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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: baratto17/02/2012 16:46:39
Le vs discussioni sugli scambi di materiale mi ricordano una (vecchia) canzone di Renato Zero, che fa così: "Trova un pretesto una ragione di piu' perche' io ti dia del tu. Dammi una traccia una tua foto semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai, se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice!............................
Hey, se ti do il pelo tu che mi dai?
Hey, ti do la milza tu che mi dai?
Se ti do il polpaccio che mi dai?"

Da: x baratto17/02/2012 16:53:31

- Messaggio eliminato -

Da: ciao ciao ciao17/02/2012 22:09:03
Non ho parole

Da: flautomagico17/02/2012 22:24:48
ma siete dei poveracci!!! e quelli che fanno piu' pena sono gli utenti iscritti che si sentono i portatori della verita' e della giustizia,celando ,sotto finto perbenismi, lo squallore dei loro ruolo:infangare chi ha interesse a scambiarsi opinioni diverse sui corsi. Vergognate !!! altro che referendari...siete buffoni! L'unico mestiere degno delle vostre personalita' e' il venditore di fumo! Schifo che fate!

Da: lo studio fa male18/02/2012 08:08:07
Leggendo gli interventi, o lo studio fa male o molti di quelli che scrivono qui non studiano.
Però, ogni tanto, altrimenti non avrebbe senso stare qui, ogni venti-trenta interventi, qualche informazione utile c'è. Tipo il rinvio alla gazzetta del 13 aprile etc.
Peccato che per trovare un' informazione si debba procedere a molta epurazione tra pubblicità espressa, pubblicità occulta e cose sensa senso.

Da: flautomagico18/02/2012 08:43:34
senti da che pulpito!!! e come diceva qualcuno @ vieni avanti cretino!

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Scaricala subito GRATIS!

Da: baratto18/02/2012 12:00:39
scusatemi, io potrò essere anche idiota (lo sono sicuramente a perdere tempo qui), ma permettetemi una riflessione: in  alcuni messaggi si parla esplicitamente di scambio di materiale dei corsi, inoltre, appena uno interviene, c'è subito qualcun altro pronto ad offendere, con epiteti di vario genere, anche molto offensivi e questo già da tempo; allora, una domanda: è possibile che chi aspira a diventare magistrato, non abbia minimamente neanche lo scrupolo di pensare che certe affermazioni non sono lecite?
E' vero che il forum serve allo scambio di informazioni utili, ma se così deve essere, deve esserlo per tutti.   

Da: risposta a baratto18/02/2012 14:21:44
chi si scaglia contro chi vuole scambiare il proprio materiale non è animato, visto anche i toni che usa, da alcuna ansia di liceità (che peraltro non risulta lesa. Anzi invito a indicarmi la norma che lo vieta ove non ci sia in tal senso uno specifico impegno negoziale all'atto dell'iscrizione nel corso) ma soltanto desidera che i corsi vengano acquistati.
In più l'anonimato dei messaggi favorisce le cadute di stile.
Il problema è che in questo marasma diventa difficile capire con chi ci si sta confrontando e questo disincentiva a inviti del tipo " chi è interessato a confrontarsi su questa materia o su quella".
 

Da: x risposta a baratto18/02/2012 16:08:58
Ma perche' non ti fai un corso???Magari di italiano!

Da: e hai bisogno di un forum..18/02/2012 16:31:07
... per sapere del rinvio alla Gazzetta del 13 aprile??

Da: rispostona18/02/2012 16:57:32
Chi vuole fare i corsi li faccia pure,chi vuole fare il concoros senza guida faccia pure. L'importante e' che non rompete il cazzo!!!

Da: ........18/02/2012 17:08:06
......cafone!

Da: fralippo lippi19/02/2012 11:26:17
Ragazzi lancio un tema. Effetti della percezione di aiuti di stato illegittimi ai fini della partecipazione ad una gara di appalto.  E' causa di esclusione in assenza di una specifica previsione in tal senso nel bando. Le cause di esclusione ex. art. 38 dlgs 163/2006 hanno carattere tassativo, ma la percezione di aiuti illegittimi è causa di alterazione della concorrenza. Ergo che succede in tal caso se si accerta che un concorrente ha beneficiato degli stessi illegittimamente. Viene escluso o no?

Da: mio zio19/02/2012 13:34:42
non viene escluso vista la tassatività delle cause di esclusione

Da: Impressioni19/02/2012 13:53:36
La percezione di aiuti illegittimi credo possa essere causa di esclusione qualora sia accertata con condanna penale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006.

Da: mio nonno20/02/2012 10:41:39
Il G.A può conoscere della fondatezza dellla pretesa in caso di silenzio rifiuto non solo in caso di attività vincolata ma anche in caso di attività discrezionale quando non residuano margini di discrezionalità.
Ma quand'è che con l'inerzia propria del silenzio rifiuto si consumano i margini di discrezionalità?

Da: cavallo pazzo20/02/2012 10:58:32
questo non è un forum per scambi culturali ma per mi........te colossali e qualcuno si diverte.
Buffoni tutti

Da: gisele x mio nonno20/02/2012 11:23:50
credo che riguaqrdi il caso in cui vi era dicrezionalità ma, come si dice, vi è stata consumazione

Da: mio nonno x gisele20/02/2012 11:40:23
Si! Ma fammi l'esempio di un caso in cui con l'inerzia si consuma la discrezionalità. E' questa la mia difficoltà.

Da: fralippo lippi20/02/2012 13:55:12
x mio nonno. Se non residuano margini di discrezionalità evidentemente non c'è discrezionalità. ma forse tu ti riferivi all'ipotesi in cui a seguito dell'obbligo di provvedere su un'attività discrezionale la p.a non provveda nel termine assegnatole. In tal caso è il decorrere del termine che pur non comportando il consumarsi del momento discrezionale, consente l'intervento sostitutivo in sede di ottemperanza in deroga al tradizionale principio di separazione dei poteri. Il giudice dell'ottemperanza adotterà cioè una decisione connotata da discrezionalità. diversamente dietro il paravento della discrezionalità la p.a. potrebbe non fornire tutela alla situazione azionata

Da: x Salis20/02/2012 14:26:30

- Messaggio eliminato -

Da: per  x salis20/02/2012 15:49:26
quanti ciucci e presuntuosi in questo forum!!!!!!!!!!!!!!!

Da: mio nonno20/02/2012 15:56:58
io mi riferisco alla lettera dell'art  31 codice proc amm

Da: mio nonno20/02/2012 15:59:29
art. 31   -3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Da: fralippo lippi20/02/2012 16:09:19
la formulazione della norma non è delle migliori, perchè se non ci sono margini di esercizio l'attività non è discrezionale, ma credo che la si possa interpretare solo con riferimento ad attività la cui discrezionalità viene consumata in un momento successivo. Sul punto ci sono  una sentenza del Tar Lombardia ed un'altra del Tar Lazio molto recenti in tema di azione di condanna che in questo momento non ricordo nei loro  estremi. 

Da: fralippo lippi20/02/2012 16:27:44
In sostanza voi ritenete che l'illecito antitrust quando resta una violazione confinata in ambito civilistico, non costituisce una causa di esclusione ex. art. 38 perché non tassativamente inclusa tra le stesse. Non sono del tutto convinto che ci si possa limitare a questo, e mi riprometto di approfondire l'argomento, segnalando sin d'ora l'art. 87 comma 5° in tema di offerte anomale, ove si prevede la facoltà della p.a. di respingere un'offerta anomale ove in presenza di aiuto di stato percepito dall'offerente, questi non sia in grado di dimostrarne la sua legittimità. Ma voglio lanciare un altro tema sulla capacità giuridica delle società in house, ed in particolare sulla possibilità dell'ente in house di partecipare ad una gara indetta dallo stesso ente di appartenenza. Nel 1995 la Cass. ha ammesso detta possibilità, che ha ritenuto non contraria alle regole in tema di concorrenza, ritenendo che le limitazioni alla capacità giuridica ex. art. 11 c.c. debbano risultare comunque da una norma che spieghi effetti antagonisti all'art. 11 c.c. Va detto che non era intervenuto l'art. 13 D.L. 223/2006 che ha previsto l'obbligo di esclusiva verso l'ente di appartenenza, dal quale forse adesso potrebbe dedursi l'esistenza di un divieto prima mancante, anche se in effetti il tenore della norma sembra fare riferimento a prestazioni svolte in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi da quello di appartenenza. Anche il successivo art. 23 bis l133/2008 non è chiarificatore in quanto fa divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati. In sostanza un divieto esplicito non lo si ravvisa rispetto alla ns. ipotesi, salvo a volerlo ricomprendere nell'obbligo di esclusiva, inteso in un'accezione squisitamente oggettiva ( legata al servizio affidato)  e non soggettiva. Voi che ne pensate?

Da: fides20/02/2012 16:31:42
Provo a dare una risposta.
Il potere vincolato e' inteso dalla moderna dottrina in un'accezione dinamica.
E', quindi, da considerarsi vincolato non solo l'atto il cui contenuto sia compiutamente fissato ex lege, ma anche la determinazione con la quale la p.a. consuma la discrezionalità di cui era originariamente titolare.
In base a queste premesse, l'art. 31, comma 3, c.p.a., potrebbe allora riferirsi a quelle controversie riguardanti il silenzio illegittimo della p.a., che, in pendenza del giudizio di cui all'art. 117, c.p.a., adotta un espresso provvedimento di diniego, gravato dal ricorrente con motivi aggiunti.
L'eventuale illegittimità di quest'ultimo consentirebbe al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, qualora l'amministrazione non abbia più margini valutativi.
In sostanza, occorrerebbe leggere l'art. 31, comma 3, in combinato disposto con l'art. 117, comma 5, c.p.a.

Da: fralippo lippi20/02/2012 17:50:25
Condivido fides. C'è giurisprudenza che non consente un secondo rinvio alla riedizione, e che al secondo annullamento considera comunque erosa ogni discrezionalità, autorizzando l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza o del giudice di legittimità nell'esercizio di poteri propri di quello dell'ottemperanza secondo la nuova previsione dell'art. 34 c.p.a.

Da: ma possibile20/02/2012 21:57:44
che nessuno, dico nessuno, neanche nei corsi, sia in grado di fare un paio di esempi concreti di quando caspita dovrebbero funzionare questi poteri sostitutivi?
la norma è il risultato di una cancellazione a metà fatta dal governo, era collegata alla (cassata) azione di adempimento, reintrodotta in via pretoria, era tanto voluta dalla Commissione, ma perché?? fateci l'esempio concreto, io ci lavoro nella p.a., fatemi capire!!!!

Da: x ma possibile20/02/2012 22:21:47
seguiti un corso e lo scoprirai!

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