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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Abc 13/11/2017 19:55:31
@capra
Io opto per la soluzione a). Si stanno aprendo molte opportunità alternative e sicuramente migliori

Da: cucu cucu13/11/2017 19:57:47
Il concorso non c'è più!! Cucu cucu i dirigenti non ci son piu'!!! Le posizioni apicali alle Pos!!!

Da: cucu cucu13/11/2017 19:57:48
Il concorso non c'è più!! Cucu cucu i dirigenti non ci son piu'!!! Le posizioni apicali alle Pos!!!

Da: X Tutti 13/11/2017 20:00:31
Bene , un vergognoso aggiramento della Sentenza 37 /2015 iniziato con la creazione delle Pos e delle Pot ,con il rifiuto di procedere allo scorrimento e  l'implicito rifiuto di addivenire a bandire un concorso, il tutto condito  con la nomina di vari dirigenti esterni ex art,19 com. 6 con funzionari interni. Edificante.

Da: cucu cucu13/11/2017 20:04:51
Il concorso non ci sarà più!!! Fattene na ragione anche tu!!!

Da: Capra capreeee 13/11/2017 20:12:41
Amicici la politica vuole il controllo assoluto della macchina fiscale....

Metodo junker...

Riproporre in continuazione sempre la stessa riforma fin quando si abbassa la guardia e viene accettata.

E I sindacati muti!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: cucu cucu13/11/2017 20:18:40
I sindacati non contano più!!! Cucu cucu la sentemza non vale più!!!

Da: cucu cucu13/11/2017 20:28:16
Cucu cucu con la sentenza ti ci pulisci il cu!!!

Da: cucu cucu13/11/2017 20:32:16
La capretta lo prende in cu!!!

Da: La serva della gleba13/11/2017 20:43:59
Idiota, aspetta a cantar vittoria.

Da: capra capreeee13/11/2017 20:51:52
cmq sarei proprio curioso di vedere la faccia da ebete del sig. cucù.

per carità, una volta va bene, due anche...ma ripetere sempre la solita coglionata è da ritardati mentali.

poi sta fissa che ha per il prenderlo in culo mi lascia supporre una omosessualità latente e repressa.

ascolta cu cu, entra di notte in un centro di accoglienza per migranti...mettiti una gonna e divertiti!

Non vergognarti della tua condizione sessuale, non fare il bigotto!

VAI E PRENDILO IN CULO CON ORGOGLIO E ALLEGRIA!

Da: La serva della gleba13/11/2017 21:51:45
Di più non sono riuscita a trovare.

Roma, 13 nov. (askanews) - Arriva la riforma delle agenzie fiscali, Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne ripristina l'autonomia gestionale e operativa. In particolare viene prolungata la durata degli organi delle agenzie, direttore e comitato di gestione, da tre a cinque anni, a partire dagli organi attuali. E' quanto prevede un emendamento al dl fiscale del relatore Silvio Lai (Pd) depositato in commissione Bilancio del Senato.Per quanto riguarda i dirigenti si prevede un concorso pubblico. Vengono riservati fino al 50% dei posti al personale con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.Per rafforzare l'autonomia finanziaria è previsto che il finanziamento delle agenzie avvenga attraverso un unico capitolo di spesa per ciascuna agenzia.Nel dettaglio, vengono legati gli obiettivi ai risultati: sono riordinate e accorpate le norme che definiscono gli obiettivi delle agenzie esprimendoli in termini di risultati così da vincolare rispetto a essi la valutazione dell'operato delle agenzie. Tra gli obiettivi viene inserita anche la prevenzione e l'incremento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La più esatta definizione degli obiettivi è strettamente collegata con il nuovo meccanismo di rimozione del direttore e dei comitati di gestione.Inoltre, per garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici nei confronti dei contribuenti, le agenzie regolano la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento.

Da: Maledetti.... 13/11/2017 22:30:06
Dobbiamo fermare il golpe in atto....vogliono sanare tutte le vecchie posizioni decadute e tutti i Sindacati stanno in silenzio. Non lo dicono  ai loro iscritti altrimenti perdono tutte le tessere registrate sino ad oggi.

Da: pazzia pura13/11/2017 22:48:26
X capra capreee

Guarda io so solo che tutti quelli che conosco stanno incaz... Ci fosse un precompilato decente! Tutti dati sbagliati! Così a che serve? Mah!

Da: Parlamento13/11/2017 23:02:33
seduta 13 nov. 17 - Commissione bilancio Senato

[...]

In merito all'emendamento 7.0.14, il RELATORE preannuncia la presentazione di una proposta di sintesi, a sua firma, sulla materia del personale delle Agenzie fiscali.

Il vice  ministro MORANDO conferma tale impostazione, riassumendo i problemi dei dirigenti delle Agenzie fiscali a seguito di pronunce della Corte costituzionale. Fa notare, peraltro, che tutti gli interventi puntuali, già presi in considerazione in altre occasioni, rischiano di non evitare i ricorsi. Afferma dunque che l'unico modo per risolvere la questione concerne la formulazione di una proposta che riguardi l'Agenzia nel suo complesso. Informa perciò che la proposta del relatore sarà più ampia e dunque invita la Presidenza a fissare termini adeguati per l'attività subemendativa.

La Commissione conviene dunque di mantenere accantonato l'emendamento 7.0.14.

Da: La legge e uguale per tutti13/11/2017 23:50:14
L'emendamento 7.0.14 e' una cagata pazzesca. Visto che non sono capacita di trovare una soluzione creano quadri ovvero mega POS con potere di firma. Fra un paio di anni ci troveremo ad avere un Direttore Regionale con qualifica di dirigente e tanti capetti. Il concorso non si fara' mai.
Fermate in tempo questa follia.

Da: ???14/11/2017 06:26:16
Il concorso va evitato come la morte perché, essendo volto a fini di sanatoria, verrebbe subito impugnato e cassato come i precedenti. Con le Pos la selezione si farà "in casa", e pertanto avranno ancora in pugno tutta la struttura. Vinceranno, perché nessuno vuol fare rivoluzioni e nessun politico ne capisce più di tanto (e, se ne capisse, non vorrebbe sporcarsi le mani con una cosa impopolare come il fisco). Nessun politico a parte i cascami di Mdp con sfilacci di sinistra Pd superstite: zombie politici saprofiti che non si staccano dall'organismo morente delle agenzie fiscali.

Da: una sola voce sulla questione. gli altri ?14/11/2017 07:29:50
27 ottobre u.s., l'avv. Carmine Medici ha depositato per conto di APPLET il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso le disposizioni dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con D.P.C.M. 5 giugno 2017, anche per la parte concernente la conservazione dell'anacronistico sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, con il conseguente obbligo per i contribuenti iscritti a ruolo di corrispondere alla predetta Agenzia aggi ed oneri di riscossione (e di esecuzione), come previsto nel preesistente (ed ancor più anacronistico) sistema delle concessioni a privati (quale esistente prima della riforma del 2005).
La soluzione accolta dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016, e poi confermata dall'art. 11, co. 1, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, risulta del tutto incoerente con le ragioni ispiratrici del disegno riformatore, che avrebbero dovuto indirizzare il legislatore a ricondurre l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei crediti tributari all'interno dell'Agenzia delle Entrate, secondo le indicazioni fornite dall'OCSE e richiamate nel preambolo del D.L. n. 193 del 2016.

In proposito, la Corte dei Conti ha ricordato che ciò non è quanto avviene nei «principali paesi europei, che adottano un sistema di gestione diretta da parte dello stesso ente creditore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».
In ogni caso (e significativamente), come emerge dal "confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione", nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all'Agenzia delle Entrate italiana.

La contestazione del sistema di remunerazione dell'agente di riscossione si inserisce nell'ambito del contenzioso già intrapreso sull'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt'ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l'Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l'espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell'art. 97, co. 4, Cost.
L'operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall'Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».

In ogni caso (e significativamente), come emerge dal "confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione", nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all'Agenzia delle Entrate italiana.
La contestazione del sistema di remunerazione dell'agente di riscossione si inserisce nell'ambito del contenzioso già intrapreso sull'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt'ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l'Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l'espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell'art. 97, co. 4, Cost.
L'operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall'Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».

In ogni caso (e significativamente), come emerge dal "confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione", nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all'Agenzia delle Entrate italiana.
La contestazione del sistema di remunerazione dell'agente di riscossione si inserisce nell'ambito del contenzioso già intrapreso sull'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt'ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l'Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l'espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell'art. 97, co. 4, Cost.
L'operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall'Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
Sul contenzioso principale si è già espresso favorevolmente il Consiglio di Stato in accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla Dirpubblica (v. ordinanza del 28 luglio 2017, n. 3213).

Ancora una volta APPLET denuncia la mancanza di trasparenza in ordine ai reali motivi dell'operazione intrapresa dal Governo, tenuto conto che gli osservatori internazionali (OCSE e FMI) avevano, invece, raccomandato la concentrazione all'interno dell'Agenzia delle Entrate (che costituisce una pubblica amministrazione) delle funzioni di riscossione, soluzione quest'ultima che, come detto, avrebbe finalmente condotto all'abolizione dei tanto contestati aggi e oneri di riscossione.

Il Segretario Generale
Gaetano Mauro

Da: Gli altri? tutti complici.14/11/2017 07:34:40
Vogliono controllare la macchina fiscale a scapito dei piccoli imprenditori.salvando le super lobby

Da: 1,2,314/11/2017 07:54:14
Ricorso

Da: lambada  -banned!-14/11/2017 11:53:07

- Messaggio eliminato -

Da: Capra capreeee 14/11/2017 13:55:04
E ora gli italiani senza calcio resteranno solo con il grande fratello vip.

Male male

Da: The public manager14/11/2017 15:58:22
Prima di dare la colpa al management della squadra italiana licenzierei  i calciatori che in Svezia non si sono impegnati costituendo le premesse per l'eliminazione.

Da: NZ14/11/2017 16:06:37
http://www.ilprimatonazionale.it/economia/agenzie-fiscali-tentativo-riforma-contro-corte-costituzionale-75532/

Da: xxyyzz14/11/2017 16:12:17
Ventura come Renzi è il primo dei nominati, senza un concorso...e queste sono le conseguenze di affidare la macchina a degli incompetenti

Da: Ci riprovano14/11/2017 17:39:31
http://www.ilprimatonazionale.it/economia/agenzie-fiscali-tentativo-riforma-contro-corte-costituzionale-75532/

Non si vergognano neanche un po'?!

Da: La verit 14/11/2017 17:53:01
Attenzione Ventura è contrattualizzato, tutto in regola, la forma era in regola....

Da: emendamento14/11/2017 18:32:46


7.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";

        2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 59:

                1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "obbiettivi da raggiungere" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, possono regolare la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo",

                2) al comma 4:

                    4.1) all'alinea, le parole: "su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "su un apposito capitolo per ciascuna agenzia";

                    4,2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,";

            c) all'articolo 67, ai commi 2 e 3, le parole: "tre anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque anni";

            d) all'articolo 67, al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano anche in deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

            e) all'articolo 69 comma 1:

                1) le parole: "di risultati particolarmente negativi della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi";

                2) le parole: "su proposta del ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e";

                3) le parole: "del direttore del comitato di gestione dell'agenzia" sono soppresse;

            f) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica";

            g) dopo l'articolo 70 sono inseriti i seguenti:

"Art 70-bis.

(Regole di finanziamento)

        1. A partire dal 2019, i finanziamenti all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, si applicano le seguenti percentuali:

            a) per l'agenzia delle entrate 0,823 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato alla presente legge;

            b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,338 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegata alla presente legge.

        2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti alle Agenzie fiscali non potranno essere superiori alle risorse complessivamente assegnate nel bilancio dello Stato a favore delle medesime Agenzie.

        3. La quota incentivante di cui all'articolo 59 del presente decreto è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, nella misura stabilita dalla convenzione. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per gli anni successivi, la predetta quota incentivante dovrà essere fissata in misura tale da non comportare una riduzione delle risorse da destinare agli investimenti e al funzionamento dell'agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli che possa determinare situazioni di squilibrio economico finanziario, ritardi nei pagamenti ai fornitori o formazione di debiti. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziate, le suddette agenzie, sentite le organizzazioni sindacali, determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.

        4. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può comunque variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'ammininistrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'agenzia delle entrate e dall'agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, può modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

        6. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.»

Art. 70-ter.

(Autonomia regolamentare)

        1. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane o dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, le materie indicate al comma 2 sono disciplinate da ciascuna agenzia con proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai criteri e principi indicati al comma 3.

        2. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

            a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

            b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, anche di elevata professionalità, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71;

            c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia

            d) individua le posizioni dirigenziali di livello generale, la consistenza di quelle di livello non generale, e prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità;

            e) può regolare la ripartizione di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a) allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici ed aumentare la capacità di offrire servizi alla collettività;

            f) individua criteri generali, anche di tipo organizzativo, finalizzati a favorire la legalità nell'azione amministrativa.

        3. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti criteri e princìpi:

            a) in tema di strutture dirigenziali:

                1) individuazione delle strutture di vertice, a livello centrale e regionale;

                2) possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;

                3) articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità;

                4) possibilità di graduare la retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

            b) in tema di posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui al comma 3, lettera d:

                1) facoltà di istituire le posizioni per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;

                2) conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

                3) riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate;

                4) articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità;

                5) facoltà di graduare la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

                6) valutazione annuale dei titolari delle posizioni.".

            h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

        "Art. 71. - (Personale). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

        2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

            a) Il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

            b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

        3. Ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

        4. Nell'agenzia delle entrale e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

        5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n, 189".

            i) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.

        3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quater, al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

        4. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) il secondo periodo è soppresso.

        5. All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n, 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11, la lettera c) è soppressa;

            b) al comma 13, lettera f), coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, le parole: "da parte dell'agenzia" sono soppresse.

        6. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

        7. Per l'anno 2019, le dotazioni dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.

        8. All'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli non si applicano le seguenti disposizioni:

            a) con riferimento alle attività a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente e l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n, 157, con esclusione del quarto periodo;

            b) a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n, 244.

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza" sono sostituite da "Ministero dell'economia e delle finanze".

        9. A decorrere dal 1º gennaio 2019 sono abrogati all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n, 266, i commi da 74 a 77.

        10. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera, a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, del decreto legislativo n 300 del 1999, come novellato dal presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al comma 3, lettera b), ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.

        11. Le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, si applicano a partire dall'esercizio 2019.

        12. Le disposizioni di cui. all'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, come modificato dalla presente legge, si applicano agli organi dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

        13. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "4. Il comitato di gestione è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

        Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, nonché da quattro membri, di cui una designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due designati dall'Agenzia delle entrate, ed uno designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.".

        14. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, il comitato di gestione di Agenzia delle entrate - Riscossione continua ad operare nella composizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nella versione vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Da: cucu cucu14/11/2017 18:34:05
X capra
1) sono donna e non sono guy
2) in c.... lo prendi tu e tua madre
3) in c.... lo prenderanno tutti quelli che hanno gioito per la 37

Da: emendamento vergognoso.14/11/2017 18:47:40
Pazzesco. Non ci sono parole.

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