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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: puf x problema giuridico01/11/2011 11:25:58
c'è scritto nel CPA, non lo possiamo stabilire noi

Da: racchietta01/11/2011 11:27:40
vedo che nonostante il giorno di festa e la bella giornata parecchi sono in line ( anzi in forum)

Da: problemagiuridico01/11/2011 11:40:58
Il cpa dice 120gg al provvedimento o dal GIUDICATO non dall'accertamento di illegittimità senza annullamento di cui all'art. 34 citato.
C'è forse un'altra norma che fissa il termine per l'azione di danno dall'accertamento dell'illegittimità senza annullamento?

Da: problemagiuridico01/11/2011 11:46:33
L'art. 30 parla di 120 gg dal provv.to o 120 dal giudicato di ANNULLAMENTO. L'art. 34 invece parla di accertamento di illegittimità senza annullamento (a soli fini risarcitori). Mi chiedo allora quale sia il termine per la successiva azione di danno. Mi sfuegge qualche norma espressa al riguardo?

Da: Fabrizio101/11/2011 12:09:32
Ciao, secondo me in quel caso in effetti c'è una lacuna che bisogna riempire.

Da: problemagiuridico01/11/2011 12:46:28
è proprio ciò che intendevo dire.
anche perchè non si potrebbe applicare il termine di 120 gg dalla concoscenza del provvedimento (termine oramai decorso) nè quello di 120 gg dal giudicato di annullamento  perchè si estende analogicamente una norma sulla decadenza (che è eccezionale). L'unica è il termine di 5 anni per illecito aquilano!

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Da: violetta 01/11/2011 13:08:41
per Leo o per chiunque sappia rispondermi:
ciao, volevo chiedere che cosa intendete con "scritti in primavera"? avete una idea più precisa di quando vorrebbero svolgerli? la cosa è per me cruciale visto che i primi di maggio sarò un pò impegnata a partorire il mio terzogenito, per cui mi dispiacerebbe molto studiare studiare e poi restare fuori dalla prova....che mi dite?
ho partecipato, come prima volta, all'ultimo concorso e tutto sommato non era andata troppo male...mi piacerebbe riprovare, ma non so...grazie, buono studio e in bocca al lupo a tutti!

Da: Sails 01/11/2011 18:44:38
....di certo c'è la gazzetta del 3 febbraio, poi il sito di caringella parla di scritti ad aprile maggio ( e promuove il suo corso intensivo) il corso direkta termina a giugno (però è quello ordinario). Queste sono le notizie ad oggi...

Da: alm01/11/2011 19:59:19
considera sempre 3 mesi da pubblicazione agli scritti effettivi..ciò per dare il tempo di organizzare corsi intensivi a cui i più motivati tra di noi si iscriveranno

Da: ciao ciao ciao01/11/2011 20:21:16
La risposta la da sempre il comma 5 dell'art. 30. Infatti, l'art. 34 comma 3 si applica nell'ambito del giudizio con il quale viene impugnato un provvedimento, ancorchè sia venuto meno l'interesse del ricorrente all'annullamento. Potendo residuare l'interesse ai fini risarcitori, il giudice si pronuncia sull'illegittimità del provvedimento. Il termine di centoventi giorni per l'azione risarcitoria decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che si pronuncia sull'illegittimità del provvedimento senza annullarlo.

Da: ciao ciao ciao01/11/2011 20:34:47
Comunque, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 comma 5.

Da: ciao ciao ciao01/11/2011 20:35:36
Comunque, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 comma 5.

Da: ciao ciao ciao01/11/2011 20:35:47
Comunque, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 comma 5.

Da: x ciao ciao ciao01/11/2011 23:56:44
Non ho ben capito. Per caso, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 comma 5???

Da: ciao ciao ciao01/11/2011 23:59:22
Si, Tar Palermo. Vi farò avere gli estremi.

Da: ciao ciao ciao02/11/2011 00:02:01
Tar Palermo, ordinanza n. 1628 del 7 settembre 2011.

Da: ciao ciao ciao02/11/2011 00:09:44
E non c'è motivo di sfottere solo perchè  ho inviato tre post uguali...i miei soliti problemi " tecnologici "...chi mi conosce, lo sa...

Da: Penelope 051 02/11/2011 09:16:35
capita a tutti, ( a me sicuro), ciao ciao ciao, e' il sito che a volte duplica i mess. e si inceppa. buona giornata.

Da: sirett02/11/2011 13:14:47
TAR SICILIA - ORDINANZA 7 settembre 2011, n.1628



MASSIMA

1. Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, co. 5, c.p.a., nella parte in cui prevede un termine "decadenziale" (120 giorni), anziché prescrizionale, per l'esercizio dell'azione risarcitoria proposta a valle del giudicato di accoglimento dell'azione di annullamento.

2. Si ritiene comunemente che il rimedio risarcitorio sia inscindibilmente legato, in relazione di complementarietà, a quello caducatorio: la tutela costituzionale dell'interesse legittimo è soddisfatta solo se il titolare può chiedere, oltre all'annullamento del provvedimento lesivo, il risarcimento per equivalente del danno che traguardi e completi gli effetti del giudicato di annullamento.

3. La concentrazione dei rimedi in capo al giudice amministrativo, funzionale alla contrazione dei tempi processuali, non può avvenire a condizione della introduzione di condizioni di accesso alla tutela assolutamente (e senza ragione) restrittive. Se l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa della cognizione dell'azione risarcitoria, coerente alla pienezza della tutela in termini ragionevoli, comporta come contropartita l'introduzione di un regime che, derogando al diritto comune, comprime significativamente le condizioni per l'accesso al rimedio, risulta palesemente contraddetta la finalità stessa della previsione dello strumento risarcitorio accanto a quello caducatorio nel sistema di tutela dell'interesse legittimo: in altre parole, viene contraddetta l'esigenza di pienezza ed effettività della tutela.

Da: sirett02/11/2011 13:16:23
cosa ne pensate di questa ordinanza di  rimessione?

Da: Lisa Simpson02/11/2011 23:23:22
x problema giuridico:
sono d'accordo con ciao ciao ciao sull'applicabilità del termine di cui all'art. 30, comma 5°, cpa per le ipotesi che ricadono nell'art. 34, comma 3°,  perchè nell'art. 30, comma 5°, non si parla di giudicato della sentenza di annullamento, ma di "giudicato della relativa sentenza", cioè della sentenza che conclude il giudizio; pertanto il termine di 120 gg dell'art. 30, comma 5°, si applica anche alle azioni di risarcimento proposte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento che conclude un giudizio inizialmente proposto per l'annullamento di un atto ed in cui l'interesse alla pronuncia di annullamento è venuto meno per fatti sopravvenuti; tra l'altro l'accertamento è un minus rispetto all'annullamento.
Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale, se ne è già parlato nelle discussioni di settembre su questo forum; personalmente ritengo la questione non fondata per i motivi allora esposti e, comunque, per il caso trattato probabilmente anche inammissibile per irrilevanza; non sta scritto da nessuna parte che il termine di decadenza di 120 gg si applichi anche alle situazioni originate da giudizi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice; è vero che il TAR rimettente qualifica il termine come processuale, ma, allora, perchè non ha proposto la questione di legittimità solo per sollecitare una sentenza interpretativa della Corte, che escludesse l'applicabilità del termine alle situazioni o ai giudizi sorti anteriormente al 16.09.2010? Nel codice è prevista la possibilità di rimessione in termini per errore scusabile, che può essere concessa anche d'ufficio, l'applicazione dell'istituto avrebbe permesso di evitare di sollevare la questione. Queste, comunque, sono solo opinioni..aspettiamo la Corte.....
   

Da: x Lisa Simpson02/11/2011 23:37:12
Se il TAR avesse chiesto alla Corte costituzionale - come dici tu - una sentenza interpretativa, la questione sarebbe stata certamente inammissibile (è giurisprudenza costituzionale costante). Suggerisco la lettura di un buon manuale di giustizia costituzionale (Cerri, Romboli o altri). Eviterebbe di scrivere boiate.

Da: 7603/11/2011 02:32:06
ma qual è questo fantomatico problema del termine mancante per l'azione risarcitoria?
Tutto dipende se sia stata o meno proposta azione di condanna.
Se l'azione risarcitoria è, infatti, autonoma (in solitaria senza proposizione di azione d'annullamento) opera il solo termine di decadenza di 120 giorni dalla manifestazione del danno (o dalla conoscenza del provv. se il danno discende direttamente da questo).

Solo se è stata proposta azione d'annullamento, è consentito un ulteriore spatium deliberandi che si protrae sino ai 120 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza d'annullamento.

Da: Lisa Simpson03/11/2011 12:59:14
Carissimo o carissima, che mi hai risposto senza meglio qualificarti,
se sai leggere, non ho detto che il TAR avrebbe dovuto chiedere una sentenza interpretativa; secondo me la questione per essere fondata avrebbe dovuto essere posta con riferimento al caso di specie e, cioè, come un problema di diritto intertemporale, cosa che avrebbe potuto determinare una sentenza interpretativa della Corte; non è escluso tuttora che la questione si risolva con una sentenza interpretativa; non sono esperta di diritto costituzionale, ma non mi piace essere accusata di scrivere boiate da chi non ha capito neanche il senso delle mie parole, perchè prima di rispondere non legge attentamente. Ripeto che le mie sono solo opinioni... ma io non offendo.  

Da: rose mary03/11/2011 15:45:54
apro una parentesi x Un passante: il testo di civile che ti avevo accennato non e' male si studia in fretta l'essenziale, e cita anche della giurisprudenza, e dottrina, direi che e' utile per memorizzare  gli istituti e poi si integra' con le sentenze ho visto oggi in libreria i.. vari dossier  gia' pronti di giurisprudenza degli ultimi anni gia' belli fatti.. ad esempio del garofoli, con le questioni discusse.. forse ce ne sono degli altri. Quindi penso che faro' cosi'. saluti a tutti.

Da: x tutti03/11/2011 16:22:33

- Messaggio eliminato -

Da: x Lisa Simpson03/11/2011 18:09:24
Cito testualmente:

"... è vero che il TAR rimettente qualifica il termine come processuale, ma, allora, perchè non ha proposto la questione di legittimità solo per sollecitare una sentenza interpretativa della Corte, che escludesse l'applicabilità del termine alle situazioni o ai giudizi sorti anteriormente al 16.09.2010?"

Ribadisco: la Corte costituzionale è costante nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale con le quali il giudice "a quo" richieda - anche solo implicitamente - l'avallo o l'esclusione, da parte della stessa Corte, di una certa opzione ermeneutica. In altre parole, il giudice deve necessariamente prendere posizione sull'interpretazione del disposto impugnato. Altra cosa è dire, invece, che il giudice avrebbe potuto fare a meno di sollevare la stessa questione, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge, tale da escluderne l'applicazione ai giudizi anteriori all'entrata in vigore del c.p.a. Se non l'ha fatto, vuol dire che non riteneva praticabile questa strada.

Non c'era bisogno di precisare che non sei esperta di diritto costituzionale. Si capiva già dal tenore della tua domanda. E non è un'offesa.

Da: ciao ciao ciao03/11/2011 19:45:13
Ma invece di sgomitare per dimostrare di essere bravi, non potremmo darci una mano? In fondo, su questo forum, siamo meno di trenta...

Da: racchietta03/11/2011 20:29:49
l'ordinanza mi pare chiara:dubita della costituzionalità della norma perchè deroga all'ordinario termine di proposizione dell'azione risarcitoria per l'illecito aquiliano contraddicendo il principio di effettività della tutela di matrice comunitaria.
E difatti, secondo la ordinaria costruzione di tale illecito, il fatto   generatore di danno ingiusto,il comportamento della Pa, dovrebbe essere deducibile nei termini anzidetti.
Si tratterebbe quindi di termine di prescrizione e non di decadenza.  
In realtà il legislatore ha accolto nel CPA la logica decadenziale e non di prescrizione.
Ci sono matrici storiche nella scelta legislativa: il processo ammvo è costruito interamente sul termine decadenziale ( salva la domanda di prescrizione dei diritti soggettivi nella giurisdizione esclusiva); inoltre trattasi di lesione di interessi legitttimi e non di diritti soggettivi ( per questi è, infatti, esperibile l'azione di accertamento nel termine di prescrizione, ma il CPA non ha previsto l'azione riferita agli interessi legittimi).
Vi è infine da considerare che l'interesse legittimo è, per sua natura, imprescrittibile.
Astrattamente, l'evento ( la lesione ) sarebe sempre deducibile, ove si prevedesse un termine di prescrizione e non di decadenza.

Da: racchietta03/11/2011 20:33:23
c'è un refuso nel post: volevo dire ""salva la prescrizione dei diritti soggettivi nella GE""

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