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Concorso MAGISTRATURA 2017
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Da: Un po'' di confronto!! | 10/12/2017 15:49:13 |
io sommessamente credo che la traccia di civile Non andava affrontata parlando degli accordi pre divorzio Riflessi patrimoniali da intendersi secondo me Come conseguenze patrimoniali della crisi( assegno di mantenimento E del divorzio( assegno divorzile, fine comunione se c è da, Mantenimento figli se ci sono, assegnazione casa) e poi Valutare quali di queste conseguenze siano applicabili Alle unioni oggi e alla convivenza. Per quest ultima direi nessuna Eccetto L obbligo di alimenti, le convivenze di fatto generano ob. naturali Salvo che le parti non abbiano inteso stipulare un accordo . Che abbia un contenuto esclusivamente patrimoniale e una certa forma prevista dalla legge. Io L ho interpretata così la traccia Dalla tutela patrimoniale massima dopo il matrimonio a una tutela sempre più debole. Non capisco un tema costruito sul rapporto Tra autonomia e norme inderogabili possa essere costruito Sulla traccia che è uscita, però ovviamente magari mi sbaglio | |
Da: Un po di confronto!! | 10/12/2017 15:57:29 |
Per penale invece paradossalmente ho più dubbi perché Non ho parlato affatto della giurisprudenza A proposito dell estensione della legittima difesa Domicialiare anche ai luoghi dove si svolge In attività commerciale cioè non mi sono soffermata sul concerto Di privata dimora bensì sul rapporto con la legittima Difesa" generale" e sul requisito della proporzione.. Per la rissa ho riportato due orientamenti( compatibile Incompatibile cercando di argomentare entrambi ) non avendo Letto le sezioni unite... ma voi che dite? Qualcuno che ha voglia di discutere Seriamente se no stacco | |
Da: Fertis | 10/12/2017 16:19:50 |
Avete ragione, la traccia parla anche di cessazione mentre io ricordavo solo crisi. | |
Da: Chapter | 10/12/2017 16:45:53 |
@ Un po' di confronto!! anch'io la traccia di civile l'ho interpretata come te... | |
Da: Tutti scoraggiati | 10/12/2017 16:46:00 |
Che si trattasse di autonomia negoziale si ricavava dai riflessi patrimoniali. Solo questi possono regolarsi (forse?)contrattualmente. Non era fatto riferimento in alcun modo ai rapporti personali. Si fosse fatto riferimento ai rapporti anche personali magari l'autonomia negoziale era un fuori traccia. Sulla rissa ci son entrambi gli orientamenti. Ho pure trovato una lezione dove il mio vecchio prof di penale aveva detto che la giuri l'ha ritenuta compatibile. Quindi é corretto ciò che hai scritto. Le ssuu 2017 potevano citarsi solo per dire che la nozione di privata dimora è circoscritta agli atti di vita privata non occasionali, e quindi escludere tutti i luoghi dove si svolge attivitá imprenditoriale o non aperti al pubblico. Ma il non averle citate non credo sia dirimente. | |
Da: Fertis | 10/12/2017 16:55:20 |
Beh... nella proposta di svolgimento elaborata da Bellome, si parla anche del trust! | |
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Da: _Idealista_ | 10/12/2017 17:13:55 |
@un po' di confronto Su civile anche io ho dato la tua impostazione basata sulla tutela decrescente. Cioè, ho parlato anche degli argomenti negoziali, ma non ho fatto un tema sull'autonomia negoziale nell'ambito dei rapporti patrimoniali. Ho fatto un'analisi su cosa cambia in caso di crisi e cessazione del rapporto tra l'essere sposati, l'essere un'unione civile, essere conviventi registrati e non essere nessuna di queste tre opzioni. Credo però cambi molto nel concreto da COME si sono trattati gli argomenti. In penale una curiosità: ma nell'inquadramento generale voi avete parlato solo delle cause di giustificazione, o anche delle scusanti e delle cause di non punibilità? Io ho optato per la seconda però ho avuto molti dubbi a luglio su come impostare il tema. | |
Da: _Idealista_ | 10/12/2017 17:15:12 |
Va bhe a elaborare la traccia dopo il concorso sono capaci tutti, non bisogna essere dei fisici nucleari ;) | |
Da: The Engineer -> la casa in montagna | 10/12/2017 17:25:12 |
Sì ma la casa in montagna l'hai comprata coi soldi del papi che c'ha la fabbrichètta, mica grazie agli studi di giurisprudenza... | |
Da: Un po di confronto!! | 10/12/2017 17:45:52 |
@ idealista: ho parlato solo nel inquadramento Generale della differenza rispetto alle scusanti, E alle cause di esclusione della sola punibilità. Ma tre righe non di più. | |
Da: 250 posti | 10/12/2017 17:50:50 |
Le camere si sciolgono entro la fine dell anno...vedremo i vari concorsi | |
Da: Un po di confronto!! | 10/12/2017 17:54:59 |
@ tutti scoraggiati: anche io ho fatto cenno al tema Dell autonomia negoziale ma solo per ribadire Che sono ammessi accordi che abbiano un contenuto Patrimoniale e non quindi gli accordi in vista del divorzio O della separazione. Poi stop. Mi interessava Capire come avete costruito il tema parlando solo Degli accordi di gestione della crisi, ( se ho capito Bene mi pare che tu abbia improntato il Tema su quello) ho sentito che Molti che hanno fatto così e mi incuriosiva leggere Il ragionamento generale sulla traccia data. | |
Da: Per 250 | 10/12/2017 17:59:45 |
Cosa vuoi dire con questo?? | |
Da: Un po di confronto!! | 10/12/2017 18:13:25 |
Sui beni pubblici meglio lasciar perdere! Però se qualcuno Vuole confrontarsi dopo ripasso! Speriamo Solo che accelerino le correzioni.. così ci togliamo Il dente subito | |
Da: Tutti scoraggiati | 10/12/2017 18:16:54 |
Io avrei iniziato che non sempre il legislatore penale, quando parla di cause di esclusione della pena, fa riferimento a istituti ispurati alla stessa ratio. Poi avrei detto che le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità obiettiva, le esimenti la colpevolezza in quanto non era esigibile quella condotta e le cause di esclusione in senso stretto la punibilitá per ragioni di opportunità. Avrei citato il 649 come esempio dell'ultima, l'errore come archetipo di esimente e poi sarei passato ad analizzare direttamente la legittima difesa. E da lì i presupposti... | |
Da: Ebbene sì | 10/12/2017 19:37:58 |
Anche io ho impostato il tema di civile come idealista, cioè facendo riferimento alla tutela via via decrescente prevista per matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto. Per ragioni di tempo purtroppo non sono riuscita a parlare di tutto. L'autonomia negoziale l'ho trattata incidentalmente solo parlando dei contratti di convivenza: come ho detto prima, mi sono chiesta se tali accordi fossero idonei a regolare anche i rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi o alla cessazione del rapporto, determinando obblighi coercibili, oppure (interpretazione strettamente letterale) i soli rapporti patrimoniali in costanza di rapporto. In tal senso ho fatto riferimento alla tesi delle obbligazioni naturali, dicendo che, optando per la seconda interpretazione, quanto corrisposto in seguito alla cessazione del rapporto avrebbe quale unico effetto la soluti retentio (non discendendo dal contratto di convivenza alcun obbligo patrimoniale coercibile). | |
Da: Tutti scoraggiati | 10/12/2017 19:46:52 |
@ebbene sì. Io credo che qualunque tesi tu sposassi, i contratti di convivenza regolano sicuramente i rapporti post crisi. Questo perché son regimi molto più flessibili, non c'è alcun richiamo al 160. Comunque le obbligazioni naturali le scarterei a priori perché contratto ed obbligazioni naturali son antitetici. | |
Da: Ebbene sì | 10/12/2017 19:49:49 |
In penale, invece, ho fatto il distinguo tra cause di giustificazione, scusanti e cause della pena in senso stretto nell'introduzione del tema. Ho anche commesso un errore definitorio, chiamando le scusanti esimenti (ed accorgendomene mezz'ora dopo aver consegnato). Spero che ciò non pregiudichi definitivamente il mio tema ma ormai quel che è fatto è fatto. Con riferimento ai limiti (che era il quesito del tema), ho fatto riferimento all'eccesso colposo; ho esteso il requisito previsto dall'art. 54 c.p. della non volontaria causazione del pericolo anche alla legittima difesa; e ovviamente ho parlato in generale dei requisiti previsti dallo stesso art. 52 c.p.. Quanto alla rissa, ne ho escluso la compatibilità, argomentando proprio dal requisito della mancata causazione del pericolo. Per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare, non ho citato le ssuu sulla privata dimora ma, soffermandomi sui limiti, ho dato atto della possibilità di considerare la presunzione di proporzionalità alla stregua di una presunzione iuris tantum. | |
Da: Ebbene sì | 10/12/2017 19:51:40 |
Scusatemi se mi sono dilungata così tanto ma la sintesi non è il mio forte :) | |
Da: Ebbene sì | 10/12/2017 20:01:39 |
@Tutti scoraggiati Non saprei, in realtà la giurisprudenza ha fatto spesso riferimento alle obbligazioni naturali in materia di convivenze di fatto prima della Cirinnà, proprio per sottolineare che, una volta cessato il rapporto, da un lato l'ex convivente non poteva richiedere quanto corrisposto in costanza di convivenza (corresponsioni che, appunto, venivano qualificate alla stregua di obbligazioni naturali); Per lo stesso motivo, una volta cessato il rapporto, controparte non poteva pretendere alcunché. In questo senso, mi sono interrogata sul significato da attribuire alla lettera della norma sul contratto di convivenza, che parla espressamente di rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune (non a ciò che accade dopo). Magari però ho preso una grande cantonata io. | |
Da: Luca 03 | 10/12/2017 20:06:17 |
seppietta...come fare carriera...no, vabbè .... si vergognassero | |
Da: Luca 03 | 10/12/2017 20:34:58 |
@Velablu: ho letto il tuo commento sulla vicenda di questi gg ed il tuo scontro con seppietta. Sei una grande. Condivido ogni tua singola parola. Grande stima per te | |
Da: _idealista_ | 10/12/2017 20:46:19 |
Io ho richiamato le obbligazioni naturali nella primissima parte del tema, dove ho descritto che tradizionalmente la convivenza more uxorio viene ritenuta idonea a generare solo obbligazioni naturali, dove quindi il convivente è tutelato dal fatto che l'altro non possa chiedere indietro quanto dato, ma non può invece avanzare pretese positive come potrebbe invece fare un ex coniuge. Questa disciplina l'ho poi ripresa in chiusura, per dire che ora secondo me sarà a maggior ragione ritenuta applicabile alla convivenza non registrata, nella misura in cui sarà presente anche l'ulteriore elemento dell'aver volutamente scelto di non regolare la propria convivenza tramite un contratto. Su penale, alla distinzione tra i tre istituti ho dedicato poco più di una pagina (nel senso di facciata), di meno non sono riuscita a scrivere. Il problema definitorio credo abbia riguardato molti, io tra esimenti, scriminatura, scusanti, etc etc a un certo punto non sapevo più cosa scrivere ... | |
Da: _idealista_ | 10/12/2017 20:46:55 |
Scriminanti, scusate | |
Da: x luca03 | 10/12/2017 22:05:20 |
Metteresti il link? Sai chi è sep******ta? Collabora con due di sti corsi | |
Da: Luca03 | 10/12/2017 22:15:21 |
Se vai sul forum di Tar c'è un suo post . Si presenta. Se leggi capisci anche che tipo è.... | |
Da: Tutti scoraggiati | 10/12/2017 23:19:08 |
@ ebbene sì @_idealista_ Io credo che non ci fossero obbligazioni naturali per una semplice ragione. Prima della Cirinná si ammetteva la possibilitá di pattuire un contratto di convivenza. Il ché vuol dire giuridicizzare l'obbligazione naturale. Se con la Cirinnà vengon disciplinati questi contratti, a maggior ragione le obbligazioni naturali cedono il passo al contratto. Oltretutto per dare filo conduttore al tema, il contratto di convivenza richiama l'autonomia negoziale. Quindi il tema tra i riflessi patrimoniali e il contratto di convivenza passava per l'autonomia negoziale. Sulla rissa c'é un orientamento che ne ammette la compatibilitá per situazioni imprevedibili e sproporzionate rispetto al contesto iniziale. Comunque a prescindere dai punti di vista, fa sempre piacere confrontarsi con persone che prospettano costruzioni diverse ma ben argomentate ;) Trovo interessanti i vostri interventi ;) | |
Da: G18 | 10/12/2017 23:41:04 |
La traccia di penale chiedeva premessi cenni (non "brevi") sulla storica tripartizione delle cause di esclusione della pena: dato che gli incipit saranno più o meno tutti uguali, sarà avvantaggiato chi ha aggiunto qualcosa in più, sempre per cenni (analogia in bonam, principio generale di inesigibilità, figure incerte come il 131bis e il 384 ecc). I limiti secondo me sono la parte più delicata del tema, tutti si preoccupano della rissa ma chi non ha parlato della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo, con il peculiare regime di colpa impropria che ne deriva,non ha centrato il punto. | |
Da: Un po di confronto!! | 11/12/2017 00:19:27 |
Dici g18? Io non ho parlato dell eccesso colposo ne della legittima difesa putativa.. mi sono limitata a descrivere gli elementi costitutivi della legittima difesa e poi ho parlato della leg difesa somicialare e della compatibilità con la rissa.. cioè ho parlato dei requisiti che in relazione al quesito posto dalla traccia mi sembravano rilevanti ovvero il requisito della proporzione tra offesa e difesa che ricorre e non si presume nella legittima difesa domiciliare e la non volontaria causaIone della situaIone di pericolo.. più che altro L offesa ingiusta che rende incompatibile( per chi opta in tale senso) la causa con la rissa... perché dici che L eccesso colposo era il punto del tema? Grazie ragazzi finalmente due chiacchieee sensate su sto forum | |
Da: Tutti scoraggiati | 11/12/2017 00:24:00 |
L'eccesso colposo in legittima difesa in rissa non può configurarsi perché la rissa esiste solo in forma dolosa. Sulla legittima difesa putativa credo che non si possa porre il problema perché la rissa richiede la volontà di sopraffare... se parti con l'intento di sopraffare, come puoi difenderti dal putativo? Accetti già il rischio di prenderle... Giá tanto che ammettono quella normale. Anche il richiamo al 131bis, seppur astrattamente ipotizzabile, mah... si può ipotizzare una rissa poco offensiva? Mi sembrano richiamo un po' superflui | |
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