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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: G76 16/01/2019 22:51:12
Ci mancava solo la turca in questo concorso da servizi igienici...
Buona notte a tutti

Da: Generale 1  - 16/01/2019 22:51:49
Fanno bene quanti su questo forum scherzano. Mi sembra un atteggiamento intelligente, rispondere con ironia alla somministrazione di un concorso così umiliante per gente che, i docenti, hanno responsabilità potenti. L'unico atteggiamento che si può tenere è la derisione di un concorso così!

Da: @Generale17/01/2019 07:48:36
D'accordo con te. Sono proprio le modalità di espletamento del Concorso che vanno radicalmente modificate. Concorso intanto non aperto a tutti, onde evitare la massa di gente alla preselettiva: 15 anni di ruolo come prerequisito. Poi uno scritto valutabile in 30esimi a livello regionale. Non quesiti, che si sono rivelati un fallimento complessivo. Tematiche non assurde, non inventarsi soluzioni, ma casi concreti, da risolvere col giudizio supportato dalla normativa, poca ed efficace. Una prova orale che valuti l'attitudine. Concorso regolare nel tempo: cadenza biennale.
Buona giornata a tutti, in particolare a G76, ingenuo ma simpatico nella sua umanità fragile.

Da: G76 17/01/2019 08:53:18
Buona giornata a tutti
Soprattutto allo  psicologo della domenica.

Da: G76 17/01/2019 08:54:31
Sideralmente lontani

Da: English Answers 17/01/2019 11:41:58

- Messaggio eliminato -

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Da: @Generale 1  - 17/01/2019 12:10:10
Certo. Sideralmente lontani. E infatti prendo la distanza dagli insegnanti, categoria indifendibile e con una professionalità pari allo zero!

Da: Evidentemente 17/01/2019 12:46:30
Evidentemente @Generale non è un docente...e, dunque, non è un partecipante a questo concorso...

Da: @Generale17/01/2019 13:01:28
Proprio perché sono un docente conosco i vostri guasti!

Da: ... 17/01/2019 14:01:00
I vostri guasti?
Signori, è arrivato l'idraulico. Mah!!

Da: prova si 17/01/2019 14:06:22
@ @Generale
Su dai che adesso vinci il concorso e ci rimetti in riga a tutti quanti. Deve essere proprio una sofferenza per te appartenere a questa nostra categoria di fannulloni debosciati che, invece di andarsene a spasso il weekend lo trascorrono con il collo piegato su libri, compiti, verbali, relazioni, stesura progetti, monitoraggi. Facciamo davvero schifo, hai ragione.

Da: Sono due tempi diversi 17/01/2019 14:31:18
Ma @ in questo forum è una unica collega o sono più di uno/a?

Non mi ritrovo con alcuni suoi versi precedenti, sicuramente più poetici. Diverso era il tono, lo stile linguistico, la retorica.... Dubbioso...

Da: amico mio 17/01/2019 15:32:57
Scusate, a cosa serviva citare il 165 del 2001 del stesso era già riportato in ogni traccia?

Da: amico mio 17/01/2019 15:33:52
Il dogs 165 del 2001 se lo.stesso era già menzionato in ogni traccia , come presupposto?

Da: amico mio 17/01/2019 16:09:47
Altra osservazione. Gli esperti perche non potevano essere pure tecnici di una ditra che fornusce beni o servizi servizi specialisti....ad esempio tecnici che siano in grado di allestire un palcoscenico per un progetto teatrale....non era specificato che tipo di esperti....secondo me si poteva anche menzionare il codice dei contratti...co le relative procedure....

Da: Carola 17/01/2019 16:16:04
Si faceva riferimento a esperti interni ed esterni per ampliamento offerta formativa .il riferimento normativo fondamentale era il d.i.44 del 2001 nonché il dlgs 165/2001.

Da: amico mio 17/01/2019 16:26:39
Io ho citato art 33 comma 2 DI 44 del 2001 e dlgs. 50 del 2016. Gli esperti esterni, secondo me, includono anche fornitori di beni o servizi...era generico

Da: Marco9999999999999zzzzzz 17/01/2019 16:29:24
Quello che mi infastidisce è il dubbio (se non la certezza) sulla mancanza di "pulizia"; crediamo che diventeranno DS davvero i bravi oppure no? Magari noi stiamo a faticare, a studiare, a crederci, per poi vedere che il cento per cento dei posti saranno andati a persone raccomandate...Voi che pensate?

Da: amico mio 17/01/2019 16:36:29
Avrei voluto specificare...ma non l ho fatto per mancanza di tempo....che il dogs 50 del 2o16 non include i contratti di prestazioni d opera con professionisti autonomi (psicologo etc). Quelli sono contemplati dal 165 del 2001.....

Da: I conti non tornano17/01/2019 16:44:48
Si parlava di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, se non ricordo male. Al solito, le maglie dell'interpretazione erano molto larghe. D. I. 44/2001 imprescindibile ed essenziale, a mio avviso, sul resto si può discutere. Il problema è che facendo tanti riferimenti normativi, poi andavano contestualizzati, specificati, associati alla singola azione del ds. Insomma, andavano inseriti in un discorso organico ed organizzato, per evitare un esubero di riferimenti decontestualizzati che rischiavano di diventare sfoggio e di non essere funzionali alla coerenza e all'integrità di un discorso da fare in soli venti minuti. Andavano fatte delle scelte, insomma, almeno io sono stato costretto ad operare così. Bisognerà vedere se chi correggerà, condividerà questa impostazione. Non credo, però, che si dovesse passare per manuali o biblioteche ambulanti, semmai tra le azioni proposte forse doveva trasparire un briciolo di originalità ed un'idea di scuola. Per esempio, anche tutta la parte delle competenze socio-psico-pedagogiche, relazionali ed organizzative, si poteva usare abbastanza poco, in fretta e con qualche forzatura . Le domande erano, diciamo così, molto pratiche e pragmatiche

Da: Aleteia999917/01/2019 16:48:00
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs. 165/2001
"l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"
Prima di rivolgersi a personale esterno è pertanto necessario verificare
formalmente caso per caso l'indisponibilità del personale docente/ata interno,
sia per motivazioni di competenza professionale sia di impegno temporale.
Inoltre, bisogna avere riguardo anche ad una ulteriore specificità: le
collaborazioni plurime, di cui all'art. 35 e 57 del CCNL 29.11.2007

Da: Aleteia999917/01/2019 16:51:22
Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla
realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse
professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace,
efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs.
n.165/2001 sono così riassumibili:
1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti al fine di:
- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
Condizioni preliminari
Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
- coerenti col POF e il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le
attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.
Criteri generali
- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre
scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art.

Da: @ @Generale &17/01/2019 16:52:44
LA PROFESSIONALITA' DOCENTE SI EVINCE SOPRATTUTTO DURANTE GLI SCRUTINI NEI LICEI: BUONISMO DA NAUSEA: 3 CHE DIVENTANO 5! VERGOGNATEVI.

Da: Aleteia999917/01/2019 16:53:44
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Ai sensi dell'art. Il D.I. 44/2001 articolo 40 per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti
solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia
reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità)
necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.O.F. e del PTOF.
2. L'art. 31, comma 4 "Capacità negoziale";
3. L'art. 33 comma 2 del Decreto n. 44/2001 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti
d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
4. La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
5. L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
6. L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
7. L'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
8. Il CCNL del comparto scuola vigente;
9. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
10. L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
11. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
12. IL d.Lgs. n.50/2016 "Contratti sotto soglia" e le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;
13. il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l'art.36 comma 2 lett, a del D.Lgs. n.50/2016.
ART. 1 - (Requisiti professionali)
Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita
testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".
Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare
1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo
l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore".
Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.
L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di
partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.
Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.
I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica,
contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova
determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.
ART. 2 (Pubblicazione degli avvisi di selezione)
1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua
le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile
sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno
valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per
ciascun contratto deve essere specificato :
a. l'oggetto della prestazione;
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

Da: prova si 17/01/2019 16:53:55
@Sono due tempi diversi
Sono sempre io però a volte davanti a certi commenti non riesco a trattenermi. Prometto di rientrare nella modalità " correttezza" fin da adesso.

Da: Tito Schipa17/01/2019 16:54:22
oggi ho parlato con la mia DSGA. Secondo lei ho sbagliato a citare il DI 44/2001 per l'esterno esperto…………….. BOH!

Da: Tito Schipa17/01/2019 16:57:12
Per amico mio

Sempre per la mia DSGA fornitori di servizi ed esperto esterno rappresentano due procedure diverse. io ho confuso, ma ho letto in precedenza qualcun altro di voi con il mio stesso problema. Amen. mi elimineranno.

Da: I conti non tornano17/01/2019 16:57:24
Il 165/2001 è importante nella misura in cui specifica che in presenza di docenti interni che possiedono le competenze utili alla realizzazione di un progetto previsto dal ptof non si deve ricorrere ad esperti esterni per evitare duplicati e per evitare il danno erariale. Io mi sono limitato a questo. Il 44/2001 invece l'ho citato un po' di più. Per altro francamente non ho avuto tempo.

Da: I conti non tornano17/01/2019 16:57:59
Il 165/2001 è importante nella misura in cui specifica che in presenza di docenti interni che possiedono le competenze utili alla realizzazione di un progetto previsto dal ptof non si deve ricorrere ad esperti esterni per evitare duplicati e per evitare il danno erariale. Io mi sono limitato a questo. Il 44/2001 invece l'ho citato un po' di più. Per altro francamente non ho avuto tempo.

Da: I conti non tornano17/01/2019 16:58:10
Il 165/2001 è importante nella misura in cui specifica che in presenza di docenti interni che possiedono le competenze utili alla realizzazione di un progetto previsto dal ptof non si deve ricorrere ad esperti esterni per evitare duplicati e per evitare il danno erariale. Io mi sono limitato a questo. Il 44/2001 invece l'ho citato un po' di più. Per altro francamente non ho avuto tempo.

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