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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: x corso corradino26/01/2012 16:56:25
io preferisco corso marconi

Da: per x corso corradino26/01/2012 18:16:33

- Messaggio eliminato -

Da: x tutti26/01/2012 19:10:21
Mi sono appena iscritto al corso Corradino di Roma.
Tutti me ne hanno parlato bene. E' forse un pò caro ma spero sia all'altezza delle aspettative. Incrociamo le dita!

Da: minimax2326/01/2012 20:22:48
è carissimo quasi 1500 euro per appena 10 lezioni per di più serali....no grazie nessuno fa miracoli in 10 lezioni...e cmq finitela di inondare anche questo forum di pubblicità (neanche tanto) occulta!! 

Da: leandra 26/01/2012 21:15:58
allora per chi non conosce corradino .lezione alle cinque arriva alle cinque e mezza , dopo due ore pausa ,piu' di 30 minuti  e poi riprende fino alla fine : se riesce a fare tre ore è un miracolo: ore di lezione effettiva 2 e 30.
altro problema lavora al ministero non ha piu' il contatto con i tribunali e colle novità procedurali. il corso a catania è stato troppo deludente . è pensionabile . inoltre è carissimo .
altra cosa non da' materiale . ti cita a lezione circa cinquanta sentenze che devi cercarti e stamparti .
per chi è pendolare è costretto a dormire a roma .

Da: corsi26/01/2012 21:32:35
Questi corsi sono quasi tutti delle macchine mangiasoldi, guidate da giudici amministrativi stranoti per la loro voracità... Meglio studiare seriamente su buoni manuali, esercitandosi direttamente sulle vere sentenze. Non fatevi fregare!

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Da: x corsi26/01/2012 21:47:31
pienamente daccordo

Da: x leandra26/01/2012 21:55:49
Secondo me stai scambiando ilCons.Corradino per Caringella! Non hai idea di chi stai parlando e te lo dice uno che seguendo il suo corso x magistratura ordinaria ha vinto il concorso qualche anno fa. Sei una persona spregevole e invidiosa,ti conosciamo tutti! Oltre a prendere le percentuali su ogni Corsista che riesci a portare a Caringella,disprezzi chi il proprio mestiere di maestro lo fa con devozione e passione,ancora di piu' oggi. VERGOGNATI

Da: x leandra 226/01/2012 22:03:11
Stai zitta caprona! Se non sai le cose taci! Le lezioni sono 10 da programma ma in base alle esigenze di noi corsisti ce ne sarnno incluse delle altre! Prova a chiamare Atena e vedrai! Sei da denuncia!

Da: soderomaemenevanto26/01/2012 22:06:36
ragazzi mi spieghereste la sentenza?



 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II, composto dai Signori:

Dott. Antonio Onorato - Presidente

Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.

Dott. Vincenzo Cernese - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9738/2001 Reg. Gen., proposto da:

Armida Scarpa, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Polito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento, previa sospensione:

del decreto del Provveditorato agli Studi di Napoli del 16/7/01, nella parte in cui prevede l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2001/2002, dei docenti di ruolo delle scuole primarie (materne ed elementari);

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITA alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2002 la relazione del consigliere Leonardo Pasanisi;

UDITI altresì gli avvocati di cui al verbale di udienza;

VISTO l'art. 26, co. 4, L. n. 1034/1971;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 20 settembre 2001 e depositato il successivo 10 ottobre, la prof.ssa Armida Scarpa ricorreva innanzi a questo T.A.R. contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Al riguardo la ricorrente, docente di scuola elementare laureata ed assunta con contratto a tempo indeterminato da più di cinque anni, esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che, con ordinanza n. 81 del 4/5/2001, il Ministero intimato aveva adottato la disciplina per il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di Istruzione Secondaria, nonchè nei licei artistici e negli istituti d'arte;

- che, in particolare, l'art. 1 della citata O.M. aveva previsto l'applicazione delle disposizioni ivi contenute "in via permanente e fino all'anno successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell'art. 28/bis del D.Lgs. n. 29/93";

- che, ai sensi del successivo art. 2, "gli incarichi di presidenza, di durata annuale, erano conferiti, a domanda, dal Provveditore agli Studi in base ad apposite graduatorie distintamente formate per ciascun tipo di istituto", mentre l'art. 3 aveva previsto, al primo comma, che in una di tali graduatorie erano inseriti i "professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza ..., siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 407 e ss. del D.Lgs. n. 297/94 per partecipare ai concorsi a posti di Preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano", ed al settimo comma, che "gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nell'annessa tabella, che fa parte integrante della presente ordinanza";

- che l'art. 5, nel disciplinare il conferimento degli incarichi di presidenza secondo l'ordine delle graduatorie sopra menzionate, stabiliva espressamente al sesto comma che "per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare o media nei quali risulti vacante la direzione o la presidnza e nei circoli didattici, ancorchè dimensionati, il Provveditore agli Studi conferisce l'incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole medie", costituendo così dette graduatorie, seppure in via transitoria, l'unico sistema di accesso agli incarichi di direzione dei circoli didattici.

Tanto premesso, la ricorrente, nel rappresentare di aver inoltrato al Provveditore agli Studi di Napoli regolare domanda di inserimento nella graduatoria per poter accedere agli incarichi di direzione di circoli didattici previsti dall'art. 5, sesto comma, dell'Ordinanza Ministeriale n. 81 del 4 maggio 2001, e di avere contestualmente impugnato, con autonomo ricorso giurisdizionale pendente innanzi a questo TAR, la medesima O.M., nella parte in cui quest'ultima prevedeva l'attribuzione degli incarichi di direzione dei "circoli didattici, ancorchè dimensionati", esclusivamente a "docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole medie" (impedendo così l'attribuzione degli incarichi in questione ai docenti di scuola elementare), deduceva l'ilegittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge. Violazione degli artt. 407, 408, 409 e 429 del D.Lgs. n. 297/94. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Razionalità.

2) Violazione di legge. Violazione degli artt. 407, 408, 409 e 429 del D.Lgs. n. 297/94. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e manifesta ingiustizia.

3) Ulteriore violazione degli artt. 407, 408, 409 e 429 del D.Lgs. n. 297/94. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità.

4) Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 380/1964. Eccesso di potere per falsità dei presupposti.

L'Amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio con controricorso di stile depositato in data 16 novembre 2001, contestando genericamente l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2001, la domanda cautelare, su richiesta della ricorrente, veniva "abbinata" al merito.

Alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2002, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante che la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio sia manifestamente fondata.

Pur essendo infatti evidente che l'O.M. n. 81 del 4/5/2001, nel dettare, all'art. 5, comma 6, l'impugnata prescrizione (conferibilità dell'incarico di presidenza dei circoli didattici ai soli docenti delle scuole medie), si pone in palese contrasto con quanto stabilito, in linea generale, dall'art. 408 D. Lgs. 16/4/94, n. 297 (secondo cui ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo possono partecipare esclusivamente >), ed in linea particolare dal successivo art. 409 (a mente del quale, >), non può tuttavia essere giudicata irrilevante la circostanza che la ricorrente è docente di ruolo, assunta con contratto a tempo indeterminato.

Tale circostanza comporta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.

Come infatti gà affermato da questa Sezione (cfr. TAR Campania, Sez. II, n. 1114/2001), ai sensi dell'art. 68 D. Lgs.vo n. 29/93 (come sostituito dall'art. 29 D. Lgs.vo n. 80/98), nella materia del pubblico impiego "privatizzato", occorre distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione, tra controversie relative ai rapporti di lavoro in atto (attribuite al giudice ordinario), e controversie relative all'attività amministrativa finalizzata all'instaurazione dei rapporti stessi (devolute al giudice amministrativo).

Il criterio di riparto della giurisdizione è dato, nella materia in questione, dalla nascita del rapporto (vale a dire dalla relazione intercorrente tra due soggetti), rispetto al quale la stipula del relativo contratto assume valore costitutivo.

Tutto ciò che è "a monte" del rapporto e del contratto di lavoro (e quindi la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione) appartiene invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Legislatore ha in tal modo (coerentemente alle analoghe previsioni di giurisdizione per "blocchi di materia" operate dalle coeve disposizioni degli artt. 33, 34 e 35 D. Lgs.vo n. 80/98), inteso evidenziare la distinzione tra aspetto organizzativo (caratterizzato dall'esplicazione di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, a fronte dei quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo) ed aspetto gestionale del rapporto di lavoro (in cui la relazione intercorrente tra le parti è di assoluta, reciproca, parità e non sono quindi configurabili che posizioni di diritto/dovere).

Conclusivamente, pertanto, poichè non sussistono ragioni per discostarsi dal riferito orientamento, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 9738/2001 R.G.), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2002.

Il Presidente Il Consigliere est.
(dott. Antonio Onorato) (dott. Leonardo Pasanisi)

Da: Bonelli26/01/2012 22:09:25
Cara Leandra, mi spiace doverti smentire, ho acquistato il suo Corso Tar on line e frequentato pure il Corso di Catania ( e a proposito di Catania, leggo che dici delle vere fandonie) e l'ho trovato stupendo soprattutto per la tecnica di redazione della sentenza, e per di più sono stato seguito a dovere dalla società che lo commercializzava. Ho frequentato altri corsi dal vivo tipo Direkta, Caringella e compani...una vera fregatura di tempo e di denaro, e ti assicuro che per un professionista è spiacevolissimo. Adesso ho deciso di frequentare il suo corso a Roma anche perchè miei amici e non solo, mi hanno assicurato che sia il n.1 in Amministrativo....e sinceramente dopo l'esperienza online ci credo.

Da: soderomaemenevanto26/01/2012 22:10:25

Con una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazioni normativa, il Ministero fornisce alcune indicazioni sull'applicabilità della SCIA in edilizia.
Scarica la nota........
Si fa seguito alla nostra circolare n.229 del 3 settembre 2010, per informarVi che l`istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita` - SCIA - introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell`edilizia: e` quanto ha chiarito l`ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l`avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta al quesito formulato dalla regione Lombardia.
L`intervento del Ministero si e` reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all`indomani dell`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale e` stato integralmente riscritto l`articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attivita` - DIA - con la SCIA.
Le perplessita` maggiori riguardavano proprio l`applicabilita` del nuovo istituto anche al settore dell`edilizia e in particolare:
- i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;
- la possibilita` di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);
- la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.
Sotto tale ultimo profilo, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l`onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell`ente preposto alla tutela del vincolo stesso.
 

Da: leandra vai in ferie!26/01/2012 22:14:34
Leandra cara qui se c'e' uno carissimo e' proprio il tuo amato Caringella che per 3 e si 3 lezioni vuole 800euro

Fai meglio a studiare e non criticare che puoi solo lucidargli le scarpe!

Da: x soderomaemenevanto26/01/2012 22:16:13
Se vuoi ti spieghiamo, oltre alla sentenza, anche come nascono i bambini.

Da: Prof.diritto civile26/01/2012 22:21:02
Carissima Leandra, ma sei davvero un aspirante magistrato con i tuoi errori grammaticali a bizzeffe nei post che scrivi?... COLLE di chi, sono Mastici ed Attack, semmai "con le". Grande forum!

Da: Cartesiano26/01/2012 22:23:35
Dai Leandra fai scorrere altre sentenze così passano innosservate le offese che i forumisti ti rivolgono...Capra vai a studiare!

Da: su corradino non so...26/01/2012 22:27:36
... e spero che non sia vero, ma certo caringella ha un pochino troppo da fare per essere puntiglioso e attento come dovrebbe ....

Da: x Prof. Civile26/01/2012 22:30:06
leandra è un nome da femmina...
dovresti scrivere un'aspirante, non un aspirante.

rimandato a settembre in grammatica italiana, in malignità invece 10 e lode

Da: Grimaldino26/01/2012 22:35:00
x su corradino non so..e aggiungo uno come Caringella dove lo trova il tempo per fare i corsi a Bari a Roma a Reggio a Milano..e il tempo per il Consiglio di Stato?...io non ho frequentato i corsi di Corradino ma ti assicuro che un po' di concorrenza  a Caringella gli farà bene viste le ultime lezioni ormai affidate ai discepoli, nemmeno all'altezza di un magistrato ordinario.

Da: Prof.diritto civile26/01/2012 22:37:57
peccato che magistrato nel dizionario della lingua italiana e s. m. capisco che qualcuno che legge potrebbe significare successive modificazioni ma ti assicuro che vuol dire "singolare maschile".

Da: Prof.diritto civile26/01/2012 22:40:23
e senza accento è un refuso, come quelli presenti ad abundantiam nei libri dei professori che conosci...

Da: x Prof.diritto civile26/01/2012 22:43:05
Invece di impartire lezioncine da Cepu, va' a ciapà i ratt, gnurant!!!

Da: x leandra26/01/2012 22:43:15
Abbi pazienza, c'è chi non si regola, sappi invece che le tue opinioni sono preziose. E' meglio conoscere più punti di vista per decidere, o anche solo per non mitizzare troppo questi signori, anche se purtroppo un'idea precisa ce la faremo soltanto a soldi già versati (ad uno o all'altro).
Per quanto riguarda la mia esperienza, è vero che la segreteria di Atena è gentilissima, ma non mi pare poi così determinante.. Potrei dire altrettanto di varie altre segreterie che ho contattato, ma ci mancherebbe! Stanno vendendo un corso, che motivo avrebbero di essere meno che disponibili?
Detto ciò, personalmente credo che qualcosa da qualcuno acquisterò: pensionabili o meno (ma perché, quanti anni ha??), occupati o meno, questi signori ne sanno molto più di me ed ascoltarli sicuramente mi può aiutare a fissare concetti e ad acquisire metodo, ma naturalmente non mi aspetto che nessuno faccia miracoli..

Da: x Prof.diritto civile26/01/2012 22:44:34
Tu i refusi ce li hai nel cervello!

Da: x prof.26/01/2012 22:46:03
A prof, fattelo dì, de grammatica stai proprio a zero..
ma che davvero ti vuoi riferire a magistrato????

spero che in civile vada meglio....

Da: corso processo26/01/2012 22:50:25
qlc ha fatto il corso sul proc amm della Luiss di Roma? Com'è?

Da: Per x leandra26/01/2012 22:50:47
43 anni

Da: 43??26/01/2012 22:52:40
ma davvero?
è giovanissimo..!

Da: Per 4326/01/2012 22:56:12
si proprio 43 anni,ho letto il suo cv su internet

Da: per per per 4326/01/2012 22:57:56
Il Consigliere di Stato Michele Corradino è stato nominato Capo di Gabinetto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania.

Corradino, 43 anni, si è laureato a 21 anni in giurisprudenza, acquisendo successivamente un dottorato di ricerca in diritto penale italiano e comparato.

Dopo aver prestato servizio presso la Banca d'Italia, nel 2000 supera il concorso di Magistrato del tribunale Amministrativo e viene assegnato prima al Tar della Sicilia e poi a quello della Calabria. 

Già Capo di Gabinetto del Ministro per l'Attuazione del programma Giulio Santagata e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo, è magistrato del Consiglio di Stato, nel quale è entrato giovanissimo, classificandosi al primo posto nel concorso del 2001.

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