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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: @A noi...28/05/2016 23:09:29
Ognuno di noi ha interessi diversi, alla facciazza delle altre suore...

Da: Il Signor Pendente29/05/2016 07:27:38
per@il Signor Pendente se il ricorso alla Corte Costituzionale dichiara l incostituzionalità  deu commi 87 e 88,  visto che a breve uscirà  la sentenza,  chi ha svolto il corso concorso comunque torna al ruolo di docente.  Se tu sai che verrà  fatto un corsino per aggiustare tutto io non ne sono a conoscenza. Chi non aveva il contenzioso pendente andava non ammesso al corso dall' inizio? ma chi ha curato lo svigimento del corso perché   non ha verificato le posizioni prima di stilare gli elenchi degli ammessi?

Da: @Signor Pendente29/05/2016 10:24:15
Ma  di quale Corte Costituzionale stiamo parlando? Forse ti riferisci al Tar del Lazio?

Da: @ Il Signor Pendente29/05/2016 10:27:13
Se chi ha curato lo svolgimento del corso non ha verificato le posizioni dei cosiddetti pendenti prima di stilare gli elenchi degli ammessi, beh..costui è doppiamente colpevole perché tale verifica avrebbe già dovuto farla prima di ammetterli al corso e questa doppia colpevolezza lascia molto dubitare della buona fede e sospettare che non si sia trattato di un semplice errore o di una sciatteria amministrativa, ma che abbia agito illecitamente specificamente per favorire chi pendenti non erano, e ciò implica sicuramente la nullità del corso per questi ultimi e la loro l'estromissione dalla graduatoria, mentre per chi ha agito in mala fede consentendo tutto questo, si prospetta un avviso di garanzia e un probabile processo.

Da: pendulo29/05/2016 11:08:55
Io era tra color che son sospesi

Da: @@Signor Pendente29/05/2016 11:16:00
Considerato quanto sia ingiusta la giustizia in Italia credo che i pendenti 2011 possano metterci una pietra sopra sulla questione della disparità, mentre coloro che hanno goduto della sanatoria estiva anche in assenza di pendenza possono dormire sogni più che tranquilli.

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Da: Sono convinto che29/05/2016 12:09:16
la questione non sia per niente  chiusa, anche perchè di fronte alla possibile contestazione di eventuali reati, anche molto gravi, quali quelli previsti dall'art. 640 c.p. non c'è sanatoria che tenga.

Da: Il Signor Pendente29/05/2016 12:20:21
non mi riferisco al TAR Lazio perché immagino passeranno anni prima che si pronunci sull' effettiva o meno pendenza dei casi specifici... ma sulla sentenza che uscirà  a breve sulla costituzionalità  o meno dei commi 87 88 legge 107

Da: Il Signor Pendente29/05/2016 12:25:25
@ il Signor Pendente, mi auguro che sia  come dici e che ognuno si assuma le proprie responsabilità e mi auguro che il prossimo concorso non sia gestito localmente.

Da: giuseppe lavoratore29/05/2016 12:42:10
che noia!!

Da: Il Signor Pendente29/05/2016 13:32:00
è  vero... è  meglio vivere giorno per giorno senza rancori e cercando di comportarsi bene...

Da: @signor pendente29/05/2016 13:38:54
Il tar ha già deciso su ricorsi simili respingendo

Da: @Signor Pendente29/05/2016 13:56:24
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13406 del 2015, proposto da:

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 499 del 20.07.15 con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1 co. 87 l. 107/15 nella parte in cui esclude dai corsi formazione coloro i quali hanno un contenzioso pendente relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del 13.7.15


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che il presente ricorso puo' essere deciso con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 cpa, essendo il ricorso manifestamente infondato;

Considerato infatti che con il ricorso in oggetto parte ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n.499/2016 per violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, eccesso di potere per illogicità, irrazionalita', difetto di motivazione, errore nei presupposti, disparità di trattamento, in quanto negli ultimi 10 anni si sono svolti tre concorsi per il reclutamento dei Dirigenti scolastici (nel 2004, nel 2006 e nel 2011), e tutte e tre le procedure concorsuali sono state oggetto di ricorsi innanzi ai Giudici Amministrativi ma il legislatore, con la legge 107/2015 (la c.d. legge sulla buona scuola) ha previsto, all'art. 1 commi 87 e 88, che solo le categorie di soggetti ivi indicate siano ammesse alla frequenza dei corsi speciali, escludendo dunque dalla possibilità di partecipazione (solo) coloro che avevano preso parte al concorso bandito con D.D.G. del 13.07.2011;

Considerato che, essendo in parte qua il D.M n.499/2016 pedissequamente attuativo della disposizione di legge primaria, che prevede, al comma 87:

"Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifìcazioni";

Che, inoltre, tale disposizione al comma 88 sancisce che:

"Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti gia' vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universitàl e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202."

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e che le spese di lite, in considerazione della novità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: @Signor Pendente29/05/2016 13:58:53
Come vedi il tar si è già pronunciato respingendo un ricorso sulla presunta disparità 2004/2006 contro 2011 e possono considerarsi fortunati di non essere stati condannati anche al pagamento delle spese processuali...

Da: @Signor Pendente29/05/2016 14:02:20
Cmq si può fare appello al consiglio di stato...

Da: bella questa29/05/2016 14:30:46
così pagano le spese processuali...

Da: @bella questa29/05/2016 14:40:31
Infatti, oltre la parcella degli avvocati...

Da: @@ signor pendente29/05/2016 15:07:29
Il numero di ruolo è sbagliato non e' 13306/2015, ma 13406/2015 ed e' un ricorso perso dell'ANIEF.!!!
Non bisogna vergognarsi a dirlo.

Da: A @signor pendente 29/05/2016 16:22:12
I ricorsi respinti dal TAR del Lazio in data 09/05/2016 in forma semplificata, sono diversi. In comune hanno tutti lo stesso vizio di forma, cioé sollevano il problema della disparita' di trattamento tra ricorrenti, riferemdosi direttamente al d.m. 499/15 e non alla legge 107/15. Il TAR tende a raggruppare i ricorsi della stessa tipologia. Inoltre, i suddetti ricorsi respinti, erano stati discussi il 21/4 cioé in data successiva ad altri, che non presentano il vizio di cui sopra. Quindi, prima di trarre facili conclusioni e vendere la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato, attendiamo con prudenza.

Da: Il Signor Pendente29/05/2016 16:27:19
io non mi riferisco al ricorso che implica il dm 499.. ma al ricorso presso la corte costituzionale sulla incostituzionalità  del comma 88 e 89 legge 107 e al ricorso al tar contro i corsisti che non avevano una effettiva pendenza

Da: A @signor pendente 29/05/2016 16:40:14
La risposta precedente era riferita A @signor pendente e non a il Signor Pendente. Comunque l'eventuale incostituzionalita' di articoli di legge vengono prima vagliate dal TAR, che decide se sono meritevoli del vaglio della Corte Costituzionale.

Da: @A @signor pendente29/05/2016 17:54:35
Credo che per quelli troveranno altri vizi, non ho dubbi al riguardo.

Da: @A @signor pendente29/05/2016 17:57:05
Volendo proprio essere ottimisti il massimo che il tar potrebbe fare per quei ricorsi del 7/4 è di rinviare per un parere alla Corte Costituzionale, ma guarda ti assicuro che scrivere questa cosa mi sta costando molto, essendo uno che sa...

Da: ...........................................29/05/2016 18:01:18
Che palle!

Da: A  @A @signor pendente29/05/2016 18:51:20
E' vero che la decisione del TAR potrebbe essere quella di un rinvio alla Corte Costituzionale ma, a quel punto, il Ministero non farebbe altro che prenderne atto ed estendere il d.m. 499 anche ai ricorrenti del 2011. Perchè il parere del TAR, pur non essendo vincolante, è comunque autorevole, ed in passato questioni del tutto simili sono state risolte in questo modo. Troverai conferma di ciò, nelle ultime righe di questo recentissimo atto parlamentare che dimostra la tua palese disinformazione nel merito della questione. Un conto sono le aspettative e gli interessi personali, altro è la realtà giurisprudenziale.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03822/016
presentato da
ROCCHI Maria Grazia
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008);
il comma 217 modifica e sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;
la nuova procedura di reclutamento, a seguito delle modifiche citate in premessa, consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997) - e non più alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento;
si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, interviene sulla materia concorsuale per la dirigenza scolastica normando procedure per talune categorie di partecipanti a pregresse procedure concorsuali;
nonostante l'intervento normativo permangono ancora situazioni di contenzioso connesse, in particolare, al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011 che generano incertezza sull'esito e sulle ripercussioni di sentenze che possano vedere la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
impegna il Governo
al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere interventi tesi a dare risposte al contenzioso ancora in corso anche, ove si ravvisi la necessità ed opportunità, attuando le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

9/3822/16. (Testo modificato nel corso della seduta)
Rocchi, Carocci, Sgambato, Antezza, Amoddio, Albanella.

Da: @A @signor pendente29/05/2016 19:41:11
Ma è evidente che quest'ordine del giorno non ha avuto esito alcuno ed è rimasto sul piano del semplice intervento in aula o mi sbaglio?

Da: A  @A @signor pendente29/05/2016 19:46:18
Si va beneeeeee!!!   Ciao

Da: @A @signor pendente29/05/2016 19:47:28
Ho voluto controllare personalmente l'esito di quest'ordine del giorno e mi risulta che

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/05/2016
ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016

Quindi hanno rinunciato alla votazione? E che senso ha? Tu che sei così informata, cosa puoi dirmi?

Da: @A @signor pendente29/05/2016 19:50:22
Non capisco il tuo ultimo intervento, io sono una persona pragmatica, per me un odg per quanto significativo se viene ritirato è come un peto notturno, tutti lo fanno, ma nessuno lo sente....

Da: A  @A @signor pendente29/05/2016 19:53:48
Si aspetta la sentenza del TAR. Ovvio!

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