/03/2018 21:19:37
Dal diverso inquadramento strutturale discendono importanti differenze di disciplina: muta, in primo luogo, la formula assolutoria tra quelle previste dall'art. 530 c.p.p. poiché la presenza di una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza, determina l'assoluzione perché il "fatto non costituisce reato" mancandone uno degli elementi ulteriori alla condotta materialmente descritta dalla norma incriminatrice; viceversa, l'esistenza di una causa di non punibilità in senso stretto, impone l'adozione della formula di assoluzione "perché l'autore non è punibile", fondata su una valutazione successiva alla perfezione del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Da ciò consegue un diverso regime per quanto riguarda l'eventuale responsabilità civile derivante dal fatto esentato da pena: solo le scriminanti sprigionano un effetto liceizzante del fatto nell'intero contesto ordinamentale, ed escludono anche una responsabilità di tipo risarcitorio in capo all'autore (artt. 2044 e 2045 c.c.); in presenza di una causa di non colpevolezza o non punibilità in senso stretto, il fatto non perde invece la propria connotazione illecita che permane nel diverso settore della responsabilità civile.

Allo stesso modo solo le cause di giustificazione, incidendo sull'antigiuridicità obiettiva, estendono il loro effetto esimente anche ai concorrenti nel reato, talché nessuno può essere punito per la realizzazione plurisoggettiva di un fatto scriminato; al contrario, le ulteriori esimenti escludono la pena o la colpevolezza per il solo concorrente cui si riferiscono.

Le cause di giustificazione e di non punibilità in senso stretto operano poi in via oggettiva e prescindono dall'effettiva conoscenza dei presupposti da parte dell'agente; diversamente, le scusanti sono a caratterizzazione soggettiva e richiedono proprio la conoscenza di quei presupposti che escludono la colpevolezza del processo motivazionale.

Eccezionale è invece l'attribuzione di rilevanza al putativo, valida per le sole cause di giustificazione: nella disciplina dell'art. 59 c.p., tuttavia, le categorie delle scriminanti e delle scusanti si sovrappongono poiché l'errore incolpevole sull'esistenza dei presupposti scriminanti si risolve in un giudizio di non colpevolezza per un fatto che resta obiettivamente antigiuridico.



Inoltre, sotto il profilo sistematico, le cause di giustificazione costituiscono espressione di principi generali dell'ordinamento, e pertanto se ne ammette un'applicazione analogica in bonam partem; altrettanto non può dirsi per le cause di esclusione della colpevolezza e della punibilità che costituiscono disposizioni speciali insuscettibili di estensione per analogia.



Alla base di tali diversità di disciplina si collocano le differenti rationes che sorreggono gli istituti in esame: le cause di non punibilità in senso stretto si fondano su valutazioni eccezionali di politica criminali, che portano il legislatore ad escludere la punizione di determinati fatti di reato (si pensi all'art. 649 c.p. che per salvaguardare l'interesse familiare nega la sanzionabilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno dei congiunti).

Le scusanti sono espressione della concezione normativa della colpevolezza, e si basano sull'impossibilità di muovere un rimprovero al soggetto che abbia agito in presenza di circostanze particolari che abbiano reso inesigibile la condotta alternativa lecita (come emerge plasticamente dalla lettura dell'art. 384 c.p.).

Le scriminati, secondo la ricostruzione maggioritaria, sottendono un conflitto di interessi che l'ordinamento risolve facendo ricorso ai principi dell'interesse mancante e dell'interesse prevalente: il primo si riferisce alla scriminante di cui all'art. 50 c.p., che attesta la mancanza di interesse dell'ordinamento a tutelare un diritto cui lo stesso titolare rinuncia; il secondo, è comune a tutte le altre cause di giustificazione, e presuppone una valutazione comparativa tra la norma incriminatrice e quella scriminante, stabilendo la prevalenza di quest'ultima.

In alcuni casi il conflitto di interessi viene risolto in astratto dallo stesso legislatore che laddove facoltizza un determinato comportamento, automaticamente esclude l'operatività della disposizione incriminatrice, come avviene per la scriminante dell'esercizio del diritto; in altri, la suddetta valutazione comparativa è affidata all'interprete che deve accertare se nel caso concreto l'interesse riconducibile alla norma liceizzante debba prevalere su quello tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Nel operare tale giudizio, il parametro fondamentale è rappresentato dall'art. 55 c.p. che traccia i confini della norma scriminante e ripristina la punibilità per quelle condotte che ne travalichino colposamente i limiti.

La logica della comparazione tra interessi confliggenti emerge nitidamente nella legittima difesa, i cui presupposti disvelano una continua tensione tra gli opposti poli dell'offesa ingiusta e della reazione difensiva.

La scriminante di cui all'art. 52 c.p., comunemente ritenuta espressione del principio di autotutela privata (vim vi repellere licet), consente in via eccezionale di reagire autonomamente avverso un'aggressione ingiusta, qualora non sia possibile attendere l'intervento della forza pubblica.

Alla base della previsione vi è la ratio, antica e mai discussa, della prevalenza accordata all'ordinamento all'interesse dell'aggredito, rispetto all'interesse dell'aggressore che ponga in essere un pericolo di offesa contra legem.

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:21:50
Si.La questione riguarda la possibilità di applicarla anche ai luoghi in cui si svolge l attività commerciale
Secondo le sez un presuppone che ci siano degli ambienti che difettano delle caratteristiche proprie dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e che cioè necessitino di una preventiva autorizzazione da parte del titolare dello ius excludendi alios.
La questione è dirimente nel furto aggravato (fattispecie autonoma) e nella rapina aggravata (reato circostamziato) meno nella legittima difesa "speciale" visto che i suoi effetti sono estesi espressamente anche ai casi in cui la condotta è posta in essere nei luoghi in cui si svolge l attività commerciale

Da: Bella figheira11/03/2018 21:25:00
Un primo e più risalente orientamento riteneva di poter applicare la legittima difesa anche nelle situazioni di conflittualità reciproca facendo leva su un criterio cronologico, considerando ingiusta l'azione iniziale e scriminando così la successiva condotta di reazione.

L'impostazione, tuttavia, si rivela poco dirimente nella fattispecie di rissa che, oltre alla reciprocità, implica proprio la contestualità spazio-temporale delle condotte aggressive.

La giurisprudenza prevalente, pertanto, ritiene che la scriminante di cui all'art. 52 c.p. sia incompatibile con il delitto di rissa, mancando il requisito dell'involontaria causazione del pericolo, atteso che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono[5].

Ed inoltre, la reciprocità delle aggressioni, nella sua accezione più rigida e formalistica, oltre all'effetto esimente della legittima difesa, escluderebbe anche quello attenuante ex art. 62 n. 2 c.p., posto che la provocazione tra i corissanti si configurerebbe come reciproca, elidendosi vicendevolmente[6].

Un diverso orientamento, ugualmente giunge a negare la compatibilità tra il delitto di rissa e la legittima difesa, concentrandosi tuttavia su un ulteriore elemento costitutivo della scriminante, ovvero la necessarietà della reazione.

Guardando, infatti, al polo dell'azione difensiva si rileva che questa può considerarsi scriminata solo quando appaia assolutamente inevitabile, attesa l'inidoneità di condotte alternative lecite o comunque meno lesive di quella in concreto tenuto.

In proposito, la giurisprudenza ormai consolidata esclude l'operatività della legittima difesa qualora il soggetto aggredito possa darsi alla fuga, prediligendo così il commodus discessus alla reazione offensiva, salvo che la fuga esponga il soggetto o propri beni ad un pericolo maggiore a quello derivante dalla resistenza.

Calata nel contesto della rissa, tale affermazione porta a negare l'applicabilità dell'art. 52 c.p. poiché la reazione del corissante non può dirsi in alcun modo necessitata, qualora si accerti che egli avrebbe potuto sottrarsi alla contesa senza un maggior rischio per la propria incolumità[7].



Secondo una tesi meno rigorosa, la legittima difesa può essere invocata nella fattispecie di rissa dal soggetto che si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza e che la difesa attiva sia contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità della esimente[8].

Tale soluzione non convince pienamente, poiché rischia di confondere i piani della tipicità e dell'antigiuridicità: in presenza di una condotta meramente difensiva che non implichi nessun attentato all'altrui incolumità, viene meno lo stesso fatto tipico del delitto di rissa, prima ancora che la sua antigiuridicità.



Ad ogni modo, se la relazione tra legittima difesa e delitto di rissa, analizzata dall'angolo visuale della non volontarietà del pericolo e dell'inevitabilità della reazione, appare di assoluta incompatibilità, maggiori aperture possono registrarsi se si pone l'accento sull'ultimo presupposto della scriminante ex art. 52 c.p., ovvero la necessaria proporzione tra l'offesa minacciata e la reazione difensiva.

Il requisito si inserisce tra i due poli della scriminante e ne sorregge l'impalcatura, segnando altresì il confine con l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p.; è un criterio di misurazione delle condotte contrapposte volto ad evitare che gli interessi dell'aggressore risultino eccessivamente ed ingiustificatamente aggrediti rispetto a quelli dell'aggredito.



Superate la tesi minoritaria che riferiva il giudizio di proporzione al raffronto tra i mezzi adoperati dagli antagonisti, l'orientamento consolidato calibra il giudizio sul confronto tra i beni che vengono in rilievo, ovvero tra quello minacciato e quello leso dalla reazione.

In maniera più pregnante, la giurisprudenza più recente riferisce il requisito della proporzionalità al raffronto tra le offese complessivamente considerate, affiancando alla valutazione sui beni coinvolti le modalità di tempo e di luogo dell'azione, nonché il rapporto di forza tra l'aggredito e l'aggressore[9].

Il giudizio va poi compiuto ex ante, confrontando non le offese effettivamente subite dai soggetti coinvolti, piuttosto quelle che l'aggredito poteva ragionevolmente temere con quelle che poi ha cagionato al suo aggressore.



Il criterio della proporzionalità impone allora di riconsiderare il rapporto apparentemente antitetico tra la scriminante ex art. 52 c.p. e la fattispecie di rissa.

Può accadere infatti che l'aggressione da parte di uno dei corissanti si connoti di una gravità tale da acquisire un'autonoma offensività e di trascendere dal contesto di pari illiceità delle condotte descritto dall'art. 588 c.p.; in tal caso, la reazione del compartecipe può dirsi scriminata qualora risulti necessaria a fronteggiare un'aggressione assolutamente sproporzionata, che appaia così imprevedibile ed esorbitante rispetto al pericolo che il corissante ha volontariamente accettato[10].

La valutazione di proporzionalità delle condotte dei corissanti può dunque portare a ritenere configurabile la scriminante in parola per alcuno di essi, sebbene solo all'esito di un giudizio concreto sulle modalità del fatto e sull'intensità delle offese.



4. L'atteggiarsi della legittima difesa nei luoghi di privata dimora.

Si è detto che il giudizio di proporzione tra l'aggressione ingiusta e la reazione difensiva assume una connotazione certamente concreta, quanto meno per le ipotesi generali di legittima difesa.

Lo scenario invece si presenta diverso nei casi di legittima difesa cd. "domiciliare", introdotta ad opera della l. n. 59/2006, che ha aggiunto due nuovi commi all'art. 52 c.p.

La riforma ha introdotto una presunzione di proporzione tra l'offesa ingiusta e la reazione difensiva, nell'ipotesi di cui all'art. 614 c.p., qualora l'aggredito, legittimamente presente nei luoghi indicati utilizzi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità (art. 52 co. 2 lett. a), o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione (art. 52 co. 2 lett. b).

L'infelice formulazione normativa ha suscitato una serie di perplessità interpretative, che rendono incerta la peculiare disciplina della legittima difesa domiciliare, e spingono l'istituto ai confini della legittimità costituzionale.

La giurisprudenza, pertanto, si è sforzata di fornire un'interpretazione quanto più costituzionalmente orientata della fattispecie, al fine di dissolvere i sospetti che adombravano la riforma.

Si è dubitato, in primo luogo, della stessa natura della scriminante: il mancato riferimento all'attualità del pericolo e all'inevitabilità della reazione hanno indotto a ritenere che il legislatore abbia introdotto una nuova causa di giustificazione, assimilabile all'esercizio di un diritto di autodifesa nel proprio domicilio o nei luoghi ad esso assimilati.

L'orientamento prevalente ritiene invece che l'art. 52 co. 2 e 3 c.p. abbia introdotto un'ipotesi speciale di legittima difesa, derogatoria rispetto alla disciplina di cui al comma primo solo per quanto riguarda il requisito della proporzione che deve ritenersi presunto; ne consegue che, ancorché non implicitamente richiamati, operano anche i presupposti dell'attualità del pericolo e dell'inevitabilità della reazione[11].

Tale soluzione consente di ridurre le perplessità derivanti dalla lettura testuale della norma, che sembra aver introdotto una presunzione iuris et de iure di proporzionalità tra l'aggressione e la reazione difensiva per i fatti che avvengano nei contesti domiciliari.

Valorrizzando i requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità della reazione, si riesce ad escludere un automatismo che vedrebbe sempre soccombere il bene della vita e dell'incolumità fisica dell'aggressore, per le condotte poste in essere nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. e ad esso equiparati.

Da: Scritto penale 11/03/2018 21:27:59
Per Viviana: ciao ho letto solo ora il tuo commento sugli avvocati a 500
Euro, avendo scritto poco fa un commento sul tema di penale
Vorrei solo dirti molto serenamente che ci andrei piano
A parlare di avvocatucci a 500 euro.. ne conosco molti
E anche io lo sono stata e posso dirti che non sono avvocatucci
Ma persone che hanno fatto e fanno sacrifici per imparare
Un mestiere come te che ti impegni per il concorso in magistratura.
E posso anche dirti che andando avanti e indietro per i tribunali
Scrivendo gli atti e perché no facendo anche le fotocopie,
Se devi preparare il fascicolo le fai eccome,non tutti
Posso permettersi una segretaria, un avvocato fa anche questo,
non si sentono per. Niente avvocatucci. Che poi ci sia un sistema
Che non paga, su quello possiamo discuterne ma la colpa non credo
Che sia dei neo avvocati che semmai,a meno che non hai lo studio
Di famiglia, sono le vittime. Ti auguro di realizzare i tuoi sogni
E ti auguro anche di maturare una maggiore solidarietà verso la categoria degli avvocati, sottovalutata ma ugualmente importante.

Da: Bella figheira11/03/2018 21:28:18
Pertanto, anziché forzare il dato testuale della norma, un diverso indirizzo ritiene di dover intendere la presunzione di proporzionalità di cui all'art. 52 comma 2 c.p., in termini relativi che realizzerebbe solo un rafforzamento della posizione processuale dell'aggredito, spostando sulla pubblica accusa la prova dell'eccessività della reazione difensiva.

Ed infatti, la considerazione della presunzione in termini assoluti suscita non pochi dubbi, non tanto in relazione all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 52 comma 2 c.p., in cui il raffronto avviene tra beni omogenei (giacché l'incolumità dell'aggressore si rapporta con quella dell'aggredito o di un terzo), quanto in relazione all'ipotesi di cui alla lettera b), in cui la reazione ha lo scopo di tutelare beni di tipo patrimoniale.

Il rischio, in quest'ultimo caso, è quello di sovvertire la gerarchia dei beni costituzionalmente protetti, accordando un'indiscriminata prevalenza alla tutela del domicilio e del patrimonio connesso rispetto all'incolumità fisica dell'aggressore.

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:28:58
Nulla da eccepire ahahaha

Da: Bella figheira11/03/2018 21:30:10
Ecco perché la presunzione di proporzionalità deve intendersi come relativa, ed affiancata dalla valutazione degli ulteriori elementi che la disposizione contempla, ovvero il pericolo di aggressione e la mancata desistenza; al fine di fuggire dai predetti dubbi di legittimità, proprio il requisito del pericolo di aggressione deve riferirsi all'incolumità del soggetto che reagisce per tutelare i propri beni patrimoniali, riequilibrando il bilanciamento di interessi sottesi alla disposizione.



L'interpretazione restrittiva dei presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 52 c.p. commi 2 e 3 c.p. si scontra con una formulazione eccezionalmente ampia dei luoghi in cui possa trovare applicazione la scriminante in esame, che non coincidono con il solo domicilio dell'offeso: la norma nel far riferimento all'art. 614 c.p., ricollega la presunzione di proporzionalità a tutte le condotte poste in essere non solo nell'abitazione, ma anche in ogni altro luogo di privata dimora, o nelle pertinenze di esse.

La ratio, evidentemente, è quella di ritenere maggiormente pericolose le aggressioni che si manifestano in quei luoghi in cui si esplica la sfera di intimità dell'offeso, in cui egli si mostra più vulnerabile confidando nella riservatezza degli stessi, e per i quali diviene difficilmente esigibile il commodus discessus.

A ciò si aggiunge, la correlazione con i diritti sanciti dall'art. 14 Cost., che risultano violati dalle condotte descritte dalla norma scriminante, rafforza la legittimità della presunzione di proporzionalità della reazione volta a tutelarli.

Tali considerazioni, tuttavia, non si conciliano facilmente con la previsione di cui al comma terzo dell'art. 52 c.p., che estende espressamente l'ambito applicativo della speciale esimente ai fatti avvenuti nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale ed imprenditoriale, per i quali manca il collegamento con la sfera privata dell'offeso, riaccendendo così i dubbi sulla legittimità della presunzione di proporzionalità esaminata.

Ciò anche in considerazione del trend giurisprudenziale che, nell'analizzare il concetto di "privata dimora", propende per un'accezione restrittiva, facendovi rientrare solo quei luoghi esclusivamente i luoghi, nei quali si svolgono atti della vita privata in via non meramente occasionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare

Da: Gufo caro11/03/2018 21:31:18
Bella sono bravi tutti con il copia e incolla su dai via
Parliamo seriamente dai

Da: Bella figheira11/03/2018 21:31:37
Del resto, la giurisprudenza pronunciatasi specificamente sul punto ha escluso l'operatività della legittima difesa domiciliare, per i fatti accaduti in contesti spaziali in cui manchino i presupposti della stabile permanenza e del compimento di atti afferenti la vita privata dell'offeso[13].





Pur nella consapevolezza che la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 52 c.p., estende volutamente l'operatività della scriminante ai luoghi diversi da quelli abiti a privata dimora, come chiarito incidenter tantum dalle Sezioni Unite del 22 giugno 2017, n. 31345, si prospetta la necessità di accertare anche per l'esistenza di un legame con la sfera privata del soggetto ivi legittimamente presente, al fine di giustificare l'applicazione della presunzione di proporzionalità di cui al comma secondo dell'art. 52 c.p., e di escludere profili di arbitrarietà della scelta politico-criminale, espressa dalla l. n. 59/2006.

Da: Bella figheira11/03/2018 21:32:41
Non so se mi sono spiegata, vero

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:34:06
Io credo che suo luoghi dove si svolge l attività professionale si possa superare il dato normativo solo con questione di legittimità costituzionale

Da: Scritto penale 11/03/2018 21:36:57
Nessuno ti ha chiesto di spiegarti.  le valutazioni sono relative al livello
Di tutti gli altri consegnanti. Mi interessava sapere quello che
Più o meno hanno scritto gli altri per questo
Ho chiesto. .Il testo da manuale lo abbiamo tutti. Comunque no problem
Grazie gufo per entrambe le risposte

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:40:26
Prego

Da: Bella figheira11/03/2018 21:46:50
Naturalmente ora possiamo parlare delle tante diverse modalità di svolgimento del tema.
È però precondizione ineludibile la conoscenza degli istituti.

Ora è tutto più facile.
Si possono azzardare o meglio sperimentare tutte le variabili possibili.

Fonte,mora se vuoi, ti puoi confrontare, ma dubito che lo farai.

Gufo è Viviana ti terrorizzano

Da: Bella figheira11/03/2018 21:48:29
Caspita ....

Da: Civetta11/03/2018 21:51:56
Ciao collega gufo. Come ti butta? Posso chiederti un'informazione?

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:52:54
Caspita cosa?

Da: gufopatentato 11/03/2018 21:53:27
Dimmi civetta

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