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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: ken | 29/02/2012 06:29:22 |
più di te che ti fermi alle apparenze! | |
Da: Ciao ciao ciao | 29/02/2012 11:02:22 |
Grazie, ken. Era semplicemente autoironia, visto che "ciao ciao ciao " sono io!! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 29/02/2012 16:00:31 |
Scusatemi, la notizia che vi avevo dato circa il nuovo bando per Corte dei conti appare a quanto pare errata... Vedremo, eventualmente, venerdì. Spero che l'eventuale ritardo non sia troppo lungo... Buono studio ! O.T.Cara Ciao ciao ciao, non mi sembra, nel mio messaggio precedente, di avere violato in nulla il doppio vincolo di reciproca riservatezza che ci unisce... Che informazione riservata adatta alla nostra identificazione avrei fornito, eccetto il fatto che mentre tu ripetevi io anzichè ascoltarti postavo su internet ? Quanto alle possibilità che abbiamo di farcela, che siano scarse non lo scopriamo adesso, ma è una amara consapevolezza che ci accompagna dal primo giorno. E, credimi, essa non è in alcun modo legata ai nick che abbiamo scelto, e che, noto per inciso, sarebbe anche ora che tu provvedessi a registrare come ho fatto io, prima che qualche simpaticone te lo copi come successe a me... Piuttosto, studia, perchè anche stasera io non sarò riuscito a studiare nulla e dovrai ripetere tu, temo... A stasera, se arrivo in tempo a passare ! Un Passante | |
Da: ciao ciao ciao | 29/02/2012 19:31:46 |
Se tu vuoi che io continui a studiare con te, non devi dire che abbiamo scarse possibilità. Io studio per vincere. Non metto in conto la sconfitta. Ma se continui a pensare che non abbiamo speranze ( che poi è un modo carino e affettuoso per dire che IO non ho speranze ) allora studio da sola e lo vinco solo io. Baci e a più tardi. P.S. Nemmeno io oggi ho fatto niente, ma è un dato irrilevante. | |
Da: che carini | 01/03/2012 09:18:16 |
c'è anche del tenero? | |
Da: ale x | 01/03/2012 12:24:17 |
in cambio del corso di process-amm con sentenze offro il sostanziale amm-corso , tributario corso sempre dell'illustre Cons.Corradino proposta seria | |
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Da: parilamo di cose serie | 01/03/2012 13:30:25 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: gisele x mio nonno | 01/03/2012 13:30:52 |
non ho letto le sentenze citate ( TAR Lombardia e Tar Lazio) ma mi viene in mente che la discrezionalità si consuma con la scelta dell'aggiudicatario di una gara, fermo restando il successivo esercizio di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti | |
Da: ho letto la sentenza | 01/03/2012 13:41:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: gisele x ho letto la sentenza | 01/03/2012 17:57:47 |
che intendi pe elemento soggettivo della responsabilità? la imputabilità alla pa? | |
Da: KARINA | 01/03/2012 19:13:39 |
Leo, ci 6 ????? | |
Da: valentinaxyz | 02/03/2012 20:34:33 |
propongo una questione a Leo e a chi vorrà rispondermi: Una ditta impugna l'aggiudicazione definitiva e il diniego tacito di autotutela ex art 243 bis Tu 163/2006, chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti. Il diniego tacito in realtà non è che una conferma impropria dell'aggiudicazione. Se viene disposto l'annullamento dell'aggiudicazione per vizi propri, quale pronuncia dovrebbe essere adottata rispetto al diniego di autotutela? Il Collegio dovrebbe respingere la domanda di annullamento del diniego o piuttosto dichiararla inammissibile per carenza di autonoma lesività? La questione andrebbe scrutinata tra quelle di merito o tra quelle di rito? Ringrazio in anticipo chi mi comunicherà il suo parere. | |
Da: fides | 02/03/2012 22:48:39 |
L'istituto previsto dall'art. 243-bis ha una funzione deflattiva del contenzioso e l'eventuale diniego di autotutela non credo sia un atto dotato di un'autonoma efficacia lesiva, com'e', invece, l'aggiudicazione definitiva. Quindi, penso che sul gravame riguardante il diniego debba esserci una pronuncia in rito di inammissibilità. | |
Da: fralippo lippi | 02/03/2012 22:55:04 |
Concordo in pieno con fides, non vi è alcun obbligo provvedimentale della p.a. sull'istanza in autotutela, e come tale non si configura l'ipotesi del silenzio-inadempimento | |
Da: di messina | 03/03/2012 12:38:18 |
x fralippo lippi sono di messina. mail: martino71@inwind.it potremmo confrontarci su diverse tematiche. ciao | |
Da: causidicus | 03/03/2012 19:49:44 |
Saluti tutti. Qualcuno potrebbe dirmi che testi sta studiando per il concorso TAR? Grazie. | |
Da: adige | 03/03/2012 22:56:34 |
non ho sottomano la norma se aggiudicazione viene annullata il collegio forse neanche esamina altri motivi pronuncia di rito ma nion credo per mancanza di atto impugnabile piuttosto carenza interesse sopravvenuta alla deisione comunque se pa risponde col diniego si sottopone al sindacato del ga anche in assenza di obblgo di provvedere in linea astratta non va esclusa iinvece pronuncia di merito sul diniego se vi siia speifico interesse tipo risarcimento rispondo senza avere norma e ovviamente senza conoscere questione a fondo | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 03/03/2012 23:45:22 |
Caro Causidicus, come ho già scritto altre volte, ripeto che i testi che (dovrei...) usare io sono il Caringella-Buffoni per Civile, il Garofoli per Amministrativo e il Tesauro per Tributario. Mi ci trovo bene per chiarezza e completezza, aggiungo un noto corso on line, un po' di sentenze fresche e spero... Buono studio, in bocca al lupo e tanti saluti Un passante | |
Da: fides | 04/03/2012 08:24:52 |
Analisi norma alla mano, che neanche io avevo a disposizione. Il d. lgs. 104/2010 ha introdotto nell'art. 243-bis il comma 6, che obbilga l'interessato ad impugnare il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, unitamente all'atto cui si riferisce, e nel caso in cui l'impugnazione sia già avvenuta impone che venga utilizzato lo strumento dei motivi aggiunti. Alla luce di questa disposizione, la dottrina ritiene che il ricorso autonomo avverso il provvedimento di diniego di autotutela sia inammissibile. In caso, invece, di impugnazione congiunta o con motivi aggiunti si prospetta una pronuncia di merito, in termini di accoglimento o rigetto. | |
Da: ACQUA2 | 04/03/2012 10:08:10 |
una volta era serio e interessante questo forum .. adesso è scaduto troppo, ma perchè??? è colpa notstra se abbiamo consentito a tanti stupidi di distogliere la nostra attenzione dalle tematiche .. | |
Da: x ACQUA2 | 04/03/2012 12:00:56 |
il tuo post conferma che in effetti il forum è scaduto | |
Da: che | 04/03/2012 12:31:06 |
dici | |
Da: valentinaxyz | 04/03/2012 12:36:10 |
grazie fides e fralippo lippi per il parere. Ad un attento esame della norma la questione assume diverso impatto a seconda che ricorso avverso il diniego ex art 243 bis sia presentato autonomamente o congiuntamente a quello avverso l'aggiudicazione. Nel secondo caso, d'impugnazione congiunta o con motivi aggiunti, ritengo anch'io che la pronuncia debba essere di merito. In particolare se decido di annullare l'aggiudicazione dovrei annullare (e quindi accogliere) anche il diniego di autotutela. Che pensi fides? ti ringrazio tanto per questo scambio di idee sul dubbio che mi è venuto. | |
Da: fralippo lippi | 04/03/2012 13:28:26 |
scusate io mi riservo di approfondirla meglio, ma ritengo che occorra distinguere le ipotesi: a) diniego dell'istanza di autotutela sia tacito che espresso ritengo a naso che dovrebbe restare assorbito nel provvedimento confermato, valendo l'informativa quale segnalazione di illegittimità ai fini del risarcimento del danno;b) in caso di accoglimento il provvedimento avrebbe autonoma efficacia lesiva ed andrebbe impugnato dall'aggiudicatario. cmq adesso è domenica e poi approfondirò meglio | |
Da: fides | 04/03/2012 14:11:32 |
per valentinaxyz Nell'ipotesi di diniego espresso o tacito di autotutela sia il dato normativo, sia la dottrina sono nel senso della non autonoma impugnabiltà del diniego in questione, in ragione della natura di atto meramente confermativo dell'aggiudicazione, e quindi, della sua funzione deflattiva del contenzioso all'interno della procedura selettiva. In ragione di questa premessa, se c'è un'impugnazione congiunta credo che il g.a. si limiterà solo a pronunciare l'annullamento dell'aggiudicazione o il rigetto del ricorso, senza una statuizione esplicita anche sul diniego espresso. Mutatis mutandis, quando sono impugnate aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, l'eventuale pronuncia di annullamento del g.a. avrà ad oggetto solo quest'ultima. per fralippo lippi concordo | |
Da: PAT | 04/03/2012 15:33:48 |
HELP. In tema di responsabilità della pa, qualcuno mi può indicare estremi della sentenza CDS che ha ritenuto non applicabile l'orientamento della CGCE del settembre 2010 (resp. oggettiva) al di fuori del settore appalti pubblici. grazie | |
Da: fides | 04/03/2012 16:31:58 |
Leggi CdS, 482/2012. | |
Da: gisele su CDS 662 2012 | 04/03/2012 17:00:58 |
Vi è revoca e non annullamento in quanto il ritiro dell'atto consegue a mutamenti di fatto, attiene a ragioni di merito, e non di legittimità. Ordinariamente la revoca comporta l'indennizzo e non il risarcimento ma, nella specie, il Collegio ha ritenuto sussistere la responsabilità pre contrattuale ( in ragione del tempo trascorso e della predisposizione di un nuovo e diverso progetto per realizzare il viadotto) e corrispondere il risarcimento, articolato in varie voci e non solo nell'interesse negativo ma anche da lesione di interessi positivi ( danno curriculare, lucro cessante, spese sostenute). La sentenza conferma la doppia natura della responsabilità pre contrattuale, azionabile sia per il caso di annullamento di aggiudicazione in sg e, quindi da illecito amministrativo classico, per violazione delle regole di evidenza pubblica) sia per lesione della libertà negoziale del futuro contraente ( il quale vanta una posizione differenziata e qualificata, in prsenza di aggiudicazione definitiva) e dunque non da atto illegittimo ma da atto legittimo per sopravvenienza di un interesse di fatto nuovo e diverso che viene rivalutato ed apprezzato ( c'era una diversa soluzione progettuale ed un risparmio di spesa). Ciò che non mi convince ( ma probabilmente bisognava veder le carte) è la liquidazione di risarcimento per lucro cessante che di solito non è ricompresa nelle fattispecie generatrici di tale responsabilità, che potrebbe essere imputata ( e la sentenza vi fa cenno) al lungo tempo intercorso tra l'aggiudicazione e la revoca ed al persistente interesse del contraente alla esecuzione del contratto. Inoltre, mi pare che venga accolta la tesi del contatto sociale qualificato come fonte dell'obbligazione risarcitoria che, stando a quello che si dice, ordinariamente non è accettata. Vi sono, dunque, importanti ripensamenti in corso?Grazie, vorrei la vs opinione. Ps non è vero che il forum sta scadendo, anzi ... | |
Da: un aspirante magistrato | 04/03/2012 17:36:58 |
x Lippi attento non prendere fregature fatti pagare prima di dare materiale, c'è l'agguato da parte dei buffoni e truffatori ed anche un pò infelici e frustrati perchè tali devono essere considerati chi accalappia materiale a scrocco perchè la cultura non la pagano!!! Vergogna!! metteli nel culo i soldi con quelli la felicità, devi dire ai messinesi che ti circondano per il materiale, non la puoi comprare e nenahc ela stima delle persone. per i messinesi bastardi e truffatori | |
Da: concordo con fides | 04/03/2012 18:28:12 |
ho visto l'art. 243 bis : il diniego espresso ovvero l'inerzia a fronte dell'istanza di autotutela è atto o comportamento non autonomamente impugnabile, non lesivo, non vi è legittimazione al ricorso per difetto di interesse. Non è dunque ammissibile il ricorso avverso l'inerzia nelle forme dell'art. 117 CPA. Anche se vi è provvedimento espresso, questo può consistere in un atto di mera conferma ( senza rivalutazione dell'interesse pubblico primario ) ovvero in un atto di conferma propria ( con rivalutazione e conferma anche per diverse ragioni di quelle di cui al provvedimento di agggiudicazione, in verità mi sembra difficile in concreto, ma astrattamente può essere configurato) In ogni caso, per espressa volontà legislativa l'atto è definito non impugnabile e ciò concreterebbe una deroga alla ordinaria impugnabilità delle conferme cd proprie. In ogni caso, se è conferma impropria, non è impugnabile, perchè l'annullamento non sarebbe satisfattivo e permarrebbe la aggiudicazione non impugnata. Ciò conferma l'intento deflattivo della informativa. In base all'art. 35 CPA, comma 1, sub b), la pronuncia dovrebbe essere di inammissibità, per difetto di interesse. Susatemi, ma è domenica e sto uscendo con amici...può darsi che abbia preso un granchio... | |
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