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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Numa Pompilio | 15/07/2014 00:02:33 |
Ar tempo mio nun c'erano li viggili, nun ce n'era bisogno, er foro s'aveva ancora da costruì, pure le vie consolari, pure l'impero, ce stavano le greggi, che pascevano, e se viveva boni, affratellati tra sabbini, etruri e latini; sortanto, tarvorta, quarche ammazzamento pe via de quarche scontro di pecuri, passa tu, passo io, passamo insieme e sbammete, e poi li danni, il cid, li periti, ma se viveva bene, perchè decidevo tutto io infine, de giustezza, solomonicamente, er re. | |
Da: CEMB | 15/07/2014 15:41:07 |
Da: finn | 15/07/2014 16:27:07 |
Spero che E.G. non faccia mancare troppo a lungo i suoi preziosi apporti al forum, cmq buon riposo e buon divertimento | |
Da: EG | 16/07/2014 20:44:15 |
Grazie, finn! Un paio di giorni ancora di disintossicazione dal computer però mi servono.... | |
Da: CONTENTAMALMIRTILLA | 17/07/2014 17:04:27 |
...ragazze studiose dove siete?? | |
Da: Olimpio | 21/07/2014 11:44:33 |
ragazzi, qui se non torna E.G. non si muove una foglia... | |
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Da: siete esauriti | 21/07/2014 13:20:50 |
alcuni tra gli ultimi scriventi mi sembrano alquanto ESAURITI....sarà il caldo? ma perché non parlate del tema in oggetto?? (oltre a trombare...se siete capaci, cari/e segoni/sditalone) baccalààààà :-) | |
Da: corsista 3 | 21/07/2014 17:27:48 |
Per EG, grazie della risposta per quanto riguara i limiti di età. | |
Da: aboliti i tars | 21/07/2014 19:11:06 |
Penso che la norma non abbia introdotto un nuovo modo di usucapire né un provvedimento sostitutivo della sentenza giudiziale. Penso che la norma intendesse far riferimento ai beni mai trascritti perché mai circolati, siccome ricompresi nel demanio e nel patrimonio indisponibile (non commerciabili per definizione). Ne risultano chiaramente (per me chiaramente) esclusi i beni comuni acquisiti dal comune o comunque detenuti. | |
Da: EG x aboliti i tars | 21/07/2014 21:36:58 |
Vedo che l'argomento ti ha intrigato! Se sulla stringa di ricerca GOOGLE digiti: "Guida per l'organizzazione e la gestione della conoscenza del patrimonio immobiliare degli enti territoriali" dovresti arrivare ad un manualetto della IFEL, di cui ti sorprenderà la disinvoltura nel menzionare la norma in questione per la ricognizione dei beni comunque pervenuti alla PA (anche x usucapione). Non vi è dubbio che la norma NON abbia configurato un nuovo modo di usucapire: ma certo non occorre più la sentenza del Giudice per trascrivere l'usucapione. Basta la delibera dell'ente locale. Però tieni conto che anche la sentenza sarebbe meramente dichiarativa. L'anomalia della vicenda che vi ho narrato sta, in realtà, nella ragione per cui è stata introdotta la dichiarazione dell'intervenuto usucapione ad opera dello stessa PA che ha usucapito: ragioni meramente finanziarie, e cioè per agevolare la vendita dei beni e "fare cassa", hanno giustificato questo "strappo" alle regole comuni. Da un canto, insomma, si proclama che la PA deve essere sempre di più su di un piano di parità coi privati, e dall'altro si introducono modalità così nuove di supremazia. Ecco, attenzione però anche ad un altro aspetto della norma (intanto, verificare di avere la versione vigente, perché la Corte cost. è intervenuta sulla prima versione): la procedura comporta variante urbanistica del bene. | |
Da: EG | 21/07/2014 21:51:33 |
art. 11 L 241. Forse qualcuno ricorda che qualche settimana fa avevo posto un problema rispetto ad una convenzione urbanistica, e subito dopo avevo segnalato il deposito di una sentenza che "irrobustiva" il filone di pensiero che le considera accordi regolati esclusivamente dalle norme del diritto privato. Così ora anche Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2014, n. 3295: in caso di inadempimento, rinvio ai principi ricavabili ed alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Competenza del GA in sede di giurisdizione esclusiva ad accertare l'inadempimento della PA. Condanna al risarcimento e non risoluzione della convenzione ex art. 1453 c.c. | |
Da: Vigile urbano | 21/07/2014 22:33:58 |
Parlate come megnate | |
Da: Mahhdubbi | 21/07/2014 22:44:27 |
Ma è un concorso impossibile! | |
Da: Perlingiere | 21/07/2014 22:46:54 |
Come viene valutata la redazione della sentenza? Che livello di preparazione bisogna avere? | |
Da: EG | 22/07/2014 12:44:43 |
News: Danno da zonizzazione illegittima: TAR Brescia 598/2014. E' interessante il ragionamento sulla prescrizione del diritto al risarcimento: nulla di nuovo, in via di principio, ma le riflessioni di cui al punto n. 35 ("E' vero che etc.") sono particolari: l'accertamento contenuto in sentenze annullate in secondo grado non viene travolto: semplicemente non raggiunge la stabilità del giudicato e le sentenze annullate sono "ultrattive". Niente di nuovo neanche su questo tema, ma è l'applicazione di questi principi al decorso del termine di prescrizione che mi sembra da sottolineare. Qualcuno ha in mente altri casi "intriganti" sul tema della prescrizione del risarcimento? GRAZIE! "32. Il Comune eccepisce che sarebbe ormai ampiamente decorso qualsiasi termine di prescrizione applicabile al danno lamentato dalle ricorrenti. Rispetto al piano di lottizzazione d'ufficio (adottato in data 5 agosto 1997) e rispetto alle sentenze di annullamento del TAR Brescia sui ricorsi delle ricorrenti (10 febbraio 2003), è infatti decorso sia il termine speciale di 120 giorni ex art. 30 commi 3-5 cpa sia quello ordinario quinquennale. 33. La tesi non appare condivisibile. La norma speciale ex art. 30 commi 3-5 cpa, risolvendosi in una compressione del diritto al risarcimento o comunque in una disciplina che ne rende più difficile il conseguimento rispetto alle regole ordinarie, non può trovare applicazione retroattiva, in quanto diversamente si realizzerebbe la violazione del principio di certezza del diritto. Tale principio esige che tutti i soggetti coinvolti abbiano conoscenza fin dall'inizio, ossia nel momento in cui il fatto fonte di responsabilità si è verificato, delle relative conseguenze, compreso il periodo entro cui è possibile chiedere il risarcimento. 34. Poiché in pendenza dei giudizi sulla legittimità degli atti amministrativi non è possibile svolgere in un diverso giudizio, con valore di giudicato, le medesime valutazioni di legittimità, le quali a loro volta costituiscono un passaggio logico indispensabile per poter individuare un danno ingiusto, può dirsi realizzata la condizione ex art. 2935 del codice civile che differisce il dies a quo dell'azione di risarcimento al giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto il termine ordinario quinquennale può decorrere nel caso in esame solo dalla data delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno concluso il lungo contenzioso sulla legittimità del piano di lottizzazione d'ufficio. 35. È vero che il contenzioso si è concluso con annullamento senza rinvio delle sentenze del TAR Brescia nelle quali era stato accertato il cattivo uso del potere pianificatorio, ma la decisione ha il preciso significato tecnico di eliminare pronunce ormai inutili nella nuova situazione urbanistica. In altri termini, viene eliminato il dispositivo, sostituito con la dichiarazione di improcedibilità. L'accertamento contenuto nella motivazione delle sentenze del TAR Brescia non viene invece travolto, ma semplicemente non raggiunge la stabilità del giudicato. Dunque è possibile, e doveroso, in mancanza di elementi nuovi, fare riferimento alle sentenze di primo grado, che in questi limiti conservano ultrattività, quando il fatto oggetto di accertamento sia invocato a fini risarcitori in altri giudizi. Sulla redazione della sentenza: a me hanno sempre detto che è la prova più considerata perché la più difficile. Confermate??? | |
Da: ssdelrio@governo.it | 23/07/2014 02:15:04 |
scrivendo a: ssdelrio@governo.it inviano dettagliate informazioni sul prossimo concorso Referendario TAR con allegata documentazione interessante. | |
Da: Gelsomina | 23/07/2014 18:43:56 |
Sono ... Passata a salutare! Siete sempre attivi! Io mi scuso ma per il mese di luglio ho deciso di 'disintossicarmi' dai libri, in compenso ho ripreso il lavoro, ed è' gran fatica. Vi auguro una bella estate R @ssdelrio: se hai notizie, condividile! : ) | |
Da: aboliti i tars | 25/07/2014 07:17:26 |
Art. 58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. | |
Da: aboliti i tars | 25/07/2014 07:21:11 |
Ripeto la norma si riferisce ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile che per essere incommerciabili sfuggono alla trascrizione, che come ben si sa consente la risoluzione dei conflitti da più aventi causa dello stesso autore (tra l'altro)., Il sistema di trascrizione dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile non ha senso perché si tratta di beni non trasferibili né usucapibili. La norma chiaramente non riguarda i beni del patrimonio disponibile per i quali vale il regime ordinario (e per i quali ben difficilmente una delibera comunale può sostituirsi al potere giudiziario d'accertamento delle situazioni di fatto). | |
Da: aboliti i tars | 25/07/2014 07:23:34 |
Ripeto la norma si riferisce ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile che, per essere incommerciabili, sfuggono alla trascrizione. Come ben si sa la trascrizione consente la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dello stesso autore (ma non solo). Il sistema di trascrizione riferito ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile non avrebbe senso perché si tratta di beni non trasferibili né usucapibili. La norma sembra dunque riguardare i soli beni del patrimonio disponibile per i quali vale il regime ordinario (e per i quali ben difficilmente una delibera comunale può sostituirsi al potere giudiziario d'accertamento delle situazioni di fatto). | |
Da: per aboliti i tars | 25/07/2014 08:21:32 |
ma di che stai a parlà????? | |
Da: EG x aboliti i tars | 25/07/2014 11:32:41 |
Come vuoi. Però guarda che si trascrivono anche i beni che entrano nel demanio o nel patrimonio indisponibile! | |
Da: EG | 30/07/2014 00:53:25 |
Tutti in vacanza? O è la protratta attesa del bando a mortificare l'interesse e la partecipazione al forum? Io mi sono determinata a non demordere e sto cercando di colmare lacune trasversali al civile e all'amministrativo. Questa sera, resp. precontrattuale, compresa quella cd spuria. Esercitazione sul ritiro di una procedura di gara, post aggiudicazione DEFINITIVA, x sopravvenuti limiti di indebitamento portati dalla legge finanziaria. NB: la PA avrebbe avuto il tempo per stipulare il contratto prima che la legge intervenisse. | |
Da: Per EG | 30/07/2014 18:12:54 |
Che ne pensi della rinegoziazione dei contratti di appalto ex lege 89/2014 | |
Da: Per eh | 30/07/2014 19:53:26 |
Cge ne pensi di Francesca dell'era??? | |
Da: chi vuole buttarsi nel mondo.... | 30/07/2014 21:37:00 |
Dei filmini.... | |
Da: Young | 30/07/2014 22:14:04 |
Resp precontratt spuria? | |
Da: EG x Young | 30/07/2014 23:51:19 |
Così è definita quella in cui concorrono comportamenti violativi del canone di buona fede nelle trattative e provvedimenti illegittimi (risposta "al volo": domani reperisco i riferimenti). La definizione è caringelliana, ma ne è conseguita tutta quella giurisprudenza che a fronte della domanda di risarcimento vaglia se il ricorrente si dolga del cattivo uso del potere o di comportamenti lesivi. | |
Da: EG su rinegoziazione | 31/07/2014 00:17:33 |
Parimenti "al volo": a me sembra fuori dal mondo, ma forse perché vivo in un angoletto del mondo in cui i margini dell'utile d'impresa sono noti e già considerati nella predisposizione dei bandi. Questa sera sto lavorando ad un elaborato sulle clausule abusive e sto scrivendo cose del tipo che eventuali squilibri nel regolamento contrattuale rilevano solo nella fase di formazione, sia x il cod. Civ. che x il cod. del consumo. Non riesco a trovare una collocazione sistematica a qs "rinegoziazione". Salvo che nel principio della prevalenza delle ragioni dell'erario. Ma pensa a chi come me opera in un ente locale la cui amministrazione è tesa a salvaguardare i livelli di occupazione: come si può pensare che la ns "fame" di risorse giustifichi lo strozzamento dei partners privati? Qui si presume che tutti gli appalti siano stati "compiacenti" verso il lucro privato. | |
Da: ehm... | 31/07/2014 00:36:25 |
forse meglio... volti a contemperare da un lato le esigenze di ottimizzazione nella spendita di risorse pubbliche e, dall'altro, una remunerazione del privato che pure garantisca il buon esito della commessa... :) Compiacenti si potrebbe prestare a fraintendimenti e massimo ribasso a strozzo ed all'osso non è fino da mettere in un bando come criterio di aggiudicazione... :) | |
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