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Commissario di Polizia 2009, 80 posti
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Da: pupone | 21/10/2009 17:55:12 |
poi comunque dire che la dinacci è b...a mi sembra esagerato, sembrava di cera, mentre molte colleghe erano notevoli (sarà che sono un interno poco abituato) | |
Da: o prufissuri | 21/10/2009 17:57:39 |
Premetto che io non ho parlato della responsabilità oggettiva e del "versari in re illicita". Per onestà intellettuale, però, credo che, argomentando bene, un riferimento alla responsabilità oggettiva poteva esser fatto in relazione a quella parte della traccia che così diceva "le moderne linee evolutive del diritto penale tendono a valorizzare l'oggettiva gravità dell'azione piuttosto che il mero atteggiamento psicologico del reo...", il che può significare sia, come mi è stato replicato, che l'offensività serve pro reo, a sua garanzia, sicchè il giudice di fronte ad un soggetto psicologicamente pieno di cattive intenzioni (criminale inside come efficacemente riferito), non lo punisce se queste sue cattive intenzioni, in ossequio all'offensività e alla materialità, non si siano tradotte in una condotta oggettivamente dannosa, sia, ed il punto critico è questo, che la legislazione "schizofrenica" attuale, distorcendo il principio di offensività, punta a dare rilievo penale alla gravità della condotta in sè, all'allarme sociale che la condotta manifesta, in chiave generalpreventiva, strafregandosene dell'atteggiamento psicologico del reo, che magari, in chiave specialpreventiva, e in ossequio al principio di colpevolezza, dovrebbe sempre essere oggetto di attenzione, sia in sede legislativa che in sede giudiziaria. Esempio: la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n 11 bis, è una ferita sanguinante al sistema dei principi del diritto penale. Un soggetto, rapinatore, sol perchè clandestino, - con 6 figli e senza un soldo-, è punito con pena più grave del complice italiano - scialacquatore col mercedes -. Il disvalore della condotta (clandestino) assurge ad unico criterio aggravatore della pena, senza alcun riferimento alla condotta base del soggetto, e men che meno al suo atteggiamento psicologico. L'omissione colposa di cautele in materia di sicurezza sul lavoro sconta grosse preoccupazioni di politica criminale, e l'esigenza di tutelare il lavoratore sul luogo di lavoro onde evitarne incidenti mortali, determina una responsabilità del datore di lavoro quasi incondizionata, che è a titolo di colpa, ma che assai spesso, soprattutto in realtà complesse e articolate come le grosse aziende in cui il problema della delega di funzioni è tutt'altro che pacifico, nasconde forme di vera e propria responsabilità oggettiva. Non ho la presunzione di sparare sentenze, però ribadisco che la traccia si prestava a tante interpretazioni, e, per l'effetto, a tante impostazioni. Ripeto, la differenza sta nel come tutto viene argomentato e reso. ps. Anche io faccio ricerca...e le uniche raccomandazioni che ho sono quelle che faccio ogni domenica al Signore.. | |
Da: pupone | 21/10/2009 18:06:53 |
si ma, sempre a mio modesto parere, l'offensività è altro: la condotta lede o mette concretamente in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di parte speciale? non c'entra l'attegiamento psicologico, ma il fatto che un soggetto possa essere punito per condotte non lesive o per un semplice status (clandestino) | |
Da: pupone | 21/10/2009 18:09:59 |
tant'è vero che le commissioni che avevano il compito di riformare il codice penale (Grosso, Pagliaro) parlavano in questi termini | |
Da: aaa | 21/10/2009 18:11:36 |
x o profissuri personalmente apprezzo la tua ricostruzione ma non riesco a scorgere dalla traccia il collegamento con l'elemento soggettivo, la legislazione "schizzofrenica" puntando soprattutto al rilievo della condotta o dello "status" oblitera del tutto la ricerca di quell'offensività necessaria insita in ogni fattispecie criminosa per definizione. ovvio che poi, la punizione di una condotta "sterile", che nn disvela alcun disvalore penale, sul piano soggettivo può tradursi in forme più o meno manifeste di resp oggettiva ma a mio modesto avviso questo è un problema che la traccia non sfiorava minimamente. il vero puns pruriens del tema, sempre a mio sommesso avviso, era proprio quello di muovere una critica a velate forme di responsabilità per la semplice condotta di vita, per la situazione materiale ed in questo la corte cost sul 707 e, ancor prima sul 708 (dichiarato illegittimo) è di grande ausilio. per tale motivo mi sono soffermato su tale pronuncia per poi ricollegare tale ragionamento all'immigrazione clandestina. come hai ben detto tu occorre chiedersi se è giusto punire più severamente per il semplice "status" soggettivo, per il "marchio d'infamia" attribuito dall'atttuale legislatore al clandestino. occorre vagliare se la cndotta dello stesso, a parità di condizioni è oggettivamente più offensiva rispetto alla condotta del cittadino che, magari in concorso commette lo stesso delitto. la risposta che ho dato è ovviamente negativa...se nn si vuole trasformare il diritto penale del fatto nel diritto penale del nemico! grazie del confronto ed in bocca al lupo! | |
Da: compagni... | 21/10/2009 18:13:39 |
SIETE CONFORMI? | |
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Da: pupone | 21/10/2009 18:14:44 |
comunque a prescindere dall'offensività la dinacci niente di che | |
Da: o prufissuri | 21/10/2009 18:15:22 |
Ci stiamo dando ragione a vicenda. L'offensività è altro: se un comportamento lede o espone a rischio un dato bene giuridico ( e già l'esposizione a pericolo è un vulnus all'affensività intesa in senso stretto), la condotta va punita. La Dinacci, a mio avviso, ci ha voluto pungolare, dicendoci: ma secondo voi, posto che l'offensività è quella, bella, pulita, del fatto offensivo che va punito, è giusto che il legislatore, tutto preso nella sua ansia legiferatrice, allarga e sdillabra il principio di offensività fino a punire condotte solo larvatamente offensive, e costruendo fattispecie che mettono in secondo piano l'atteggiamento psicologico, concentrando tutta la loro carica stigmatizzante sul disvalore della condotta??? Se così non fosse, che senso avrebbe il riferimento della traccia all'atteggiamento psicologico del reo. Sarebbe stata più logica una traccia sul principio di offensività puramente e semplicemente inteso. | |
Da: 333 | 21/10/2009 18:21:17 |
giusto per rendere meglio chiaro il quadro, preciso che ho trattato le seguenti tematiche: 1) offensività (nullum c. s. iniuria, offesa, lesione, reati di danno e pericolo) 2) art 49 (inidoneità dell'azione) 3)principio di offensività nel nostro o. p. (artt. 13,25,27 cost.) 4)breve cenno alla giur. costituzionale per la concreta appl. del principio di offensività 5) segue... offensività in concreto ed astratto 6) principio di offensività nel nostro ordinamento (evento naturalistico e necessaria offesa del bene giuridico) 7) principali problemi applicativi: a)reati senza offesa (718 c.p.) b)reati pericolo presunto c)reati pericolo indiretto (reati ostativi e di sospetto) (art. 707 c.p.) d)reati a dolo specifico *in tutti questi ho trattato della giurisprudenza costituzionale. che ne pensate? | |
Da: aaa | 21/10/2009 18:23:31 |
che hai studiato su garofali...o sbaglio??? cmq secondo me va molto bene! | |
Da: 333 | 21/10/2009 18:26:56 |
si... Garofali.. mi rimprovero solo di non aver fatto qualche riferimento al nuovo pacchetto sicurezza tipo ...immigrazione o 61 n.11. ma non credo che trattare un reato piuttosto che un altro (atteso che la tematica era l'effettività nel sistema penale)(quindi effettività nel c.p. e nel proc pen.) possa determinare l'idoneità o la non idoneità. | |
Da: Mi domando e dico | 21/10/2009 18:28:36 |
Possibile nessuno abbia parlato del reato putativo? A rigor di logica mi sembra l'esempio più calzante a dimostrazione dell'irrilevanza di condotte inoffensive nel nostro ordinamento. | |
Da: commissario cluber | 21/10/2009 18:31:37 |
l'oggetto del tema non era l'offensività ma la capacità di individuare i reati di parte speciale che non rispecchiano in toto tale principio. Penso che dell'offensività quale principio generale bastava trattarne un paginetta o al massimo 2, il resto andava individuato su altro! | |
Da: pupone | 21/10/2009 18:32:39 |
per aaa e 333 quasi uguale (anche io garofali); per il reato putativo io non l'ho messo | |
Da: Corsista Gabibbo | 21/10/2009 18:33:33 |
Per tutti da martedì prossimo al solito numero di telefono ci saranno i risultati.... per un tema perfetto basta che si tratti bene l argomento chiesto nella traccia, nn deve essere lunghissimo io nn avevo superato i 2 protocolli e scritto in un italiano corretto poi va a fortuna e se chi ti corregge è allegro diciamo ahahahah coraggio colleghi | |
Da: Per me.. | 21/10/2009 18:35:08 |
Ha ragione o prufissuri : vanno bene quelle argomentazioni, quelle dovevano essere trattate, tutte o alcune non importa. L'importante è come sono state trattate, lo stile, il modo di scrivere. E con quello, o ci nasci, o non ce l'avrai mai, non si acquisisce studiando..Il tutto, secondo me. | |
Da: aaa | 21/10/2009 18:37:22 |
il reato putativo lo vedrei meglio in un tema sull'elemento soggettivo. per 333: non credo che sia un discrimen fondamentale la "selezione" delle fattispecie trattate anche perchè considera che se come dicono molti sono andati fuori traccia credo che sia irrilevante che tu abbia parlato o meno dell'imm clandestina! piuttosto..che mi dici di amministrativo? io l'ho impostato così: - principi che presiedono all'attività amm (art 1 241/90) - in particolare : trasparenza, partecipazione ecc.. - pochissimo sull'art 3 (si e no 4 righe) - motivazione postuma: - fuori dal giudizio: autotutela - nel giudizio: - vecchia tesi dell'inammissibilità: argomenti: - è un giudizio sull'atto - parità delle parti - si determinerebbe carenza di interesse al ricorso per volontà unilaterale della pa - tesi nuova e favorevole: smonta argomenti precedenti: - il giudizio è sul rapporto (vari elementi che lo testimoniano: 21 8, motivi aggiunti, 2, risarcimento ecc...): necessità di una pronuncia sostanziale sulla spettanza del bene - non è inficiata la parità perchè il privato ha motivi aggiunti - non c'è c.m.c. ma rigetto nel merito che ne pensi? | |
Da: pupone | 21/10/2009 18:46:48 |
principio trasparenza (pochissimo) motivazione (prima e dopo 241/90), legge 15, teoria raggiungimento dello scopo (chiesto al professore) e teoria tradizionale (contro la motivazione postuma) profili giurisdizionali | |
Da: o prufissuri?? | 21/10/2009 18:52:30 |
bleahhh dove cazzo finisco se vinco sto' concorso ? mi vengono i brividi...sembra di stare a scampia o in un ghetto di palermo. | |
Da: 333 | 21/10/2009 18:52:42 |
per diritto amministrativo io l'ho sviluppato seguendo il seguente schema: - art 3 co 1 - obbligo di motivazione connesso a princ. di buona amm., correttezza e trasparenza - breve disamina storica dell'obbligo di motiv. - art. 3 e presupposti di fatto - art e e motivazione per relationem - tipologia del provv amm e contenuto della motivazione - art. 3 e deroghe all'obbligo di motiv. - art. 13 - art. 10 bis - integraqzione ex post motivazione 1) tesi favorevole 2) tesi contraria (entro certi limiti) - integrazione in corso di causa e tesi contraria (pox solo ipotesi peculiari) - art. 21 octies (orientamenti giurisprudenziali) | |
Da: 333 | 21/10/2009 18:54:58 |
x aaa credo che tu abbia fatto un buon tema di amministrativo. | |
Da: W la lega | 21/10/2009 18:57:31 |
ricordatevelo alle prossime elezioni. Tagliamo l' italia in due e camminate con le vostre gambe di burocrati. | |
Da: pupone | 21/10/2009 18:59:00 |
ma il 10 bis perchè? | |
Da: aaa | 21/10/2009 18:59:34 |
abbiamo seguito pressocchè lo stesso schema quindi, all'inizio anch'io avevo scritto un bel pò sulla motivazione ma mi era venuto troppo lungo, quindi in sede di copiatura ha deciso di tagliare le 3 pagine sulla motivazione che avevo scritto, lasciando giusto qualche cenno...in tutto 6 pag in realtà l'unica cosa che m preoccupa è la lunghezza del mio tema di penale 11 pg...da un lato credo che l'argomento si prestava, dall'altro, però non so se ho esagerato...che dici?? tu quanto hai fatto? | |
Da: pupone | 21/10/2009 19:01:09 |
11 pagine????????????????????????????????????? ma hai parlato anche del lodo alfano? | |
Da: 333 | 21/10/2009 19:03:32 |
x pupone il 10 bis - in caso di provv negativo la motivazione deve essere anticipata ( inserito nella disamina degli aspetti fondamentali dell'istituto della motivazione. x aaa io mi sono mantenuto su 6,5 / 7 per amministrativo e 6 per penale. | |
Da: pedro | 21/10/2009 19:05:14 |
ragazzi siete angoscianti.Ma la volete finire di stressarvi con quello ke andava o non andava messo nel tema.Ormai non ha senso lo capite o no!!!la prox settimana tutti i nodi verranno al pettine. | |
Da: 333 | 21/10/2009 19:05:31 |
aaa ...hai fatto bene, scrivere tanto vuol dire avere tanto da scrivere e purchè lo si faccia bene, è sicuramente un vantaggio. A me personalmente è mancato il coraggio di farlo perchè avevo paura di non completare in tempo. | |
Da: pupone | 21/10/2009 19:05:51 |
per 333 mi sa che hai ragione; anche s e è il contrario della motivazione postuma | |
Da: aaa | 21/10/2009 19:06:05 |
lo so, è lungo! spero però che se si ritiene che è stato scritto bene non venga penalizzato solo per la lunghezza, d'altro canto ho parlato di questo con la dinacci dopo la prova mi ha detto che lei avrebbe scritto almeno 15 pg...nn so, spero che nn cambi idea! | |
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