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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: non ho capito | 17/03/2019 11:41:10 |
Ma quindi l'anonimato l' hanno fatto ??????? Qualcuno ha assistito per caso ???? E' un caos , anche il bando se lo rileggo non ho capito i primi 1000 passano , ma il voto minimo per passare non c'era per cui in automatico non dovevano passare tutti all'orale ? | |
Da: Li | 17/03/2019 11:43:37 |
Scusate tutte queste cose sono coperte dal giudicato. Mi concentrerei su ciò che non è coperto come detto dal consiglio di stato. Che c'entra ora il bando? | |
Da: X non ho capito | 17/03/2019 11:45:38 |
Art.6 punto 6 del bando. Evidentissimo!! | |
Da: X Li | 17/03/2019 11:47:53 |
Pensa a trascorrere una buona domenica con i tuoi cari invece di concentrarti invano. | |
Da: Notizia sicura | 17/03/2019 14:34:48 |
Pare che in seguito alle diffide e domande di danno l amministrazione abbia cambiato idea sul annullamento | |
Da: Precisazioni | 17/03/2019 18:30:13 |
Si continua ad affermare che il provvedimento con il quale il Direttore ha disposto la prosecuzione del concorso al fine di rendere anonimi centinaia di elaborati per poi procedere alla loro correzione sarebbe la mera attuazione di un ordine del Consiglio di Stato. Quasi si trattasse di un atto dovuto senza che si potesse decidere in modo diverso. TALE RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI NON CORRISPONDE ALLA VERITA'. Il Consiglio di Stato ha emesso diversi provvedimenti. E' vero che, nel rispondere ad una istanza dell'Amminitrazione che chiedeva indicazioni su come eseguire, in pratica, la precedente sentenza di secondo grado del 2016, ha fornito tali indicazioni. Ma isolare tale provvedimento, come se fosse l'unico emesso, e interpretarlo come un ordine univoco all'Amministrazione che la vincolerebbe senza lasciarle alcuna alternativa, significa fornire una interpretazione non corrispondente alla realtà e palesemente parziale. Tale ricostruzione dei fatti sembra ignorare che esiste anche la Sentenza del Consiglio di Stato n. 457/2019 Nell'ultima pagina di tale sentenza si legge che: "Le illustrate circostanze hanno, tuttavia, ulteriori implicazioni che vanno esattamente evidenziate. In coerenza con quanto innanzi rilevato, deve, infatti, incidentalmente precisarsi che i profili di potenziale illegittimità dellaprova correlati a condotte diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente dedotte con il secondo motivo di appello incidentale -proprio perché evidenziati da documenti formati successivamente al deposito della sentenza revocanda, necessariamente estranei alle censure dedotte con l'appello incidentale e tali da fondare potenzialmente autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado- non hanno costituito oggetto dell'accertamento compiuto con la sentenza in parola del Consiglio di Stato; in altri termini, si deve escludere che, in prospettiva, tali profili possano ritenersi a qualsiasi effetto coperti dal giudicato. La regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, infatti, si declina nel processo amministrativo di annullamento in termini molto limitati (come precisato dal Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058: nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo in definitiva inapplicabile nella sua piena espansione apodittica, alla giurisdizione di legittimità , il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile in via di azione o eccezione...; e comunque in ogni caso non si spinge fino a postulare che il giudicato copra anche quei motivi di ricorso che, in quanto correlati a possibili illegittimità dell'atto ignote al tempo del giudizio e conosciute solo in ragione di fatti sopravvenuti, non fossero né dedotte né deducibili dal ricorrente, neppure con i motivi aggiunti. Da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. di Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016 n. 11). E' fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti -così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato- , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori - previa verifica della sussistenza i relativi presupposti dell'intervento in autotutela (profilo, questo, che resta impregiudicato perché del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio)." I "provvedimenti cautelari e/o demolitori" richiamati nella sentenza sono la sospensione o l'annullamento del procedimento del concorso che non è ancora concluso. Ergo non è vero che il Consiglio di Stato ha ordinato la prosecuzione del concorso e il Direttore non aveva altra scelta. A maggior ragione a pochi giorni dall'udienza penale già fissata, che avrebbe giustificato abbondantemente la sospensione di ogni decisione, anche alla luce della sentenza citata. Non si tratta di un atto dovuto quindi ma di una scelta. Di una scelta lecita, sulla cui opportunità si può però discutere. E che si tratta di una scelta deve essere chiaro. Se la scelta è lecita, è altrettanto lecito che di tale scelta (e di quelle che seguiranno) si dia la massima pubblicità . Non ci sarebbe nulla di male se coloro che seguono questa questione ne informassero i parlamentari del proprio territorio. E la stampa e la televisione. Perché pubblicità , trasparenza, e controllo democratico, sono delle garanzie che le scelte amministrative corrispondano all'interesse pubblico. | |
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Da: riri55 | 1 - 17/03/2019 18:30:25 |
e vabbè gli dessero la dirigenza di cittadinanza. Beninteso poi però, per le assegnazioni di sede, i milanesi a catania, i calabresi a trieste, i baresi a torino e gli emiliani in sardegna. Per almeno 6 anni, perché è opportuno così. E il controllo SIVAD alla Corte dei Conti . . . | |
Da: osservatore disciplinato | 17/03/2019 18:37:12 |
bella questa del controllo del sivad attribuito alla corte dei conti, ai magistrati contabili manca solo questa, come se non avessero altro da fare. | |
Da: X Precisazioni | 17/03/2019 19:54:55 |
Il fatto che il concorso stia andando avanti nonostante l'avvicendamento, in questi anni, di ben tre direttori alla guida dell'agenzia credo che sia la miglior garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico in questa vicenda. Poi le scelte e le sentenze possono piacere o non piacere, ognuno è libero di criticare, ma sarà sempre una critica parziale, che non tiene conto degli aspetti a 360º, che solo l'amministrazione o un giudice conoscono. Infine vi sono le invettive mosse da invidie, frustrazioni, ossessioni, ma quelle non meritano neanche commenti. Un osservatore distaccato | |
Da: Precisazioni | 1 - 17/03/2019 21:28:49 |
La sua osservazione sembra tutt'altro che distaccata. L'interesse pubblico non è affatto dimostrato dal fatto che il concorso vada avanti nonostante sia cambiato il direttore. L'interesse pubblico deve essere motivato negli atti adottati, non presunto in base al numero di direttori che si sono avvicendati. Quale sia l'interesse privato di una settantina di persone è evidente. Quale sia invece l'interesse pubblico a rimettere in moto la procedura senza attendere gli esiti di un'udienza penala fissata pochi giorni dopo (e che potrebbe fornire elementi importanti sulla regolarità o meno del concorso, come chiarito dal C.d.S.) non si comprende e, soprattutto, non è spiegato in alcun modo nell'atto. L'affermazione che vi sarebbero aspetti che solo il giudice o l'amministrazione conoscono non ha alcun fondamento. Gli atti dei processi e, a maggior ragione, quelli di un concorso pubblico, sono pubblici, e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse. Qualsiasi decisione presa in base ad "aspetti che solo l'amministrazione conosce" sarebbe illegittima. Il primo giudice che si è espresso sui fatti oggetto del procedimento penale è il Consiglio di Stato con la sentenza 457/2019, il cui testo si può leggere qua sopra. A breve si pronuncerà il Giudice dell'Udienza Preliminare. L'interesse pubblico in base al quale non si è tenuto conto di quanto evidenziato dal C.d.S nella sentenza 457/2019 e non si è atteso l'esito dell'udienza preliminare del processo penale, non è stato spiegato in alcun atto dell'amministrazione. Ogni volta che è stato dimostrato che le tracce di un concorso erano state divulgate prima delle prove ad alcuni candidati il concorso è stato annullato, si vedano i precedenti univoci nella giurisprudenza amministrativa o, più semplicemente, nelle notizie di stampa. I riferimenti alle "invidie" non le commento nemmeno... | |
Da: Per Precisazioni | 17/03/2019 21:37:25 |
Quindi l'eventuale rinvio a giudizio da parte del GUP sarebbe dirimente di tutta la questione? E io che, povero ingenuo, ritenevo che per acclarare eventuali responsabilità bisognava attendere una pronuncia definitiva ossia il secondo grado di giudizio. La presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva prevista dalla nostra Costituzione è andata a farsi fottere. | |
Da: Precisazioni | 17/03/2019 22:01:55 |
Ai fini della responsabilità penale, che è personale, è esattamente come scrive lei. Ai fini amministrativi, per l'annullamento del concorso, basta che nel procedimento penale emerga il fatto della divulgazione preventiva delle tracce ad acuni candidati. Non è necessaria alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato. Se non mi crede legga il passaggio della sentenza del C.d.S. riportata qua sopra. L'espressione "procedimento" nella procedura penale si intende la fase precedente all'imputazione ... a voler essere precisi. Del resto, in molti casi di annullamento per fughe di notizie relative alla tracce non si fa alcun procedimento penale. Almeno che non si voglia sostenere che per l'annullamento di un concorso, tutti i commissari e tutti i candidati debbano essere prima condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato...ma quando mai... Se emerge il FATTO che le prove sono state divulgate prima, viene meno qualsiasi garanzia di imparzialità e di parità di condizioni dei candidati. Se le prove sono state divulgate prima, è possible che l'informazione sia stata fornita anche ad altre persone, non è più possibile stabilire chi le conosceva e chi no. Non c'è più alcun concorso. L'annullamento è inevitabile. Non si arrabbi, si sta discutendo pacatamente. La questione è interessante. Si ricordi che noi siamo distaccati... | |
Da: condivisibile | 17/03/2019 22:08:25 |
....se emerge il fatto... | |
Da: X Precisazioni | 17/03/2019 22:26:27 |
Certo ci vuole un bel coraggio ad annullare con i "se" e con i "ma", e nella sua riflessione abbondano. Inoltre continua a trarre conclusioni presumendo di conoscere tutte le valutazioni fatte dal giudice e dall'amministrazione. Se non è distaccato almeno sia più umile | |
Da: parere reale | 17/03/2019 22:36:22 |
Precisazioni, vai a dare qualche esame all'università ... | |
Da: corsiericorsi | 18/03/2019 07:43:24 |
Sappiamo tutti bene come e' andata,sin dall'inizio di questo concorso. Poi possiamo farli dirigenti,tutti,quelli che hanno barato e li hanno presi,chi ha barato ed e' stato piu' bravo e gli onesti. I primi si conoscono,I secondi pure,speriamo di avere gli ultimi come dirigenti,anche perche' non essendo protetti li sbatteranno in uffici operativi | |
Da: X corsiericorsi | 18/03/2019 07:59:15 |
Tu non sei grado nemmeno di riconoscerti quando la mattina ti alzi e ti guardi allo specchio. | |
Da: corsiericorsi | 18/03/2019 10:54:49 |
Te ti riconosco bene.Fai causa al tuo mentore che non ha saputo imbrogliare bene e per ora ti ha gabbato,in cambio di quei servigi che gli hai reso | |
Da: x tutti | 18/03/2019 11:05:36 |
Siete tutti contro tutti e ci rimettono i vincitori onesti. Che schifo | |
Da: Vincitore | 18/03/2019 11:24:46 |
A parte che il consiglio di stato parla di provvedimenti in autotutela e non di annullamento tout court, subordinando il provvedimento ad ulteriori sviluppi del procedimento penale (allo stato non ci sono prove di nulla), a parte questo è giusto che chi ha barato paghi. Gli altri devono essere assunti e anche subito onde evitare richieste di risarcimento | |
Da: X Vincitore | 18/03/2019 12:12:53 |
Perchè devono essere assunti? C'è una graduatoria? C'è un diritto soggettivo ad essere assunti? | |
Da: Aiutatemi a capire... | 18/03/2019 12:16:09 |
Se c'è una furbata che ha fatto l'Agenzia è proprio quella di non aver pubblicato ALCUNA graduatoria. | |
Da: Vincitore | 18/03/2019 12:46:24 |
La graduatoria ci sarà una volta effettuata la ricorrezione | |
Da: X aiutatemi a capire.... | 18/03/2019 13:49:03 |
Infatti chi fa il furbo paga | |
Da: mineo il direttore del cambiamento | 18/03/2019 15:10:57 |
dando per scontato che tutte le prove verranno valutate insufficienti. altrimenti si prosegue con l'orale | |
Da: mineo il direttore del cambiamento | 18/03/2019 15:20:54 |
sono convinto comunque che non è tutto oro ciò che luce. la decisione di mineo di riaprire la correzione oggi e non ieri o domani ha motivazioni che vanno oltre l'apparente. voglio dire che in pregiudizio di giudicato, proprio a ridosso dell'udienza del GUP è quantomeno inopportuna. buon senso avrebbe richiesto una saggia attesa magari dopo l'estate. non cambiava nulla e avrebbe destato meno scalpore. ma non ci scordiamo le pressione della triplice nell'ultima riunione, le minacce velate di cause in qualità di latori di interesse diffuso (visto che quello soggettivo si cantino palle o meno non potrà essere fatto valere in ragione di una procedura non ancora conclusa) e di un parere dell'avvocatura che ha consigliato di procedere con l'esecuzione della sentenza del CdS per non far sorgere l'eventuale danno emergente di competenza della Procura della Corte dei Conti. In realtà credo che proprio il neo direttore possa sperare in un rinvio a giudizio almeno dei commissari e del presidente che di fatto costringerà ad una sospensione della procedura in attesa del giudicato o della prescrizione (per la quale comunque restano ancora alcuni anni qualora di voglia intendere come die a quo il 9 luglio 2013 e locus commissi delicti il luogo di svolgimento delle prove scritte) | |
Da: mineo il direttore del cambiamento | 18/03/2019 15:25:23 |
ovvero si voglia addirittura arrivare alla constatazione della impraticabile esecuzione della sentenza che obbliga la nuova correzione a carico della vecchia commissione e degli stessi membri (non possono nemmeno intervenire i supplenti) con conseguente annullamento della procedura per impossibilità manifesta. | |
Da: Mah | 18/03/2019 15:44:21 |
delle POER notizie? | |
Da: Vincitore | 18/03/2019 15:48:03 |
Se fosse stato impossibile il consiglio di stato lo avrebbe detto. Se no a che servono le sentenze? | |
Da: mineo il direttore del cambiamento | 18/03/2019 15:49:05 |
giudizio cautelare TAR Lazio il 3/4 (RGNR 2814/2019) | |
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