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Da: leghista12/02/2010 17:08:59
Forse vuoi alludere alle CONCLUSIONI!
Va a lavurar terrun.

Da: leghista12/02/2010 17:13:32

...avete ragione sono stupido, ma si sa la mamma dei cretini è sempre incinta! sono anche ignorante, brutto e sfigato!

Da: leghista12/02/2010 17:14:39
e sono anche frocio

Da: sabina per gangano12/02/2010 17:18:10
in questo forum sei uno dei pochi che scrive con cognizione di causa.... mi raccomando tienimi informata sull'andamento delle correzioni di Firenze. Ci terrei tanto quest'anno a superare l'esame... non è la prima volta che lo faccio!!!!

Da: Giuliood12/02/2010 17:45:32
Vorrei chiedere un favore a un qualunque collega di Torino.
Ho dimenticato di sottoscrivere la citazione ma ho apposto la firma in calce alla procura per autenticazione della firma di Caia.
In tal caso la Giurisprudenza ritiene l'atto validamente sottoscritto.
Vorrei sapere se, comunque, i commissari di Torino lo riterranno un errore.
Grazie a chi vorrà rispondermi.

Da: Giorgio per Giuliood12/02/2010 18:11:03
Per opinione unanime, si ritiene che quando il vizio investa l'atto nella sua ESISTENZA non possa operare alcuna sanatoria. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza convengono nel ritenere che l'unico caso di citazione inesistente sia costituito dal DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE: questa, infatti, è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicchè il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.
Da parte sua, la Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere INSUSSISTENTE il difetto di sottoscrizione quando il procuratore abbia sottoscritto soltanto l'autenticazione della firma (Cass. n. 802/87) atteso che in tal caso la firma del difensore ha duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l'autografia del mandato (Cass. n. 4617/04) e quando la firma manchi solo nella copia notificata alla controparte.

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Da: Giuliood12/02/2010 18:14:36
Giorgio, ti ringrazio e sapevo quello che hai scritto, ma mi stò arrovellando il cervello pensando che forse i commissari di Torino lo riterranno comunque un errore.

Da: Giuliood12/02/2010 19:50:17
TRIBUNALE DI (RESIDENZA DI CAIA)
ATTO DI CITAZIONE
per Caia, nata a...il....(cod. fisc......) e residente in.....via.....n......elettivamente domiciliata in.... via.....n....presso lo studio dell'avv.....dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto.
contro
Hotel delle Rose, in persona del legale rappresentante.......con sede in Bellavista, via...n...
IN FATTO
In data... i sigg.ri Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno presso l'Hotel delle Rose, sito in località Bellavista, per il periodo dal 20 Settembre al 29 Settembre.
Il prezzo del soggiorno, pattuito nella somma di €...., veniva versato al momento della conclusione del contratto.
In data 19.9.09 Tizio decedeva.
Con missiva del .... a firma del sottoscritto procuratore, Caia richiedeva la restituzione della somma di € ... all'Hotel delle Rose, manifestando il suo sopravvenuto disinteresse al soggiorno nell'albergo.
Con missiva del ... il legale rappresentante dell'Hotel delle Rose negava la disponibilità a restituire a Caia la somma pagata dichiarandosi disponibile ad eseguire la propria prestazione.
IN DIRITTO
Deve ritenersi sussistente il diritto di Caia alla risoluzione del contratto e all'attivazione dei conseguenti rimedi restitutori della prestazione già eseguita.
Infatti Caia versa nell'impossibilità di fruire della prestazione dedotta in suo favore nel contratto, prestazione consistente nel soggiornare insieme a Tizio nell'Hotel delle Rose.
Lo scopo di Caia era quello di concedersi un periodo di riposo e di svago insieme a Tizio.
Il decesso di quest'ultimo ha determinato il venir meno di ogni interesse di Caia alla fruizione del periodo di vacanza.
La finalità di Caia non può considerarsi un motivo interno del contraente ed in quanto tale irrilevante sulla sorte del contratto, ma si inserisce nella causa concreta del contratto stesso.
Il venir meno della possibilità per Caia di godere di tutte quelle utilità di carattere non patrimoniale attinenti alla sfera del benessere fisico e psichico, insite nella finalità turistica che caratterizza il contratto concluso, determina l'impossibilità di continuare a ritenere la causa del contratto stesso ancora esistente.
L'originaria mancanza della causa, elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità (art. 1418 c.c.).
Se è vero che manca una specifica norma che preveda gli stessi effetti in caso di sopravvenuta mancanza della causa, è altrettanto vero che la Suprema Corte ha ritenuto esperibile, in tal caso, il rimedio della risoluzione del contratto con conseguente restituzione della prestazione già eseguita.
Occupatasi di una fattispecie simile la Corte di Cassazione ha sostenuto la valenza dei principi esposti affermando che la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore, per causa a lui non imputabile è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale o parziale impossibilità si esecuzione della medesima (cfr. Cass. civ. 16315/07).
In un'altra sentenza la Corte è pervenuta alla medesima conclusione ritenendo che ricorresse un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La Corte ha affermato che "l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibilel'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno..."(Cass. civ. 26958/07).
Alla luce di questi principi, affermati anche dalla Suprema Corte è indubitabile la sussistenza del diritto di Caia ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso della prestazione eseguita.
Per tutto quanto suesposto Caia, come in epigrafe rappresentata e difesa
CITA
l'Hotel delle Rose, in persona del legale rappresentante ... con sede in Bellavista, via ..., n. ... a comparire innanzi al Tribunale di (residenza di Caia) all'udienza del ... ore di rito, con invito a costituirsi entro venti giorni prima della predetta udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che ove non si costituisca si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito
A) dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto stipulato in data ... tra Tizio e Caia, e l'Hotel delle Rose;
B)condannare l'Hotel delle Rose al pagamento della somma di € ... a tyitolo di restituzione del prezzo pagato, oltre interessi a partire dal ...
C) condannare l'Hotel delle Rose a pagare le spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria
Si riservano le richieste istruttorie nei termini di legge ed all'esito delle avverse difese.
Si deposita
1) copia contratto di soggiorno;
2) certificato di morte di Tizio;
3) missiva di messa in mora a firma del sottoscritto procuratore;
4) fattura n. ... emessa in data ... dall'Hotel delle Rose a fronte del pagamento effettuato;
5) missiva a firma del legale rappresentante dell'Hotel delle Rose.
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di € ....
PROCURA
Delego l'avv. ... a rappresentarmi in ogni stato e grado del presente giudizio conferendogli le più ampie facoltà di legge ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare somme in pagamento, farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ... , via ..., n ... .
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03
firma di Caia
è autentica
firma avv....
RELATA DI NOTIFICA

Da: Giuliood12/02/2010 19:53:28
Questo è la mia prova del terzo giorno.
Non ho cambiato una virgola.
Io penso che dato il contesto in cui si svolgono le prove sia pure troppo.
Se volete, datemi un parere.

Da: per giuliood12/02/2010 20:16:17
io l'ho fatto esattamente uguale a te..

Da: x giuliood12/02/2010 20:32:52
Hai fatto sicuramente un buon lavoro, peccato che ti sei dimenticato data, luogo e firma dell'avv. Questa distrazione potrebbe costarti qualche voto in meno, ma non l'insufficienza.

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 09:11:18
X Giuliood

Ho letto il tuo atto. La parte in diritto è, a mio parere, ben fatta e scorrevole e gradevole.
Avrei, però, due osservazioni:

1) mi pare che manchi la dichiarazione dell'indiritto email o del numero di fax dove ricevere le comunicazione (poco male)
2) la conclusione mi lascia perplesso. "dichiarare, con sentenza costitutiva, la risoluzione del contratto" a mio avviso è un ossimoro: la dizione corretta in caso di richiesta di una sentenza costituitiva è "risolvere il contratto ...". Inoltre, mi pare che per giurisprudenza consolidata la sentenza che accoglie la risoluzione per impossibilità sopravvenuta sia dichiarativa e non costitutiva.

Per quanto concerne la mancata sottoscrizione, spero e mi auguro che la considerino una mera distrazione dovuta alla stanchezza ed al caos ... ma se così non fosse, non credo che avranno nè il tempo nè la voglia di andare a verificare cosa preveda la giurisprudenza e si baseranno sugli umori del momento.

Da: Estè X GIULIOOD13/02/2010 10:27:26
complimenti per il tuo elaborato. ho letto solo la parte in diritto e a mio modesto avviso è ineccepibile. Io, invece, sono partita da adamo ed eva parlando dei contratti atipici passando poi alla causa in astratto in concreto e poi ancora alla risoluzione spiegando perchè è ammessa. con il supporto poi della sentenza risolutiva ho quindi rilevato il diritto di Caia ad ottenere la restituzione della somma versata. In un atto in studio non avrei mai di certo seguito un iter così lungo ma queste sono state le direttive del corso di preparazione all'esame. Non so che dire.....

Da: Realista13/02/2010 10:44:12
Estè, io ho proceduto come te: non ho parlato degli atipici ma per introdurre la causa in astratto sono partito da Emilio Betti :-) e per la causa in concreto ho iniziato dalla sentenza del 2006.
L'ho fatto anche perchè la traccia chiedeva di "illustrare gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie"

Spero che venga apprezzato e mi fa piacere che in qualche corso abbiano dato simili istruzioni .... ma c'è anche chi mi ha detto il contrario e sono d'accordo che la parte in diritto di giuliood sia fatta molto bene.


Da: esté x Realista13/02/2010 11:05:25
mi consola che qualcuno abbia seguito, anche a grandi linee, questa sequenza logica!! Al corso di preparazione ci hanno detto che dobbiamo spiegare tutto senza dare nulla per scontato: istituti e passaggi nello sviluppo sia del parere che dell'atto. I tutor ci hanno detto di far così perchè i commissari vogliono capire se dietro ad un elaborato c'è un minimo di preparazione teorica oltre che pratica... Per la valutazione che verrà poi fatta in concreto che dire,.... siamo nelle mani della dea bendata.....

Da: Realista13/02/2010 11:22:31
Estè, spero che tu e i tuoi docenti abbiate ragione perchè, in vertà, io avrei sentito opinioni difformi. In particolare, mi è stato detto che l'iter da te indicato e da noi seguito sia l'ideale per i pareri ma non per l'atto dove, ivece, sarebbe opportuno andare direttamente "al sodo".
La mia, tuttavia, è stata una scelta consapevole e ponderata poichè conoscevo benissimo sia la sentenza del pacchetto turistico sia la diatriba tra causa in astratto e causa in concreto (avevo letto un interessante saggio di tale Giovannoni, trovata su internet). Poichè nella mia Cda pareva di essere al mercato e praticamente tutti, dopo un pò, sapevano la soluzione a grandi linee, ho ritenuto più opportuno redigere un atto che potesse consentirmi di evidenziare una particolare conoscenza dell'argomento, anche in considerazione del fatto che sono corretto da Cagliari che non è notoriamente larga di manica.

Spero che la scelta fatta paghi .... ma in questo esame vale assai il principio "quam minimum credula postero" :-)


Da: Giuliood13/02/2010 11:49:32
x Erastes Fulmen.
Hai ragione sulla mancanza di sottoscrizione che è la mia più grande preoccupazione.
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto, la sentenza che la dichiara è sempre costitutiva e gli effetti retroagiscono e si producono del momento della conclusione del contratto.
In ogni caso grazie a chi mi ha incoraggiato apprezzando il mio elaborato.

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 12:02:35
X Giuliood
devo ribadire quanto ho precedentemente detto. A mio avviso fai confusione tra risoluzione per inadempimento (la cui sentenza di accoglimento è costitutiva, nel senso che determina essa stessa la caducazione degli effetti contrattuali) e risoluzione per impossibilità sopravvenuta (dove, invece, è dichiarativa nel senso che si limita ad accertare l'intervenuta risoluzione che è avvenuta al momento del fatto).
Inoltre, se fosse costitutiva come sostieni tu, non è corretta, a mio avviso, la formula "dichiarare, con sentenza costitutiva".

Da: Alice13/02/2010 13:36:56
cosa ne pensate:
"accertare e dichiarare la risoluzione del contratto...per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art.....e per l'effetto condannare l'Hotel delle Rose alla restituzione della somma di €.........in favore dell'odierna attrice oltre interessi dalla data della domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Da: Giuliood13/02/2010 13:59:59
Premetto che mi fa piacere  confrontarmi con una persona preparata come te.
Effettivamente se l'obbligazione si estingue ex lege qualora la prestazione diventi impossibile, la sentenza che dichiara la risoluzione è di accertamento.
Hai ragione anche sulla contraddizione in termini della frase "Voglia dichiarare con sentenza costitutiva".
In realtà in sede d'esame mi sono soffermato un attimo a pensarci perchè avevo colto il problema, ma sai bene che se non hai già approfondito una determinata questione precedentemente, diventa difficile farlo in quella sede.
Va anche detto però, che l'inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, secondo la pronuncia della Cassazione n. 16315/07 è causa di estinzione dell'obbligazione non codificata e distinta dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione, ragione per cui si deve verificare se l'estinzione avvenga ipso facto o sia necessaria una pronuncia del Giudice.
In ogni caso grazie per avermi "aperto gli occhi" su una questione che, superficialmente, avevo dato per scontata.

Da: Giuliood13/02/2010 14:04:06
Alice, va benissimo.
Io sono abituato però a distinguere le differenti conclusioni.

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 14:35:17
E' vero che l'impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione è causa non codificata di estinzione dell'obbligazione (e, come rileva nel nostro caso, di cessazione degli effetti contrattuali) ma è altrettanto vero che, in base a quanto specificato nelle sentenze rilevanti, gli effetti sono i medesimi. Quindi sono portato a ritenere che anche in tale caso la sentenza che accoglie la domanda sia di natura dichiarativa. Del resto, trattasi sostanzialmente di un difetto sopravvenuto della causa contrattuale che dovrebbe automaticamente privare il contratto di effetti contrattuali.

Ciò premesso, ribadisco che ritengo la tua parte in diritto veramente ben fatta e dalla quale emerge chiaramente una indubbia abilità nella tecnica di redazione degli atti giudiziari e non potrà che essere apprezzata da parte della commissione.

Da: Giuliood13/02/2010 14:39:13
Di dove sei?

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 14:47:49
Sono dell'Aventino e mi occupo di affari loschi :-))

Da: Giuliood13/02/2010 14:50:24
L'importante è che li risolvi.
E credo di si.
In bocca al lupo per l'esame.

Da: Alice13/02/2010 14:53:24
All'esame anche io ho suddiviso le diverse domande in sede di conclusioni, il mio dubbio è quello relativo ad aver specificato "per impossibilità sopravvenuta della prestazione". Ho visto che in molti hanno solo richiesto di dichiarare la risoluzione del contratto senza indicare nelle conclusioni il motivo specifico. Il dubbio era questo. Per es. tu hai richiesto la risoluzione senza specificare il motivo (nelle conclusioni) . Quando preparo gli atti per il mio dominus chiedo ad esempio la risoluzione del contratto per i motivi tutti di cui in premessa, ma in sede di esame mi è venuto naturale precisarlo. Adesso però ho qualche dubbio, forse sarebbe stato meglio resatre sul generico

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 14:57:45
Credere e sperare qualsivoglia cosa in questo esame è come volersi fare del male.
Molto meglio non farsi aspettative e prendere tutto quello che viene, senza abbattersi se dovesse andare male.
Alias, se a giugno dovessero annunciarmi che vado all'orale, bene .. altrimenti vorrà dire che a fine anno farò nuovamente una gita di tre giorni ....

Da: Giuliood13/02/2010 14:58:55
Alice, non hai sbagliato.
Restare sul generico è stata per me una scelta atteso che anche i redattori della traccia lo sono stati (volutamente) crando non pochi problemi (come il presunto rapporto di coniugio tra Tizio e Caia e il conseguente problema della legittimazione attiva di Caia a richiedere l'intero importo del prezzo pagato)

Da: Erastes Fulmen13/02/2010 14:59:40
Alice, la causa petendi più corretta era "per impossibilità sopravvenuta DI UTILIZZO della prestazione".

Ma non ti preoccupare: sarei curioso di verificare quanti commissari sanno apprezzare questi particolari ...

Da: giurista per caso13/02/2010 16:03:11
incompetenti!!!!!!!!!!!!!

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