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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: X "che schifo"15/12/2009 16:35:18
Io ho il mio ragazzo che lavora come un matto da ben 3 anni, ha fatto l'esame l'anno scorso e non l'ha passato, studia sempre, non ha mai smesso, di giorno lavora, fa atti, pareri, etc e di notte studia... Io penso che un aiuto, una botta di culo, forse se li merita...come tutti quelli che si sono sfondati!!!!
Ragazzi, aiutiamo aiutiamo aiutiamo!!!!!

Da: bari15/12/2009 16:36:43
qualcuno sa a che ora finiscono???

Da: avv.tripodi.carmela@libero.it15/12/2009 16:37:45
esatto, una volta ricevuto il materiale, basta, non dovete essere capre e scrivere tutti lo stesso atto. è ovvio che vi segano.

Da: wow complimenti!15/12/2009 16:38:03
questo si che si che è "linguaggio giuridico"...ma quanti anni avete? ma siete davvero laureati? mah...

Da: salerno15/12/2009 16:40:55
caro nicola nn offendere io ti ho semplicemente detto che se nn ti va di aiutare che ci stai a fare qua? io cmq sn una donna no un pezzo di merda... magari quello puoi esserlo tu...
cmq noi cerchiamo di aiutare nel limite del possibile del persone a noi care e poi basta con questa ipocrisia o magari hai paura che ti possano rubare qualche cliente ???

Da: per tutti15/12/2009 16:42:23
ma davvero credete che il "nicola" della situazione (e come lui tanti altri oggi in questo furm) sia davvero un avvocato?!..ahahaha..figuratevi...è uno sfigato che non ha altro da fare nella vita che perdere tempo su internet, mi stupirei se avesse la quinta elementare!!!però è piacevolmente ridicolo, mi fa troppo ridere!

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Da: LUNA15/12/2009 16:44:25
Vi posto lo svolgimento ed opinioni per la seconda traccia:
SENTENZA 8941/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Svolgimento
Il settore del diritto delle successioni offre spunti di grande interesse in quanto, se è vero che sul piano degli assetti teorici è uno dei più fedeli alla tradizione, comunque si trova a fare i conti con un’attività interpretativa e delle prassi applicative spesso mutevoli.
Il caso proposto consente di affrontare la questione relativa alla validità della condizione apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa,alla circostanza che l’istituito contragga un nuovo matrimonio.
Nel caso di specie, difatti, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore di due figli Caio e Sempronia, manifestando la volontà di attribuire, alla sua morte, a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma, via delle Rose, ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma, via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.
Nell’atto testamentario, tuttavia, veniva aggiunta la seguente condizione: «qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni, ad eccezione della casa di via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, alla quale sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, in considerazione del fatto che essa è madre di due figli».
Ora, se è vero che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è anche vero che sottoporre le disposizioni testamentarie ad una condizione sospensiva o risolutiva pone problemi interpretativi circa l’illiceità ed impossibilità o meno della condizione apposta. La libertà del testatore, salvaguardata dal legislatore con regole particolarmente rigorose tanto sotto il profilo della spontaneità quanto della determinazione sia del contenuto testamentario sia dei suoi destinatari deve in ogni caso misurarsi con la liceità della condizione, sospensiva o risolutiva, apposta alle stesse disposizioni.
Le disposizioni specifiche dettate per il testamento devono mantenere il rispetto della c.d. regola sabiniana, in base alla quale la condizione impossibile o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta, operando il favor testamenti (art. 634 cod. civ.), salvo che essa sia stata il motivo unico della disposizione, cui, in siffatta ipotesi, si comunica la nullità della condizione (art. 626 cod. civ.).
La giurisprudenza di legittimità al pari della dottrina tradizionale, in un primo momento, nel tentativo di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'art. 636, primo comma, cod. civ., secondo la quale la condizione che ponga all'istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent. n. 2122 del 1992).
Tuttavia con la pronuncia 8941/2009 i giudici del Supremo collegio si sono discostati dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che aveva sempre interpretato il disposto dell'articolo 636 del Cc - sul divieto di condizionare l'attribuzione a titolo di erede o di legato alla mancata celebrazione delle nozze - in modo piuttosto angusto, ritenendo di accedere a un più ampio perimetro applicativo del divieto, da rintracciare però nella previsione generale dell'articolo 634 del Cc. A tale risultato i giudici sono pervenuti essenzialmente sulla base di una nuova lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte, maggiormente rispettosa delle libertà fondamentali dell'individuo, tra le quali la libertà di accedere o meno al vincolo matrimoniale, che si è giudicata prevalente rispetto alla salvaguardia della libertà testamentaria.
Il Collegio, infatti, ha ritenuto di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, come una opzione che limita la libera esplicazione della propria personalità.
Secondo la Corte suprema, difatti, la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga o meno matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria.
In conclusione, alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile, può sostenersi come nel caso di specie la condizione apposta dal testatore nei confronti del figlio Caio, debba considerarsi per non apposta in quanto limitativa della libertà di Caio nella propria scelta di contrarre o meno matrimonio.
Si tratta, quindi, di tutelare la libertà di autodeterminazione dell’individuo nell’adozione delle scelte attuative del proprio progetto di vita, inteso precipuamente nella sua accezione
esistenziale.
Sulla base di queste decisioni può dunque sostenersi che la prospettazione di un vantaggio economico, la cui acquisizione sia subordinata ad un predeterminato comportamento fortemente connesso alla dimensione intima ed esistenziale del soggetto condizionalmente beneficiato, costituisce â€" anche se indirettamente â€" una
coartazione della volontà individuale, di per sé idonea a ledere la dignità personale che, nell’attuale contesto costituzionale, deve riconoscersi quale vertice assiologico dell’intero sistema, sia con riguardo alla funzione
giurisdizionale , sia in riferimento al concreto esercizio dell’autonomia privata.
***
oppure sempre per la II Traccia
La soluzione del quesito proposto postula ,preliminarmente,l’esame dell’istituto del testamento, della condizione quale suo elemento accidentale e del prelegato.
Ai sensi dell’art 587cc, il testamento è un atto revocabile col quale talun dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo successivo alla sua morte,ovvero detta disposizioni di carattere nn patrimoniale.Dunque una pluralità di disposizioni testamentarie che manifestino distinte volontà in riferimento a singoli beni o interessi a carattere nn patrimoniale può essere racchiusa nell’unico atto del testamento.Ciascuna disposizione avrà propria autonomia sostanziale ,sicchè troverà applicazione il principio vitiatur sed non vitiat.La volontà testamentaria può e deve esplicarsi nel modo più ampio possibile e quindi pure attraverso la apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva che sia. Prelegato è,invece ,il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi.Costui pertanto cumula le due qualità di coerede e di legatario( tale ,tra l’altro,è chi succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati,e quindi nn in una quota dell’intero patrimonio ,come l’erede).
Ciò premesso,nel caso di specie Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore di due figli,Caio e Sempronia ,attribuendò altresì a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma ,via delle Rose, ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma ,alla via dei Garofani e nominandoli,per il rsto, eredi universali.Tizio però apponeva al testamento anche una condizione:se al momento dell’apertura della sua successione il figlio Caio nn si fosse risposato, in sostituzione della legittima gli avrebbe lasciato l’usufrutto generale vitalizio della medesima casa di via delle Rose nonché di tutti gli altri beni,ad eccezione della casa di via dei Garofoni,assegnata alla figliaSempronia,alla quale sarebbe stato devoluto ,siccome madre di due figli,pure la nuda proprietà degli altri beni.Ora,ferma la piena libertà di testare,le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte ad una condizione sospensiva o risolutiva ,purchè,anzitutto,questa nn sia impossibile o contraria all’ordine pubblico, perché , altrimenti, ritenuta come nn apposta , operando all’uopo il favor testamenti di cui all’art.634cc,a meno che essa nn sia stato il motivo unico della disposizione,caso per cui , si DETERMINA LA NULLITà DELLA STESSA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA (art 626cc)Condizioni illecite sono tipizzate all’art 635 cc(condizione di reciprocità) e all’art 636cc(divieto di nozze).La giurisprudenza di legittimità al pari della dottrina tradizionale, in un primo momento, nel tentativo di salvaguardare il più possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'art. 636, primo comma, cod. civ., secondo la quale la condizione che ponga all'istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent. n. 2122 del 1992).
Tuttavia con la pronuncia 8941/2009 i giudici del Supremo collegio si sono discostati dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che aveva sempre interpretato il disposto dell'articolo 636 del Cc - sul divieto di condizionare l'attribuzione a titolo di erede o di legato alla mancata celebrazione delle nozze ritenendo di accedere a un più ampio perimetro applicativo del divieto, da rintracciare però nella previsione generale dell'articolo 634 del Cc. A tale risultato i giudici sono pervenuti essenzialmente sulla base di una nuova lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte, maggiormente rispettosa delle libertà fondamentali dell'individuo, tra le quali la libertà di accedere o meno al vincolo matrimoniale, che si è giudicata prevalente rispetto alla salvaguardia della libertà testamentaria.
Il Collegio, infatti, ha ritenuto di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, come una opzione che limita la libera esplicazione della propria personalità.
Secondo la Corte suprema, difatti, la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga o meno matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria.
In conclusione, alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile, può sostenersi come nel caso di specie la condizione apposta dal testatore nei confronti del figlio Caio, debba considerarsi per non apposta in quanto limitativa della libertà di Caio nella propria scelta di contrarre o meno matrimonio.           

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Il settore del diritto delle successioni offre spunti di grande interesse in quanto, se è vero che sul piano degli assetti teorici è uno dei più fedeli alla tradizione, esso si trova a fare i conti con un’attività interpretativa e delle prassi applicative spesso mutevoli.
Il caso proposto consente di affrontare la questione relativa alla validità della condizione apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga un nuovo matrimonio.
Nel caso di specie, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli Caio e Sempronia, manifestando la volontà di attribuire, a titolo di prelegato al figlio Caio, un appartamento in Roma, via delle Rose, ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma, via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.
Nell’atto testamentario, tuttavia, veniva aggiunta la seguente condizione: «qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni, ad eccezione della casa di via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, alla quale sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, in considerazione del fatto che essa è madre di due figli».
Ora, se è vero che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è anche vero che sottoporre le disposizioni testamentarie ad una condizione sospensiva o risolutiva pone problemi interpretativi circa l’illiceità ed impossibilità o meno della condizione apposta. La libertà del testatore, salvaguardata dal legislatore con regole particolarmente rigorose tanto sotto il profilo della spontaneità quanto della determinazione sia del contenuto testamentario sia dei suoi destinatari deve in ogni caso misurarsi con la liceità della condizione, sospensiva o risolutiva, apposta alle stesse disposizioni.
Le disposizioni specifiche dettate per il testamento devono infatti garantire il rispetto della c.d. regola sabiniana, in base alla quale la condizione impossibile o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta, operando il favor testamenti (art. 634 cod. civ.), salvo che essa sia stata il motivo unico della disposizione, cui, in siffatta ipotesi, si comunica la nullità della condizione (art. 626 cod. civ.).
La giurisprudenza di legittimità, in un primo momento, nel tentativo di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'art. 636, primo comma, cod. civ., secondo la quale la condizione che ponga all'istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., n. 2122 del 1992).
Tuttavia con la pronuncia n. 8941/2009 i giudici del Supremo collegio si sono discostati dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che aveva sempre interpretato il disposto dell'articolo 636 del Cc - sul divieto di condizionare l'attribuzione a titolo di erede o di legato alla mancata celebrazione delle nozze - in modo piuttosto angusto, ritenendo di accedere a un più ampio perimetro applicativo del divieto, da rintracciare però nella previsione generale dell'articolo 634 del Cc. A tale risultato i giudici sono pervenuti essenzialmente sulla base di una nuova lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte, maggiormente rispettosa delle libertà fondamentali dell'individuo, tra le quali la libertà di accedere o meno al vincolo matrimoniale, che si è giudicata prevalente rispetto alla salvaguardia della libertà testamentaria.
Il Collegio, infatti, ha ritenuto di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, come una opzione che limita la libera esplicazione della propria personalità. In via di principio, si è infatti detto, la prospettazione di un vantaggio economico, la cui acquisizione sia subordinata ad un predeterminato comportamento fortemente connesso alla dimensione intima ed esistenziale del soggetto condizionalmente beneficiato, costituisce â€" anche se indirettamente â€" una coartazione della volontà individuale, di per sé idonea a ledere la dignità personale che, nell’attuale contesto costituzionale, deve riconoscersi quale vertice assiologico dell’intero sistema, sia con riguardo alla funzione giurisdizionale, sia con riferimento al concreto esercizio dell’autonomia privata.
Sulla base di questo principio la Corte ha stabilito che la condizione apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga o meno matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera come non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo che ha indotto il testatore a disporre, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
In conclusione, alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autore responsabile, può sostenersi che nel caso di specie la condizione apposta dal testatore nei confronti del figlio Caio debba considerarsi come non apposta in quanto limitativa della libertà di Caio nella propria scelta di contrarre o meno matrimonio.



Da: ct15/12/2009 16:44:34
a che ora finiscono a catania? da chi è corretta?

Da: nicola15/12/2009 16:45:33
per SALERNO....
bene bene allora sei una puttanella salernitana presumo....povera sfigata terronazza studia e pensa a passare l'esame..
IO HO STUDIATO E l'ho passato con mezzucci vari (tipo ricopiando il bigliettino con la relata di notifca messo in mezzo alle mutande tec....)

Quindi andate tutti a fanculo merde di praticanti

Da: amica15/12/2009 16:47:21
ma sapete da chi è corretta Lecce? ho saputo da torino è attendibile?

Da: per Alfredo, wow complimenti, etc15/12/2009 16:48:27
il problema che pongo io è questo: visto che mi sembra regola di buon senso conservare almento un'ora dalla fine della prova per ricopiare con grafia leggibile..se mi si chiede il parere dopo 3 o 4 ore dalla dettatura e nel frattempo ti è stato postato tutto il postabile, vuol dire che non hai fatto una mazza per 3 o 4 ore aspettando che arrivasse dal cielo la soluzione
il che significa che tu (generico) candidato ti sei ridotto alle ultime due ore (o meno) su 7 disponibili
ora
sono io che svilisco la professione ???!?!?

ah, per "wow complimenti" mi son laureato a 23 anni e son diventato avvocato dopo la prima prova con 108 complessivo

ma in effetti volevo semplicemente rispondere alla tua domanda: si, sono laureato e ho 28 anni

Da: ...15/12/2009 16:49:49
evidentemente c'era molto spazio nelle tue mutande...

Da: RC - concordo con avv. tripodi15/12/2009 16:50:33
Concordo con l'avv. tripodi (mi sembra cognome delle mie parti)

dopo aver passato una mezz'oretta sul forum capisco tante cose, soprattutto perchè così alta la % di bocciati.

E' pacifico che in qualche modo questi elaborati che trovo sul forum arrivano ai candidati seduti nelle varie sedi.
Per quanto ognuno possa sforzarsi di personalizzare il proprio compito, è inevitabile che chi legge si accorge che la fonte è unica per una stragrande maggioranza di candidati, soprattutto se poi non si presenta la brutta copia (o la si presenta palesemente incompatibile con la bella) ....si firma la propria bocciatura

Da: Che Schifo15/12/2009 16:50:49
Ripeto: spero sia una solo una bufala il fatto che qualcuno all'interno riesce ad ottenere i compiti risolti.
Suggerendo lo scritto a chi lo chiede sui forum non si fa la fortuna degli amici e delle persone care che sostengono l'esame. Anzi, li costringe a conocorrere con gente che, forse, non sa scrivere di diritto e che, pertanto, mai potrebbe sperare di passare l'esame. Quindi, non si tratta di fortuna o di benevolenza divina. Si tratta di atti illeciti ai danni di tutti coloro che lavorano, studiano e a 30 anni rischiano di dover rinunciare al titolo che hanno rincorso per almeno 10 anni.
L'esame è difficile e le commissioni spesso ingiuste. Questo lo sappiamo tutti. Però, una cosa è essare bocciati ingiustamente, un'altra è vedere IMBROGLIONI promossi al nostro posto quando, agli orali, le commissioni sono portate a bocciare perchè troppi sono stati i promossi agli scritti.
Non credo si possa giustificare in alcun modo il comportamento che trascende le regole "della concorrenza" tra candidati.

Da: Padania Libera15/12/2009 16:52:17
Terroni di merda! Sempre a cercare di fregare e fottere il prossimo! Mi fate schifo!

Da: ciccina15/12/2009 16:52:35
la relata nn è un atto dellavv. ma un atto dell'uff. giud....nn credo proprionti abbiano promossa.... BUFFONAAAAAAAAAAAA

Da: andromeda15/12/2009 16:53:41
ma davvero palermo è corretta da catanzaro???

Da: Francesco15/12/2009 16:54:26
Credo che Nicola da avvocato quale è non ha nulla da fare se non insultare chi è impegnato a fare l'esame di stato.
Anche io sono avvocato ed ho avuto la fortuna/merito di superare l'esame la prima volta.
Ho molto rispetto per chi è impeganto in questo momento e vi sono vicino.
Forza ragazzi! Anzi forza colleghi...
E a Nicola dico..."pensa a fare l'avvocato"...!

Da: LUNA15/12/2009 16:54:54
Messaggio per Nicola ed altri...volgari

Ma è possibile mai, che ogni mezzo di comunicazione deve essere svilito così, utilizzando turpiloqui vari?
Avvocati e non, questi sono i professionisti di domani? Che il cielo ci aiuti

Da: vitanimata cz15/12/2009 16:57:30
per padani....tuti voi cari padfani e romani, e padovani.... venite afare l'esame nellle nostre sedi...precisamente nelle terre dei terroni...QUINDI STATE UN PO ZITTI!!!

Da: per quel cazzone di padania libera15/12/2009 16:57:41
MEGLIO ESSERE TERRONE CHE AVERE UN ACCENTO DA COGLIONE!

Da: LECCE15/12/2009 16:57:51
TORINO corretta da VENEZIA....mi sapete dire di LECCE?????

Da: saruzzo15/12/2009 16:57:59
figlio di puttana i meridionali si sono sempre chiappettati i polentoni come te fottiti !!!!

Da: CASSAZIONISTA15/12/2009 17:01:18
Sig. NICOLA
ho letto con orrore e disgusto il suo messaggio 15.12.2009 ore 16,45,33 mi auguro che Lei non sia veramente un avvocato, ma anche se avesse conseguito il titolo non lo meriterebbe... si vergogni di apostrofare una donna e una mia collega, come è una praticante, con degli epiteti che un professionista ma anche una persona minimamente non rivolgerebbe mai nemmeno a una vera meretrice.
Le consiglio di studiare il reato di ingiuria applicato ai forum presenti in internet. A lei non la saluto. Alla dottoressa nominata SALERNO vaglio solo dire, dall'alto dei miei 60 anni, coraggio prosegua nel suo percorso e ricordi il sommo poeta "non ti curar di lor, ma guarda e passa"

Da: Francesco15/12/2009 17:01:45
ragazzi padania libera è un deficente che non rappresenta i settentrionali...
meglio non commentare la stupidità...

Da: salerno15/12/2009 17:01:54
mamma mia ora passiamo addirittura ad offendere l'Italia con queste critiche poco costruttive..io condivido cn te che schifo, che sei l'unico che merita risposta, dicevo condivido con te che bisogna impegnarsi e metterci le proprie forze nelle cose ma se si può magari cn un supporto aiutare chi fa un esame e che già di suo magari è agitato specie per ragazze giovani io nn ci trovo niente di male.. fossero poi solo questi i gravi imbrogli... magari neanche riescono a vedere gli aiuti che vengono loro mandati... voglio invece rispondere a Nicola, io posso essere anche terrona ma ho un cuore no una pietra..per quando riguarda essere o non essere troia questi sono problemi miei pensa a tua moglie o alla tua sorellina se lo sono magari ora tu stai qua a discutere cn noi e loro magari stanno facendo altro...

Da: nicola15/12/2009 17:02:05
...io qui sono il RE...e voi delle merde....
dall'alto del mio titolo vi dico che io i terroni li impiccherei tutti per i coglioni...
e le terroncelle le scoperei tutte a pecorina...scusate per la rima....

VIVA CHI BARA perchè questa è l'esame dove vince sempre il + furbo
ahahahhahahahahahahhahaha

Da: anonimo15/12/2009 17:04:57
ragazzi la relata di notifrica quando si fa l'atto se viene inserita è qualcosa in più e viene valutata molto bene
non capisco coloro che insultano.
l'esame è una lotteria.
in bocca al lupo a tutti

Da: ida15/12/2009 17:05:22
chiedo scusa, ma qualcuno sa come stanno andando le cose a roma?qualcuno ha finito?grazie per le risposte

Da: ...15/12/2009 17:07:06
vabbè è assodato...nicola ce l'ha piccolo!!!

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