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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
95465 messaggi, letto 4154449 volte
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Da: arianna2013 05/01/2015 13:40:40
Minintern. net ha un proprio indirizzo mail a cui chiedere il regolamento

Da: arianna2013 05/01/2015 13:46:48

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Da: arianna2013 05/01/2015 13:49:35
Scusate l'invio doppio,questo e' un regolamento ''tipo''di un forum qualsiasi.Si ribadisce il divieto di offese,soprattutto sessiste,razziste,calunniose

Da: Torniamo al Concorso DS05/01/2015 13:54:50
Decreto del Presidente della Repubblica n.275
Roma. 8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del
30 settembre e 15 ottobre 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali
nella seduta del 17 dicembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio
1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari
regionali e del lavoro e della previdenza sociale
E M A N A
il seguente regolamento:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla
definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate
alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti
locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli
obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle
disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni
transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine
di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle
disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo
armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano
altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i
diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola
dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E SVILUPPO
Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,
il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi
tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti
professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le
scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di
istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie
all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano
le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra
l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o
da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base
degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e
attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico
e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in
materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e
sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e
l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai
percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di
facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del
lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa
certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24
giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono
organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale,
fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere
diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle
scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la
flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo
scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con
il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento ducativi; tali collegamenti possono
estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il
raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre
attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole
interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono
lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi,
con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri,
nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole
istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni
scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e
informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere
definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e
competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni
del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le
segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per
assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e
per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore
annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota
nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della
quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei
debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione
permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo
obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota
definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le
attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è
garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo
culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono
essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione
tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti
dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere
conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di
studi prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti
consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e,
coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della
popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e
attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni
scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati
a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica
progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a
percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale
possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni
scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può
implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche
iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art.10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di
qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per
rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche
sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21,
comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace
raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di
perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori
tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le
certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i
crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e
debitamente certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più
istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente
sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni
riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra
sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di
iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli
studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli
obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei
quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli
studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni
scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di
accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della
pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità
ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano
l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio
1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività
previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è
possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su
base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti
previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui
all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile
1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni
scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti
degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8
riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e
competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche
ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni
già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica
e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo
15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle
di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche
utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla
carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le
iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi
medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali
e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4
del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n.
249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle
modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in
conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità
della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di
esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci
della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto
del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati,
per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative
particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì,
anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e
professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione
territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4,
comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite
alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del
termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui
al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni
in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo
giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine,
chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia
di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di
competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla
tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli
della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente
l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente
nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14,
comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti
del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del
processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell' unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e
sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera
d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con
effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo
27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5,
6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29,
commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e
3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi
2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6;
articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto
decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che
individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Da: per cortesia05/01/2015 14:38:20
ok grazie

Da: una cosa sola05/01/2015 18:06:24
il prossimo concorso sarà peggio del precedente!

Infatti gli imbroglioni si stanno attrezzando !!!!!!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ho rigato il tablet05/01/2015 22:12:16
Per leggere il post!
Insomma per postare questi mallopponi potete inviarle per e_mail

Da: Noto..........05/01/2015 23:34:17
Sto ora notando che la Editest ha aggiornato i testi principali per il nostro concorso (vedi pubblicità qui sopra e sito dell'editore). Qualcuno li ha presi?? Vedo  che ora, oltre al Mariani, c'è anche il Berbuto per le competenze socio, relazionali e comunicative.
Per chi li ha acquistati: ci sono differenze sostanziali tra il Mariani aggiornato e quello non aggiornato? Anche perché una volta stava tutto sul Mariani, oggi c'è anche il Barbuto, appunto... Quindi mi conviene acquistare questi testi aggiornati, per me che ho già ilMariani vecchia edizione?
Il testo contente quesiti commentati e test di verifica è valido? A quanto vedo è anche questo aggiornato, a me interesserebbe soprattutto perché ci sono test con risposte commentate. Mi pare inoltre di capire che i test sono nuovi, cioè ci sono sia on-line i test vecchi sia test nuovi con spiegazioni sul libro:è così??

Da: Perdente06/01/2015 02:28:32
@ Noto..........
Ritengo che il Mariani, con tutti i suoi limiti, sia il manuale migliore in circolazione. Naturalmente va integrato, ma consente di formarsi una discreta conoscenza globale di quella metà dello scibile umano che è contenuta nel programma di questo concorso.
Possiedo anche il Barbuto, ma il mio pare è che non sia valsa la pena acquistarlo.

Questa è la mia ultima notte di studio intensivo e prolungato. Da mercoledì si torna in classe e non sarà più possibie fare le "ore piccole".

Da: quante 10406/01/2015 05:21:33

Da: quante 10406/01/2015 05:21:33

Da: quante 10406/01/2015 05:21:34

Da: quante 10406/01/2015 05:21:34

Da: quante 10406/01/2015 05:21:35

Da: quante 10406/01/2015 05:21:36

Da: @ quante 104 06/01/2015 05:26:29
Torna a dormire ,che stai rompendo i tasti del tuo bel Gabler!

Da: Noto.......06/01/2015 12:47:45
x  perdente

Innanzitutto grazie per la cortese risposta!
Però vorrei chiederti: io ho il Mariani vecchio, non aggiornato: secondo te vale la pena acquistare il nuovo? Comprendo che probabilmente non sei in grado di risponderei, visto che anche tu hai solo il Mariani vecchio...

Per quali motivi DI PRECISO sconsigli l'acquisto del Barbuto?

Non sai nulla dell'altro volume, sempre della Editest, contenente quesiti comentati? Per me potrebbe essere un modo per rendere più vario lo studio (quando mi sono stancato di leggere, cerco di rispondere ai test)

Ringrazio inoltre in anticipo TUTTI QUELLI CHE VORRANNO RISPONDERMI!

Da: arianna2013 06/01/2015 15:28:46
ATTENZIONE! E' assolutamente vietato postare messaggi sessualmente espliciti o contenenti istigazioni alla violenza o alla discriminazione razziale. I trasgressori verranno immediatamente allontanati dal Forum.

Da: ma che problemi hai? 06/01/2015 15:36:14
prova a farti un giro negli altri thread se vuoi davvero inorridire

Da: arianna2013 06/01/2015 15:45:26
questa e' la norma stabilita dal presente Forum che gentilnmente ci ospita.L 'invio di questa clausola mi' e' stato cortesemente chiesto e ,gentilmente,l'ho trovata e postata.Il rispetto delle regole rende piu' facilie piu' civili i rapporti.E poi questo e' un Forum di docenti

Da: per cortesia06/01/2015 16:26:48
in effetti negli altri tread l'inciviltà la fa da padrona,spero che in questo si possa tenere un contegno diverso...il problema  lo hanno molti che hanno usato questo "palcoscenico" per scaricare odio represso (forse per il precedente concorso non superato )verso dirigenti e vicari o semplicemente verso chi sbagliava a scrivere

Da: franbilly 06/01/2015 16:26:58
ho deciso da una ventina di giorni di partecipare al concorso. sto facendo i quiz ma vorrei parlare con qualcuno di più esperto per fare domande relative all'organizzazione  a cui non so rispondere...

Da: franbilly 06/01/2015 16:33:58
ma vorrei sapere la batteria dei quiz del 2015 sarà diversa o sempre quella da cui estrarranno le 100 domande?

Da: franbilly 06/01/2015 16:35:19
e se si supera il concorso ma non si è vincenti che succede?

Da: Mi è arrivata......06/01/2015 17:11:01
Mi è appena arrivata una e-mail da CFIScuola che organizza un corso; in questa lettera si dice, tra l'altro, quanto segue:

"Il test preselettivo sarà svolto se si iscriverà il triplo dei candidati (8.400), cosa scontata visti i circa 40.000 del 2011. Questa scelta sembra escludere l'uscita delle 5.000 domande come nel 2011 in quanto non potrebbero essere messe in lavorazione prima della fine delle iscrizioni".

A me pare che il ragionamento che fanno sia coerente (qualcuno sa qualcosa in più a proposito di casi analoghi, tipo il concorso per ispettori??): ad essere sinceri, anche se vado contro i miei interessi, spero che sia proprio così, cioè spero che i test non vengano pubblicati in anticipo...

Da: gaelico 06/01/2015 17:11:31
salve. ho partecipato al precedente concorso ma senza esito positivo. vorrei avere alcuni confronti su cosa state studiando, come state lavorando e su quali testi. Se non ho superato il precedente concorso in qualcosa devo pur aver sbagliato. Mi aiutate gentilmente

Da: franbilly 06/01/2015 17:25:46
nel precedente concorso hai superato la fase di preselezione con i quiz o no? io sto facendomi tutti i quiz che hanno usato nel 2011, ho comprato il  Mariani e un altro libro con gli esempi di prove scritte.
però il difficile sarà superare la preselezione, secondo me

Da: per  franbilly06/01/2015 17:38:35
il prossimo sarà un corso concorso. penso significhi che non ci saranno idonei ma un numero definito di partecipanti al corso di 6 mesi e dopo la nomina in tutta italia

Da: gaelico 06/01/2015 17:51:46
si ho superato i quiz  ma no lo scritto, in sostanza non era difficile superare la preselezione bastava memorizzare tutti i quiz con risposta annessa, il mio handicap è il saggio. Alcuni giorni fa lessi che la prima prova sarebbe stata a risposte brevi è ancora così o è mutato ?

Da: box06/01/2015 18:03:15
Ho dato il precedente concorso. Ho superato la preselettiva e francamente rifarei gli scritti come li ho fatti, non perché sia una persona tanto sciocca da pensare di non aver commesso errori, quanto perché essendo caratterialmente molto incline all'autocritica, ma anche sufficientemente consapevole delle mie capacità, posso dire che i miei erano gli scritti più che dignitosi di una persona preparata. Ho potuto leggere altri scritti con tanto di sgrammaticature che anche raggiunto un punteggio più che sufficiente a fronte di un contenuto a dir poco scialbo. Non nutro nessun tipo di odio represso verso nessuno. Affermo civilmente che
nei concorsi la preparazione non è tutto.  Per il resto se qualcuno chiede ed ottiene civiltà e rispetto di tutti i pensieri in questo forum, tanto di guadagnato. Lo si auspicava da tanto. Saluti a tutti i forumisti. Buon rientro a scuola.

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