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Da: staff Mcquack16/12/2009 12:04:18
qualcuno puo' mandaremi cortesemente il parere della seconda traccia????grazie

Da: staff Mcquack16/12/2009 12:04:26
qualcuno puo' mandaremi cortesemente il parere della seconda traccia????grazie

Da: NAPOLI16/12/2009 12:06:13
AIUTO!!
PARTE TEORICA PRIMA TRACCIA: RESPONSABILITà OGGETTIVA E 586??
UN ESPERTO CONFERMI O MENO

Da: dani16/12/2009 12:06:29
alfano a che pagina c'è la soluzione§?

Da: mari 8516/12/2009 12:06:58
x russian


qlla ke hai postato e' la soluzione della prima traccia?

Da: squalo 7616/12/2009 12:08:30
pag.199 del simone pareri 2009 ma non basta va integrata con prescrizione , 73 v c. ed idulto....aggiorantevi.....

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Da: FRANCO16/12/2009 12:14:52
TROVATE SENTENZE E PARERI SIA SULLA PRIMA CHE SULLA SECONDA TRACCIA A PARTIRE DA PAG 881

Da: lupen16/12/2009 12:15:57
ragazzi sostenete solo che a causa del bilancino e per il fatto che l'eroina
è
>suddivisa in 2 involucri e frammista a sostanza di taglio, sempronio
risponderà
>soltanto del resto di cui all'art.73, comma 1 e 5 del dpr 309/90....poi nn
>risponde ddell'art 586....motivate cn la sentenza del 2009 n 22676
sostenendo chele Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, nellâ
ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dellâassunzione di sostanza
stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dellâart. 586
cod. pen. per lâevento morte non voluto richiede non soltanto che sia accertato
il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali
sopravvenute( e nel caso de quo  l'alcol), ma anche che la morte sia in
concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo
allo stesso la presenza dellâelemento soggettivo della colpa in concreto,
ancorata alla violazione di una regola precauzionale -diversa dalla norma
penale che incrimina il reato base- e ad un coefficiente di prevedibilità ed
evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che
assume la sostanza. La prevedibilità ed evitabilità dellâevento morte devono
essere valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi
nella concreta situazione dellâagente reale ed alla stregua di tutte le
circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dallâagente reale.).
Sostenete pure che nn vi è prova certa che la dose assunta da tizio
>sia quella fornita da sempronio perchè sempronio è stato indiviuduato
soltanto
>sulla base delle dichiarazioni di Caio.......prescrizione e indulto come benefici

Da: Dr. Jack16/12/2009 12:20:58
ragazzi ma quindi sempronio beneficia dell'indulto??e perchè anche della prescrizione?help!!!!!grazie

Da: amica16/12/2009 12:21:16
mi date i 2 pareri per favore?

Da: lupen16/12/2009 12:22:50
lascia fottere tutte le teorie sull'art 586, finirete per fare un trattato e vi bocciano perchè l'alcol è determinante nella sua morte pertanto interrompe il nesso di causalità oltre al fatto che nn basta il semplice nesso di causalità......un po parlate del reato di cui all'art 73 de dpr, ma poi cncentratevi sul caso in esame difendendo sempronio il quale purtroppo dell'art 73 risponderà.....un po parlate dell'art 586, ma nn troppo

Da: mari 8516/12/2009 12:25:49
x russian


allora???la tua e' la soluzione????


please risp

Da: squalo 7616/12/2009 12:27:28
risponde dell'art 73 ma del quinto comma, lieve quantità e la prescrizione massima è nove anni ...sono mg.800 modica quantità..e basta..poi c'è pure l'indulto...che volete più meglio di così...ora basta.

Da: Tommy16/12/2009 12:28:08
RAGAZZI, C'E' QUESTO FORUM NEL QUALE CI SONO ALTRI CHE STANNO LAVORANDO SULLE TRACCE.
VOI CHE NE SAPETE, SPOSTATEVI DI QUA.
POTREBBE ESSERE UTILE PER TUTTI
http://supporto2009.forumcommunity.net/?t=33881536

Da: mary16/12/2009 12:28:40
russian il tuo è la soluzione scusa l'ignoranza. lo posso mandare al mio fidanzato

Da: crc16/12/2009 12:31:45
scusa Russian sai notizie di Bari? l'aula è schermata?

Da: seconda traccia16/12/2009 12:32:36
potete ripostare la seconda traccia pls

Da: mate16/12/2009 12:34:27
ma nessuno ha qualcosa per la seconda traccia?? vi pregooooooooooooooooooo

Da: FRANCO16/12/2009 12:37:37
TROVATE SENTENZE E PARERI SIA SULLA PRIMA CHE SULLA SECONDA TRACCIA A PARTIRE DA PAG 881

Da: guglielmo16/12/2009 12:38:29
vi posto un parere sulla 2 traccia ma dovete dirmi se avete notizie da Bari

Da: sticazzi16/12/2009 12:39:35
non e' chiaro per chi e' incompetente,postate le due soluzioni in modo chiaro please

Da: guglielmo16/12/2009 12:40:24
Parere provvisorio sulla 2' traccia
Agli effetti delle norme sul falso documentale,il concetto di atto pubblico è + ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nellâarticolo 2699 c.c.,in quanto comprende (come per lâart. 2699 c.c.) documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche (oltre il 2699 c.c) documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nellâesercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. Ne discende che â" come si esprime autorevole dottrina- âla falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale.. e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che,in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridiciâ.Eâ quindi ineludibile collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche e attività falsificatoria dei pubblici ufficiali; altrimenti detto non tutti gliatti Pubblici Ufficiali sono Atti Pubblici.
Quanto dire che- secondo altre voci della dottrinaâ"la nozione di atto pubblico «si fonda sulla qualità del soggetto (pubblico ufficiale o impiegato dello stato o si altro ente pubblico incaricato di un pubblico servizio articolo 493) e sul piano del documento che si redige per una ragione inerente allâesercizio delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio, o per uno scopo cui lâatto è destinato»; e nei reati di falso, in genere «funzionali o propri data la posizione giuridica dellâagente (che è pubblico ufficiale),si delinea uno stretto collegamento tra il soggetto ed il bene,in virtù del quale la cura del bene medesimoâ.è âaffidataâ al soggetto per essere questâultimo titolare di un potere pubblicistico ben individuato (il potere certificativoâ)attribuito di certezza pubblica».
E la giurisprudenza della Suprema Corte ha puntualizzato che atto pubblico è «ogni scritto redatto da un pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni» (Cass., sez. v, 1576/1975).Quanto precisato non può quindi non condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico,rilevante ai fini penali, attività attestative che,invece,appaiono collegate direttamente ed immediatamente,ad «istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica»( per mutuare altre espressione dottrinaria) e che,soprattutto,in tale ambito esauriscano la loro funzione di rilevanza attestativa.Nel caso di specie, tuttavia, lâatto pubblico viene in rilievo sotto il profilo della induzione: ed infatti può dirsi che Tizio e Caio consumano il delitto di false attestazioni del privato e, mediante lâinduzione in errore del Pubblico Uffiaciale,quello di falso in atto pubblico.
Nel caso di specie va subito avvertito,tuttavia, che il problema si incentra proprio sui reati che possono dirsi consumati (in concorso formale). Come si dirà,infatti,ricorrono, in primis, gli estremi del delitto di falsa attestazione del privato (di cui lâart.483 c.p.); e però, rimane da chiedersi se questo delitto possa o non concorrere â" quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato- con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dellâatto al quale lâattestazione inerisca ( di cui gli artt. 48 e 479 c.p.). Come anticipato, sussiste innanzitutto, nella fattispecie in esame, il reato di cui allâart. 483 c.p., considerato che nelle due distinte dichiarazioni sostitutive di certificazione. Tizio e Caio hanno falsamente attestato il possesso di un requisito indispensabile x la partecipazione allâappalto.
Presupposto del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e lâesistenza di una specifica norma giuridica che attribuisca allâatto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale. Nella fattispecie in esame il reato di cui allâarticolo 483 c.p. non può ritenersi escluso dalla circostanza che le attestazioni dei ricorrenti sono contenute in autocertificazioni recanti sottoscrizioni non autenticate ma ritualmente prodotte a corredo della istanza principale unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione. Unâulteriore questione che va affrontata è quella di stabilire se il delitto relativo alla falsa attestazione del privato concorra con il delitto di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione delâatto pubblico. Il tema è stato oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen.,ss.uu. 24/09/2007 n.35488).
Le sezioni unite hanno ritenuto di dover ribadire lâorientamento già espresso dalla corte di cassazione del 1995 n. 1827 secondo cui tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dellâart. 48 c.p. colui che ha posto in essere lâatto o lâattestazione non vera.

Da: zimbo16/12/2009 12:45:12
in ke anno si è svolto la prima traccia?xk c'è una sostanziale differ tra il 2003 e il 2004

Da: alia16/12/2009 12:47:59
qualcosa in più sulla seconda traccia????

Da: veronica16/12/2009 12:50:33
la soluzione di alfano sulla prima traccia è la migliore

Da: dani16/12/2009 12:50:37
il testo di alfano a che pagina è?

Da: Valeria 16/12/2009 12:52:06
Mi mandate un parere sulla prima...ma semplice

Da: alfano nota a sentenza16/12/2009 12:52:18
però sono bravo...forza bari...

Da: Valeria 16/12/2009 12:52:21
Mi mandate un parere sulla prima...ma semplice

Da: veronica16/12/2009 12:53:47
alfano ma dove hai preso la soluzione???

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