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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: avviata la nona raccolta fondi 2  - 30/09/2018 13:23:37
Chi volesse contribuire può donare son bonifico al seguente:
Iban 58690 16483926 2453 893756
ve ne saremo riconoscenti a vita
vi assicureremo un futuro roseo e pieno di soddisfazioni, soprattutto anali

Da: W IL 175 2  - 30/09/2018 13:32:17
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 di 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 di 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1 175 175 175 175 175 175 175 175 1

Da: Non c''è più  2  - 30/09/2018 13:39:23
Rispetto neanche tra di noi
Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione

Da: non c''è  più rispetto 1  - 30/09/2018 15:23:41
Neanche tra di noi
il silenzio è  rotto
dagli spari tuoi....
dimmi quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi, per toglierti dai coglioni!!!!

Da: non c''è più rispetto 1  - 30/09/2018 15:28:02
Prima ero li, stavo bene con gli amici al bar, ci credi ero lì senza pene, chiaro come il mar, senza i rompi ball....

Da: non c''e più rispetto 1  - 30/09/2018 15:29:56
Quanti soldi vuoi quanti soldi vuoi, con ste collette dimmerda quanti soldi te stai a fa'!!!

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Da: Ecco! 30/09/2018 15:36:42
Massimiliano Aleo, Antonio Franco Aimar, Claudio Amico, Arturo Angelini, Gianfranco Antico, Luigi
Ariotta, Massimo Avenoso, Laura Angela Barbagallo, Antonio Barbarisi, Giovanna Badagliacca, Antonio
Bellanova, Paolo Benetton, Luca Bianco, Paolo Bisegna, Salvatore F. Bracciorosso, Bruno Rosario
Briante, Manuela Bruno, Simonetta Cacciapuoti, Marco Calcaterra, Giovanni Battista Cantisani, Matilde
Carlucci, Vincenzo Cassaro, Tarcisio Castorina, Giovanni Battista Catalano, Fabio Celozzi, Francesco
Ciancio, Valeria Civale, Giulio Colasazzi, Luigia Colella, Claudio Comes, Cosimo Antonio Comito,
Marcello Consoli, Cristiano Costantini, Elisabetta Curti, Valerio D'Aiello, Domenico D'Angelo, Barbara
D'Uggento, Alessandro De Falco, Francesca De Filippis, Anita De Sossi, Giovanni Del Vecchio, Ivo
Giuseppe Delago, Emanuele Della Sala, Elena Di Campli, Leonardo Difrancesco, Benedetto Di Giunta,
Massimo Di Gasbarro, Luciano Di Marco, Beniamino Di Maro, Salvatore Di Natali, Calogero Di Miceli,
Anna Donninelli, Domenico Dorrello, Franco Dubali, Stefano Massimo Duma, Giancarlo Enzo,
Mariarosaria Erra, Monica Facchini, Mauro Farina, Michele Ferrara, Maurizio Festa, Carmelo Carlo
Fiorito, Antonio Fiasche', Paolo Fogliani, Francesco Francolino, Alberico Frongillo, Emanuele Franculli,
Gianluca Gagliardi, Andrea Galardini, Gabriele Galluzzo, Gioacchino Gazzo, Francesco Giglio, Massimo
Gironda - Veraldi, Maria Concetta Giudice, Luigi Giugliano, Santo Giunta, Massimo Graceffa, Sipontina
Granata, Carmelo Grimaldi, Antonella Guerri, Mauro Iacobini, Angelo Iero, Giuseppe Incorpora,
Massimo Ioly, Giuseppe La Croce, Antonino Lanza, Giovanna Lanzino, Gabriella Laviano, Salvatore
Lenza, Anna Leone, Nicolò Li Causi, Alberto Liguori, Cristina Livoti, Roberto Lolli, Giuliana Longo,
Mauro Lucinato, Canio Lucia, Paolo Maglio, Giovanni Mancinelli, Giovanni Mariani, Giovanni Marsella,
Donato Martinez, Salvatore Antonio Matrascia, Rosario Menale, Alberto Mercatali, Giuseppa Merlino,
Valter Mincigrucci, Giuseppe Molteni, Massimo Moretti, Maria Grazia Moroni, Salvatore Musumeci, Igor
Nobile, Gerardo Nole', Paola Pace, Sebastiano Pio Panebianco, Daria Paoletti, Silvio Pappalardo,
Antonino Parisi, Giuseppe Parisi, Luca Patti, Nicoletta Pignatelli, Demetrio Luigi Poma, Vincenzo
Possemato, Benedetto Pratesi, Giuseppa Privitera, Ornella M. Prudente, Carmelo Sandro Randazzo,
Giovanni Reina, Gianfranco Revelli, Susi Ribon, Alberto Roma, Eugenio Demetrio Romeo, Laura Rossi,
Giuseppe Rovedo, Umberto Ruggieri, Leonardo Rutigliano, Giuseppe Sacconi, Gianluca Salamone,
Giuseppe Schiappa, Adele Schiattarella, Gino Salvatore Scialpi, Cesidio Vincenzo Scoccia, Gennaro
Scopece, Francesca Seppi, Fabrizio Serafini, Simona Solimene, Pier Roberto Sorignani, Graziella
Speranza, Enrico Stefanucci, Gennaro Taddeo, Pierpaolo Tagliapietra, Giacomo Tarantino, Valentina
Tasca, Francesco Maria Tenaglia, Stefania Totaro, Cristiano Maria Transi, Cinzia Trasarti, Barbara
Trestini, Francesco Tusa, Giuseppa Tusa, Filippa Anna Valenti, Maria Rita Vergini, Maria Bambina
Vigilante, Enrico Zaniboni,

Da: Ecco! 30/09/2018 15:48:44
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6393 del 2017, proposto da
Massimiliano Aleo, Antonio Franco Aimar, Claudio Amico, Arturo Angelini, Gianfranco Antico, Luigi
Ariotta, Massimo Avenoso, Laura Angela Barbagallo, Antonio Barbarisi, Giovanna Badagliacca, Antonio
Bellanova, Paolo Benetton, Luca Bianco, Paolo Bisegna, Salvatore F. Bracciorosso, Bruno Rosario
Briante, Manuela Bruno, Simonetta Cacciapuoti, Marco Calcaterra, Giovanni Battista Cantisani, Matilde
Carlucci, Vincenzo Cassaro, Tarcisio Castorina, Giovanni Battista Catalano, Fabio Celozzi, Francesco
Ciancio, Valeria Civale, Giulio Colasazzi, Luigia Colella, Claudio Comes, Cosimo Antonio Comito,
Marcello Consoli, Cristiano Costantini, Elisabetta Curti, Valerio D'Aiello, Domenico D'Angelo, Barbara
D'Uggento, Alessandro De Falco, Francesca De Filippis, Anita De Sossi, Giovanni Del Vecchio, Ivo
Giuseppe Delago, Emanuele Della Sala, Elena Di Campli, Leonardo Difrancesco, Benedetto Di Giunta,
Massimo Di Gasbarro, Luciano Di Marco, Beniamino Di Maro, Salvatore Di Natali, Calogero Di Miceli,
Anna Donninelli, Domenico Dorrello, Franco Dubali, Stefano Massimo Duma, Giancarlo Enzo,
Mariarosaria Erra, Monica Facchini, Mauro Farina, Michele Ferrara, Maurizio Festa, Carmelo Carlo
Fiorito, Antonio Fiasche', Paolo Fogliani, Francesco Francolino, Alberico Frongillo, Emanuele Franculli,Gianluca Gagliardi, Andrea Galardini, Gabriele Galluzzo, Gioacchino Gazzo, Francesco Giglio, Massimo
Gironda - Veraldi, Maria Concetta Giudice, Luigi Giugliano, Santo Giunta, Massimo Graceffa, Sipontina
Granata, Carmelo Grimaldi, Antonella Guerri, Mauro Iacobini, Angelo Iero, Giuseppe Incorpora,
Massimo Ioly, Giuseppe La Croce, Antonino Lanza, Giovanna Lanzino, Gabriella Laviano, Salvatore
Lenza, Anna Leone, Nicolò Li Causi, Alberto Liguori, Cristina Livoti, Roberto Lolli, Giuliana Longo,
Mauro Lucinato, Canio Lucia, Paolo Maglio, Giovanni Mancinelli, Giovanni Mariani, Giovanni Marsella,
Donato Martinez, Salvatore Antonio Matrascia, Rosario Menale, Alberto Mercatali, Giuseppa Merlino,
Valter Mincigrucci, Giuseppe Molteni, Massimo Moretti, Maria Grazia Moroni, Salvatore Musumeci, Igor
Nobile, Gerardo Nole', Paola Pace, Sebastiano Pio Panebianco, Daria Paoletti, Silvio Pappalardo,
Antonino Parisi, Giuseppe Parisi, Luca Patti, Nicoletta Pignatelli, Demetrio Luigi Poma, Vincenzo
Possemato, Benedetto Pratesi, Giuseppa Privitera, Ornella M. Prudente, Carmelo Sandro Randazzo,
Giovanni Reina, Gianfranco Revelli, Susi Ribon, Alberto Roma, Eugenio Demetrio Romeo, Laura Rossi,
Giuseppe Rovedo, Umberto Ruggieri, Leonardo Rutigliano, Giuseppe Sacconi, Gianluca Salamone,
Giuseppe Schiappa, Adele Schiattarella, Gino Salvatore Scialpi, Cesidio Vincenzo Scoccia, Gennaro
Scopece, Francesca Seppi, Fabrizio Serafini, Simona Solimene, Pier Roberto Sorignani, Graziella
Speranza, Enrico Stefanucci, Gennaro Taddeo, Pierpaolo Tagliapietra, Giacomo Tarantino, Valentina
Tasca, Francesco Maria Tenaglia, Stefania Totaro, Cristiano Maria Transi, Cinzia Trasarti, Barbara
Trestini, Francesco Tusa, Giuseppa Tusa, Filippa Anna Valenti, Maria Rita Vergini, Maria Bambina
Vigilante, Enrico Zaniboni, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Galleano in Roma, via Germanico, n172;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dirpubblica non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07811/2017,
resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento, previa sospensiva, del provvedimentodirettoriale prot. 2270.16 dell'8 gennaio 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate, nel nominare la
commissione del concorso a 175 posti di dirigente, ha manifestato la propria volontà di proseguire
nell'iter concorsuale avviato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n.
146687.2010 del 29.10.2010 con il quale veniva disposto l'avvio di un concorso pubblico, ai sensi del
DM MEF 10 settembre 2010 reg. Corte dei Conti 8.10.2010, per 175 posti di dirigente di seconda fascia
nel ruolo della predetta Agenzia, unitamente a tutti gli atti correlati, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per
le parti l'avvocato Galleano e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio gli odierni appellanti invocavano l'annullamento del
provvedimento direttoriale prot. 2270/2016 dell'8 gennaio 2016 con il quale l'Agenzia delle entrate, nel
nominare la commissione del concorso a 175 posti di dirigente, aveva manifestato la propria volontà di
proseguire nell'iter concorsuale avviato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot.
n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 con il quale veniva disposto l'avvio di un concorso pubblico, ai sensi
del DM MEF 10 settembre 2010 reg. alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, per 175 posti di dirigente di
seconda fascia nel ruolo della predetta Agenzia, unitamente a tutti gli atti correlati, presupposti e
conseguenti.
2. Il primo giudice - prima di dichiarare il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in
parte infondato -, precisava che la controversia in questione era stata preceduta da altro contenzioso
conclusosi con una pronuncia del Consiglio di Stato la n. 4641/2015 che aveva disposto l'annullamento
delle clausole 7 e 8, del bando di concorso laddove tra i titoli valutabili e nell'ambito delle esperienze
lavorative, venivano considerati eventuali incarichi conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari diqualifica dirigenziale, ai sensi del predetto art. 24 del regolamento di amministrazione. Inoltre, subito
dopo era intervenuta la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24 del d.l. n.16 del 2012, per aver contribuito all'indefinito protrarsi
nel tempo di assegnazioni temporanee di mansioni superiori senza provvedere alla copertura dei posti
dirigenziali vacanti mediante una procedura concorsuale pubblica. Quest'ultima disposizione di fatto
aveva confermato in via legislativa quanto disposto in via regolamentare dal citato art. 24. L'Agenzia,
pertanto, con il provvedimento impugnato aveva deciso di riattivare la procedura concorsuale,
nominando l'apposita commissione e precisando che in omaggio alla citata sentenza n. 4641/2015 non
avrebbero dovuto essere valutati gli incarichi di direzione e gestione degli uffici conferiti ai sensi del
soppresso articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate.
2.1. Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione il primo giudice rilevava che le contestazioni aventi
ad oggetto l'atto di nomina della commissione sfuggono alla giurisdizione del g.a., atteso che
l'impugnazione attiene ad atti di gestione del rapporto di lavoro le cui controversie rientrano nella
cognizione del giudice ordinario in base ai criteri di riparto della giurisdizione di cui all'articolo 63, comma
1 del decreto legislativo n.165 del 2001, inclusi gli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali.
Infatti, con l'impugnativa dell'atto di nomina della Commissione di concorso e di riattivazione della
procedura viene lamentata dai ricorrenti una lesione del proprio diritto alla costituzione di un rapporto
dirigenziale a tempo indeterminato. Il difetto di giurisdizione secondo il primo giudice discende anche
dalla circostanza che questa parte della domanda ha ad oggetto il riconoscimento di posizioni giuridiche
di diritto soggettivo delle quali i ricorrenti affermano di essere titolari, traendo origine dalle precedenti
funzioni dirigenziali conferite e rinnovate - a seguito della prospettata conversione del rapporto di lavoro
a tempo determinato, originariamente instaurato quali funzionari non dirigenti, in un rapporto di lavoro
dirigenziale a tempo indeterminato. In ragione di ciò invocano - secondo il primo giudice in modo non
sovrapponibile - la sentenza della Corte di Giustizia cd. Mascolo in relazione alla differente fattispecie
della reiterazione di contratti a termine del personale impiegato nelle scuole.
2.2. Così rideterminato il thema decidendi in seguito alla declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso
per difetto di giurisdizione, il primo giudice procedeva all'esame del merito della domanda di annullamento del provvedimento con il quale l'amministrazione aveva deciso di riavviare l'iter
concorsuale. Prima di scendere nel dettaglio delle censure il TAR, però, rilevava che 92 dei 186 ricorrenti
avevano presentato domanda di partecipazione al predetto concorso, con conseguente carenza di
interesse dei medesimi in relazione a tale capo di domanda (volto all'annullamento della riattivazione della
procedura concorsuale), in disparte tra l'altro l'emergente conflitto di interessi tra i ricorrenti e la non
idonea proposizione di domanda cumulativa.
Pertanto, il giudice di prime cure passava al vaglio la fondatezza del ricorso proposto dai restanti 94
ricorrenti, ex incaricati dirigenziali, ma non partecipanti al concorso, in relazione alle censure riguardanti:
la violazione dell' art. 4-bis del d.l. n.78 del 2015, per non aver l' Agenzia indetto nuovi concorsi e violato
il ritenuto obbligo di annullamento in autotutela della procedura concorsuale suddetta; la disparità di
trattamento per la mancata previsione nella procedura concorsuale della valutazione quali titoli degli
incarichi dirigenziali da loro ricoperti in precedenza; la non pubblicità dei nuovi criteri stabiliti dalla
Commissione e altresì la contraddittorietà dell' azione amministrativa (motivi dal terzo al settimo). Il TAR
concludeva per la loro infondatezza.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello gli originari ricorrenti, lamentandone
l'erroneità, in quanto: a) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il primo motivo del ricorso non
avrebbe avuto ad oggetto la disapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui non prevede
la riqualificazione dei rapporti, ma la denuncia dell'illegittimità della scelta dell'amministrazione di
disporre la copertura dei posti attraverso il concorso a scapito del proprio diritto alla riqualificazione dei
rapporti, azionato dinanzi al g.o. Gli appellanti rammentano che il Tribunale di Foggia, con ordinanza del
24 settembre 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.10, comma 4-ter, del
D.Lgs. 6 ottobre 2001, n.368, nonché dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Inoltre, prospettano un'ulteriore questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 20 del d.lgs.
n. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 7 giugno 2017 (cd. "decreto legislativo Madia
sul pubblico impiego"), recante modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego di cui al
d. lgs. n. 165 del 30.03.2001, emanato in esecuzione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n.
124; nonché all'art. 4-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125; dell'art. 1-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, aggiunto dalla legge di
conversione 1 dicembre 2016, n. 225 e all'art. 9-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, aggiunto dalla
legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Il rimedio normativo al cd. precariato pubblico verrebbe
realizzato attraverso due canali: la stabilizzazione automatica a tempo indeterminato nella p.a. per coloro
che abbiano già espletato una selezione concorsuale nella pubblica amministrazione, ovvero procedure
concorsuali per l'accesso nella p.a. con riserve di posti in favore dei citati lavoratori precari per le ipotesi
in cui tali lavoratori non siano mai stati selezionati dall'amministrazione con concorso. La norma, però,
sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 10, 111, 117, cost. nella parte in cui limita l'ambito applicativo del
meccanismo riparatorio al solo personale non dirigenziale. La detta questione oltre ad essere non
manifestamente infondata, sarebbe anche rilevante nella misura in cui la pronuncia di illegittimità
costituzionale che dovesse essere emessa da parte della Consulta (che, nel caso di specie, sarebbe
"additiva") comporterebbe, nella sostanza, il diritto degli odierni appellanti a vedersi riconoscere, in forma
automatica il ruolo dirigenziale; b) il TAR, e prima ancora il Consiglio di Stato con la sentenza n.
4641/2015, avrebbe errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 1999/70. Sicché se il
Collegio dubitasse in ordine all'ambito di applicazione della detta direttiva dovrebbe sollevare questione
pregiudiziale ex art. 267 TFUE. In subordine dovrebbe comunque ritenersi violata la regola generale di
non discriminazione, restando a tal fine irrilevante la pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015, dal
momento che la stessa avrebbe efficacia solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Né in senso
contrario alla sua applicazione potrebbe valere la presenza di un giudicato rappresentato dalla sentenza
n. 4641/2015 del Consiglio di Stato. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia renderebbe del
tutto irrilevante la pronuncia di costituzionalità e quella di merito di questo Consiglio, non essendo
opponibili i controlimiti alla fattispecie discriminatoria di cui si discute. In subordine sarebbe necessario
comunque adire la Corte di Giustizia per verificare la compatibilità comunitaria della normativa nazionale
come risultante dall'interpretazione datante dalla Corte costituzionale n. 37/2015 e dal Consiglio di Stato
n. 4641/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, con l'art. 4, punto 3, del Trattato dell'Unione europea T.U.E. e/o comunque, con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea; c) il TAR avrebbe errato nell'affermare il difetto di interesse dei
92 soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, poiché con il ricorso di primo
grado non si contesterebbe soltanto la riattivazione del concorso, ma soprattutto la decisione, a
differenza di quanto originariamente previsto nel bando, di non considerare nel successivo svolgimento
della procedura concorsuale i titoli consistenti nello svolgimento di mansioni dirigenziali che, altrimenti,
gli stessi potrebbero far valere; d) l'art. 4 bis del d.l. 78/2015, andrebbe inteso come recante un obbligo
in capo alle agenzie fiscali di annullare le procedure concorsuali bandite e non ancora concluse; e) la
fondatezza del quarto motivo del ricorso di prime cure si evincerebbe dalla applicabilità alla fattispecie
della direttiva 1999/70 ovvero del principio generale di non discriminazione consacrato dagli artt. 20 e
21 della Carte di Nizza; f) la fondatezza del quinto motivo del ricorso di prime cure si evincerebbe dal
fatto che nonostante la normativa di cui al d.p.r. n. 487/1994, la situazione caotica avrebbe imposto di
chiarire quali fossero i titoli valutabili; g) la fondatezza del sesto motivo del ricorso di prime cure
discenderebbe dalla fondatezza del terzo motivo.
4. In data 27 settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate si costituisce con memoria di stile.
4.1. Con memoria depositata il 2 ottobre 2017 gli appellanti evidenziano che con ordinanza n.
21077/2017 la Cassazione avrebbe affermato la riconducibilità della fattispecie a quella dell'abusiva
reiterazione dei contratti a termine, ribadendo la applicabilità della norma di cui all'art. 36 del d.lgs.
165/2001.
4.2. In pari data l'amministrazione deposita memoria nella quale invoca il rigetto dell'odierno gravame,
evidenziando come il Tribunale di Roma con le sentenze gemelle nn. 7135, 7136, 7137, 7139, 7140, 7142,
7143, 7144, 7145, tutte del 25 luglio 2017, avrebbe escluso che possa configurarsi un contratto di lavoro
a tempo determinato con i funzionari incaricati di mansioni dirigenziali; con la conseguenza che risulta
inapplicabile la normativa comunitaria e nazionale sul contratto a termine e le relative tutele risarcitorie.
4.3. Con memoria del 30 marzo 2018 l'Agenza delle Entrate ribadisce le proprie posizioni, sottolineando
come i funzionari dell'Agenzia delle Entrate già incaricati temporaneamente di funzioni dirigenziali non
possono essere equiparati ai lavoratori a tempo determinato tout court, in ragione dell'ontologica diversitàdi presupposti delle due situazioni, atteso che gli appellanti sarebbero lavoratori stabilizzati con contratto
a tempo indeterminato e che non sarebbero stati in alcun modo destinatari di contratti a tempo
determinato tout court, bensì esclusivamente di incarichi provvisori che si sarebbero innestati su un
rapporto di lavoro sottostante a tempo indeterminato. In questo senso sarebbero tra le tante anche le
sentenze della Corte d'Appello di Torino del 9 gennaio 2018 della Corte d'Appello di Firenze del 18
gennaio 2018 e della Corte d'Appello di Genova del 26 aprile 2017.
4.4. Nelle successive difese gli appellanti argomentano in ordine alla identità tendenziale di trattamento
giuridico/economico degli appellanti rispetto ai dirigenti di ruolo, deducendone che i rapporti di lavoro
di cui trattasi non possono essere "relegati" nell'istituto dello svolgimento temporaneo di mansioni
superiori, ma ricadono appieno nella configurazione giuridica della reiterazione di contratti di lavoro
(dirigenziale) a termine.
4.5. Dal canto suo l'amministrazione nelle ultime difese argomenta in ordine all'irrilevanza della pronuncia
della Cassazione n. 21077/2017, emessa all'esito di un regolamento di competenza, poiché la Suprema
Corte, in quella sede, si sarebbe limitata a dichiarare la competenza del giudice del lavoro del luogo in cui
hanno sede gli uffici ai quali i lavoratori sono addetti o erano addetti al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, nel caso in cui sia prospettato un illegittimo e abusivo conferimento nei confronti di
dipendenti, di incarichi dirigenziali a termine, in violazione dell'art. 36 D.lgs. 165/2001.
5. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Al fine di una più chiara disamina dell'odierno contenzioso è opportuno procedere ad una ricostruzione
del quadro normativo e delle vicende giudiziarie pregresse e oramai definite.
Gli appellanti sono dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia delle Entrate, inquadrati nella Terza
Area funzionale, ai quali erano stati conferiti, in via provvisoria, incarichi di funzioni dirigenziali sulla base
dell'articolo 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate. La detta norma è stata
annullata, perché ritenuta illegittima, dal TAR per il Lazio con sentenza n. 6884/2011. Il disposto ivi
contenuto veniva fatto proprio dall'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della Legge 26 aprile 2012, n. 44. Questa norma veniva dichiarata incostituzionale
dalla Consulta con sentenza n. 37/2015, all'esito dell'incidente di costituzionalità attivato dall'ordinanza   di questo Consiglio del 26 novembre 2013. La Corte, in particolare, rilevava che la disposizione impugnata
consentiva l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali. In
particolare, il conferimento di posizioni dirigenziali attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro
a termine con propri funzionari, termine più volte prorogato, ha determinato una modalità di copertura
illegittima non riconducibile né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti
ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. In questa temperie, il Giudice delle leggi
ha ritenuto che l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito
protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza
provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale
aperta e pubblica. Inoltre, ha esteso la declaratoria di incostituzionalità, all'art. 1, comma 14, del d.l. 30
dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, perché
tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata.
La sentenza de qua ha pertanto determinato, a far data dalla sua pubblicazione, il venir meno degli incarichi
di funzioni dirigenziali attribuiti in via provvisoria ai funzionari della Terza Area, con conseguente
impossibilità per l'Agenzia di attribuirne ulteriori, se non a seguito di superamento di un concorso
pubblico per posti di dirigente. Le revoche sopravvenute sono state contestate dinanzi al giudice del
lavoro, al quale gli odierni appellanti hanno chiesto il riconoscimento del diritto a essere riconosciuti
titolari degli incarichi dirigenziali in corso al 25 marzo 2015 e il diritto al godimento del relativo
trattamento economico fino alla data di originaria scadenza dei contratti di conferimento dei predetti
incarichi. Medio tempore l'Agenzia delle Entrate provvedeva a bandire un concorso a 175 posti per il
reclutamento di dirigenti di seconda fascia, il cui bando veniva in parte annullato dalla sentenza n.
4641/2015 di questa Sezione. Quest'ultima pronuncia ha chiarito che: "La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali." In relazione all'impugnato bando di concorso la detta pronuncia (al capo 10) testualmente precisava che:
"- quanto all'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", che lo stesso è illegittimo nella parte in cui comprende
(o non esclude), tra i "titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici", eventuali incarichi conferiti a
soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione;
- quanto all'art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio), e, più precisamente
alla prima fase della prova orale (co. 3), che lo stesso è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti
incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del "percorso formativo e professionale" (esposto dal
candidato), ai fini dell'accertamento delle "competenze acquisite", del "possesso delle capacità manageriali", "mediante
valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali".
In definitiva, alla luce e nei limiti dei motivi accolti (in corretta lettura del dispositivo alla luce della motivazione), il bando
di "selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia
e Finanze 10 settembre 2010", è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a "sanare"
l'illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e,
dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi).
Al contrario, esso non risulta, quanto al resto, essere stato annullato dalla sentenza impugnata, non essendovi ragioni per
escludere dalla partecipazione alla selezione sia i funzionari non destinatari di incarichi, sia questi stessi ultimi, ovviamente
con esclusione di ogni considerazione degli incarichi da loro illegittimamente svolti. Alla luce di tale precisazione ed
integrazione della motivazione della sentenza impugnata, anche il primo motivo di appello (sub b3), deve essere rigettato, in
quanto infondato."
6. Tanto premesso, con riguardo al "primo" motivo di gravame, per tale intendendosi quello esposto alle
pagine da 19 a 27 fino all'asterisco, dell'atto di appello (che non numera espressamente i motivi), merita
conferma la declaratoria di difetto di giurisdizione operata dal primo giudice. Ed, infatti, in ordine alla
configurazione dell'atto di nomina in sé quale atto di gestione sottratto alla giurisdizione del g.a. non
risulta essere stata operata alcuna contestazione dagli appellanti. Mentre, in relazione alla richiesta
avanzata dagli stessi di avere il riconoscimento di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, la stessa non
può che spettare al giudice ordinario, come correttamente rilevato dal primo giudice. Peraltro, se dovesse essere intesa quale denuncia di illegittimità della scelta dell'amministrazione di
riattivare la procedura concorsuale, si tratterebbe di una censura inammissibile nella misura in cui la
pronuncia n. 4641/2015 di questa Sezione, di cui si sono riportati sopra ampi stralci, ha validato la bontà
del bando di concorso dalla stessa scrutinato, ad eccezione proprio dell'illegittimo favor concesso agli
appellanti in forza di pregresse illegittime esperienze lavorative, che si è ritenuto con pronuncia definitiva
non possano spiegare alcuna efficacia nel successivo meccanismo di selezione, né possano addirittura
impedire l'utilizzazione stessa della procedura concorsuale; in altri termini, la sentenza n. 4641/2015 ha
già compitamente ed espressamente esaminato - in primis al riportato capo 10 - sia la questione circa la
valutabilità di "eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art.
24 del Regolamento di amministrazione" sia la questione relativa alla valutabilità dei predetti incarichi
nell'ambito del "percorso formativo e professionale" (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle "competenze
acquisite", del "possesso delle capacità manageriali", "mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni
dirigenziali" sia, infine, la questione in ordine alla permanente efficacia del bando di concorso in relazione
alle parti non annullate, sicché tali questioni, ormai decise con statuizioni coperte dal giudicato (che copre,
oltre al dedotto, anche il deducibile), non possono essere utilmente riproposte, neppure sotto un diverso
angolo prospettico, in sede di impugnazione del decreto di nomina della commissione di concorso, che
costituisce un atto meramente esecutivo del predetto bando, costituente la lex specialis della procedura.
Una diversa lettura resta impedita non solo dal giudicato, ma anche dalle chiare prescrizioni contenute
nella sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
In quanto estranee al merito conoscibile dal Collegio in questa sede, risultano, quindi, del tutto irrilevanti
sia la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 24 settembre 2016,
che quella evocata in questa sede con riferimento all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato
sulla G.U. n. 30 del 7 giugno 2017 (cd. "decreto legislativo Madia sul pubblico impiego"), recante
modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego di cui al d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
emanato in esecuzione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124; nonché all'art. 4-bis del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125; all'art. 1-
bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, aggiunto dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225; all'art. 9-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n.
96.
Si tratta, infatti, di questioni di costituzionalità che, seppure decise, non potrebbero essere utilizzate
all'interno del presente contenzioso, da un lato per il difetto di giurisdizione sopra confermato; dall'altro,
per l'esistenza del giudicato, che vincola anche sotto il profilo conformativo, l'attività
dell'amministrazione secondo regole, oramai definitivamente stabilite che non possono essere
ulteriormente rimesse in discussione in questa sede.
7. Infondato risulta anche il "secondo" motivo di appello (per tale intendendosi quello esposto alle pagine
da 27, dopo l'asterisco, a 38, fino all'asterisco, dell'appello) con il quale si lamenta che il TAR, e prima
ancora il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4641/2015, avrebbero errato nel non ritenere applicabili
alla fattispecie la citata direttiva 1999/70/CE e gli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza. E si invoca una
rimessione alla Corte di Giustizia della questione o in subordine del limite rappresentato dal giudicato
stesso.
7.1. Premesso che le cennate questioni devono ritenersi coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n.
4641/2015, al riguardo, deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia non ha mai
affermato il principio secondo il quale il giudicato esterno possa sempre essere superato in ipotesi di
contrasto della regola ivi stabilita con quella fissata dal diritto dell'Unione Europea.
Va, al contrario, segnalata l'importante pronuncia della Corte di Giustizia, 16 marzo 2006, causa C-234/04
(Kapferer), che affronta il tema del rapporto tra giudicato giurisdizionale contrastante con il diritto
comunitario e primazia del diritto comunitario. La Corte, in particolare, viene investita del seguente
quesito: "se il principio di cooperazione sancito dall'art. 10 CE" (ora art. 4, par. 3 TUE) "debba essere interpretato
nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia 13
gennaio 2004, causa C 453/00, Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale
passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventualmente, il riesame e la revoca di
decisioni giurisdizionali siano subordinate a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative".
La decisione del giudice comunitario chiarisce il suo autorevole precedente, dando risposta negativa al
quesito. La Corte, infatti, rammenta l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali, al fine di garantire sia la
stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia. Da ciò deriva
che "il diritto comunitario non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono
autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario
da parte di tale decisione (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055,
punti 46 e 47)". Quanto alla rammentata sentenza Kühne & Heitz il giudice comunitario (punto 23) precisa
che la suddetta pronuncia "subordina l'obbligo per l'organo interessato, ai sensi dell'art. 10 CE" (ora art. 4, par. 3,
TUE), "di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla
condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione
(v. punti 26 e 28 della detta sentenza)".
Pertanto, può concludersi che il principio di cooperazione derivante dall'art. 4, par. 3, TUE non impone
a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare e annullare
una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario (in
senso adesivo Cass. civ., 15 dicembre 2010, n. 25320).
Subito dopo nel 2007 la Corte di Giustizia con sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05 (Lucchini) ritorna
sul tema con una sentenza che solo in apparenza - ma non nel suo reale contenuto precettivo in termini
di principi enunciati - sembra scardinare il principio dell'intangibilità del giudicato contrastante con il
diritto comunitario, affermando che: "il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto
nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in
cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario
e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva".
La conclusione alla quale giunge la Corte però deve essere correttamente intesa e mitigata nelle sue
conseguenze ultime, atteso che la Corte perviene ad una simile affermazione operando una previa actio
finium regundorum tra la giurisdizione del giudice nazionale e quella del giudice comunitario. La Corte,
infatti, ha escluso la possibilità che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della
Commissione direttamente indirizzata soltanto allo Stato membro in cui era residente questo beneficiario,
che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine perentorio all'uopo prescritto dall'art. 263, par. 6, TFUE, possa utilmente contestare la legittimità della
decisione dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi
dalle autorità nazionali in esecuzione di tale decisione. Sotto questa angolazione può dirsi che il giudicato
del giudice nazionale non poteva formarsi sul punto, perché era già decorso il termine a favore
dell'interessato per contestare l'atto comunitario dinanzi all'unica sede competente ossia quella della Corte
di Giustizia.
Nel 2008 la Corte affronta di nuovo la questione con la sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06
(Kempter), lasciando intravedere un panorama nel quale - in presenza di determinate condizioni - la
mancata attivazione doverosa del meccanismo del rinvio pregiudiziale espone il procedimento di
formazione del giudicato a un vizio così radicale, tale da impedire che si realizzi la qualità stessa di
intangibilità del giudicato, ma fissando nel contempo le specifiche condizioni richieste perché operi tale
principio. La Corte, in particolare, afferma che: "nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un organo
amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata
da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su
un'interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia
invocato il diritto comunitario nell'ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione".
La regola ivi formulata, però, non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che la decisione
assunta da questo Consiglio con la pronuncia n. 4641/2015 è successiva rispetto a tutte le pronunce
richiamate dagli odierni appellanti, eccezion fatta per la sentenza del 19 aprile 2016, causa C-441/14
(Dansk industri), che tratta della diversa e inconferente questione della discriminazione per età (in
particolare, come precisato al punto 1, tale ultima sentenza esamina la diversa specifica questione
dell'"interpretazione, da un lato, dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), e, dall'altro, del principio della non
discriminazione in ragione dell'età nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento",
intendendosi per parità di trattamento, come chiarito ai punti 3 e 4, l'assenza di "discriminazioni fondate sulla
religione o le convinzioni personali, [l']handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro"). In definitiva, tutte le pronunce citate nel presente appello ben potevano essere utilizzate dalle
stesse parti nel giudizio conclusosi con la decisione n. 4641/2015 di questo Consiglio, mentre la
pronuncia "Dansk industri" riguarda specificamente tutt'altra tematica - ivi incluso il passaggio di cui al
punto 22, menzionato nell'atto di appello -, mentre fa per il resto applicazione di una pregressa
"giurisprudenza costante" della Corte (v. punto 29).
La sentenza della Corte di giustizia, sez. II, 3 settembre 2009, causa C2/08 (Fallimento Olimpiclub Srl),
si occupa invece di chiarire l'operatività dell'art. 2909 c.c. nell'ipotesi in cui una parte rivendichi all'interno
del rapporto tributario la presenza di precedenti giudicati favorevoli adottati sulla scorta di
un'interpretazione contrastante con il diritto comunitario. Al riguardo la Corte osserva che il diritto
comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice
civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale
non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice
nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche
abusive legate a detta imposta. Non viene, quindi, scardinato in via generale il principio della vincolatività
del giudicato esterno, bensì è imposta una lettura restrittiva della portata del vincolo posto dall'art. 2909
c.c. nel caso in cui il giudicato si riferisca ad una annualità fiscale precedente e vengano in considerazione
nella causa annualità fiscali successive.
L'ultimo decisum della Corte di Giustizia su questo tema delicato è rappresentato da Corte Giust., 10 luglio
2014, C-213/13 (Impresa Pizzarotti & C. SpA). Con tale pronuncia la Corte non si discosta dal proprio
precedente orientamento, ricordando in primo luogo che "in assenza di una normativa dell'Unione in materia,
le modalità di attuazione del principio dell'intangibilità del giudicato rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati
membri, ai sensi del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e
di effettività (v., in tal senso, sentenza Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 24 e giurisprudenza ivi
citata)" e ribadendo espressamente ai punti 59,60 e 61 che "il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale
di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche
quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (v., in tal senso, sentenze
Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, punti 46 e 47; Kapferer, EU:C:2006:178, punti 20 e 21; Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punti 22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti da 35
a 37, nonché Commissione/Slovacchia, C-507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60). Il diritto dell'Unione non esige,
dunque, che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte
posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest'ultimo ritorni
necessariamente su tale decisione. La sentenza Lucchini (C-119/05, EU:C:2007:434), citata dal giudice del rinvio, non
è atta a rimettere in discussione l'analisi sopra svolta. Infatti, è stato in una situazione del tutto particolare, in cui erano in
questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, che la Corte ha statuito, in sostanza, che il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una disposizione
nazionale, come l'articolo 2909 del codice civile italiano, che mira a consacrare il principio dell'intangibilità del giudicato,
nei limiti in cui la sua applicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione
e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva (v., in tal
senso, sentenza Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punto 25." In relazione alla peculiare situazione
processuale che caratterizzava il caso Pizzarotti, prospettata dal giudice remittente in termini di «giudicato
a formazione progressiva», viene, infine, affermato dalla Corte il principio per cui: "In tema di appalti pubblici
se le norme procedurali interne applicabili glielo consentono, il giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza
che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, deve o completare la cosa
giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell'Unione nella materia
de qua o ritornare su tale decisione, per tener conto dell'interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte
medesima".
Può concludersi che, nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato nel presente giudizio, non ricorrono,
dunque, i presupposti per rimettere in discussione il giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione
del Consiglio di Stato n. 4641/2015 in quanto: non si rinvengono norme procedurali interne che
consentano in via generale di rimettere in discussione il decisum passato in giudicato; non si verte nel caso
di un giudicato a formazione progressiva, con regole da completare in sede di ottemperanza né il presente
ricorso è stato proposto in tale ultima sede; non si ricade in materia di aiuti di Stato né di annualità fiscali
successive; si tratta di un giudicato esterno (del tutto diverso era il caso considerato dalla ordinanza di
rinvio pregiudiziale Cons. St., Sez. VI, 17 gennaio 2017, n. 167, concernente la differente ipotesi di previo giudicato solo interno al processo); infine, non sussiste né viene prospettato un contrasto fra la citata
sentenza n. 4641/2015 e pronunce della Corte di Giustizia che siano state emanate successivamente alla
sua decisione, essendo richiamate solo pronunce della Corte precedenti salvo l'isolato e del tutto
inconferente riferimento alla sentenza del 19 aprile 2016, causa C-441/14 (Dansk industri).
Poiché non sussistono le condizioni richieste dal diritto dell'Unione per rimettere eventuali questioni alla
Corte di Giustizia superando il giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 4641/2015, diverrebbe
superfluo, per tale assorbente rilievo, verificare se una eventuale rimessione alla Corte possa o meno
trovare ostacolo - alla luce della c.d. teoria dei controlimiti elaborata dalla giurisprudenza costituzionale
- anche nel fatto che nella materia è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (nella specie la
sentenza n. 37/2015) che vincola il giudice nazionale. La cd. teoria dei controlimiti - secondo la quale in
costanza di una sentenza della Corte costituzionale che lo vincola, il giudice nazionale non può
prospettare alla Corte del Lussemburgo un quesito pregiudiziale della cui soluzione non potrà comunque
tenere conto, perché assorbita dalla decisione della Corte italiana, incidente nell'area della tutela dei diritti
a essa riservata (v. ex multis C. Cost., sentenza n. 238 del 2014, laddove si afferma, anche in presenza di
norme internazionali da immettere ed applicare nell'ordinamento interno (comprese persino le norme
internazionali consuetudinarie), "spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusivamente a questa Corte, una
verifica di compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l'intangibilità di principi fondamentali
dell'ordinamento interno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio" dovendo valutarsi se vi sia un contrasto con i
«principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale e quindi, con i principi che sovraintendono alla tutela dei
diritti fondamentali» (§ 3.1. del Considerato in diritto) e si precisa che "non v'è dubbio, infatti, ed è stato confermato
a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona
costituiscano un «limite all'ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento
giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del
2001) ed operino quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973,
n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso delle norme di
esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi
rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)" (§ 3.2. del
Considerato in diritto) - , può, infatti, venire in considerazione solo in ipotesi, diverse da quella in esame,
nelle quali sia altrimenti in astratto obbligatorio il rinvio pregiudiziale in base al diritto dell'Unione. Ad
ogni buon conto per completezza può, comunque, rilevarsi che nel caso di specie anche la c.d. teoria dei
controlimiti può essere a ragione invocata ed applicata, in quanto con la cennata sentenza n. 37/2017 la
Corte costituzionale ha sancito la radicale illegittimità della norma che attribuiva valenza giuridica al titolo
oggi reclamato dagli appellanti, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., ossia anche per contrasto con il
principio di parità di trattamento. Si osserva, incidentalmente, che il principio di non discriminazione non
appare, peraltro, alla luce dei principi enunciati dalla citata sentenza della Corte costituzionale,
propriamente richiamabile nella prospettiva indicata dagli appellanti, dal momento che le situazioni
descritte dagli stessi appellanti non sono tra di loro sovrapponibili: a differenza dei casi esaminati dalla
Corte di Giustizia, la posizione degli appellanti non può, infatti, in alcun modo essere qualificata in termini
di "precariato", atteso che si tratta di soggetti assunti quali funzionari con contratto a tempo
indeterminato, che secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale, si sono visti attribuire
mansioni dirigenziali con un meccanismo, del tutto contrario all'ordinamento.
Merita, infine, di essere ricordato come la fattispecie in esame non gode di quelle caratteristiche esaminate
dall'Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 11/2016, nella quale il massimo consesso della giustizia
amministrativa ha affermato la necessità di conformare il giudicato alle regole eurounitarie in forza di
pronunce della Corte di Giustizia. Infatti, nel caso in esame, da un lato, non si rinvengono decisioni della
Corte di Giustizia successive al giudicato e in contrasto con quest'ultimo; dall'altro, non si è in presenza
di un margine di flessibilità lasciato all'amministrazione nell'esecuzione della regola descritta dal giudicato
amministrativo.
In definitiva, questo Collegio non può che rilevare che: a) le parti appellanti avrebbero potuto nel giudizio
concluso con la decisione n. 4641/2015 di questo Consiglio far valere le loro doglianze di carattere
comunitario, ma sono rimaste al riguardo inerti; b) il giudizio conclusosi con la detta sentenza si è
caratterizzato per l'adozione da parte della Corte costituzionale di una decisione che ha sancito la radicale
illegittimità per violazione per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., ossia anche per contrasto con il principio di parità di trattamento, della norma che attribuiva valenza giuridica al titolo oggi reclamato
dagli appellanti; c) la sentenza di questa Sezione n. 4641/2015, ha fatto doverosa applicazione del
principio di diritto affermato dal giudice delle leggi; d) le questioni proposte nell'odierna sede dagli
appellanti per le ragioni sopra indicate non possono essere esaminate sia per la presenza di un giudicato
esterno sia per la cd. teoria dei controlimiti; e) l'amministrazione non poteva in alcun modo discostarsi
dalla regola vincolante fissata dalla sentenza n. 4641/2015.
7.2. Infondato risulta essere anche il "terzo" motivo di appello (da pag. 38 dopo l'asterisco a pag. 39, fino
all'asterisco), dal momento che la decisione di non considerare nel successivo svolgimento della
procedura concorsuale i titoli consistenti nello svolgimento di mansioni dirigenziali, è assolutamente
vincolata in quanto discende in via diretta dall'esecuzione del giudicato rappresentato, dalla sentenza n.
4641/2015, sicché i partecipanti al concorso non possono utilmente contestarla nel presente giudizio,
mentre non hanno interesse a contestare per il resto la prosecuzione di un concorso per il quale hanno
presentato domanda di partecipazione.
7.3. Del pari infondati si rivelano il terzo e il settimo motivo del ricorso di prime cure - anch'essi
riproposti nell'ambito del "terzo" motivo di gravame -, dal momento che una piana lettura e
interpretazione dell'art. 4-bis del d.l. 78/2015, esclude che lo stesso rechi un obbligo in capo alle agenzie
fiscali di annullare le procedure concorsuali bandite e non ancora concluse. La norma, infatti, si limita ad
autorizzare le Agenzia ad annullare le dette procedure, espressione quest'ultima che non può essere intesa
come obbligo o imposizione alle stesse di provvedere nel senso della caducazione delle stesse.
7.4. Il "quarto" e penultimo motivo gravame (da pag. 39, dopo l'asterisco, a pag. 40, fino all'asterisco)
ripropone, in chiave critica rispetto alla sentenza appellata, il quarto e quinto motivo di ricorso di primo
grado.
Il quarto motivo del ricorso di prime cure con il quale si lamenta la mancata applicazione della direttiva
1999/70 e del principio di non discriminazione desumibile degli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, è del
tutto infondato, dal momento che il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 4641/2015 impedisce - per
le ragioni già diffusamente esposte - di rimettere in discussione la via indicata all'amministrazione con la
più volte citata pronuncia di questo Consiglio. E ciò, da un lato, a prescindere dalla menzionata difformità esistente tra la posizione degli appellanti e quella valutata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sul
tema dei cd. precari; dall'altro, dalla circostanza che la Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2015,
ha individuato - proprio in ragione della posizione abusiva rivestita dagli appellanti - una violazione del
principio di parità di trattamento nella normativa di favore prevista per gli stessi in relazione all'accesso
agli incarichi dirigenziali, a scapito come è evidente non solo dei cittadini italiani, ma anche di quelli di
altri Stati membri dell'Unione Europea .
7.5. In relazione al quinto motivo del ricorso di primo grado, proprio la presenza di un chiaro giudicato
sull'impossibilità di valutare tra i titoli le esperienze dirigenziali acquisite dagli odierni appellanti esclude
qualsiasi situazione di incertezza. Senza dire che, anche ove quest'ultima vi fosse stata, l'amministrazione
non avrebbe avuto una valida ragione per disapplicare la disciplina contenuta nel d.p.r. n. 487/1994.
7.6. Quanto, infine, al sesto motivo del ricorso di primo grado inerente alla violazione del diritto alla
partecipazione al concorso per alcuni ricorrenti transitati dall'Agenzia del territorio presso l'Agenzia delle
entrate, a seguito della disposta incorporazione dell'Ente, i quali non potrebbero godere della riserva dei
posti prevista per gli "interni", dall'art. 1, comma 2, del bando, con conseguente disparità di trattamento,
deve rilevarsi che dall'art. 4-bis del d.l. 78/2015 non si evince alcuna prescrizione che imponga di tener
conto delle sopravvenute modifiche istituzionali e organizzative.
8. L'odierno gravame merita, pertanto, di essere respinto. Nella complessità e novità delle questioni in
fatto e in diritto trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino Paolo Troiano

Da: Ecco! 30/09/2018 15:49:31
Sante parole!

Da: Non c''è più 30/09/2018 15:51:09
Rispetto neanche tra di noi
Prima ero lì con gli amici al bar a leggere la Costituzione.
Quanti articoli ha quanti articoli ha quanti articoli ha la bisogna rispettar.
Rispettare la Costituzione Rispettare la Costituzione

Da: Ecco! 30/09/2018 15:52:38
Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Da: Ecco! 30/09/2018 15:53:11
Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Da: Ecco! 30/09/2018 15:56:28
Mi pare che ci sia nulla da aggiungere.
Solo una raffica di richiesta danni per perdita di chance a causa di comportamenti illegittimi.

P. S. Notare la tronfietà della dirigente retrocessa nell'intervista di Report. È tutta un programma.

Da: Art 18  1  - 30/09/2018 16:17:24
Ma secondo voi il 175 quando ripartirà?

Da: w il 17530/09/2018 16:44:44

- Messaggio eliminato -

Da: a me 1  - 30/09/2018 18:31:10
Non me ne può  fregare de meno!!!!! W il 175!!!!!!!!!

Da: Circa  1  - 30/09/2018 19:18:41
Quei posti spettavano agli idonei del 999, 162 e 163  e a nessun altro !

Da: lambada  -banned!- 1  - 30/09/2018 19:31:40

- Messaggio eliminato -

Da: amateci  1  - 30/09/2018 20:02:12
Non so se è una battuta forse volevi dire che i colloqui possono anche non essere fatti ....è per i centrali qualche gc e qualcuno sparso per la nazione

Da: lambada  -banned!-30/09/2018 20:44:47

- Messaggio eliminato -

Da: x circa 1  - 30/09/2018 21:19:05
Gli idonei??? Ma se già  i vincitori sono degli emeriti ignoranti e deficienti, figuriamoci gli idonei!!!! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhhzhzzh

Da: x circa 2  - 30/09/2018 21:27:40
W il 175
w il 175 w il 175 w il 175
w il 175
w il 175 w il 175 w il 175
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175 175 175 175 175 175 175 175











Da: Circa 30/09/2018 21:29:45
X x circa

Emerito scemo !

Da: Circa  2  - 30/09/2018 21:31:37
SCORRIMENTO,
                             CONCORSO,
                                                    RITORNO AL MEF,
                                                                                    LEGALITÀ

Da: w il 175 2  - 30/09/2018 21:32:40
X circa
lo prenderai nel culo, alacremente!!! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahzhhzzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzzhzh

Da: w il 17530/09/2018 21:34:26
X circa
nel tuo cervello non scorre niente, neanche un briciolo di cervello!!!

Da: Ecco! 01/10/2018 06:51:24
Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."
Evidenzio in particolare questo passaggio:

"La reiterata applicazione della norma
regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni
l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta
e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle
proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali."

Da: Ecco! 01/10/2018 06:52:23
Per quel coglione a cui piace ripetere le cose.

Ripetuti questo! Ed impararlo a memoria.

Da: Ecco! 01/10/2018 06:55:43
Adesso vediamo quanti faranno richiesta di risarcimento per perdita di chance.

Ho paura ben pochi, perché qui siamo una massa di conigli solo buoni a titillare le tastiere.

Da: Ecco! 01/10/2018 06:59:38
Ed a farsi delle gran seghe mentali.

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