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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48536 messaggi, letto 2121590 volte

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Da: X Tutti 2  - 22/06/2023 18:58:43
Al Mef subito e la politica se ne faccia una ragione.!
Rispondi

Da: Ringraziate Prodi e Bassanini22/06/2023 19:08:40
Altri due fuoriclasse che metteranno nei libri di storia
Rispondi

Da: X su23/06/2023 13:58:06
In che senso, prego?
Rispondi

Da: X su23/06/2023 13:58:34
In che senso, prego?
Rispondi

Da: The public manager 4  - 23/06/2023 16:56:10
Pionieri della rivoluzione manageriale nella PA.
Rispondi

Da: Ma che abbiamo ottenuto23/06/2023 20:33:35
Dirigenti che metterebbero ai lavori forzati pure i familiari per un tozzo di pane in più
Funzionari scazzatissimi
Grande successo!
Rispondi

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Da: quiet resignation24/06/2023 10:17:08
é la nuova via, anche nel privato.
Bisogna fare soltanto il minimo indispensabile per non essere licenziati...
Rispondi

Da: x sopra24/06/2023 12:16:46
Interessante, consiglio ai nuovi di applicare la quiet resignstion o, in alternativa, dare il massimo applicando alti livelli di lecchinaggio e insistenza nel chiedere ciò che spetta.Le vie di mezzo possono solo risultare insoddisfacenti.
Rispondi

Da: I gufi 2  - 26/06/2023 14:24:15
E adesso?
Boom
Boom
Boom
Rispondi

Da: La sentenza 2  - 26/06/2023 14:27:01
È arrivata. L'agenzia è stata .....ata!
Rispondi

Da: In soldoni 2  - 26/06/2023 14:40:38
che è successo? Riassunto per chi non è appassionato di telenovele giudiziarie?
Rispondi

Da: Sentenza CdS 2  - 26/06/2023 14:42:02
Pubblicato il 26/06/2023
N. 06237/2023REG.PROV.COLL.
N. 00472/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 472 del 2023, proposto dall'Agenzia delle Entrate, inpersona del diretto
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cuiuffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12
contro
Mastroberti Antonio, non costituito in giudizio
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi, Stefano Valente, rappresentati e difesi dagli avvocatiGiuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n.14858/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di intervento in giudizio di Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi e StefanoValente;
Vista l'ordinanza cautelare della sezione del 15 febbraio 2023, n. 624;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gliavvocati Luca Ventrella per l'Avvocatura generale dello Stato e Federico Dinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio- sede di Roma indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso del dottor Antonio Mastroberti, funzionariodell'Agenzia fiscale appellante, ha annullato gli atti del concorso a 175 dirigenti di II fascia alle dipendenze diquest'ultima, indetto con provvedimento del direttore generale del 29 ottobre 2010, prot. n. 146687.
2. La sentenza appellata ha annullato la graduatoria finale, approvata con provvedimento direttoriale n. 173327del 30 giugno 2021, poi rettificata con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021, in cui il ricorrente si erautilmente collocato. Sono state giudicate «
manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azioneamministrativa
» le determinazioni assunte dalla commissione di concorso (nella seduta in data 10 febbraio 2016, n.2) relative ai «
criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi
», per i quali il bando (art. 7) avevaprevisto il punteggio massimo di 100, suddiviso nei seguenti sub-punteggi massimi: fino a 20 punti per titoliaccademici e di studio; fino a 30 punti per titoli di servizio (incarichi di direzione e gestione di uffici, diconsulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati); fino a 10 punti per incarichi conferiti daamministrazioni pubbliche (docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili); finoa 10 punti per pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionaledell'Agenzia delle Entrate; fino a 15 punti per la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro o comitatipresso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia; e fino a 15punti per il profilo culturale e professionale del candidato.
3. Nello specifico, la sentenza ha statuito che attraverso i criteri stabiliti ai sensi del citato art. 7 del bando lacommissione avesse «
diluito il
peso in termini di punteggio attribuibile
», così da rendere «
nella pratica, impossibile nonsoltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di unpunteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo alpeso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale
».
4. Con il proprio appello l'amministrazione resistente censura la sentenza per omesso rilievo della carenza diinteresse ad agire del ricorrente, in ragione dell'effetto caducante delle censure dallo stesso dedotte nei confrontidell'intera graduatoria concorsuale ed accolte, malgrado la sua utile collocazione in essa; e nel merito perviolazione del bando di concorso ed invasione della discrezionalità amministrativa in relazione alle medesimecensure.
5. Sono intervenuti
ad opponendum
i dottori Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi e StefanoValente, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e partecipanti senza esito alla medesima procedura concorsuale, eche con separati ricorsi ne hanno a loro volta ottenuto l'annullamento.
6. Non si è per contro costituito in giudizio l'originario ricorrente.
DIRITTO
1. L'appello censura la sentenza di primo grado innanzitutto per non avere dichiarato inammissibile il ricorso del dottor Mastroberti, perché contenente censure idonee a determinare l'annullamento dell'intera graduatoria, nella quale il ricorrente si è nondimeno utilmente collocato.
2. Con un secondo motivo d'appello si deduce l'invasione da parte della sentenza della discrezionalità spettante alla commissione di concorso nell'attribuzione dei punteggi per i titoli valutabili, in relazione ai quali si sottolinea che il bando aveva previsto limiti massimi e non già minimi, all'opposto di quanto invece previsto per il colloquio orale (
Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio
: art. 8 del bando di concorso). La sentenza avrebbe pertanto erroneamente supposto una «
simmetria
» dei sistemi di attribuzione dei punteggi per i due profili in valutazione, smentita dalla normativa concorsuale. In contrario si pongono in rilievo le «
finalità del tutto differenti
» del colloquio orale, in cui il punteggio di 70/100 (art. 8, comma 5) «
rappresenta un limite minimo di rendimento del candidato in vista del conseguimento del massimo di 100/100
», rispetto ai titoli «
in cui il punteggio finale di
100/100 è suddiviso in n. 6 categorie
», e per il quale «
la percentuale assegnata a ciascuna categoria costituisce invece il limite massimo raggiungibile con una pluralità di titoli in ciascuna categoria
».
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. La contestazione dell'interesse ad agire, basata sull'effetto caducante dell'intera graduatoria concorsuale rivestito dal motivo di ricorso accolto in primo grado, va disattesa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non considera che, per generale orientamento giurisprudenziale, il solo interesse strumentale finalizzato alla rinnovazione dell'attività amministrativa di cui si deduce l'illegittimità, e dalla quale non è derivato un risultato utile, è idoneo a fondare l'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, correlato al conseguimento dell'utilità finale in via mediata rispetto al riesercizio del potere (da ultimo: Cons. Stato, V, 3 aprile 2023, n. 3424).In secondo luogo muove dall'apodittico presupposto che la rinnovazione dell'attività annullata in accoglimento del ricorso comporti necessariamente un risultato deteriore rispetto a quello sulla cui base è stata proposta l'azione giurisdizionale, di cui non è stata tuttavia data la prova, in violazione dell'onere ex art. 2697, comma 2,cod. civ. ricadente sulla parte che eccepisce la carenza di una condizione dell'azione.
5. Tanto precisato, nel caso di specie, malgrado l'esito finale favorevole al ricorrente del concorso nondimeno impugnato non può escludersi, per le ragioni da ultimo esposte, che dalla rinnovazione dell'attività di valutazione dei titoli, in esecuzione del giudicato di annullamento del concorso, possa derivare una maggiore utilità, in termini di una migliore collocazione in graduatoria, dalla quale per l'interessato possono derivare vantaggi con riguardo sia alla scelta del posto dirigenziale che per future progressioni di carriera.
6. Sono inoltre da respingere le censure di merito nei confronti della statuizione di accoglimento del ricorso.
7. Incontroversi il diverso sistema di valutazione del colloquio orale rispetto ai titoli, in particolare per il fatto che per solo per questi ultimi il bando ha previsto un punteggio massimo, nell'articolazione dei relativi sub-criteri, e non minimo, come invece per il primo, in cui per collocarsi in graduatoria occorreva ottenere un minimo di 70 su100, è per altro verso altrettanto pacifico che i due sistemi di valutazione avevano lo stesso peso ai fini della selezione dei partecipanti al concorso e della formazione della graduatoria, espresso dal punteggio massimo di100 per ciascuno di essi. L'uguale fattore ponderale dei titoli rispetto al colloquio orale non è inoltre smentito dalla soglia minima prevista solo per quest'ultima. Questa risponde infatti al diverso fine di sbarrare l'accesso in graduatoria a coloro che non abbiano dimostrato un'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e una preparazione nelle materie previste per la prova, nel presupposto della disponibilità in capo alla commissione d'esame dell'intera forbice di punteggio.
8. Nel medesimo presupposto, per i titoli il bando ha suddiviso i punteggi massimi attribuibili per i titoli nelle categorie individuate dall'art. 7 sopra citato. L'attività di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle griglie di punteggio per essi attribuibile, svolta dalla commissione, era dunque limitata nel massimo ai sub-punteggi previsti dalla medesima disposizione di bando e logicamente orientata al raggiungimento degli stessi, in funzione di un'adeguata selezione dei candidati, risultante dalla combinazione del loro profilo culturale e professionale del candidato e dalla verifica delle attitudini e della preparazione da svolgere in sede di colloquio orale.
9. Per contro, come accertato dalla sentenza di primo grado, nella citata riunione in data 10 febbraio 2016 (n. 2),la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattire in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio
ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività.
10. La dimostrazione più evidente a sostegno della conclusione ora esposta è ricavabile dall'esito finale della selezione concorsuale, quale risultante dalla graduatoria, in cui «
il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando - per contro - richiedeva di esprimere "in duecentesimi", ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio)
». Nella medesima direzione va richiamato il fatto che il ricorrente nel presente giudizio ha ottenuto 3,785punti sui 100 previsti nella valutazione dei titoli e sul punteggio finale di 74,695, che è stato quindi determinato nella sua quasi totalità dal colloquio orale.
11. Inoltre, con statuizioni non specificamente censurate a mezzo del presente appello, come quella da ultimo richiamata, la sentenza ha considerato in via esemplificativa i punteggi per le pubblicazioni scientifiche ed accademiche «
(necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all'ambito tributario e alle attività istituzionali dell'Agenzia)
», in cui a fronte dei 10 punti massimi previsti dal bando il medesimo organo concorsuale«
ha indicato il punteggio di "0,6" per ciascun "Libro" pubblicato dal candidato come "Autore", quello di 0,3 per ciascun "Libro" pubblicato dal candidato come "Coautore", quello di "0,05" per ciascun "articolo" pubblicato sulle "riviste di settore" e quello di0,01 per "Pubblicazioni in atti congressuali"
», con il conseguente effetto: «
pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola,di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso avrebbe conseguito un punteggio pari a 6,4
», per cui«
sarebbero serviti almeno 16 libri come unico autore ed un articolo su rivista, oppure 200 articoli su rivista, numeri oggettivamente troppo alti, in particolare se riferiti al tipo di professionalità richiesta per il concorso de quo
».
12. Risulta del pari sintomatico dell'irragionevole esercizio da parte della commissione della discrezionalità attribuita dal bando di gara il fatto che rispetto ai sub-punteggi di 10 e 15 rispettivamente per gli «
Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche
» e per la «
Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati
»,l'incarico di componente di commissione «
è stato stimato in 0,03 punti, cioè nemmeno un trentatreesimo di punto
».Pertanto, come accertato dalla sentenza, per raggiungere il massimo dei punti il candidato avrebbe dovuto avere svolto i seguenti incarichi: «
presidente di 60 commissioni (60 x 0,05 = 3); componente di altre 30 commissioni (30 x 0,03 =0,9); presidente di 20 gruppi di lavoro (20 x 0,2 = 4); componente di altri 25 gruppi di lavoro (25 x 0,1 = 2,5); presidente di 15comitati (15 x 0,2 = 3); componente di altri 16 comitati (16 x 0,1 = 1,6)
».
13. Nella medesima direzione la sentenza ha considerato l'abnorme appiattimento dei punteggi attribuibili ai«
Titoli accademici e di studio
», per i quali a fronte del massimo di 20 previsto dal bando, è stata prevista l'assegnazione di 0,5 punti per «
ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia
»; e di 0,5 e 0,75 punti rispettivamente per ogni master universitario di primo livello e di secondo livello, con la conseguenza che «
un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti
».
14. Gli elementi complessivamente esaminati dalla sentenza di primo grado, sopra richiamati, depongono in modo univoco e convergente nel senso della manifesta violazione dei «
principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa
», posta a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso.
15. L'appello deve quindi essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, ma per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero
Claudio Contessa
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: In soldoni 2  - 26/06/2023 14:47:07
Vabbè mi pare ovvia questa sentenza. Nei fatti cosa accade? Quanti nuovi 175 con l'oraletto ci saranno?
Rispondi

Da: Insider12  2  - 26/06/2023 14:48:25
Alla fine il ricorso amministrativo, giustamente promosso dai ricorrenti, ha evidenziato le pecche colossali della Amministrazione nella attribuzione del punteggio relativo al percorso di studi, pubblicazioni ed attività extracurriculari dei candidati.
In un Paese normale, molti dei Dirigenti apicali dovrebbero essere cacciati fuori a pedate.
Visto che si è in Italia, si prospetta uno scorrimento integrale, alla "volemose bene".
Speriamo solo si finisca quanto prima e si immettano nel ruolo Dirigenziale quegli idonei, che ironia della sorte, erano forse i più qualificati del lotto.
Penalizzati solo perchè esaminati ad inizio procedura, da una Commissione decisamente più esigente.
Rispondi

Da: In soldoni 1  - 26/06/2023 14:51:52
Quindi meno posti  in futuro per chi è entrato da poco? Praticamente ci sarà da aspettare decenni visto che c'è anche il 150? A saperlo che faceva così cagare quest'amministrazione...
Rispondi

Da: Xyz 2  - 26/06/2023 15:16:43
Si farà un immediato scorrimento.....
Rispondi

Da: Finiamola. 1  2  - 26/06/2023 15:18:30
Con circa 170 posizioni dirigenziali non assegnate in ae c' è  veramente posto per tutti......
Rispondi

Da: art.18  2  - 26/06/2023 15:20:38
Nei fatti il 150 dovrebbe essere annullato o autotutelato  per una quarantina di posizioni.
Rispondi

Da: Graduatoria annullata 2  - 26/06/2023 15:33:25
Dato che la graduatoria è stata annullata e che la sentenza è esecutiva, che sorte hanno i Dirigenti che sono stati nominati sulla base di tale graduatoria?
Rispondi

Da: Malpertuis 2  - 26/06/2023 16:05:40
Ecco a cosa porta l'arroganza, il considerare la cosa pubblica come cosa propria, il non voler ascoltare, l'abbandono del buon senso nella gestione delle situazioni spinose. C'erano decine di soluzioni per evitare questo ennesimo scempio, e che tra l'altro avrebbero salvato integralmente il 150, ma si è preferito urlare e battere i pugni sul tavolo. E non è ancora finita.
Rispondi

Da: Andromaca 1  1  - 26/06/2023 16:36:28
Direi che con questa sentenza giusta  finisce in po tutto. La graduatoria sarà rifatta bene e in tempi celeri per il bene di tutti. Ringrazio i compagni di viaggio che hanno scritto per anni, molti sono in pace da tempo. Anch'io. Buona fortuna a tutti specialmente ai tanti che hanno sofferto e ora sono vincitori. Ve la siete meritata.
Rispondi

Da: il concorso x 15026/06/2023 16:41:22
è l'unica vittima di questa vicenda
Rispondi

Da: il concorso x 15026/06/2023 16:41:38
è l'unica vittima di questa vicenda
Rispondi

Da: Tarallucci e vino 2  - 26/06/2023 16:44:11
Chi sta dietro con la nuova graduatoria dev'essere cacciato, non scherziamo. Si demansionano capi team capaci e dirigenti abusivi no?
Rispondi

Da: ponzino 2  - 26/06/2023 17:19:52
in quanti hanno presentato ricorso?
Rispondi

Da: x sopra 1  - 26/06/2023 18:46:31
Sono 40 ma gli idonei sono 120 e va rifatta per tutti.
Rispondi

Da: è fattaaaaa 1  - 26/06/2023 18:53:10
Siiiiiii
Tutti dentrooo
Rispondi

Da: credo proprio26/06/2023 18:58:57
che il tutti dentro sia da escludere
Rispondi

Da: X su 1  - 26/06/2023 19:07:38
Credo proprio che lo scorrimento sia inevitabile..
e magari togliamo un po ' di 19 comma 6 per creare posti....
Rispondi

Da: I gufi 1  - 26/06/2023 19:41:58
Ragazzi?
Ahahahahaha
Dove sono i gufi?
A lavarsi il culotto?acqua bella fresca.....mi raccomando
Rispondi

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