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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: @@xtutti04/09/2017 22:30:25
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
Omissis
contro
Miur
nei confronti di
Omissis
per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto del 7/12/2012 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione delle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui tale Decreto e tale Elenco non recano i nominativi dei ricorrenti;

- dei Decreti del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, del 10/1/2012 e del 7/9/2012, di nomina e integrazione della Commissione esaminatrice del concorso de qua;

- del verbale n. 6 del 10/1/2012 della Commissione Esaminatrice nonché di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice e della Sotto Commissione e di tutti gli atti successivi al Bando ed alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione dell'elenco anzidetto, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni delle prove scritte;

quanto ai motivi aggiunti:

- del Decreto del 7/12/2012 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui tale Decreto non reca i nominativi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 127/2013;

Viste le memorie difensive e i documenti prodotti in giudizio dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 7 luglio 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, n.q. di concorrenti, hanno impugnato gli atti del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi bandito in data 15/7/2011.

Avverso gli atti impugnati hanno dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 10 d.p.r. n. 140/2008, dell'art. 75 d.p.r. 445/2000 - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti - difetto di istruttoria e di motivazione - illogicità, travisamento contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento, atteso che la composizione della commissione esaminatrice è illegittima in quanto un suo componente, la prof. Iannello, dirigente scolastico in quiescenza, ha svolto corsi di preparazione al concorso di cui trattasi, in quanto esperto formatore e componente del collegio dei sindaci dell'associazione professionale ASASI (v. corso avviato in data 3/3/2010).

Ella non poteva dichiarare di non aver svolto alcuna attività di preparazione al concorso. La non veridicità della dichiarazione resa vizia quindi la composizione della Commissione.

E' illegittima la partecipazione alla Commissione anche del prof. Lombardo in quanto ha espletato il ruolo di tutor nell'ambito del Master di II livello "Dirigenza per le scuole per l'a.s. 2009/2010", organizzato dall'Università degli Studi di Catania e riconosciuto quale titolo idoneo per la partecipazione al concorso per dirigenti.

Anche in tal caso la dichiarazione resa in ordine all'assenza di cause di incompatibilità non è veritiera.

E' infine illegittima la nomina, quale Presidente della Commissione del Dirigente tecnico, in quiescenza, del prof. Nicola Nicoletti in sostituzione della prof. Nicotra.

Invero il presidente, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 140/2008, deve essere scelto tra professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi, contabili, avvocati dello Stato o dirigenti di pp.aa., che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali e, solo in carenza di personale nelle qualifiche citate, può essere esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con anzianità di servizio di almeno 10 anni.

Nel caso di specie la nomina del prof. Nicoletti è avvenuta senza prima accertare l'indisponibilità di soggetti in possesso delle qualifiche preferenziali (professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato dirigenti generali).

In violazione dell'art. 10 del citato d.p.r. n. 140/2008 nella Commissione esaminatrice è altresì mancato un esperto di organizzazioni pubbliche o private;

2) ingiustizia manifesta, mancanza di istruttoria ed errore nei presupposti, atteso che al concorso i candidati potevano consultare solo testi di leggi non commentate e il dizionario della lingua italiana.

Con comunicazioni interne la Commissione ha vietato l'utilizzo della "raccolta leggi scuola e pubblico impiego" di Sergio Auriemma, il "codice delle leggi della scuola" di Marchese e il "codice delle leggi della scuola" di Falanga, nonostante contenessero solo fonti normative; peraltro il divieto è stato applicato in maniera disomogenea nelle varie classi atteso che in alcune è stato consentito l'utilizzo dei citati codici, previa spillatura o strappo delle parti vietate.

Concludono quindi per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione intimate e alcuni controinteressati.

A seguito dell'approvazione della graduatoria finale del concorso i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti deducendo vizi di illegittimità derivata.

In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 7 luglio 2017, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso, contrariamente a quanto prospettato dai controinteressati, è ammissibile, atteso che l'interesse ad impugnare gli atti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice è sorto solo a seguito del mancato superamento delle prove scritte da parte dei ricorrenti.

D'altra parte, nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato (il che rende inutile l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, nonostante la deduzione di vizi astrattamente idonei a travolgere l'intera procedura).

Invero, per quanto attiene alla nomina della prof. Iannello, quale componente della Commissione (primo profilo del primo motivo di ricorso), il Collegio, si riporta ai numerosi precedenti specifici della sezione (v. sentenze nn. 990/2014, 991/2014, 992/2014, 993/2014, 2211/2014 e 2213/2014), da cui risulta che la partecipazione della prof. Iannello al corso di formazione organizzata presso l'Associazione ASASI risale a quasi due anni prima dell'indizione del concorso ed è comunque consistita nella mera fornitura di materiale didattico.

Pertanto, "a dispetto degli assunti di parte ricorrente, e pena, altrimenti, un'eccessiva e ingiustificata generalizzazione del sospetto di imparzialità (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2012 n. 2104), alla infirmante situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice nell'esercizio delle sue funzioni non è da ritenersi assimilabile quella della prof. Iannello" (v. sentenza n. 993/2014, cit.).

Né, ad avviso del Collegio, può avere refluenza nella presente sede la pendenza del procedimento penale (r.g.n.r. 3416/2015) che i ricorrenti assumono avere ad oggetto la presunta falsità delle dichiarazioni rese dalla prof. Iannello in ordine all'esistenza di causa di incompatibilità, e ciò non solo perché non è dato sapere se detto procedimento penale sia stato avviato su denuncia di uno o più candidati al concorso, ma in quanto la pendenza del citato procedimento è successiva alla conclusione del concorso, di talché non può costituire causa di astensione del commissario ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c.. D'altra parte, l'Amministrazione, con riferimento alla dichiarazione del Commissario ai fini della costituzione della Commissione, nella sua autonomia di giudizio, l'ha ritenuta vera.

Per quanto attiene alla posizione del prof. Lombardo (secondo profilo del primo motivo di ricorso), osserva poi il Collegio che il Master di II livello "Dirigenza per le scuole per l'a.s. 2009/2010", organizzato dall'Università degli Studi di Catania non costituisce neppure un corso di formazione e comunque, anche in tal caso, si tratta di attività risalente nel tempo e per di più svolta dal prof. Lombardo come mero tutor e non come docente.

Con riferimento, poi, alla nomina quale Presidente della Commissione del prof. Nicola Nicoletti, in sostituzione della prof. Nicotra (terzo profilo del primo motivo di ricorso), il Collegio rileva che risulta dalla relazione informativa e dalla documentazione prodotta in atti dall'Avvocatura erariale in data 13/2/2013, che, oltre alla prof. Nicotra, vi erano tre aspiranti alla nomina di Presidente rientranti nelle categorie prioritariamente previste dall'art. 10 d.p.r. n. 140/2008 (professori universitari, magistrati, dirigenti generali), e cioè: il prof. Enrico Camilleri, il prof. Santi Lo Giudice, il prof. Salvatore Magazù.

Risulta in atti che a seguito delle dimissioni della prof. Nicotra, l'Amministrazione ha provveduto ad invitare i suddetti tre aspiranti ad accettare l'incarico di Presidente della Commissione, ma i primi due hanno dichiarato di non accettare l'incarico e il terzo non ha mai risposto all'invito.

Per quanto attiene, infine, alla presunta violazione dell'art. 10, c. 4, d.p.r. n. 140/2008 per la mancanza in Commissione di un "esperto di organizzazioni pubbliche o private" (quarto profilo del primo motivo di ricorso), osserva in contrario il Collegio che la norma citata recita: "Il Presidente è scelto tra … Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.".

Ne consegue che la presenza di un "esperto di organizzazioni pubbliche o private", quale componente della Commissione, è prevista come aggiuntiva rispetto alla presenza di un dirigente scolastico, ma meramente alternativa rispetto alla presenza di un dirigente tecnico o di un dirigente amministrativo.

Ne consegue l'infondatezza in toto del primo motivo di ricorso.

Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la Commissione ha adottato una circolare del 14/12/2011 (v. doc. n. 28 di parte ricorrente) con la quale ha vietato l'utilizzo di alcuni testi in quanto contenenti parti non consentite dalla legge, il che non può essere smentito con la mera produzione della prefazione del testo, ove si afferma che esso contiene solo fonti normative.

Quanto al fatto che in alcune classi sia stato consentito l'utilizzo di tali testi previa spillatura o strappo delle parti vietate, ciò era previsto espressamente nella citata circolare ove si dice altresì: "sarà ammessa la consultazione di detti testi soltanto qualora da essi siano state eliminate le parti non consentite dalla legge".

Ne consegue che l'operato della Commissione è stato legittimo e conforme alla par condicio.

D'altra parte, nessuno dei ricorrenti ha comprovato di non aver potuto fruire di fonti normative nello svolgimento delle prove scritte che non sono state superate.

E' quindi infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite, nulla dovendo statuirsi nei confronti di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Federica Cabrini        Cosimo Di Paola
       
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Da: @@xtutti04/09/2017 22:34:27
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
Omissis
contro
Miur
nei confronti di
Omissis
per l'annullamento:
A) - quanto al ricorso introduttivo

1) dei decreti 30/9/2011 n. 15952 e 30/10/2011 n. 16111 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernenti l'approvazione dell'elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione del concorso per dirigenti scolastici di cui al ddg del 13/7/2011, nelle parti in cui il dott. Nicoletti Nicola viene incluso anche quale idoneo alla nomina a presidente della commissione medesima;

2) del decreto n. 16005 del direttore suddetto, relativo alla rideterminazione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra a mezzo del quale il dott. Nicoletti Nicola, già componente della commissione, è stato nominato presidente a seguito delle dimissioni della prof.ssa Nicotra Ida e la prof.ssa Moschetti Maria Rita è stata nominata componente della commissione in sostituzione del predetto Nicoletti;

3) di tutti i verbali e gli atti redatti sia dalla commissione esaminatrice nominata con decreto 4/10/2011 n. 16135 del direttore summenzionato che dalla commissione esaminatrice rideterminata con decreto 7/9/2012 n. 16005 dello stesso direttore generale, nonchè dalla sottocommissione esaminatrice di cui al decreto 10/1/2012 n, 487 del direttore medesimo, in particolare quelli che verranno espressamente menzionati nel ricorso;

4) del decreto 7/12/2012 n. 22599 del direttore succitato, concernente l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della valutazione delle prove scritte del concorso di cui al ddg del 13/7/2011;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

e per la condanna al risarcimento dei danni subiti per le spese sostenute per la partecipazione alla procedura concorsuale illegittima.

B) - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21.6.2013:

6) del decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. mpiaoodrsi.reg.uff. 11511 del 31.5.2013 di approvazione della graduatoria generale di merito;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: il decreto del 26.6.2013, concernente l'elenco dei candidati risultati idonei al suddetto concorso; il provvedimento del 16.4.2013 relativo alla graduatoria generale provvisoria; i verbali del 15 e 21.5.2013;

C) - quanto ai motivi aggiunti depositati il 5.8.2013:

8) del decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. mpiaoodrsi.reg.uff. 13973 del 2/7/2013, con il quale, annullata la precedente graduatoria generale di merito, la stessa è stata sostituita da quella allegata al detto decreto n. 13973/2013;

9) di ogni altro atto, connesso e conseguente, in essi compresi il decreto dello stesso direttore generale prot. n. mpiaoodrsireg.uff.6403 del 26/6/2013, concernente l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione della prova orale del suddetto concorso, il provvedimento 16/4/2013 prot. aoodrsi.reg.uf.8640, relativo alla provvisoria graduatoria generale di merito ed i verbali della commissione esaminatrice del 15 e del 21/5/2013.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 327 del 07/02/2013;

Vista l'ordinanza n. 158 del 23/07/2013 di rigetto della domanda cautelare, riformata in seconde cure dal C.G.A. con ordinanza n. 237/2013 solo ed unicamente ai fini della celere fissazione nel merito del ricorso;

Visto il decreto presidenziale n. 1484 del 07/11/2013 di accoglimento della domanda di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e i successivi adempimenti eseguiti a tal fine dai ricorrenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo, notificato l'08/01/2013 e depositato il 18/01 successivo, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati inerenti gli atti del pubblico concorso indetto dall'Amministrazione intimata per il reclutamento di dirigenti scolastici.

A seguito dell'ordinanza collegiale interlocutoria n. 327 del 07/02/2013 la domanda cautelare è stata rigettata giusta ordinanza n. 158 del 05/03/2013 per insussistenza di fumus boni iuris. Tuttavia, su appello dei ricorrenti, il C.G.A. con ordinanza 237/2013, "ritenuto che l'appello appare meritevole di una sollecita definizione nel merito" , accoglieva la domanda cautelare d'appello ai soli fini ed ai sensi dell'art.55 comma 10 c.p.a. (senza esprimesi espressamente sulla sussistenza di apprezzabili profili in favore delle ragioni dei ricorrenti).

Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 21/06/2013 venivano impugnati gli ulteriori atti in epigrafe indicati: la relativa domanda cautelare era rinunciata con nota del 17/07/2013.

Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 05/08/2013, venivano impugnati gli ulteriori provvedimenti in epigrafe riportati.

L'avvocatura erariale dello Stato, costituita per le amministrazioni intimate, ha articolato scritti a difesa chiedendo (in ultimo con memoria del 18/4/2014) in via pregiudiziale che vanga riconosciuta la competenza del T.A.R. del Lazio, eccependo altresì la cessazione della materia del contendere. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti con conseguente condanna alle spese di lite.

Alla presente pubblica udienza del 23 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio su conforme richiesta delle parti presenti.

Preliminarmente va disatteso il profilo di asserita incompetenza territoriale di questo decidente sollevata dall'Avvocatura erariale in ultimo con la memoria conclusiva cit..

Invero il thema decidendum investe la nuova procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione, di cui all'impugnato decreto in narrativa meglio individuato, per il reclutamento di nuovi 2.386 unità di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Procedura concorsuale del tutto autonoma da quella pregressa, invocata dall'Avvocatura erariale, di cui al D.D.G. 22.11.2004 annullata in seconde cure dal C.G.A. e rinnovata in forza dell l.202 del 03/12/2010: il richiamo operato in sede di preambolo al bando di concorso ("TENUTO CONTO della rinnovazione della procedura concorsuale per la Regione Sicilia di cui al D.D.D. 22.11.2004 secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010") è utilizzato dall'Amministrazione al solo fine della corretta individuazione dei posti nuovi da mettere a concorso con la nuova procedura.

Proseguendo nelle questioni preliminari, va del pari disattesa l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata, sempre dalla difesa erariale, con la memoria conclusiva cit..

Come sarà meglio precisato oltre, la questione sottoposta al vaglio del Collegio -per ammissione degli stessi ricorrenti (in ultimo cfr. secondo ricorso per motivi aggiunti)- involge non già vizi di legittimità afferenti la valutazione delle prove scritte dei candidati/ricorrenti, quanto piuttosto la sussistenza di errores in procedendo in cui sarebbe asseritamente incorsa l'Amministrazione e la Commissione di Concorso in relazione alla corretta composizione della Commissione stessa: dal ché deriverebbe l'illegittimità di tutta l'attività concorsuale, dallo svolgimento delle prove alla graduatoria finale di merito. Provvedimenti tutti oggetto di impugnazione (con ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti) rispetto ai quali non è intervenuta alcuna cessazione della materia del contendere.

Può quindi passarsi all'esame nel merito delle censure articolate dai ricorrenti nei mezzi impugnatori.

Censure che risultano sostanzialmente omogenee tra quelle del ricorso introduttivo e quelle articolate nei successivi motivi aggiunti, siccome funzionalmente e segnatamente preposte tutte a contestare:

1) la violazione dell'art.10 d.P.R. n. 140/2008 per illegittima composizione della Commissione giudicatrice quale rideterminata con decreto n. 16005 del 07/09/2012, oltre che per la mancata applicazione del decreto 12.10.2011 n. 16808 ed incompatibilità di uno dei componendi della Sottocommissione;

2) Violazione delle norme e dei principi che regolano la corretta custodia delle prove scritte dei concorsi;

3) Violazione dei principi e delle norme che governato l'attività di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali.

In relazione alla prima doglianza il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare (cfr. ord. 158/2013 ).

I ricorrenti lamentano l'illegittimità della procedura con cui, previa dimissione della già nominata Prof.ssa Ida Nicotra quale Presidente della Commissione, la P.A. ha provveduto alla nomina del nuovo Presidente nella persona del Pr. Nicola Nicoletti.

In particolare, deducono i ricorrenti che in tali evenienze la nomina sarebbe spettata al già vicepresidente della Commissione (prof. Santi Lo Giudice) e comunque, prima di conferire l'incarico di Presidente di Commissione al Prof. Nicola Nicoletti (Dirigente scolastico in quiescenza) l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire l'indisponibilità degli altri componenti già nominati ad assumere la nuova funzione di Presidente, considerato che solo in via residuale, secondo il dettato del comma 2 art. 10 d.P.R. 140/2008, la funzione di Presidente di Commissione può essere assegnata anche al di fuori delle categorie dei "professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali".

Premesso che le dimissioni del Presidente di un organo collegiale -ferma restando la temporanea sostituzione da parte del Presidente supplente- implicano la necessità per la P.A. di avviare il sub procedimento per la sostituzione del dimissionario, l'Amministrazione ha provveduto nel caso in specie in modo del tutto corretto alla sostituzione del Presidente dimissionario: segnatamente l'Amministrazione ha previamente acquisito l'espressa rinuncia del Prof. Lo Giudice (vicepresidente), ad assumere la titolarità piena delle funzioni di Presidente della Commissione di concorso, e dopo aver altresì ricevuto analoghe manifestazioni da parte del Prof. Camilleri (altro componente); mentre il mancato tempestivo riscontro da parte del Prof. Magazzù, nei termini assegnati, postula rinuncia all'assunzione del ruolo di Presidente di Commissione ha consentito di poter individuare nel Prof. N. Nicoletti il nuovo Presidente della Commissione d'esame.

Deve infatti essere riconosciuta l'urgenza di garantire il corretto svolgimento dei lavori della Commissione stessa e delle procedure concorsuali: in altri termini, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'invocato comma 2 art.10 d.P.R. cit., correttamente l'Amministrazione ha proceduto nel nominare il Prof. N. Nicoletti quale nuovo Presidente della Commissione d'esame (già componente della stessa Commissione quale esperto in organizzazione gestionale e di direzione dei sistemi complessi).

Con la medesima censura i ricorrenti lamentano altresì l'illegittimità della norma della D.ssa Moschetti Maria Rita quale componente della Commissione subentrante al Prof. Nicoletti.

Ne contestano la nomina per asserita mancanza di titoli a svolgere il ruolo di esperto in esperto in organizzazione gestionale di sistemi complessi.

Anche sotto detto profilo la censura non è condivisibile.

Come evidenziato dall'Avvocatura erariale (che a sua volta richiama le deduzioni dell'Ufficio Scolastico), è indubbio che la D.ssa Moschetti potesse vantare, dal curriculum esaminato dall'Amministrazione, il possesso dei requisiti richiesti in ordine alla capacità in materia di organizzazione gestionale e gestione di sistemi complessi: capacità da un lato connesse al ruolo e funzione di Preside di istituto scolastico, e viepiù comprovata dalla partecipazione a seminari, organizzazione di corsi e docenze richiamata analiticamente dall'Avvocatura nella memoria del 18/4/2014.

Per quanto attiene alla contestata nomina, quale componente, della Prof.ssa Iannello Irene, ritiene il Collegio di poter ribadire quanto sul punto già evidenziato con numerose sentenze già rese dalla Sezione in altri ricorsi inerenti la medesima procedura concorsuale in cui si articolava identico motivo di doglianza.

Con sentenza n. 990/2014, n. 991/2014 , n.992/2014 e n. 993/2014 questa Sezione ha già disatteso infatti analoghe censure.

Si riporta a tal fine il passo essenziale di una delle pronunce richiamate (sen. 993/2014):

«Lamenta, la ricorrente, che la Prof. Irene Iannello avrebbe sottoscritto la dichiarazione predisposta dall'Ufficio Scolastico Regionale attestante l'assenza di cause di incompatibilità ad assumere le funzioni di commissario di esame (verbale n.6 del 10/01/2012) benché tale dichiarazione fosse stata espressamente predisposta per imporre l'astensione a tutti quei soggetti che, a vario titolo, avessero direttamente svolto qualsiasi "attività di preparazione al concorso".

Nella fattispecie in esame, la causa che secondo la ricorrente darebbe luogo all'incompatibilità della Prof. Iannello sarebbe quella di avere svolto attività di partecipazione al concorso, a tal punto da essere inserita nell'elenco dei formatori della sede di Palermo; tuttavia la ricorrente non soltanto non fornisce alcuna prova, ma nemmeno sostiene, che la Prof. Iannello abbia in concreto tenuto alcun corso di preparazione al concorso, o anche soltanto alcune lezioni, e si limita a riferire - senza contestarne la veridicità - che secondo un contraddittorio (ma non specifica la contraddizione) comunicato stampa del Presidente dell'ASASI (Associazione delle Scuole Autonome della Sicilia) è stato chiarito che "la preside Iannello, alla fine del 2009, ha fornito all'ASASI due presentazioni in power point su due temi probabili del concorso che l'associazione ha usato come materiali di studio". Ciò basterebbe, secondo la ricorrente, a inficiarne l'imparzialità di giudizio in favore di potenziali concorrenti.

Rileva il Collegio, innanzitutto, che a tenore dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 i componenti della commissione, "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ."

La ricorrente, invero, non precisa quale ipotesi di incompatibilità, tra le diverse previste dall'art.51 c.p.c, ricorrerebbe nel caso in esame rilevandosi, peraltro, che l'art. 51 c.p.c. enuclea una casistica da ritenersi stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di quelle precisate.

La disciplina appena riportata mira, comunque, ad evitare tutte quelle situazioni in cui, per circostanze oggettive, vi sia il "pericolo concreto" (e non anche la certezza, attesa la natura formale della tutela) che possa essere compromessa la serenità di giudizio dell'organo valutatore. In tale contesto, l'accertamento della incompatibilità, per la sua natura formale, prescinde dall'effettività della compromissione della serenità di giudizio e si risolve in una valutazione prognostica circa la necessità di astenersi dall'espletamento delle funzioni (Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2004 n. 6912; TAR Sicilia, Catania, 2 aprile 2008 n. 594).

Il Collegio ha, dunque, ben presente che una causa di incompatibilità - quale può essere certamente il rapporto personale tra docente e uno o più candidati suoi corsisti - è di per sè suscettibile di invalidare la composizione dell'intera commissione esaminatrice e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Neppure può, tuttavia, ignorare che, per essere tale, la causa di incompatibilità deve investire il ruolo di 'componente' del 'collegio perfetto' costituito dalla commissione esaminatrice (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1218; TAR Molise, Campobasso, 7 dicembre 2012 n. 745), in modo che, mediando le categorie proprie del diritto penale, il pericolo di lesione del bene protetto dall'ordinamento (ossia l'imparzialità dell'azione amministrativa), in base ad un giudizio prognostico, non rimanga meramente astratto o presunto iuris et de iure, ma divenga concreto in rapporto al peculiare atteggiarsi della fattispecie.

Nel caso in esame, dall'esame degli atti prodotti nel fascicolo di parte delle Amministrazioni resistenti, si evince che la Prof. Iannello, Preside in quiescenza, non ha mai preparato nessun candidato al concorso, né rivestito alcun ruolo di formatore per l'ASASI o altre associazioni, di non essere nemmeno stata iscritta all'ASASI che è un associazione di scuole e non di persone e nella quale ha figurato soltanto nella qualità di Preside dell'Istituto Tecnico di Altofonte fino alla data del 31/08/2011 data del suo pensionamento. Circostanze queste, non contestate da parte ricorrente.

Ciò posto, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, e pena, altrimenti, un'eccessiva e ingiustificata generalizzazione del sospetto di imparzialità (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2012 n. 2104), alla infirmante situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice nell'esercizio delle sue funzioni non è da ritenersi assimilabile quella del componente che - come la Prof. Iannello, per il solo fatto di essere stata la Preside di un Istituto iscritto all'ASASI - giammai abbia svolto in concreto attività di formazione al concorso e mai abbia avuto contatti diretti con candidati di modo che l'organo collegiale possa affermarsi essere stato potenzialmente "contaminato" dal suo apporto partecipativo.

Avendo la Prof. Iannello, al più, fornito del marginale materiale didattico (due presentazioni power point relative ad un possibile tema di un futuro concorso) e peraltro quasi due anni prima dell'indizione del concorso in esame, non può essersi reso "concreto" il pericolo di compromissione della serenità di giudizio prevenuto dalla normativa richiamata, né può essere stata attinta la soglia di tutela dell'imparzialità garantita dalla normativa stessa con riferimento alle ipotesi in cui il commissario possa, in tesi, trovarsi a sviare le attività dell'organo collegiale esaminatore a vantaggio di uno o più candidati.

In altri termini, la circostanza di non aver mai esercitato le funzioni di formatore del concorso, ha precluso in radice la possibilità di inquinare l'operato della commissione esaminatrice, così lasciandone integra l'oggettiva legittimità».

Conclusivamente, anche nel caso in esame e alla stregua degli specifici precedenti richiamati, dai quali non v'è motivo di discostarsi, il dedotto profilo di censura si appalesa infondata.

Anche la seconda censura è da disattendere.

I ricorrenti, pur riconoscendo che la legittimità della scelta della Commissione (cfr. verbale n.6 del 10/01/2012) di svolgere parte delle operazioni di valutazione (delle prove scritte ) presso la sede dell'Ufficio XII - Ambito Territoriale di Catania, disponendo il trasferimento presso quest'ultima sede di parte degli elaborati, contesta la violazione dei principi e delle norme che regolano la corretta custodia delle prove scritte da trasferire da Palermo a Catania.

La censura è meramente assertiva.

Invero nessun dubbio può sussistere, attesa per altro la validità fideifacente di quanto attestato dalla Commissione d'esame sin dal primo verbale delle operazioni di correzione degli elaborati del 08/02/2012 (in atti, all.to n.19 della produzione di parte) della perfetta integrità dei plichi pervenuti presso la sede di Catania contenente le prove di concorso: né risulta essere stata mai proposta a tal fine alcuna querela di falso.

Con la terza ed ultima doglianza (quantunque rubricata con progressivo "IV"), i ricorrenti lamentano la violazione dei principi e delle norme che governano l'attività di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali.

Segnatamente, con la suddetta censura si contesta che la Commissione, in luogo di procedere all'immeditata annotazione e sottoscrizione sul singolo elaborato del voto attribuito, abbia invece annotato la valutazione numerica sui fogli che riproducevano le griglie di valutazione delle prove scritte (con lesione del principio posto a garanzia di immodificabilità del giudizio).

La censura è infondata, oltre che inammissibile per genericità, anche in relazione al fatto che i ricorrenti, come dagli stessi sottolineato e riconosciuto in ultimo anche con il secondo ricorso per motivi aggiunti (pag.5), non mettono affatto in discussione alcun profilo di legittimità afferente "la valutazione delle (proprie e rispettive) prove scritte". Si osserva per altro che l'invocato principio di immodificabilità del giudizio è parimenti assicurato dalla apposizione della valutazione numerica sulle schede/griglie di valutazione (né sono prospettate cancellatura o correzioni da cui poter dedurre la lesione dello stesso principio).

Quanto sopra espresso in merito al ricorso introduttivo va ribadito sia per il primo che per il secondo ricorso per motivi aggiunti, atteso che nei suddetti ultimi mezzi vengono articolati i medesimi profili di illegittimità.

In conclusione, il ricorso è da rigettare in quanto infondato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: @@xtutti04/09/2017 22:37:57
Mi astengo dal commentare...

Da: oltremare04/09/2017 22:41:37
....il bandolero stanco.......

Da: XPerdente04/09/2017 23:37:04
Ciao a che punto sei con lo studio???

Da: 3,2,1....05/09/2017 09:41:23
Concorso Ds, a breve il bando
Imminente in G.U. la pubblicazione del Regolamento
Dopo 2 anni di attesa potrebbe arrivare a giorni il bando del concorso per Dirigente scolastico, anche alla luce delle circa 2mila reggenze conferite quest'anno. La pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale sembra prossima e quindi anche il bando vero e proprio nel quale, tra l'altro, sarà fissato il numero dei posti a concorso. Secondo le ultime notizie pubblicate sulla testata TuttoscuolA.com e rilanciate dalla testata OS.it i requisiti sono già noti: i partecipanti devono essere docenti di ruolo nella scuola pubblica statale da 5 anni e, quindi, sarebbero esclusi i docenti in servizio nelle scuole paritarie e tutti i docenti non di ruolo. Va precisato che nel computo dei 5 anni sono compresi gli anni prestati da docente precario con valutazione di anno intero (180 gg. prestati ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale).

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Da: Curriggend''e e pprovvee05/09/2017 09:54:38
CASERTA- Scandalo concorso a cattedra. La Procura di Napoli sta per effettuare una chiusura indagine a carico di oltre venti persone insospettabili. Tra loro sono oltre ai dirigenti scolastici e docenti napoletani, anche, alcuni pari grado casertani.

Abuso d'ufficio, falso, corruzione e altro di questo dovrebbero rispondere gli indagati. Secondo le accuse avrebbero "favorito" dei docenti nelle prove scritte e orali. Dunque, un concorso pilotato su cui la Procura napoletana ha indagato per diverso tempo giungendo le sue conclusioni, messe nero su bianco, nel provvedimento di chiusura delle indagini.

Il capo d'accusa che, con ogni probabilità, a meno che nei 20 giorni prossimi gli indagati non portino qualche elemento nuovo a loro discolpa, sarà impergnato sulla convinzione dei PM relativamente al fatto che già in partenza i nomi dei vincitori erano noti e quindi si trattò di un esame-barzelletta.

Alcuni dei concorrenti avrebbero persino conosciuto le domande (e anche le risposte) dei quesiti giorni prima della celebrazione del concorso a cattedra.



Da: avv prof mah  05/09/2017 10:33:24
Le raccomandazioni e gli aiuti esistono in tutti i concorsi.

Da: Curriggende e pprovvee05/09/2017 10:52:16
Le testate non parlano più di 2000 posti ma di  più di 1000, chissà che sta succedendo...

Da: Fonte Leggioggi05/09/2017 10:53:27
Sembra in dirittura d'arrivo il concorso per dirigenti scolastici da oltre 1000 posti. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano dell'uscita del Regolamento della procedura concorsuale entro il mese di settembre, che al momento sarebbe al vaglio della Corte dei Conti.

Da: Fonte Leggioggi05/09/2017 10:59:44
Più che un regolamento un mistero a tinte fosche.

Da: Strano davvero molto strano05/09/2017 12:57:30
il dimezzamento dei posti da coprire. BOH???

Da: zzzzzz 05/09/2017 13:29:48
La butto li : presidi in pensione?

Da: @zzzzzzz05/09/2017 13:55:21
Non credo, perchè in questo caso i posti a bando sarebbero rimasti uguali, essendo una soluzione pro tempore. Penso che sia legato a qualcosa che non ci piacerà affatto.

Da: @zzzzzzz05/09/2017 13:56:11
Media a due anni, superiori a 4...

Da: @zzzzzzz05/09/2017 13:57:06
Ciò spiegherebbe perfino il continuo rinvio del regolamento.

Da: Credo 05/09/2017 16:01:08
Invece la risposta è un'altra. Pare che stiano pensando di costituire de POLI costituiti da diversi istituti scolastici a cui capo mettere un dirigente che verrebbe assimilato alla categoria degli altri dirigenti dello stato e pagato molto di più. In questo modo ogni POLO avrebbe un'utenza scolastica di non meno di 2300/2500  studenti. È una notizia che ho avuto dal mio dirigente che ha partecipato a un incontro con i vertici regionali. Ecco spiegato perché il bando non esce: stanno quantificando i posti per ciascuna regione. Il numero delle presidenze sarà dimezzato.

Da: Credo 05/09/2017 16:05:33
Pertanto ci saranno circa 100.000 domande per un migliaio di posti. Ma se si entra, il guadagno è assicurato ( come il lavoro, le responsabilità e la valutazione Delle proprie competenze.

Da: Credo 05/09/2017 16:05:41
Pertanto ci saranno circa 100.000 domande per un migliaio di posti. Ma se si entra, il guadagno è assicurato ( come il lavoro, le responsabilità e la valutazione Delle proprie competenze.

Da: @credo 05/09/2017 16:18:52
Nulla è da escludere ma tecnicamente è improbabile

Da: Perdente05/09/2017 17:59:57
Da: XPerdente   
Ciao a che punto sei con lo studio???

Beh, dovrei rispondere che va abbastanza bene, visto che ormai non si contano più i miei anni di studio per questo concorso.
Invece, purtroppo, più studio e più mi rendo conto di quanti argomenti devo tornare a studiare. Un concorso come questo, con prove tese a verificare esclusivamente le CONOSCENZE dei candidati, finisce per essere una sorta di lotteria nella quale è possibile andar male anche se si è preparatissimi e andar bene per un  semplice colpo di c...
Le insicurezze aumentano col tempo, anziché diminuire, e le ore libere da dedicare allo studio sembrano sempre poche.
L'unico rimedio possibile è non demordere e continuare a sgobbare. Non potranno rinviare in eterno l'uscita del bando.

Da: Prrrrrrrrrrrr !05/09/2017 18:15:33
Ovvio che il bando non esce , arrivederci al 2022 se va bene , ppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Da: Prrrrrrrrrrrr !05/09/2017 18:17:40
Ma non vi siete ancora stancati di farvi prendere in giro ? Incredibile !!!!!!

Da: Prrrrrrrrrrrr !05/09/2017 18:19:21
Se è vero quello che dice "Credo" (ed è verosimile) il prossimo concorso sarà non prima del 2027 .

Da: @prrr 05/09/2017 18:36:08
Ma chi se ne frega io sto per andare in pensione

Da: Soli titoli05/09/2017 18:45:27
Nel 2027 anch'io sarò vicino alla pensione.....facciano loro!

Da: Soli titoli05/09/2017 18:48:03
Comunque, sono d'accordo con CREDO. Anche nella mia zona si sta assistendo ad un progressivo accorpamento di istituti, prima con la scusa delle reggenze, che fa presagire una prossima fusione delle dirigenze.....oltre i 1500 studenti!

Da: Comunque 05/09/2017 18:54:31
sia, per esperienza personale se non hai una raccomandazione di quelle quelle ... nonostante abbia studiato ed elaborato tantissimo non potrai mai è poi mai fare il ds.
Non si spiega diversamente il motivo per cui a pochissimi bravi ds si contrappongono ( la stragrande) moltissimi ignoranti!!!!!!!!!

Cercati una raccomandazionissima !

Da: è certo05/09/2017 19:26:50
che è cosi.

Da: @Comunque05/09/2017 20:17:27
Non so se avverrà ciò che prospettate, ma una cosa è certa, cioè che gli stipendi dei ds rimarranno quelli attuali. Credo che i ds che si sono prestati alle reggenze possano ritenersi più che soddisfatti.

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