>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO 2009 AGENZIA DELLE ENTRATE PER 825 POSTI
8098 messaggi, letto 64070 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, ..., 265, 266, 267, 268, 269, 270 - Successiva >>

Da: TS23/09/2009 20:27:44
ma qualcuno ha notizie su eventuali decisioni dell'AE circa la sentenza del Tar. Conviene chiamare o aspettare un pò??

Da: mi sa23/09/2009 21:30:24
che è presto.

Da: e tutto vero23/09/2009 22:53:20
nullo il concorso dei 825

Da: dall''altro forum - annullamento concorso 82523/09/2009 23:00:01
Dal sito del SALFI


AGENZIA DELLE ENTRATE
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 825 UNITÀ
SENTENZA 8742/2009 DEL TAR DEL LAZIO
Si avvisano i colleghi che è disponibile al link âAREA PRECARIâ la sentenza n. 8742/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, depositata il 15 settembre 2009 che accoglie il ricorso dei ricorrenti e annulla il bando di concorso dellâAgenzia delle Entrate prot. N. 2008/194720, relativo alla selezione pubblica per lâassunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativa tributaria.




N. 08742/2009 REG. SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
Axxx . (omissis) . Zoyyyy;
contro
Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per
l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Considerato:
che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a
tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale";
la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato
da una prova finale orale";
che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che
riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero
dei posti per i quali concorrono";
che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che
riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali
concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere
conto della valutazione espressa sul tirocinio;
che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella
parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio
teorico-pratico;
che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del
ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione
dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in
cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme
contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova
orale finale";
che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza
anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la
sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione
dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per
incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio"
costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio
superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente
procedura;
Considerato e Ritenuto, al riguardo:
che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente
conclusa;
che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già
perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;
che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata
mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità,
efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa;
che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con
la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del
DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del
1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000;
che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti
principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o
a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR
Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio,
che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di
laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della
"graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come
"illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura
selettivamente più rigorosa;
che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:
che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative -
delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante
"scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova
indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli
- accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui
quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate
dall Avvocatura dello Stato;
che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in compless ivi 3.000,00;
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in
motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.
Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009.

Da: Tony24/09/2009 08:42:22
Questo s'è svegliato adesso...

Da: biofa CHIAMATE24/09/2009 10:22:21
COMPILATE IL FORM DI ANNOZERO AL SEGUENTE INDIRIZZO ACCENDIAMO I RIFLETTORI MEDIATICI SUL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI PER I VINCITORI DI CONCORSO PUBBLICO

http://www.annozero.rai.it/AZ2/AZ2_toccaAteForm/0,1067866,,00.html

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: lalla24/09/2009 10:28:38
si sa niente per il Veneto?

Da: alf24/09/2009 11:00:19
se leggete bene la sentenza capirete che è nullo solo per la parte in cui non ammette i precedenti idonei al tirocinio la procedura è valida

Da: il gregario del secolo...24/09/2009 11:02:02
IL PROSSIMO CONCORSO AVRA' CRITERI SELETTIVI DIVERSI..COSI' DA EVITARE I RICORSI :-)....

Inoltre quelli che scrivono i bandi sono davvero dei cioccolatai...
la vedo nera...anche per il livello dei risultati...

vabbè come direbbe mondonico: non era questo il concorso che dovevamo vincere..

Da: x tutti24/09/2009 11:10:43
quindi cosa accade? gli 825 posti disponibili diminuiscono fino ad esaurimento degli idonei del 1180?

Da: x tutti24/09/2009 11:17:12
si sa nulla dei risultati in toscana?

Da: Tony24/09/2009 11:17:46
Basta leggere... non si parla degli idonei ma dei ricorrenti, quindi qualche decina.

Da: bologna24/09/2009 11:32:04
sono 62!

Da: lombardia24/09/2009 11:43:25
e come sono distribuiti? quanti per la lombardia?

Da: x lombardia24/09/2009 12:07:04
saranno in proporzione!!

Da: i 62 ricorrenti24/09/2009 12:09:44
in soldoni non ci tolgono niente perchè vanno a coprire i posti degli idonei non vincitori che hanno partecipato anche al nostro concorso e visto che a gennaio saranno assunti libereranno dei posti

Da: il gregario del secolo...24/09/2009 12:50:19
no no no..ci tolgono...e poi la mia domanda è questa...gli idonei che hanno fatto ricorso sono 62 ma non è detto che siano i primi idonei in graduatoria...allora cosa accade se l'agenzia ammette questi a fare il tirocinio???deve chiamare anche gli idonei che erano avanti a loro in graduatoria...ad esempio: ricorrente quarto non idoneo...viene chiamato dall'agenzia a fare il tirocinio.. i primi 3 non idonei non ricorrenti possono chiaramente impugnare il provvedimento con cui si fa partecipare allo stage il quarto perchè davanti a quest'ultimo in graduatoria...e quindi il numero aumenta...
non vi pare????
mi sembra una cosa di buon senso...anche se non hanno fatto ricorso possono sempre farlo contro il nuovo provvedimento

Da: x il gregario del secolo24/09/2009 12:54:59
se passa questo principio siamo tutti dentro al concorso 2010

Da: ma siamo pazzi!?!?24/09/2009 13:03:36
ma che nullo e nullo, nun pazziamm proprio! io sto studiando da dicembre!

Da: liuk24/09/2009 13:21:19
prendono questi 65 e formulano il bando del 2010 in maniera inattaccabile...

Da: ho chiamato a roma24/09/2009 13:46:11
faranno ricorso, altrimenti prenderanno tutti glil idonei pure  quelli che non hanno fatto ricorso.... cosi dice la motivazione.
basti pensare che è un provvedimento di portata generale.... quindi coinvolge tutti.

sono le basi del diritto amministrativo.

Da: Flo24/09/2009 13:51:35
cioè fanno ricorso  o prenderanno tutti?

Da: Lavoratrice24/09/2009 14:12:51
MA SBAGLIO O IN PASSATO IL CONSIGLIO DI STATO ERA COMPLETAMENTE DI AVVISO CONTRARIO?

Da: lo scalatore del secolo24/09/2009 14:23:45
x ho chiamato roma

PQM

....dichiara l'obbligo dell'amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa

Da: il giurista24/09/2009 14:33:00
leggete con attenzione le motivazioni.... prenderanno tutti..

concorso = atto amm di portata generale

per l'effetto della nullità... tutti ricorrenti e non

ripassare ragazzi sono le basi :-)

Da: member24/09/2009 14:49:25
beh il giurista ha perfettamente ragione....ma in italia la legge riesce ad essere aggirata anche spostando qualche virgola e cambiando qualche parola....ma in questo caso specifico dovrebbero fare un capolavoro......

Da: member24/09/2009 14:53:13
ma esistono delle risposte affidabili sul forum per i test di comprensione?

Da: ocram G24/09/2009 15:06:11
ma qualcuno di voi nei critico letterari ha risposto almeno una volta "nessuna delle precedenti?", cioè l'opzione e

Da: dubbi24/09/2009 15:06:24
ragazzi scusate fatemi capire bene, questi idonei che dovrebbero avere accesso al tirocinio quali so'? tutti quelli che sono arrivati almeno al 24 nella 2° prova del 2008? ed in tutto quanti saranno?

poi non ho capito un' altra cosa: i vincitori della 2° prova 2009 (tra cui ci dovrei essere pure io) che fine fanno? cioè se davvero viene annulato il bando dovrebbe scomparire anche la graduatoria formata dai vincitori 2009 (Dio non voglia) e per questi che si fa? Non hanno maturato pure loro un diritto a partecipare al tirocinio? (tanto più che sono vincitori). Ci metto sotto spirito fino al 2010-11?

Da: eeeee24/09/2009 15:10:37
non dir c................. che aggiungi freg................

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, ..., 265, 266, 267, 268, 269, 270 - Successiva >>


Torna al forum