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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: martens18/01/2014 01:16:36
devi ammettere che ne sparava eh...

Da: riflessione. 18/01/2014 01:17:32
i 18 mesi sarebbero comunque superati anche da questa proroga al 2016.

Da: riflessione. 18/01/2014 01:17:59
diceva che avrebbero fatto lo scorrimento. e da questo punto di vista aveva ragione.

Da: martens18/01/2014 01:18:26
no diceva di più.... e lo sai

Da: IFG@ 18/01/2014 01:18:29
p.a.p.p. anch'io come te dopo la sentenza del cds avevo perso le speranze ma parlando con l'avvocato stasera le ho riacquistate

Da: riflessione. 18/01/2014 01:18:40
ma non sono il suo avvocato. leggerà anche Lui i post e se ritenesse opportuno protrebbe anche rispondere.

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Da: martens18/01/2014 01:19:08
hai ragione anche tu

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:20:51
Purtroppo qui da esterni non possiamo concentrarci troppo sulla benevolenza verso una amministrazione o meno. La sentenza che indicai l'altro giorno, è importante dire, analizzava per bene il rapporto con la sentenza del CdS plenaria.
Sinceramente non ho letto in questi mesi sentenze del CdS relative a marescialli gdf o cc che affermino precisamente la validità triennale, però se hai riferimenti son contento di leggerli.

ps. è stato curioso l'assenza di ogni esplicito riferimento nel decreto scorrimento alla D'Alia, per poi rimetterlo in maniera neanche così implicita nel bando dei 247.

Da: riflessione. 18/01/2014 01:22:20
sinceramente in assenza di notizie...ciascuno dice le proprie impressioni....
non si può condannare per questo...


sentenza Cons. Stato n. 1476/2012 "Né va sottaciuto che la stessa esigenza di fondo enunciata dalla giurisprudenza a conforto dell'inapplicabilità, in linea di principio, dell'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, ossia la necessità di salvaguardare l'attualità dei prescritti requisiti di efficienza e di idoneità psico-fisica ed attitudinale, ben può essere parimenti ed efficacemente conseguita subordinando le assunzioni in servizio mediante scorrimento della graduatoria ad un puntuale rinnovo degli accertamenti psico-fisici dei candidati di volta in volta collocati in posizione utile (adempimento, questo, per certo molto più celere rispetto all'indizione di un nuovo concorso)."

Da: riflessione. 18/01/2014 01:28:41
lo scorrimento può anche sottacere la D'Alia.
ma è il concorso che soggiace alle disposizioni della legge 125. di cui lo scorrimento, per motivi di razionalizzazione della spesa, ne è logica conseguenza. a mio avviso.

Da: riflessione. 18/01/2014 01:29:07
*tacere.

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:29:09
Sicuramente, il concetto di forum teoricamente dovrebbe servire allo scambio di informazioni e impressioni. Non era una condanna la mia.

Devi ammettere in tutta onestà che in quella sentenza però non si afferma la validità triennale, anche poichè si riferisce ad un caso precedente alla legge del 2007 che ha inserito il 35 5ter, bensì parla di proroghe.
E non si riferiva neanche ad un caso in cui la validità era di 18 mesi per come sancito da una lex specialis.

Ad esempio anche io continuo a sostenere che per la PdS ad esempio la validità è triennale, poichè non ho trovato nessun riferimento ai 18mesi in una lex specialis.
Però troverei curioso asserire che il CdS, anche nella loro funzione nomofilattica in adunanza plenaria, abbiano deciso di far valere, nel caso dei marescialli CC una legge generale anteriore nei confronti di una lex specialis posteriore. Sarebbe anche costituzionalmente una violazione della separazione dei poteri.

Da: riflessione. 18/01/2014 01:30:05
si lo ammetto candidamente. perchè adesso non riesco a trovare la sentenza del cds che parla di validità triennale delle graduatorie.   :-)

Da: p.a.p.p.18/01/2014 01:30:42
Cortesemente ,lo dico da persona adulta, non disturbate ,lasciate spazio a gente come riflessione,secondeoppurtinità ,ifg,pinco,per confrontarci,per scambiare delle opinioni. Per favore un pò di serietà. X ifg,tu in quale concorso sei inv? Sei inv in qualche concorso ,paragonabile a quello della sentenza?

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:32:14
"lo scorrimento può anche tacere la D'Alia.
ma è il concorso che soggiace alle disposizioni della legge 125. di cui lo scorrimento, per motivi di razionalizzazione della spesa, ne è logica conseguenza. a mio avviso."

Assolutamente qui hai ragione. E' una scelta, se vogliamo di comodo, decisa dall'Arma per qualche ragione (e credo ci stia il ragionamento di non mettere in difficoltà altre amministrazioni). Però quando citi che hai verificato che c'è solo una graduatoria vigente e l'hai esaurita prima di decretare i 247 posti, beh cade il velo di Maya ed è un'applicazione chiara dell'art.4 comma 3.

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:36:07
Ti do un assist Riflessione. Tutti gli avvocati a cui si sono rivolti gli utenti del forum, che io sappia poichè così loro hanno riferito, fanno riferimento alla Plenaria 14/2011. Però lì appunto si parla di "portata generale" della norma, che è ben diverso di applicazione ad ogni amministrazione sic et simpliciter.

Nel caso di Ifg ad esempio, se ben ricordo agente PdS, i d.lgs di riferimento non parlano di 18 mesi, ed è giusto dire della validità triennale della graduatoria.

Da: riflessione. 18/01/2014 01:38:55
4.4. Sempre in linea di principio, il Collegio condivide pure l'assunto di Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 1999 n. 493, secondo cui l'istituto della proroga della validità delle graduatorie concorsuali di per sé non potrebbe applicarsi alle procedure di arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi militari, essendo l'arruolamento stesso disciplinato da leggi speciali, in coerenza del resto con la peculiarità del rapporto di lavoro militare, espressamente riconosciuta dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 (e, ora, dall'art. art. 3, comma 1, T.U. 30 marzo 2001 n. 165 e, soprattutto, dall'art. 621 e ss. del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66).
A giustificazione di ciò si afferma che il reclutamento del personale militare indefettibilmente esige l'accertamento in capo all'interessato dell'attualità dei prescritti requisiti di efficienza e di idoneità psico-fisica ed attitudinale: condizioni, queste, non sempre compatibili con l'assunzione di idonei in precedenti selezioni concorsuali (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2004 n. 10644)
4.5. Tuttavia, gli assunti testè riportati e ribaditi come intrinsecamente condivisibili, trovano un limite nelle leggi di carattere eccezionale che, per motivi di contenimento della spesa pubblica (motivi che, per certo, ineriscono al principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa, enunciato dall'art. 97 Cost.), impongono alle pubbliche amministrazioni - ivi espressamente compresa quella militare - la proroga di validità e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora in essere ai fini di nuove assunzioni in luogo dell'emissione di ulteriori bandi concorsuali.
In tal senso va pertanto evidenziato che l'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per il 2004) dispone che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno"; e, a sua volta, l'art. 1, comma 100, della L. 31 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005), dispone che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio".
Non può dubitarsi che all'epoca dei fatti di causa anche l'Amministrazione della Difesa è stata assoggettata a un regime di limitazioni nelle proprie assunzioni: circostanza, questa, comprovata non soltanto dall'esposizione dei fatti stessi, dalla quale per l'appunto consta che le graduatorie utili dei vari concorsi banditi nel tempo e ai quali lo Erby ha partecipato sono state sistematicamente decurtate, ma anche dall'immediata lettura delle disposizioni di legge collegate a quelle testè riportate, posto che dal combinato disposto dei commi 93 e 94 del predetto art. 100 della L. 311 del 2004 consta che al personale delle Forze Armate non è stato applicato l'obbligo di riduzione degli organici del 5% altrimenti imposta a tutte le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, mentre per quanto attiene al divieto "di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" imposto dal comma 95 dello stesso articolo, non risulta correlativamente contemplata alcuna specifica deroga riferita alla categoria di personale in servizio permanente contemplata dal bando impugnato dallo Erby, posto che il comma medesimo, sempre per quanto segnatamente attiene al personale delle Forze Armate, fa salva l'autorizzazione alle assunzioni contemplate dal D.P.R. 25 ottobre 2004 e fa -altresì - salve le assunzioni "connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla L.14 novembre 2000 n. 331, al D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215 ed alla L. 23 agosto 2004 n. 226", ossia riguardanti le nuove categorie di personale a ferma breve e a ferma prolungata immesso in servizio in sostituzione di quello di leva, salva comunque restando la "priorità", per le autorizzazioni di volta in volta emanate, dell' "immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" (cfr. comma 97 art. cit.).
Se questo è dunque il contesto normativo in cui sono avvenuti i fatti di causa, non è davvero dato di vedere il motivo per cui nella specie l'Amministrazione della Difesa ha - in un lasso di tempo invero ristretto, in via del tutto asistematica e con complessiva diseconomia di tempo e di risorse finanziarie - dapprima bandito dei concorsi per la copertura di posti di ufficiali in s.p.e., riducendo successivamente il numero di posti stessi in dipendenza delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nondimeno bandendo poi, a breve distanza di tempo e non appena risultava possibile la copertura di ulteriori posti, nuovi concorsi ricusando di applicare la suesposta disciplina di proroga triennale della validità delle graduatorie non ancora esaurite.
In tal modo, l'Amministrazione della Difesa ha infatti con ogni evidenza non solo disatteso le esigenze di speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa imposte dall'anzidetto art. 97 Cost., ma ha anche concomitantemente inciso, in termini negativi, sulla stessa, materiale possibilità data dall'art. 51 Cost. a tutti i cittadini di partecipare ai pubblici concorsi.


ECCO LA SENTENZA IN CUI SI DEFINIISCE COME L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA E' SOGGETTA A LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI E A RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E LA PROROGA VALE DELLE GRADUATORIE VALE ANCHE PER TALE AMMINISTRAZIONE....

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2007/200701228/Provvedimenti/201201476_11.XML


SINCERAMENTE CREDO VI SIA ANCHE QUALCUNA PIU' RECENTE. MA BASTA INTUIRE DA QUESTO COME SIA A GIURISPRUDENZA IN MATERIA.

Da: IFG@ 18/01/2014 01:40:20
si p.a.p.p. allievo cc 2011

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:40:46
Per questo se fossi un ricorrente del 1ist abbandonerei la difesa della validità triennale, perchè facilmente smontabile dall'avvocatura, ma mi concentrerei sulla proroga (portando ad esempio la citata 1476/2012).

Però anche qui vi è da dire che quest'ultima sentenza fa riferimento ad una graduatoria, che seppur prorogata, era anche l'ultima temporalmente prima del nuovo concorso. Quindi poi intercorrerebbe questo annoso problema, che sinceramente mi posi con amici sin dall'inizio, sul rapporto tra nuova e vecchia graduatoria (e ammetto che non venni a capo).

Da: riflessione. 18/01/2014 01:41:04
ma la legge 125 è semplicemente il recepimento della giurisprudenza in materia. quindi raccolgo l'assist :-)

Da: riflessione. 18/01/2014 01:43:31
la legge e la sua portata ricomprendono nella triennalità anche graduatortie antecedenti all'aultima e sinceramente contando a ritroso i tre anni... una graduatoria del 2011 può essere ed è ancora valida. anche io mi soffermerei sulle proroghe e sulle sentenze passate. ma non incentrerei tutto salla validità....è una strategia. che adotterei

Da: riflessione. 18/01/2014 01:49:21
Buonanotte a Tutti, è sempre un piacere parlare con Voi.

Da: IFG@ 18/01/2014 01:51:27
Buonanotte riflessione anche per me è sempre un piacere e buonanotte a tutti

Da: secondeopportunità18/01/2014 01:53:55
La conosco bene la 1476, anche perchè potrebbe esser utile anche ai miei scopi. Detto ciò, lì si parla appunto di proroga, istituto diverso dalla validità.
Se si dimostrasse la limitazione delle assunzioni (solo per concorsi pubblici non riservati, punto 8 circolare 2011), si potrebbe far riferimento appunto alla circolare 2011, e milleproroghe vari. Un pericolo potrebbe essere l'affermazione del rappresentante di governo del 9/01 ove afferma che le FFAA hanno continuato comunque ad assumere. Contrario invece a questo punto, le note decurtazioni di posti (es. 1886, 490 marescialli).
Quello che dico è però che se valesse davvero la proroga (diverso dalla validità), almeno dal 2007 si dovrebbero tenere in considerazione le graduatorie. Resta di nuovo questo fatto però: se sono già stati banditi nuovi concorsi, che si fa della vecchia graduatoria? Se ho avuto modo di testare le "nuove forze" e ho comunque degli idonei, come dovrei integrarli?
Da considerare che, stante il principio di uguaglianza e di parità, riconosciuto anche dal c.p.a., ogni prova concorsuale deve essere uguale per gli stessi partecipanti (almeno per le prove scritte). Se io ho più graduatorie valide, e devo incorporare in ordine di graduatoria, come si fa non violando tale principio? Non è così assurda la cosa.

Da: p.a.p.p.18/01/2014 02:01:04
x ifg ok grazie. Visto che hai parlato con un avvocato , sicuramente sincero e soprattutto onesto,hai fatto presente la sentenza recente del cds,ricorso fatto prima della D'alia? Per lui oggi alla luce della 125/2013 quella sentenza è smontabile? Scusa queste domande ma hanno un fine ,poichè parecchi inv pol pen sono rimasti delusi dal cds,come te, e fra un paio di giorni scadono i termini per il ricorso contro il nuovo bando pol pen.

Da: IFG@ 18/01/2014 02:11:23
P.a.p.p. è stato fatto presente e lui è a conoscenza di tutto infatti ha detto che quella sentenza è stata emessa valutando le normative in vigenza prima della legge 125, per questo il cds ha dato torto ai ragazzi,infatti non c'è stato nessun ricorso citando la 125 e di conseguenza nessuna sentenza contro di essa

Da: p.a.p.p.18/01/2014 02:25:54
ifg grazie,ti ho trattenuto molto.  Vedremo domani  farò presente alla parte interessata tutto quello che si è discusso questa sera ,penso che si aggiungerà al gruppo per il ricorso mandando la propria adesione.Buona Notte a tutti.

Da: Niobe80 18/01/2014 08:31:37
Ricorso idonei fuori graduatoria carabinieri 2010-2011 se interessati andate sulla pagina di FB...

Da: coliandro18/01/2014 09:44:16
La decisione del cds circa la validita' triennale dell geaduatorie per i concorsi aa.mm. gdf:

Ritenuto che
in disparte per il momento l'esame della questione di fatto, relativa alla persistente efficacia e conseguente utilizzabilità della precedente graduatoria, le ragioni dell'appellante - da valutarsi anche al metro di raffronto della più recente giurisprudenza della Sezione (cfr. 16 marzo 2012, n. 1476; ordinanza 8 maggio 2013, n. 1678 - appaiono tutelabili adeguatamente attraverso una sollecita definizione del giudizio nel merito;
in questo senso la domanda cautelare deve essere accolta;
a tal fine, il T.A.R. provvederà a fissare in tempi brevi la relativa udienza di trattazione;
le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti;

Ispettore Coliandro

Da: secondeopportunità18/01/2014 09:48:54
Buongiorno Ispettore.

Sinceramente non intravedo nessun riferimento alla validità triennale, bensì parla di "utilizzabilità della precedente graduatoria".
Magari viene indicato in un punto diverso della sentenza, potrebbe postarla o indicare i riferimenti necessari?

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