>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527195 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>

Da: nicola15/12/2009 15:55:48
PER CIOLA....

vieni qua e fammi un bel pompino.....TROIA.....

Da: babbo natale15/12/2009 15:55:51

2 parere

Il caso in esame impone di affrontare la problematica della rilevanza della condizione di matrimonio apposta ad un testamento. In via generale si può affermare che la volontà testamentaria deve potersi manifestare con la più ampia libertà possibile. Ciò comprende la possibilità per il testatore di apporre eventualmente una condizione, un termine o un modus alle proprie disposizioni testamentarie.
A conferma di tale premessa l’art. 633 c.c. prevede la possibilità di sottoporre a condizione sospensiva o risolutiva le disposizioni a titolo universale o particolare: si osserveranno in tale ipotesi le normali regole in tema di condizione, con riguardo in particolare alla retroattività degli effetti. LA giurisprudenza sottolinea però che in tema di successione testamentaria, possono apporsi all’istituzione di erede soltanto le condizioni sospensive o risolutive che dipendano da un fatto del terzo e si parlerà di cosidetta condizione causale, o dalla volontà dell’erede,  e si tratterà di c.d. condizione potestativa. In nessun caso sarà ammessa una condizione che dipenda, invece, dalla volontà dello stesso testatore, in quanto affinché sui abbia una disposizione di ultima volontà  e si realizzi un negozio mortis causa, è necessario  che lo scritto contenga una manifestazione di volontà del suo autore che rivesta il carattere della definitività, non nel senso che non possa essere revocata, ma che sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata, oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Il successivo art. 634 precisa che non ogni condizione può essere apposta ad una disposizione testamentaria: le condizioni impossibili, o contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume si considerano, infatti, come non apposte. Trattasi della c.d. regola sabniniana, di origine romanistica , ispirata al principio del favore testamenti e rispondente all’obiettivo di tutelare il più possibile la volontà testamentaria., così come espressa dallo stesso de cuius. Per riassumere tale regola si dice, quindi, che le condizioni vitiantur sed non vitiant .
La norma in esame fa però salvo il disposto di cui all’art. 626 c.c. In conseguenza di tale rinvio la condizione impossibile o illecita che sia stata l’unico motivo della disposizione testamentaria, determina la sua nullità, perché l’illiceità della condizione si trasmetterà all’intera disposizione. Al riguardo risulta, pertanto, fondamentale l’accertamento della reale volontà del testatore: se nelle intenzione di questi l’attribuzione dell’eredità e del legato è stata influenzata in maniera determinante dall’evento dedotto in condizione, non troverà applicazione la regola sabiniana e la condizione apposta avrà efficacia invalidante nei confronti dell’intera disposizione. Qualora, invece, in base a tale indagine sulla volontà, non risulti che la condizione abbia assunto un tale ruolo determinante si applicherà il disposto dell’art. 634 c.c. prima parte.
In considerazione del fatto che la volontà di condizionare sarà diversa dalla volontà di attribuire. Riguardo gli effetti dell’impossibilità della condizione, la giurisprudenza precisa che  l’art. 634 c.c. fa riferimento esclusivamente all’ipotesi di impossibilità originaria che colpisca la disposizione testamentaria, ovvero l’impossibilità coeva alla redazione della medesima scheda testamentaria. Qualora, dunque, la condizione diventi impossibile in un momento successivo alla stesura del testamento essa si risolverà in una condizione mancata e non più realizzabile, che in nessun modo potrà essere equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità originaria (Cass. 22/04/2002 n. 5871).
Quanto alle condizioni illecite il codice tipizza alcune condizioni. L’art. 636 si occupa del c.d. divieto di nozze: tale disposizione stabilisce che la condizione che impedisce le prime o l ulteriori nozze è da considerarsi illecita. Tale norma ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio: l’illiceità della condizione si fonda sulla lesione della libertà di contrarre matrimonio, a sua volta espressione della libertà della persona. Con l’apposizione di tale condizione, il beneficiato verrebbe infatti posto dinanzi all’alternativa tra sposarsi ma perdere il lascito ovvero conseguire quest’ultimo ma non sposarsi. E’ evidente la coartazione della volontà di quest’ultimo che verrebbe a realizzarsi in relazione ad una sua scelta di vita.
Sulla base di quanto esposto ciò che occorre stabilire è se la condizione apposta alla disposizione testamentaria che imponga all’istituito di sposarsi possa considerarsi illecita al pari di quella che vieta le nozze, ossia se essa rientri nella disciplina di cui all’art. 636 c.c.
E’ da rilevare che la giur ha per lungo tempo adottato una interpretazione estremamente riduttiva dell’art. 636 c.c. ritenendo affetta da nullità solo la condizione che subordinava l’attribuzione dell’eredità o del legato ad un divieto assoluto di matrimonio. Alla stregua di tale prospettiva si giudicavano valide tutta una serie di disposizioni che, pur non prevedendo il divieto assoluto, tendevano comunque a coartare le scelte di vita del beneficiario, o a spingerle in una determinata direzione.
Con una recente pronuncia però la Suprema Corte ha mostrato di aderire all’orientamento opposto, affermando che ogni condizione che subordina l’attribuzione testamentaria allo stato di coniugato o non coniugato dell’istituito deve ritenersi assolutamente illecita, in quanto espressione della volontà del testatore di coartare in qualsiasi modo anche minimo la volontà e la libera autodeterminazione dell’istituito medesimo (cass. 15/04/2009 n. 8941).
Tali condizioni sono da considerarsi sempre illecite in quanto rappresentano strumenti, anche se indiretti, per forzare o mercificarela libertà del beneficiario, il quale, per conseguire il lascito del testatore, finirebbe con l’eseguire la sua volontà, restringendo la sua scelta ad una persona determinata o appartenente ad una classe sociale e attribuirebbe, in tal modo, alla propria libertà matrimoniale un valore di scambio quale corrispettivo del lascito ricevuto.
Alla stregua delle considerazioni esposte la condizione apposta da Tizio deve considerarsi illecita: rientrando nella previsione dell’art. 634 c.c. essa deve, pertanto, considerarsi come non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo  che abbia indotto il testatore a disporre, ipotesi nella quale risulta nulla l’intera disposizione testamentaria.
Caio potrà pertanto agire in giudizio per sentir dichiarare la condizione come non apposta, ovvero la nullità dell’intera disposizione.

____________________________________

Da: salerno15/12/2009 15:56:06
bravo mah

Da: saba15/12/2009 16:00:19
qualcuno mi sa dire come sta andando a napoli? riescono a copiare e ad andare in bagno?
grazie

Da: nicola15/12/2009 16:01:28
dai dai andiamo in bagno CHE CI INCHIAPPETTIAMO TUTTI....
DAI CIOLA che ti vengo.....TROIA

Da: padiglione 215/12/2009 16:04:26
a napoli è tranquillo fanno fare di tutto specialmente al padiglione 2

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: RC15/12/2009 16:07:57
ci sono novità da reggio??

Da: a bari15/12/2009 16:08:32
a bari quando finiscono e come si stanno comportando?

Da: {}15/12/2009 16:10:35
a nic, certo che se svolgi la "professione" con lo stesso spirito con cui scrivi..

Da: GIADA15/12/2009 16:13:07
....grazie per l'informazione

Da: idoneo15/12/2009 16:13:22
a Bari bene, si parla della vittoria con la juve

Da: ILDE15/12/2009 16:14:43
La traccia di civile sul testamento sembra abbordabile ... forza ragazzi!
Ma Palermo da chi è corretta?

Da: nicola15/12/2009 16:15:37
per []
MI PIACE IL SIMBOLO DELLA GNOCA.....
WLF come dice valentino rossi
ahahahhahahahahahahaha

e cmq sempre merde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: leone15/12/2009 16:16:28
qualcuna sa la situazione bresciana?

Da: Che Schifo15/12/2009 16:17:07
Spero non sia vero che c è gente che riesce a comunicare con l'esterno e riesca ad ottenere le soluzioni. E' uno schifo! Io ho passato l'esame facendomi il mazzo e non dormendo di notte. Altri amici invece sono ancora rinchiusi a scrivere e dovranno concorrere con voi che imbrogliate! Che schifo! Per aver vissuto l'esame, per la fatica che ci stanno mettendo quei miei 15 amici che lo stanno rifacendo per la terza volta e per la mia morosa che lo sta facendo per la prima, spero che voi che imbrogliate veniate beccati e denunciati!!!!

Da: Avv15/12/2009 16:19:04
E voi sareste avvocati?Mah...

Da: alfredo15/12/2009 16:21:05
complimenti per il linguaggio forbito ed aulico,dovresti vergognarti!
e meno male che sei un avvocato, almeno io dall'alto del mio diploma e senza essermi ammazzato la vita sui libri ho vinto un concorso (onestamente!!) e non ho bisogno di cercarmi clienti per arrivare a fine mese,  mi accontento dei miei 2.800 euro mensili, ah... dimenticavo pur non essendo un laureto mi ritengo molto più educato di qualche avvovato scoppiato che senza un soldo( perchè mi rifiuto di credere che un esemlare come te riesca ad ispirare professionalità) e con tanto odio dentro, svilisce una professione un tempo nobilissima. povera categoria!!!! Ecco perche ci si rivolge sempre a legali molto anziani e alcuni giovani fanno la fame, perchè hanno perso lo stile che in questa professione è indispensabile.

Da: idoneo15/12/2009 16:21:09
propongo di denunciare i i msg di questo forum alla magistratura e alla polizia postale, è una vergogna!!!

Da: nicola15/12/2009 16:21:13
IPOCRITI
siete tutti dei pezzi di merdi
CHI PASSA E' FURBO e chi non passa è uno sfigato..
pertanto il fine giustifica i mezzi...imbrogliate a più non posso se riuscite.....
PER CIOLA: ribadisco sei sempre una TROIA

Da: leone15/12/2009 16:22:06
rispondo a che schifo!
Non so chi tu sia ma la cosa più vergognosa sono quelli come te che portano sfortuna agli altri. Magari tu hai avuto un culo pazzesco a passarlo ma c'è gente che è la terza volta che lo fa. Vorrei vedere te al loro posto. Secondo me non considereresti questo così vergognoso.

Da: ILDE15/12/2009 16:22:42
Palermo da chi è corretta?

Da: ------15/12/2009 16:24:41
Qualcuno ha parlato dell'art. 551 c.c.????

Da: mari15/12/2009 16:25:01
è giusto il secondo parere ????

Da: salerno15/12/2009 16:29:57
ma che ci state a fare in questo forum se siete pronti solo a criticare? cavolo vergognatevi e lavorate voi che già avete passato l'esame... ah poveri noi vi fate chiamare Professionisti....

Da: nicola15/12/2009 16:33:26
PER SALERNO

senti MERDA zitto e fatti i kazzi tuoi...pensa passarlo SFIGATO.....

sempre tutti MERDE siete
Avv. N.S.

Da: Per Nicola15/12/2009 16:34:15
Sarai pure avvocato ma sei un gran maleducato!Adesso mi vergogno di essere avvocato anch'io....

Da: ILDE15/12/2009 16:34:37
Ma allora degli ABBINAMENTI NON SI SA NULLA?

Da: praticanti ancora per poco15/12/2009 16:34:52
grazie a tutti quelli che danno una mano,
vfc a tutti gli altri!!!!!!!!

Da: per Alfredo15/12/2009 16:35:10
sei avvocato?
no?
ah giusto, non lo sei
bene
e allora non dovresti parlare di un mondo che non conosci, non fai una bella figura cercando di dire agli altri cosa fare se manco sai di cosa parli..non trovi?
Sai cosa si intuisce dal tuo messaggio? che qualcuno che vorrebbe che le regole fossero rispettate o che, QUANTOMENO, non si esagerasse nel definire il concetto di "aiutino", svilisce la professione

non so in che mondo vivi tu ma..beh..è curioso come ragionamento
non credi?!

ho tentato di dire, ma evidentemente senza troppo successo leggendoti, che dopo aver postato un sacco di roba, c'era ancora qualcuno che - DOPO BEN 3 O 4 ORE DALLA DETTATURA - si aspettava il parere completo
e santo cielo..il problema è quando non hai il materiale per redigere il parere o l'atto, non quando ce l'hai e ti aspetti che qualcuno faccia il parere per te..è anche poco dignitoso, non credi?

ah non hai fatto il concorso, non sei avvocato, ergo non puoi saperlo..

Da: avv.tripodi.carmela@libero.it15/12/2009 16:35:16
Ecco perchè verranno bocciate 10000 persone, sono le diecimila persone che fanno lo stesso parere!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>


Torna al forum