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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
101846 messaggi, letto 2522962 volte
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Da: MIRCO FA29/12/2013 17:33:36
X RIFLESSIONE

MA COSA VUOL DIRE CHE NEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO POTRANNO FARE DEI CONCORSI AD HOC  FACENDO PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIAO E GRAZIE IN ANTICIPO X LA RISPOSTA

Da: gis29/12/2013 17:35:16
rostao se se..intanto è così;)

Da: x x gis29/12/2013 17:38:44
rostao meravigliao che meraviglia sto rostao meravigliao

o sao o non lo sao che meraviglia o sto rostao meravigliao

rostao rostao rostao che meraviglia sto rostao meravigliao

ROSTAO MERAVIGLIAO!!!!!!

Da: gis29/12/2013 17:41:11
quest'anno è così il prossimo chissà..ma dubito cambino le cose

Da: x gis29/12/2013 17:50:46
è un tuo pensiero.. vedremo

Da: gis29/12/2013 18:14:46
è più di un pensiero...;)

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Da: x gis29/12/2013 18:18:16
ok

Da: SIRYA92 29/12/2013 18:25:16
X riflessione: questo è un estratto dal link postato da te a pag.618,ce ne sono altri che posterò per avere una nota esplicativa:                                                                                                                                                                                                  6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Per quanto riguarda i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di sicurezza del Paese, hanno un regime assunzionale speciale. Il comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 78/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato.

Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010).

Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della  legge 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento.

Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento dei volontari nelle Forze armate.

Ai fini della presentazione delle richieste assunzionali si rinvia alle istruzioni che seguono, ove compatibili con il settore.


Comunque,detta circolare riporta delle leggi(tipo:legge 27/12/2006,n.296,che porta al dlgs 08/05/2001,n.215) e ad altre leggi,alcune abrogate dal dlgs 15/03/2010,n.66,dagli una lettura,anche alle pag.10-11-12 di detta circolare(o,li posto io)

Da: SIRYA92 29/12/2013 18:36:31
Sempre dalla circolare 22/02/2011:                                                                                         Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

In considerazione delle numerose richieste di approfondimento in tema di utilizzo delle graduatorie, si ritiene utile rappresentare quanto segue. Il decreto legge 225/2010, in corso di conversione, ha spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto 2009, n. 102. Il predetto comma 19, dell'art. 17, del d.l. 78/2009, stabilisce che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative


alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 marzo 2011)."

Come si evince dalla norma, la proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a concorsi pubblici. Non sono interessate dalla norma le graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure verticali. Rimane fermo, tra l'altro, per quanto attiene alle procedure verticali, il disposto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: "Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni." La norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le graduatorie interessano le procedure concorsuali a tempo indeterminato. Rimangono vigenti le scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente per quanto riguarda il tempo determinato.

Individuate le tipologie di graduatorie interessate dalla proroga, occorre ora definire le amministrazioni che possono avvalersi della proroga medesima.

Da: SIRYA92 29/12/2013 18:38:54
Segue:                                                                                                           Al riguardo occorre puntualizzare che il legislatore prevede un regime di vigenza puntuale per le graduatorie. Si ricorda, l'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, per cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.", nonché lo stesso termine di tre anni fissato dall'art. 91, comma 4, del d.lgs 267/2000.

La previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità, trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione.

La previsione di una proroga della vigenza delle graduatorie è da intendere, perciò, come norma di deroga ed in quanto tale circoscritta nell'ambito ristretto ed in ragione della causale specifica voluti dal legislatore.

Questa precisazione è necessaria per sottolineare che la disposizione che si commenta è rivolta esclusivamente "alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" trovando proprio nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le graduatorie, la giustificazione di una deroga al regime ordinario. La limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina assunzionale ordinaria che limita il turn over, quanto da una disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga.

Per l'anno 2011 le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4.

Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, i segretari provinciali e comunali.

Per quanto riguarda gli enti pubblici regionali e locali il regime è fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli, salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che derivano dai piani di rientro.

Le amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della proroga della vigenza delle graduatorie.

In ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie "approvate successivamente al 30 settembre 2003".

Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e non possono essere più utilizzate.

In merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante scorrimento, la giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza di proroghe delle stesse, la posizione vantata dal soggetto risultato idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e consistenza di un diritto soggettivo laddove l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta organica, ma di mera aspettativa (C.d.S sez. V - 1° ottobre 2010, C.d.S sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il c.d. scorrimento una facoltà, espressione del potere discrezionale, e non un obbligo dell'amministrazione, che può anche decidere di bandire un nuovo concorso.

In merito all'utilizzazione di graduatorie si ricorda l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che  rinviava ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Da: MIRCO FA29/12/2013 18:42:48
X RIFLESSIONE E SIRYA92

MA COSA VUOL DIRE CHE NEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO POTRANNO FARE DEI CONCORSI AD HOC  FACENDO PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIAO E GRAZIE IN ANTICIPO X LA RISPOSTA

Da: SIRYA92 29/12/2013 18:55:46
X riflessione:questo è il comma da te menzionato in diversi post,io lo interpreto diversamente dal tuo punto di vista,può anche darsi che mi sbagli:                                                                                                                                                                                                          523. Per l'anno 2008  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,  comma  4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge  14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. (26) (27) (32)
(48) (66) (76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "... Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge  14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. (26) (27) (32)
(48) (66) (76) ..."

Da: SIRYA92 29/12/2013 18:57:14
X MIRCO FA:non capisco cosa vuoi dire.

Da: MIRCO FA29/12/2013 19:01:13
CHE POSSONO FARE NUOVI CONCORSI AD HOC  CIOE FATTI A POSTA X VOLONTARI O DISCONTINUI

Da: SIRYA92 29/12/2013 19:04:31
MIRCO FA,non lo so,non seguo i VV.FF.

Da: MIRCO FA29/12/2013 19:08:57
X SIRYA92
MA QUELLO CHE STAI POSTANDO RIGUARDA I VVF
COSA VUOL DIRE QUELLO CHE AVETE POSTATO TU E RIFLESSIONE A RIGUARDO DI ASSUNZIONI

Da: xmirco 29/12/2013 19:12:24
Ahahahahaha non sanno nemmeno quello che postano

Da: parere condiviso29/12/2013 19:19:11
se assumono mediante scorrimento i vigili del fuoco allora per uguaglianza ex art. 3 cost. devono farlo anche per tutto il comparto sicurezza. Speriamo allora lo facciano per i vigili.

Da: gis29/12/2013 19:23:31
fresca fresca...;))))) http://www.marina.difesa.it/formazione/concorsi/Pagine/ufficiali_rn_2.aspx

Da: SIRYA92 29/12/2013 19:30:43
Io ho postato la circolare che aveva dato riflessione,in riguardo se il comparto Sicurezza-Difesa,oggi,come nel 2011 era compreso o escluso,nulla di più,bastava leggere i post precedenti per capirlo.

Da: gis29/12/2013 19:36:00
sirya questo concorso,link sopra, con "questa" legge non dovrebbe uscire giusto?

Da: SIRYA92 29/12/2013 19:37:26
Esce

Da: SIRYA92 29/12/2013 19:38:52
Buona serata.

Da: gis29/12/2013 19:41:08
un altro mattoncino..;)

Da: nonnomoderno 29/12/2013 19:54:53
buonasera a tutti.Gis contento?Tanto a te non interessavano i cc,quindi tranquillo ;)

Da: gis29/12/2013 20:01:46
è di oggi o ieri..è un altro segnale positivo..auguri per i cc

Da: p.a.p.p.29/12/2013 20:15:37
ragazzi ma non si può stare attaccati al computer,per il momento non chiedete pareri a riflessione,non so se siete a conoscenza c'è stata una scossa di terremoto che ha toccato il centro sud, specie in campania. Fonte :vari tg- ansa

Da: Er professor29/12/2013 20:34:16
Epicentro zona Piedimonte Matese

Da: ............29/12/2013 20:35:41
con riserva di assunzione
di 1.000 unità per la Polizia di Stato,
1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e
600 unità per il Corpo della guardia di finanza.Le assunzioni di cui al comma 464
possono essere riservate al personale volontario
in ferma prefissata di un anno delle
Forze armate e sono autorizzate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri


Ma questi posti verranno tutti asseganti per i concorsi riservati ai vfp1 e vfp4 o verranno divisi anche per concorsi tipo allievo maresciallo e allievo ufficiale?

Da: Idoneo non vincitore29/12/2013 20:35:54
Nessun mattoncino caro gis...il concorso da te riportato non ha idonei non vincitori da assolvere , mi dispiace non puoi partecipare...serve la laurea.

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