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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 15:26:10
Guarda mi sono andato aleggere la sentenza del tar che tu hai postato ed ho notato che perviene da un altro provvedimento dello stesso tar che respingeva il ricorso in quanto asseriva che la graduatoria fosse scaduta.Appellata al cds invece dice che la graduatoria e' ancora valida perche' valenza triennale e quindi puo' essere presa in considerazione per lo scorrimento in base a a due sentenze della plenaria che fanno giurisprudenza e accoglie rimandandolo al tar.Quindi siamo arrivati a quella sentenza che non tiene conto del provvedimento del cds.Ora la stessa e' stata appellata allo stesso cds chiedendone l'accoglimento definitivo.

Da: secondeopportunità19/01/2014 15:34:41
Se puoi indicarmi i riferimenti della decisione del CdS, probabilmente rispetto all'ordinanza del TAR, mi fai un grande piacere.

Detto ciò, se non erro, la sentenza del TAR di cui parliamo valuta anch'esso che la graduatoria era comunque in corso di validità (poichè entro i 18 mesi). Nonostante la validità della stessa, parlava però di alcuni articoli ostativi (35 e 43 comma 7).
Quello che affermo è che con la D'ALia le ragioni rispetto all'art. 43 comma 7 decadono relativamente al "può" (avendola letta sai a cosa mi riferisco), mentre permangono quelle dei 18 mesi (poichè di natura diversa).
Resta il problema dell'art. 35 comma 2, che come ho già indicato, è una "peculiarità" non troppo pericolosa, e volendo sorpassabile. Detto ciò, che è questione di analisi della GdF o in extrema ratio della giustizia amministrativa, è pacifico che questo comma non è previsto dai marescialli CC.
Nuovamente però rinnovo la speranza che anche per voi avverrà lo scorrimento.

Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 15:37:56
Bisogna aspetatre il cds che a febbraio emetetra' sentenza finale di quel ricorso e penso che confermi cio' che aqveva deciso prima accogliendo ed annullando quello deciso dal tar.

Da: secondeopportunità19/01/2014 15:40:47
Aspettando i riferimenti dei due provvedimenti da te indicati, trovo strano però che non vi sia stato un blocco del concorso allora.
L'iter dovrebbe esser questo, di solito:
-richiesta annullamento del bando di concorso nuovo, almeno relativamente al numero di posti da sottrarsi allo scorrimento della graduatoria precedente
-ordinanza del TAR per la sospensione del bando in attesa di sentenza del TAR stesso
-se positiva a favore dei ricorrenti, decisione del CdS sull'ordinanza in questione data dal ricorso dell'amministrazione. Se nuovamente positiva si blocca il concorso (raro).
Oppure, come sembra in questo caso, ordinanza del TAR su sospensione contraria ai ricorrenti e dunque nessuna sospensione, ricorso dei ricorrenti al CdS sull'ordinanza: se confermata nessun blocco, se contraria al TAR teoricamente blocco del concorso
-dopo questa trafila, sentenza del TAR sul ricorso principale
-sentenza del CdS in caso di appello

Da: secondeopportunità19/01/2014 15:43:41
Quello a cui mi riferisco è che il CdS potrebbe aver indicato ancora la valenza della graduatoria (sia su base triennale o dei 18mesi), ma poi può aver indicato che l'ordinanza non poteva andare avanti comunque poichè sussistono altri problemi.
E non è troppo difficile neanche verificarlo, basta vedere se il concorso è stato bloccato o meno. Non so se ho reso il pensiero più o meno chiaro.

Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 15:45:26
E' stata chiesta pure l'impugnazione della graduatoria e con essa tutte le conseguenze.Tar respinge.cds accoglie e rimanda motivandola al tar che respinge di nuovo.Ora appellata al cds in attesa della sentenza.

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Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 15:48:56
il cds dice che la graduatoria e' ancora valida perche' nei tre anni e quindi puo' essere presa in considerazione dal tar per lo scorrimento.
Il tar nels entenziare dice che non puo' essere scorsa per i motivi da te elencati e quindi non prende in considerazione i suggerimenti del cds che cita propi alcune sentenze della plenaria circa la validita' triennale che lo scorrimento.Ora e' in attesa di responso finale del cds a cui e' stata riappellata.Ho la vaga impressione che il tar non se l'e' sentita...

Da: secondeopportunità19/01/2014 15:54:26
Perfetto. Posso dunque chiederti se hai i riferimenti delle decisioni in modo tale da poterli leggere?

Da: riflessione. 19/01/2014 15:57:32
Buonasera a Tutti, la sentenza del TAR del Lazio nei riguardi della GDF mi pare abbia definito come graduatoria non più valida una graduatoria del 2012 la quale (non valendo il principio della sostituzione........e lo sappiamo tutti) si è vista duplicare da una graduatoria 2013.
La domanda è : se le graduatorie 2012 per i CC sono valide visti i 18 mesi perchè non è valida anche quella della finanza che sempre meno di 18 mesi ha?
è una scelta politica allora.....

Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 16:04:45
x secondoopportunita':sto reperendo i riferimenti che ti inviero'.

Se quella graduatoria che e' del 2013 risulta ancora vigente per il cds a luglio 2013 quindi ha avlenza triennale.Puo' essere ancora utilizzata?

Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 16:10:25
to    19/01/2014 16.04.45
x secondoopportunita':sto reperendo i riferimenti che ti inviero'.

Se quella graduatoria che e' del 2011 risulta ancora vigente per il cds a luglio 2013 quindi ha avlenza triennale.Puo' essere ancora utilizzata?
Scusate l'errore:2011 e non 2013.

Da: secondeopportunità19/01/2014 16:12:48
Se ci stiamo riferendo alla sentenza TAR Lazio del 9 dicembre 2013, questo afferma che:

"Nel caso di specie, pertanto, sebbene non sia contestabile che la graduatoria in cui la giovane ------- era inserita FOSSE ANCORA EFFICACE (ai sensi dell'appena cit. art. 43, u.c., d.lgs. n. 199/2005), al momento in cui è stato bandito il concorso impugnato, tale circostanza, di per sé, non è sufficiente al positivo riscontro della sussistenza di un obbligo per l'amministrazione a procedere allo scorrimento della stessa per dar corso a nuove assunzioni."

In questa fase, pre-D'Alia, riteneva appunto che il problema non era la validità della graduatoria, valida ai sensi dell'art. 43 c.7 e non dell'art.35 5ter, bensì altri problemi indicati nella stessa sentenza. Dunque in questo caso non si rileva la questione della validità o meno.

Se invece ci riferiamo all'ultima graduatoria, ossia quella dei 297 allievi marescialli GdF (85 corso), questa è sicuramente valida. Senza se e senza ma. Resta appunto quel problemino dettato dall'art. 35 c.2 del d.lgs 199/95 (l'unico che differisce dai marescialli CC), ma credo superabile. Ora, se poi si darà o meno applicazione, beh direi che qui torniamo alla scelta politica-amministrativa.

Da: x tutti19/01/2014 16:15:02
speriamo di trovare giudici imparziali al tar e cds anche se la sentenza del 964 pds e marescialli gdf di dicembre mi fa pensare male speriamo bene

Da: idoneo1triennale19/01/2014 16:16:17
Ragazzi scusate ma il 1 ist con graduatoria del luglio 2011, in base a ciò che state dicendo. . È valida o no?

Da: aspettando loscorrimento19/01/2014 16:19:05
esatto ho fatto riferimento propio a questa.ORA E' APpellante al cds
per sentenza.Il cds precedentemente lo aveva accolto dicendo che poteva essere scorsa e faceva riferimeto a due sentenaze della plenaria.Sto cercando di trovare questo passaggio.

Da: secondeopportunità    19/01/2014 16.12.48
Se ci stiamo riferendo alla sentenza TAR Lazio del 9 dicembre 2013, questo afferma che:

"Nel caso di specie, pertanto, sebbene non sia contestabile che la graduatoria in cui la giovane ------- era inserita FOSSE ANCORA EFFICACE (ai sensi dell'appena cit. art. 43, u.c., d.lgs. n. 199/2005), al momento in cui è stato bandito il concorso impugnato, tale circostanza, di per sé, non è sufficiente al positivo riscontro della sussistenza di un obbligo per l'amministrazione a procedere allo scorrimento della stessa per dar corso a nuove assunzioni."

In questa fase, pre-D'Alia, riteneva appunto che il problema non era la validità della graduatoria, valida ai sensi dell'art. 43 c.7 e non dell'art.35 5ter, bensì altri problemi indicati nella stessa sentenza. Dunque in questo caso non si rileva la questione della validità

Da: rotter19/01/2014 16:23:15
Idoneo 1 triennale. Non è valida

Da: Ostacolo 19/01/2014 16:27:04
Parere legale: non bisogna confondere la funzione a cui assolve la legge 125/2013 rispetto al principio a cui assolve l'adunanza plenaria del CDS; la prima nn prevede uno scorrimento bensì l'immissione in servizio di vincitori e la verica dell'assenza di idonei o prima qualora la pA intenda ricoprire dei posti vacanti, quindi esclude uno scorrimento ma parla di immissione in ruolo; la plenaria invece fissa il principio dello scorrimento per motivi di economicità ma al punto 51 prevede che la pA può evitare lo scorrimento  motivando la scelta tra opzione tra nuovo concorso e scorrimento. Il principio normativo indicato dalla legge 125/2013 è diverso pone un obbligo della pA circa l'immissione in servizio attraverso una verica, che se la pA omette di vare incalza in una violazione di legge!!!

Da: red8819/01/2014 16:52:15
era da un po che non scrivevo PARLIAMO DI FATTI non di cose astratte.ho letto Da: gis  18/01/2014 20.14.25 e mi chiedo se la legge 125/13 vale per il comparto difesa sicurezza perchè si continua a fare interrogazioni parlamentari sulla sua applicabilità e si ricevono risposte o votazioni negative?perchè fanno queste interrogazioni se la legge è chirissima sul comparto?una risposta me la sono data la legge non è chiara ma INTERPRETABILE e le ammnistrazioni hanno nella possibiltà LECITE hanno deciso di fare concorsi che vi piaccia o no!sono usciti i concorsi per le accademie,per carabinieri e marecialli dell'arma e hanno scrso le ultime graduatorie valide,in questi bandi non è presente l'essenziale scritta"125/13" che cambierebbe tutto..chi ha dato loro l'autorizzazione a bandire?è stata FUNZIONE PUBBLICA la stessa cui fa capo il MINISTRO D'ALIA titolare della legge 125/13,si può sapere di cosa stiamo ancora parlando dopo 789 pagine?mi sorprende che c'è ancora gente in giro che dice il contrario I FATTI dicono questo

Da: red8819/01/2014 16:58:18
preciso che è stato anche presentato un emendamento sull'applicabilità della legge d'alia al comparto sicrezza e difesa ed è stato RIGETTATO

Da: riflessione. 19/01/2014 16:58:55
Red88. TI SBAGLI.

Da: red8819/01/2014 17:01:32
dove mi sbaglio?

Da: red8819/01/2014 17:02:02
non sono cose vere quello che ho scritto?

Da: red8819/01/2014 17:04:04
è stato ACCANTONATO chiedo scusa ma NON è PASSATO

Da: secondeopportunità19/01/2014 17:05:58
E' un punto di vista sicuramente diverso, e interessante.
Questa è però la mia principale osservazione: l'immissione nei ruoli di vincitori e idonei però non deve considerarsi nella sua interezza, ma nei limiti delle risorse finanziarie e del turn over in capo alle varie amministrazioni (se posso assumere solo 100 persone e ho 1000 idonei, dovrò attuare tale immissione con scorrimento della graduatoria fino al 100 idoneo in ordine di graduatoria). In termini pratici quindi risulterebbe come uno scorrimento (da qui la critica di Ichino già citata da Riflessione, il quale sostiene che infatti gli effetti pratici saranno solo per circa 10-15mila tra vincitori ed idonei, su un totale di circa 70mila). Difatti la D'Alia non afferma che entro il 2016 devono essere assunti tutti i vincitori ed idonei, bensì solo che prima di bandire deve verificare l'assenza degli stessi.

Da: red8819/01/2014 17:15:52
poichè secondo funzione pubblica il comparto non rientra nella legge 125 è stata data alle amministrazioni del comparto l'autorizzazione a bandire perchè di idonei in graduatorie sono presenti in quei concorsi..secondeopportunità visti i FATTI per dire il contrario ovvero che rientra nella legge anche solo per categorie lo si può fare solo dopo che un giudice approvi i ricorsi al momento NON VALE.sono finiti i tempi delle interpretazioni la palla adesso passa ai giudici e temo,per quello che ho scritto sopra,che non sarà affato facile dimostrare il contrario anche solo per categorie

Da: secondeopportunità19/01/2014 17:15:58
-Il riferimento all'emendamento è sbagliato, in quanto relativo a concorso per Sovraintendenti -concorso interno, dunque non inserito nella D'Alia-.
-Sulle interrogazioni se ne sono fatte molte per un motivo molto semplice. Rosato in particolare si è visto inondare la pagina FB di commenti al riguardo, e qualsiasi politico (al pari della Nesci di M5S) sa che tanti commenti sono voti.
-Sulle risposte negative in sede di risposta ad interrogazione ti consiglio di rivedere qualche pagina indietro la risposta data all'utente Gis.
-Che la legge sia interpretabile è un dato di fatto, ogni legge è interpretabile per definizione (i giudici servono a quello).
-Mi sorprende che ogni persona ha riconosciuto che alla fine la pagina Cobar aveva indicato precedentemente lo scorrimento dei 2ist, ma tutti si dimenticano di rammentare che lo stesso rappresentante ha affermato l'attuazione dello scorrimento in base alla D'Alia.

Da: secondeopportunità19/01/2014 17:19:26
Le pagine sono effettivamente 789, ma, seppur sia una lettura a volte pesante, bisogna leggerle tutte.
Ho già indicato, esclusivamente per marescialli CC, la ragione lapalissiana del perchè vi è stato lo scorrimento ex lege. Si parta dai commenti delle ultime pagine per contrastare con fatti i motivi contrari. Sono ben felice di cambiare idea.

Da: red8819/01/2014 17:21:12
ora lo trovo ma è un emendamento sul comparto difesa sirurezza in toto e nello scorrimento del secondo ist NON VIENE CITATO il D.L. 101/2013 o 125/13 quindi si continua a parlare di cose astratte

Da: secondeopportunità19/01/2014 17:25:49
Non è necessario appesantire la lettura del forum con ripetizioni. Ma ripeto, si spieghi razionalmente l'inserimento di quel CONSIDERATO nel bando dei 247 e la differenza con l'assenza dello stesso nel bando dei 342 allievi CC e ne riparliamo. Davvero, son pronto a cambiare tranquillamente idea.

Da: red8819/01/2014 17:32:12
secondeopportunità come nella legge se volevano essere chiari avrebbero scritto ESPLICITAMENTE il riferimento al D.L. 101/2013 o 125/13 ma non è stato fatto.ecco l'emendamento Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento 1.3412 della I Commissione, ricordando che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia aveva affermato, nel corso di una recente audizione, che il decreto-legge n. 101 del 2013 si applica anche ai rapporti di lavoro del settore sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Evidenzia inoltre che la non applicazione del principio dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, previsto dal suddetto decreto-legge, comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto richiede l'effettuazione di un maggior numero di concorsi pubblici. Osserva infine di non comprendere il motivo per il quale il principio dello scorrimento delle graduatorie non dovrebbe essere applicabile al menzionato settore.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento 1.3412 della I Commissione si intende ACCANTONATO

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