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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: l''amica di esi01/05/2013 19:05:09
i risultati sono prossimi, su.

Da: per refer01/05/2013 20:16:39
intendevo titoli abbordabili, non temi, non avrebbe neanche senso

Da: meglio x ...01/05/2013 20:23:50
scusate, per la sentenza n. 2278/2013, ma non vi è giurisdizione del giudice tributario?

Da: per ho partecipato01/05/2013 20:37:15
puoi postare le prove di quanto scritto? almeno riferite agli ultimi 2 concorsi?

Da: ebbene01/05/2013 20:52:50
non capisco questa discussione a cosa porti!si devono studiare libri e sentenze.. più si fa più è probabile che esca un argomento che uno ha approfondito

Da: x ebbene01/05/2013 23:03:54
questa discussione serve anche a sfogarsi un pò, siamo tutti agitati

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Da: salve a tutti02/05/2013 00:00:03
concordo con ebbene: occorre una preparazione approfondita; l'argomento alla moda serve, ma solo se si innesta su una preparazione di base solida; tra l'altro non mi sembra che la sentenza 2278/13, da ultimo citata, sia dirimente per il tema di amministrativo dell'ultimo concorso, perchè la fattispecie affrontata riguarda delibere a contenuto generale, che ben possono avere effetto retroattivo, come confermato anche dalla plenaria dello scorso anno sui tetti di spesa sanitaria; il problema che sorge dall'annullamento dell'atto amministrativo (annullamento a seguito di sentenza od anche di esercizio di autotutela) riguarda gli effetti caducatori e gli effetti ripristinatori ed è qui che entra in gioco la questione della retroattività. Il tema poteva essere affrontato in diversi modi, data l'ampiezza dell'argomento.

Da: per per ho partecipato02/05/2013 10:09:31
non ci sono "prove" di quanto ho scritto perchè è una mia constatazione data dal fatto che in entrambi i concorsi almeno 2 temi/prove su 4 (per ogni concorso) erano relative o comunque attinenti ad argomenti di cui i commissari si erano da poco occupati o si stavano occupando....forse non le stesse ma molto simili. non è nè un'illazione nè una aspra critica ma una considerazione basata su fatti reali (forse casuali) che può anche essere utile per prepararsi al prossimo concorso.

Da: sentenza02/05/2013 10:14:12
ho appena finito di leggere la sentenza che avete indicato..
a me non pare risolutiva per capire come si è fatto il tema (perlomeno non come lo fu la famosa sentenza di settembre, stessa sezione, che affrontò il caso su cui era stata ricalcata la traccia della prova pratica).
questa volta infatti il cds affronta un problema molto specifico (riedizione del potere ora per allora a seguito di annullamento in sede giurisdizionale) che è certamente connesso alla tematica dell'atto amministrativo retroattivo, ma non la esaurisce affatto..
quindi benissimo (e davvero complimenti) per chi ha trattato la questione nel proprio elaborato, ma, a mio giudizio, nell'economia del titolo della prova scritta assegnataci, questo è un (ottimo) approfondimento, non il fulcro centrale..
letta le sentenza, però, e preso atto di fino a che punto ci si poteva spingere..., confermo purtroppo la mia convinzione che la prova di amministrativo teorico era veramente la più difficile e spero tanto di non aver fatto una schifezza

Da: x sentenza02/05/2013 16:12:39
grazie, per l'apporto.. che ci solleva il morale. com'è possibile impararsi tutte le sentenze ...?.. speriamo bene.

Da: Ernesto de la serna02/05/2013 22:22:16
Non si ha giurisdizion etributaria su atti generali come una delibera che fissa aliquote

La sentenza fa solo capire a qle livello di approfondimento e di relazione con istituti vari si poteva arrjvare

Non era traccia facile anzi

Da: frizzi03/05/2013 00:12:48
Stamani ho chiamato l'URP della Presidenza, e la gentile signora mi ha nuovamente suggerito di ritelefonare a fine Maggio, periodo i cui attendono aggiornamenti dalla commissione.
Ha aggiunto che le correzioni proseguono, ed immagino, dal tenore della telefonata, oltre che dalle precedenti notizie della Direckta, che siano sul finire.
Ho anche domandato che intervallo possa esserci tra le comunicazioni agli ammessi agli orali, e gli orali stessi, e mi ha indicato circa quaranta giorni.
Ne discende che le interrogazioni possono benissimo slittare dopo l'intervallo estivo, e forse saranno tutti meno stanchi!, ma anche essere concluse entro Agosto!!!
Ahimè, temo non sarà un mio problema.....    

Da: frizzi03/05/2013 00:19:27
....al solito, " errata corrige" : .." in cui attendono".
  Serena notte. 

Da: ebbene03/05/2013 01:39:51
a me non pare che la retroattività conseguente ad annullamento giurisdizionale o amministrativo fosse solo un approfondimento e non il nucleo centrale: io ho trattato proprio questo aspetto ed è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Cioè ( per quel che ricordo) fatte le opportune precisazioni sul principio di legalità, sul principio di irretroattività della legge ( da disposizioni preliminari), sulla necessità di conformare l'atto alla legge, ne scaturiva come necessaria conseguenza la regola generale di irretroattività, salvo il caso degli annullamenti giurisdizionali o amministrativi che, di contro, imponevano la retroattività ad effetto ripristinatorio.
Posta, dunque, la irretroattività come regola generale per la  imprescindibile certezza e stabilità dell'azione amministrativa ( e si immaginano le conseguenze e le disparità per il caso in cui la Pa avesse la facolta di retrodatare gli atti), salvo i casi di espressa deroga di legge ( ad ulteriore conferma del principio di legalità), residuavano le attività conseguenti ad un giudicato di annullamento, da svolgersi in ossequio alla effettività della tutela, principio cardine del CPA.  
Solo in tali casi ( e credo di aver fatto qualche esempio)vi era l'obbligo di derogare e quindi la possibilità di retrodatare gli effetti dell'atto ( perchè si tratta di anticipare l'effetto a data anteriore a quella materiale di emanazione del provvedimento) come conseguenza di una pronuncia giuridizionale o amministrativa, costitutiva che, per l'effetto retroattivo dell'annullamento, imponeva l'adozione di provvedimenti ora per allora.
E difatti, ove così non fosse e, quindi, la Pa non avesse il potere di retrodatare le attività conseguenti all'annullamento, paradossalmente le invalidità realizzate e le violazioni di legge  già compiute si cristallizzerebbero divenendo intangibili dalla sentenza, disponendo questa solo per il futuro e non per il passato, con buona pace della tutela. 

Da: sabato03/05/2013 08:17:47
quaranta giorni mi sembrano veramente pochi, ma ci starebbero anche se finissero di correggere agli inizi di giugno con orali a fine luglio.

questi rigurgiti di come andava fatto il tema di amministrativo a poche settimane dalla fine sono simpatici.

se qualcuno farà accesso agli atti chiedendo copia degli elaborati di uno che avrà preso voti alti al tema di amministrativo, finalmente sapremo come avrebbe potuto svolgersi la traccia.

io aspetto i risultati, rimuovendo mentalmente quello che ho scritto per me per fine maggio avranno già finito.
a questo punto rinviano le telefonate - e credo che veramente non ne possano più questi funzionari, più o meno gentili- a DOPO i risultati.

Da: X EBBENE03/05/2013 10:08:44
vorrà dire che hai fatto un buon tema! in bocca al lupo!!
ma non sempre all'annullamento giurisdizionale segue la necessità di adottare un atto retroattivo, dipende dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, per questo penso che fosse un approfondimento

Da: x sentenza03/05/2013 10:35:47
scusa, ma quale era, secondo re, il nucleo centrale del tema ?

Da: x sentenza03/05/2013 10:36:19
scusa, ma quale era, secondo te, il nucleo centrale del tema ?

Da: per frizzi03/05/2013 11:51:24
scusa, frizzi, cosa vuoi dire con l'espressione "dal tenore della telefonata"?. ha fatto intendere che le correzioni sono prossime finalmente alla fine? grazie.

Da: sentenza03/05/2013 12:06:47
secondo me era sui principi generali, sul perché della irretroattività e sul principio dell'affidamento e della certezza del diritto e poi si poteva scendere sulla retroattività prevista dalla legge (cioè sull'autotutela o su casi specifici delle varie normative settoriali), su quella fisiologica (vedi il caso tariffe) su quella più o meno obbligata o opportuna (vedi il caso annullamento giurisdizionale).
ma è ovvio che tiro a indovinare, quindi ... cosa ne so! in bocca al lupo a tutti

Da: solare03/05/2013 12:56:39
grazie sentenza..

Da: per ebbene03/05/2013 13:12:05
significa che per te non conta la differenza tra il sostanziale ed il processuale. A me non importa come l'hai fatto tu il tuo tema e che lo riveli solo ora a cose fatte a difesa  di un componente la commissione

Da: memento audere semper03/05/2013 13:40:48
io sono d'accordo con "ebbene"....ma nessuno dei colleghi nelle mie vicinanze ha  sviluppato questo aspetto... quindi ho messo da parte aspettative...e illusioni.

Da: x per ebbene03/05/2013 14:20:56
è vero, a mio modo di vedere anche nel sostanziale non si può prescindere dal processuale.
quanto alla difesa del componente della commissione la cosa si commenta da sola.
infine, cosa avrei dovuto rivelare?a chi? a me nessuno ha detto come aveva fatto i compiti, ora è nata la discussione e io vi ho partecipato lealmente e non perchè nascondevo chi sa che

Da: ai colleghi03/05/2013 14:23:30
ricordiamoci che si tratta di un concorso e che ognuno lavora per sè e nessuno per gli altri, poi è chiaro che ci si confronta ...

Da: sentenza03/05/2013 14:40:09
cara/o ebbene, non ti preoccupare.. siamo tutti un po' tesi, i commenti acidi escono così!
in bocca al lupo ancora

ps. la sentenza come l'hai fatta?

Da: ebbene03/05/2013 16:00:29
davvero la tensione è alta, quanto alla sentenza ho accolto in parte il ricorso e credo collimi con quella che hanno postato sul caso analogo trattato dal pres trovato e dal cons saltelli, spero che vada bene come tutti, ora, speriamo di aver fatto buone cose. grazie per la solidarietà

Da: ardop03/05/2013 17:48:34
la sentenza,a mio modesto avviso,poteva avere varie soluzioni,non necessariamente quella di cui alla ormai nota decisione del C. di S.
Delle tante,purchè ben motivata,anche l'inammissibilità per difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti,quantomeno,dei "destinatari" (o beneficiari?)delle deliberazioni.
D'altra parte,il ricorso al TAR (e la sentenza dello stesso,poi annullata dalla decisione in appello),era stato notificato ad almeno un controinteressato.
Nel merito,poi,ricordate che il ricorrente era presente alla seduta del Consiglio Comunale ove era stata deliberata la nuova,successiva convocazione?

Da: frizzi04/05/2013 00:48:15
per "per frizzi": circa "il tenore della telefonata", intendevo dire che la conversazione mi è sembrata più scorrevole, leggera, come se, finalmente, fosse prossima a poter parlare di fatti (= candidati ammessi, punteggio titoli e temi), senza dover pesare le parole!
Per ardop : penso che la presenza del consigliere-ricorrente alla seduta del Consiglio Comunale ove era stata deliberata la successiva convocazione urgente, non possa essere considerata sanante l'imperfetta notifica, a parte tutte le altre questioni. La seduta, per essere valida, deve essere ritualmente convocata e, piuttosto, sembrerebbe volessero metterci alla prova con raffinatezze procedurali.....A dire il vero, faccio fatica a parlare delle soluzioni scelte;  ho anch'io quasi rimosso ( al di là della mia volontà.....) quanto meditato e scritto.      

Da: x ardop04/05/2013 07:06:40
Pure io non ho dato valore alla presenza del consigliere, mi pare che ho scritto qualcosa sulla necessità di riceveree l ordine del giorno e sul fatto che la mera notizia della riunione non era sufficiente a questo scopo

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