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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ambito  scherzoso????15/12/2009 17:27:18
quale ambito scherzoso?
è un forum, ma non stiamo certo raccontandoci barzellette!

Da: salerno15/12/2009 17:28:28
ma nico nn hai niente da fare? e tu polentos?

Da: ...15/12/2009 17:28:34
per non parlare di Porzio che era di Napoli...

Da: cico97415/12/2009 17:29:33
ciao salerno!!!

Da: AVVOCATO PICA PICA DELLE MIE CIABATTE15/12/2009 17:29:45
....non riconosco più qst forum...a settembre era già un'altra cosa..

Da: sarparello15/12/2009 17:29:52
1 traccia:

Preliminare alla risoluzione della controversia, appare ineludibile una disamina del principio di correttezza e buona fede.
Inoltre è necessaria una attenta riflessione sul cosiddetto âabuso di dirittoâ, il quale spesso rappresenta uno strumento di violazione dei su enunciati principi, formalmente non contrario ad alcuna previsione normativa.
Il primo aspetto da prendere in esame è regolamentato in più parti nel nostro codice civile ed in generale nel nostro ordinamento giuridico. La regola generale circa il principio di correttezza e buona fede è contenuto nellâart. 1175 c.c., il quale prevede che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La norma rappresenta una clausola aperta e generale del sistema ed è ribadita da diverse previsioni normative, che ne costituiscono diretta applicazione: il principio di correttezza è infatti enunciato da tutta una serie di disposizioni in materia contrattuale, quali ad esempio quelle relative alle trattative (art. 1337 c.c.), allâinterpretazione (art. 1366 c.c.) ed allâesecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), con riferimento ad un ambito che copre sia la fase statica, quanto la fase dinamica del rapporto obbligatorio. La buona fede contrattuale può quindi considerarsi come una species del più generale concetto di correttezza.
Non esaurendosi nei singoli richiami normativi, bensì assumendo valenza programmatica e precettiva, il principio di buona fede è quindi dotato di autonoma rilevanza e si ritiene violato anche aldilà del caso in cui vi sia un comportamento scorretto lesivo di una posizione soggettiva tutelata da una specifica norma. Il dovere di agire secondo buona fede e correttamente, nella fase prodromica di un contratto, durante la sua conclusione e nella sua esecuzione è un principio generale, cui è ispirato il nostro ordinamento.
È evidente che la clausola generale di buona fede e correttezza opera quale criterio di reciprocità imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dellâaltra. Ciò costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge tanto che la sua violazione determina di per sé inadempimento e può comportare lâobbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.
Tali principi di correttezza e buona fede sono direttamente collegati allâart. 2 della Costituzione costituendo una specificazione degli inderogabili doveri di â solidarietà sociale â ivi imposti.
Per lâeffetto il principio di buona fede oggettiva assurge al livello di un autonomo dovere giuridico e, unitamente al principio della correttezza, diventa parametro per verificare se nellâambito delle obbligazioni, dei contratti e dei diritti di credito sia venuto meno il carattere dellâequilibrio e della proporzione mediante un abusivo esercizio del diritto stesso.
Lâapplicazione della clausola generale della buona fede prima di giungere a significativi risultati ha però vissuto un iter travagliato, caratterizzato da alterne vicende che ne hanno depotenziato per diverso tempo la portata innovativa. La giurisprudenza, infatti, ha inizialmente avuto un atteggiamento di chiusura rispetto all'applicazione di un criterio quale quello insito nell'art. 1175, che mal si coniuga con il rigoroso ossequio del principio della certezza del diritto. L'originaria tendenza dei giudici è stata quella di attenersi ad una valutazione legata al principio di legalità in stretto senso formale, senza lasciare troppo spazio all'applicazione di principi legislativi che avessero la forza propulsiva di innovare i precetti giuridici alla luce di esigenze morali.
Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti hanno invece interpretato la regola della correttezza quale parametro che consente una valutazione comparativa degli interessi delle parti con gli adeguati correttivi ad un'applicazione rigorosamente fedele allo strictum ius, sino al punto da individuare nell'art. 1175 c.c. il fulcro della disciplina delle obbligazioni. Ruolo centrale nella svolta ermeneutica del diritto vivente lo ha assunto la lettura coordinata delle norme codicistiche dettate in tema di buona fede contrattuale e la norma costituzionale di cui allâart.2, che richiede che i rapporti interpersonali degli associati siano informati al dovere di solidarietà. In tal modo il principio costituzionale di solidarietà, di cui la buona fede, costituisce specificazione, si pone come valore nel sistema dei rapporti umani ed anche in quello dei rapporti patrimoniali, sicché lâintero sistema delle relazioni deve essere governato dalla lealtà dei soggetti interessati; la solidarietà si può allora considerare una regola di chiusura nella misura in cui garantisce da un lato la realizzazione completa dellâoperazione economica perseguita dalle parti e dallâaltro lâallineamento del regolamento contrattuale alle finalità dâordine sociale perseguite dallâordinamento. La correttezza e la buona fede, quindi, alla luce della lettura imposta dal principio di solidarietà, fungono sia da criterio di integrazione del contratto, sia da limite per le pretese delle parti contraenti. Debitore e creditore sono quindi accomunati da una disposizione di carattere generale che impone loro di comportarsi secondo le regole della correttezza ex art. 1175 c.c. La buona fede sancita in generale a carico dei soggetti del rapporto obbligatorio si specifica nell'obbligo di salvaguardia, che esige da entrambe le parti di salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio. La buona fede si compie in una duplice direzione in quanto nei confronti del creditore fa sì che gli sia vietato di abusare del suo diritto e, nello stesso tempo, lo obbliga ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento; nei confronti del debitore incide nella misura in cui questi è tenuto oltre che ad adempiere alla prestazione dedotta nel titolo, anche a salvaguardare gli interessi del creditore che non sono tutelati specificatamente dal rapporto obbligatorio, ma ne sono comunque connessi. Rispetto alla posizione creditoria, quindi, criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, quindi, è quello dell'abuso del diritto. Con la formula âabuso del dirittoâ si tende ad indicare un limite esterno allâesercizio, potenzialmente pieno ed assoluto, del diritto soggettivo, il cui riconoscimento, come si insegna, implica lâattribuzione al soggetto di una duplice posizione, di libertà e di forza.
Come può evincersi dalla radice etimologica del termine (ab-uti), si ha abuso nel caso di uso anormale del diritto, che conduca il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori della sfera del diritto soggettivo esercitato, per il fatto di porsi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dallâordinamento giuridico positivo. Un siffatto comportamento âabusivoâ costituisce, quindi, un illecito (a seconda dei casi aquiliano o contrattuale, se trattasi, rispettivamente, di diritto reale o di credito), sanzionato secondo le norme generali di diritto in materia.
Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto.
Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale (da ultimo Cass.18 settembre 2009, n. 20106) - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.
È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata. Qualora la finalità perseguita da una delle parti non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.

Compiuta una doverosa premessa teorica sul principio di buona fede e sullâabuso del diritto, procediamo con lâapplicazione delle prospettive esegetiche illustrate, al caso concreto.
Nella fattispecie in esame, il diritto di recesso ad nutum previsto, contrattualmente, a favore della società beta, così come dalla stessa esercitato, pur non violando formalmente alcuna norma positiva, elude i principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza, sostanziandosi nellâesercizio abusivo del diritto ossia nellâesercizio di un diritto volto a conseguire fini diversi ed ulteriori da quelli per i quali era stato conferito, valutato secondo quei parametri precedentemente esposti.
Infatti la società Beta ha esercitato il recesso in modo del tutto disinteressato degli interessi della controparte, decidendo lo scioglimento del rapporto solo perché sono mutate le condizioni generali del mercato, condizioni quindi del tutto esteranee al contratto. La società Beta non ha minimamente preso in considerazione gli interessi e la posizione della società Alfa. Del resto, autorevole dottrina (De Nova) ha affermato che la funzione del recesso nei contratti di durata (come quello di concessione di vendita) sia quello di consentire ad una parte di sciogliersi dal rapporto, o perché sia venuto meno il suo interesse o perché siano modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali. Orbene, nella fattispecie, concreta, non sono variate condizioni contrattuali e nemmeno è indicata una perdita di interesse che possa motivare lo scioglimento del contratto. Anzi, viste le lettere inviate dalla società Beta, risulta del tutto evidente che la stessa recede dal contratto solo perché sono non può modificare il contratto in senso a se favorevole.
Quindi usa lo strumento del recesso dal contratto, per un fine del tutto estraneo a quello per cui era stato previsto. Abusa di un diritto, contrattualmente stabilito, per reggiungere un fine diverso da quello per cui il diritto era stato previsto. 
In tal senso, in caso analogo, si espressa la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente citata (cass. 18 settembre 2009, n. 20106). In detta pronuncia la corte ha avuto modo di stabilire che: âNessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell'imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in questo contesto, l'esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall'autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale. Ed il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell'arbitrio. Di qui il rilievo riconosciuto dall'ordinamento - al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto - ai canoni generali di interpretazione contrattuale.
(â)
Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.â
Pertanto alla luce di quanto osservato appare chiaro che il recesso ad nutum esercitato dalla società Beta appare del tutto illegittimo, poiché esercitato âabusando di un dirittoâ.

Non mi pare che la traccia richieda di esprimersi in ordine alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno

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Da: Romana15/12/2009 17:29:52
...sapete come sta andando a Roma?

Da: saba15/12/2009 17:31:14
Ragazzi mi sapreste dire Napoli chi la correggerà?
grazie

Da: Batman15/12/2009 17:31:43
Attento Nicola che qualche hacker può raggiungere la tua identità. Il resto immagginalo......

Da: ...15/12/2009 17:32:10
quei razzisti di merda di milano...

Da: massimo15/12/2009 17:33:06
domani evitate di scrivere cazzate ed insulti. Pensiamo al parere di penale.
uno per tutti tutti per uno.
Forza e Onore!

Da: ---15/12/2009 17:34:05
come ti permetti?i milanesi non sono razzisti, almeno non tutti.
Io non lo sono, amo il sud

Da: Batman15/12/2009 17:34:46
Attento Nicola che qualche hacker può raggiungere la tua identità. Il resto immaginalo......

Scusate l'errore di prima la fretta gioca brutti scherzi..

Solidarietà a tutti coloro che fino ad adesso sfortunatamente non si sono abilitati

Da: cinzia15/12/2009 17:39:11
c'è qualcuno di voi che ha notizie certe su catania? tipo a che ora finiscono con chi è abbinata? grazie e smettetela di fare queste distinzioni tra nord e sud in fondo, almeno per il momento, apparteniamo allo stesso stato

Da: ...15/12/2009 17:39:49
chiedo venia...ma vedo che qui di razzisti ce ne sono davvero troppi!!!

Da: Contro-moralizzatore15/12/2009 17:45:03
"siete un insilto per quelli che stanno lì 7 ore a rompersi il culo.... io l'esame l'ho passato studiando e con la mia testa ..... siete vergognosi
"

No, tu l'esame l'hai passato perchè hai avuto il culo di essere aggiunto al numero di raccomandati per poter raggiungere la percentuale di promossi decisa in partenza.....

Da: massimo15/12/2009 17:47:51
facciamo tutti pace:
Onore a chi sta sostenendo l'esame.. sia del nord che del sud!
Napoletano doc.
Mi raccomando domani: VINCERE!

Da: ...15/12/2009 17:48:23
amen fratello o sorella!!! mi trovi pienamente d'accordo, è tutto una questione di culo...partendo dalla città dove fai l'esame. e poi qui abbiamo un esempio pratico: nicola

Da: aldo15/12/2009 17:53:31
sono un avvocato.
Ho letto le vostre soluzioni al problema posto nel parere a pg. 865.
Mi paiono corrette, anche se la seconda soluzione è completamente sbagliata.
E' sicurmente migliore la prima, anche se considero ben svolta la terza. In ogni caso, credo che la seconda sia la migliore.
Un grande in bocca al lupo a tutti

Da: loffiero15/12/2009 17:54:16
studiate...e bastaaaaaaaaaaaaa

Da: a che ora finisce napoli?15/12/2009 17:57:07
è importante saperlo, grazie.

Da: @aldo15/12/2009 17:57:15
ma che significa?!

Da: aldo15/12/2009 17:59:19
volgio essere più chiaro.
la soluzione data a pag 865 è completamente corretta o sbagliata non importa

Da: ???15/12/2009 18:01:25
ora sì che è chiaro!

Da: Psyco15/12/2009 18:02:32

@aldo hai tutta la mia solidarietà per il pessimo rapporto avuto con i tuoi genitori e per gli effetti che tale circostanza ha avuto sulle tue capacità relazionali.

Da: FALCIONE15/12/2009 18:03:59
Nicola,il tuo modo di scrivere rivela di che "pasta sei".Un vero avvocato,che ha la "spendita del nome",non usa il tuo linguaggio.Sei una vergogna per la categoria:collocati un sacco di spazzatura come "toga";per il colletto,usa un "pannolino".

Da: il fico15/12/2009 18:05:25
aldo ti pungi

Da: amica15/12/2009 18:06:28
e del parere di penale sapete qualcosa?

Da: io15/12/2009 18:08:00
caro avvocato, ma come fai a dire che la migliore soluzione è la seconda se tre ricghe prima hai detto che era completametne sbagliata?

Da: nuvoletta15/12/2009 18:08:00
di campobasso sapete nulla?????
achi è stato abbinat???

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