NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Agenzia delle DOGANE, 49 posti
6614 messaggi, letto 593065 volte
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, ..., 216, 217, 218, 219, 220, 221 - Successiva >>
Da: Brad POT | 23/03/2019 18:37:58 |
A te invece mi sa che ti qualificherà la Procura LOOOOL | |
Da: Poer | 23/03/2019 20:47:53 |
Notizie del ricorso al tar contro le poer? | |
Da: X chi mi precede | 23/03/2019 21:33:53 |
Quali ? Sono più di uno | |
Da: Poer | 24/03/2019 10:22:53 |
Quello dei vincitori 69 | |
Da: Vincitore | 24/03/2019 11:04:34 |
Io non ho impugnato nulla. L agenzia è difesa in maniera eccellente. E ha vinto tutti i ricorsi al consiglio di stato (10 sentenze favorevoli) . Perché sprecare soldi per avvocati? Specie se poi depositano atti con memoria e non con motivi aggiunti?ahahahah... | |
Da: Er che | 24/03/2019 12:43:28 |
Poi il 29 ci spieghi cosa hai da ridere | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Vincitore | 24/03/2019 14:16:05 |
Beh. Rinvio a giudizio. E allora? | |
Da: Brad POT | 1 - 24/03/2019 16:00:58 |
E infatti...che vuoi che sia per un vincitore? Lui ha vinto, e per il suo ego dopo il rinvio a giudizio non cambierà nulla! | |
Da: riri55 | 24/03/2019 18:31:28 |
l'ha scritto già qualcuno: potrà domani un imputato mettersi a correggere i compiti ? Io sono per la presunzione di innocenza ma se i fati sono veri l'Agenzia dovrebbe annullare un minuto dopo il rinvio a giudizio. Qualcuno dice che l'ADM abbia paura per richieste di risarcimento danni. Ebbene il danno va provato, come va provato il fatto ingiusto. Ci provassero quelli che si sentono danneggiati. Certo gli interni non dovrebbero lamentarsi se poi, considerata la posizione di evidente e strumentale contrasto con ADM, qualcuno decidesse di non attribuirgli poer o incarichi di responsabilità . | |
Da: Brad POT | 24/03/2019 19:10:10 |
Come ho scritto tempo fa, e al di là del contesto del forum, inutile parlare ora...se NON c'è rinvio si vada avanti su quanto ordinato dal CdS (comunque già impugnato), se qualcosa effettivamente non andava il giorno delle prove, prima di commentare vediamo cosa tirano fuori dal cilindro stavolta a Carucci | |
Da: Vincitore | 25/03/2019 10:13:43 |
Siete fuori. Se dopo il rinvio a giudizio viene fuori un assoluzione per non aver commesso il fatto che succede? E se non ci fosse mai una sentenza? Ma l avete letto l art. 21 octies? | |
Da: Italia a 90 | 1 - 25/03/2019 14:34:24 |
Vincitore, forse non hai capito. L'importante è che chi dovesse aver barato, se così è stato, ma è parso così sia dall'inizio, sia fuori e ne paghi tutte le conseguenze. Poi se per te va bene aspettare altri 4 anni fino all'estinzione del procedimento (per qualsiasi ragione) fai pure, agli altri non frega nulla. Se poi il vertice dovesse scegliere di annullare, non lo ha deciso questo forum, e in tal caso fai la causa la fai agli imputati se poi sono condannati, ad ADM se non lo dovessero essere, insomma chi dà il massimo vince comunque! | |
Da: Vincitore | 25/03/2019 14:49:23 |
Ripeto. Il procedimento amministrativo va avanti. E pure quello penale fino al 12 gennaio 2021. Non ci sarà bisogno di cause perché ovviamente l Agenzia non può annullare. Fino ad oggi non c'è un solo pronunciamento giudiziario sfavorevole. Poi fate voi | |
Da: x chi mi precede | 25/03/2019 15:28:39 |
La bellezza di certi personaggi è che vengono qui a ripetere le loro verità sperando che si tramutino in realtà , prendendo in maniera selettiva da ciò che accade quello che fa loro comodo per addormentarsi meglio la sera, senza mai farsi scalfire anche quando si trovano a risvegliarsi ancora al punto di partenza ogni mattina, da oltre 6 lunghi anni. Che vita di merda…. | |
Da: Vincitore | 25/03/2019 15:33:27 |
Lo ha scritto il consiglio di stato un paio di mesi fa. E la settimana s corsa hanno riattivato il procedimento come da decisone giudiziaria. Mica è colpa mia... continuate pur a fare ricorso ... non cambiate avv. Però... Ah ah ah ah ah | |
Da: Aer | 26/03/2019 17:10:45 |
Ragazzi ma a.novembre uscirà questo concorso? | |
Da: X tutti | 26/03/2019 18:11:22 |
Io sono uno che ha partecipato ed è stato escluso mi aggiornate per favore? | |
Da: x chi mi precede | 26/03/2019 18:14:51 |
Aspetta venerdì, per avere un quadro completo | |
Da: Giustizia SI | 26/03/2019 19:33:51 |
Credo che bisognerebbe dare un'occhiata al conflitto di interessi all'interno delle Commissioni esaminatrici nominate in questi giorni... | |
Da: Comcordo | 1 - 26/03/2019 19:40:39 |
Giustizia si hai perfettamente ragione | |
Da: senza parole | 1 - 26/03/2019 19:51:54 |
ma dite alle dogane o alle entrate? | |
Da: Giustizia SI | 26/03/2019 19:52:59 |
Parlavo di questa fantastica buffonata delle Poer. Niente di più falso. Per avere una parvenza di legalità hanno pure chiamato i giudici della Corte dei Conti. | |
Da: Giustizia SI | 26/03/2019 19:56:09 |
Mi riferisco alle Dogane/ Monopoli | |
Da: X tutti i colleghi | 26/03/2019 19:58:40 |
Fare in massa domanda art.19 c 6 | |
Da: Did | 26/03/2019 20:17:20 |
Lazio e Abruzzo? | |
Da: conto alla rovescia | 26/03/2019 20:46:13 |
- 3 | |
Da: Ignoto 1 | 26/03/2019 20:55:19 |
Non ci sto a capire più nulla. Concorso riattivato e con quelle sentenze per me è impossibile annullare fino a condanna. Poer in corso. 19 comma 6 bisogna fare domanda. Ma insomma che sta succedendo? | |
Da: Chi | 26/03/2019 21:18:12 |
Invita a fare domanda in massa art.19 c 6 la vuole buttare in caciara come anche chi vuole delegittimare un concorso regolare. Insomma, i soliti insurrezionalisti. | |
Da: X tutti | 26/03/2019 21:38:21 |
Cambiare tutto per non cambiare nulla. | |
Da: Precisazioni | 26/03/2019 21:52:51 |
Nell'ultima pagina della Sentenza del Consiglio di Stato n. 457/2019a si legge che: "Le illustrate circostanze hanno, tuttavia, ulteriori implicazioni che vanno esattamente evidenziate. In coerenza con quanto innanzi rilevato, deve, infatti, incidentalmente precisarsi che i profili di potenziale illegittimità dellaprova correlati a condotte diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente dedotte con il secondo motivo di appello incidentale -proprio perché evidenziati da documenti formati successivamente al deposito della sentenza revocanda, necessariamente estranei alle censure dedotte con l'appello incidentale e tali da fondare potenzialmente autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado- non hanno costituito oggetto dell'accertamento compiuto con la sentenza in parola del Consiglio di Stato; in altri termini, si deve escludere che, in prospettiva, tali profili possano ritenersi a qualsiasi effetto coperti dal giudicato. La regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, infatti, si declina nel processo amministrativo di annullamento in termini molto limitati (come precisato dal Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058: nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo in definitiva inapplicabile nella sua piena espansione apodittica, alla giurisdizione di legittimità , il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile in via di azione o eccezione...; e comunque in ogni caso non si spinge fino a postulare che il giudicato copra anche quei motivi di ricorso che, in quanto correlati a possibili illegittimità dell'atto ignote al tempo del giudizio e conosciute solo in ragione di fatti sopravvenuti, non fossero né dedotte né deducibili dal ricorrente, neppure con i motivi aggiunti. Da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. di Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016 n. 11). E' fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti -così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato- , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori - previa verifica della sussistenza i relativi presupposti dell'intervento in autotutela (profilo, questo, che resta impregiudicato perché del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio)." I "provvedimenti cautelari e/o demolitori" richiamati nella sentenza sono la sospensione o l'annullamento del procedimento del concorso che, tra l'altro, non è ancora concluso. Che i profili di illegittimità emersi con le indagini penali sono "tali da fondare potenzialmente autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado" significa che potranno essere proposti nuovi ricorsi al Tar e nuove istanze di sospensione, non essendo tali profili coperti dal giudicato. La sentenza afferma che tali profili possono essere valutati autonomamente, anche in base agli esiti del PROCEDIMENTO penale (non del processo, che inizia dopo l'imputazione), e non richiede affatto che vi sia una sentenza di condanna, tantomeno passata in giudicato. La prova del fatto (valutabile in sede amministrativa) che le trace siano state diffuse prima del giorno delle prove è più che sufficiente per annullare qualsiasi concorso. Vi sono numerosi e univoci precedenti, anche giurisprudenziali, anche relativi a casi nei quali non vi era notizia di procedimenti penali. Che poi sia necessario, per l'annullamento di un concorso pubblico, che tutti i commissari e tutti i concorrenti che hanno superato le prove, siano prima condannati in sede penale con sentenze definitive, è una tesi che non si era mai sentita prima, e che non ha alcun fondamento logico o giuridico. In ogni caso, se il fatto non sussiste, il GUP lo scriverà nella sentenza di proscioglimento di tutti gli indagati. Questo sarà sicuramente l'esito dell'Udienza Preliminare. Pertano ogni polemica appare al momento del tutto inutile e prematura. Tutto è bene quel che finisce bene. State sereni. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, ..., 216, 217, 218, 219, 220, 221 - Successiva >>