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Abolizione esame avvocato
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Da: Ciccio19822 | 23/12/2011 15:02:47 |
Signori, qualche novità sull'esame? Vedo che il dibattito è acceso, ma le notizie in rete sono contrastanti. La manovra eliminerà l'esame allora? Dal mio punto di vista l'esame rimarrà, se non altro per permettere il continuo incasso di soldi celato dietro lo stesso. | |
Da: brum brum | 23/12/2011 16:09:59 |
Non cambierà niente se non qualche privilegio in più alla sporca massoneria | |
Da: perchè non studiate? | 23/12/2011 17:53:45 |
quoto "a tutti voi". probabilmente il messaggio è passato inosservato o non è stato capito. Ha ragione lei, non è possibile trovare una soluzione comune perchè le due questioni hanno in comune solo qualche patologia. Gran luoghi comuni, ma pochi che si scandalizzano dal fatto che molti usano il telefonino per diventare "sporchi massoni". Saranno mica quelli che non ostante gli imbrogli, restano indietro rispetto a quelli che non imbrogliando, vanno avanti? Altro ch emassoneria. Quelli mica sono scemi.. | |
Da: dott. p.avv. | 23/12/2011 18:02:27 |
poteri forti 0 - massoneria 1 | |
Da: The Joker | 23/12/2011 18:57:33 |
Bring down the government They don't, they don't speak for us | |
Da: zjzjz | 23/12/2011 19:04:47 |
L'utente ha bisogno di regole corrette che stabiliscano i livelli di competenza e professionalità e di organismi che le facciano rispettare, non delle marocchinerie. Pubblicità, società e concorrenza sono obiettivi sicuramente pregevoli, ma la liberalizzazione che cosa c'entra con la professionalità? Lasciamo da parte le difese di posizione : davvero voi pensate che i laureati possano riceve un mandato e difendere il loro cliente? Spesso non lo sono neppure gli abilitati. a parte il fatto che immagino assai più serio in marocco l'accesso alla professione che non da noi, ma c'è anche una questione di civiltà; non puoi pesantemente indebolire il lavoro dipendente eppoi corrazzare le professioni, sarebbe asimmetrico ed ingiusto................; allo stato attuale lo studio è una cosa- lo si fa all'università- l'esame da avvocato è una barriera..... | |
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Da: esame si esame no | 23/12/2011 19:16:03 |
per il periodo al bando le polemiche: BUON NATALE E FELICE 2012 A TUTTI nella speranza che il 2012 porti qualcosa di buono | |
Da: kekka86 | 23/12/2011 20:19:37 |
salve ragazzi, credete che dopo la conversione in legge del 'decreto salva Italia' , per la modifica relativa al tirocinio di 18 mesi, saranno necessari provvedimenti attuativi (o decreti delegati) o questo può dirsi già efficace?? | |
Da: ROCCO S. | 23/12/2011 20:51:11 |
W LA FICA | |
Da: nikiname3 | 23/12/2011 22:11:39 |
Mr the Joker! visto l'ignoranza degli avvocati italiani, ti suggerisco di scrivere o in italiano oppure mettere a fianco la traduzione se non rischi di non farti capire dai destinatari. | |
Da: nikiname3 | 23/12/2011 22:24:18 |
x kekka86 La risposta al tuo quesito la trovi nel comma 5 dell'art.3 della legge o decreto legge ( non ricordo bene) che ha abrogato le leggi vigenti degli ordinamenti professionali; me sembra alla lettera d) si parla della disciplina del tirocinio che la legge Berlusconi aveva fissato a 3 anni . | |
Da: ................ | 24/12/2011 08:08:26 |
Quale legge??? deo gratias quel disegno di legge sta agonizzando in commisssione | |
Da: nikiname3 | 24/12/2011 09:52:12 |
Non è un disegno di legge ! è la legge 12 novembre 2011 , n. 183 abrogativo del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e quindi dell'art. 17 che prescrive l'esame di Stato per essere iscrito nell'albo degli avvocati. Te lo metti nella zucca! | |
Da: The Joker | 24/12/2011 10:12:40 |
@ nikiname Era un verso di "No surprises" dei Radiohead, mi sembrava appropriato. Più o meno invita a non credere in chi ci rappresenta, perché non si rivolge a noi. Comunque grazie per il suggerimento | |
Da: Waiting for the sun | 24/12/2011 11:58:21 |
X CAPRONE : 6 un lecchino, servo della casta e mi fai ribrezzo. Sparisci e sopratutto stai muto! | |
Da: Ciccio19822 | 24/12/2011 13:53:42 |
Dal mio punto di vista, se un praticante abilitato al patrocinio può rappresentare il proprio cliente senza essere ancora un avvocato e assumendosi tutte le responsabilità del caso, non credo sia necessario passare per una farsa come l'esame di stato per continuare a svolgere la stessa professione. Io non sono ancora praticante abilitato (lo sarò presto), ma so che dopo 6 anni non si è più abilitati quindi o si supera l'esame di stato oppure si torna un gradino indietro. Secondo voi è giusto che dopo 6 anni di esperienza, se un povero cristo non ha superato l'esame, perché magari sfortunato (magari perché i suoi compiti non sono mai stati corretti...perché succede ve lo assicuro), debba perdere tutti i sacrifici fatti fino a quel momento? Sarebbe come esercitare la professione a scadenza. Quindi ricapitoliamo: un praticante abilitato è bravissimo, magari più di un avvocato che nel passato ha passato l'esame a CZ con la vecchia legge. Adesso, se supera l'esame farsa (magari perché ha culo o perché raccomandato) ed entra a far parte della casta, avrà la possibilità di esercitare a vita. Se è sfigato, invece, non eserciterà più una professione che per 6anni,DICO 6 LUNGHI ANNI, la legge gli ha permesso di esercitare anche senza essere avvocato? Allora delle due una: o la professione non si può esercitare se non prima essere diventati avvocati (magari perché si pensa erroneamente che senza aver passato l'esame non si è sufficientemente preparati) oppure si deve poter esercitare liberamente la professione, magari dopo un periodo di pratica che a mio parere non dovrebbe essere inferiore a 3-4 anni. | |
Da: nikiname3 | 24/12/2011 14:54:20 |
- TANTI AUGURI ALLA REDAZIONE, A TUTTI I LETTORI E FELICE ANNO NUOVO 2012! - TANTI AUGURI A TUTTI I PROCURATORI LEGALI ! CHE L'ANNO NUOVO 2012 VI PORTI L'ORMAI INFLAZIONATO E "INUTILE TITOLO DI AVVOCATO"( se non pensate a qualcosa altro tipo l'insegnamento o la magistratura) | |
Da: Esame pilotato | 24/12/2011 15:12:07 |
AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!!AUGURI!!! | |
Da: nikiname3 | 24/12/2011 16:42:35 |
I parlamentari ( i famosi nominati) che hanno proposto l'emendamento all'art. 33 del decreto Monti ( tale emendamendamento è una clausola di stile: la sostanza non cambia) si sono accorti della portata della normativa abrogativa degli ordinamenti professionali solo xhè speravano ed erano sicuri che l'articolo della legge non sarebbe mai andata in vigore in quanto il regolamento di attuazione, il dpr, doveva essere proposto dal governo in carica ( quello di Berlusconi che doveva durare fino al 2013 oppure elezioni antipate) e , per fortuna , è caduto. | |
Da: Uno serio | 24/12/2011 16:44:24 |
Fanfaroni! | |
Da: Uno serio | 24/12/2011 16:45:07 |
I parlamentari intendo... Sono in vacanza dal 22 e rientrano il 10 gennaio. | |
Da: nikiname3 | 24/12/2011 17:18:37 |
L'attuale normativa disciplinante l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in Italia (R.D. 37/1934) rappresenta un'evidente violazione delle norme comunitarie antitrust, in particolare degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce e delle Direttive Qualifiche e Servizi, rispettivamente del 2005 e del 2006, in base alle quali l'esercizio dell' attività di impresa è equiparato all'esecizio di un'attività professionale (v. Dirett. Servizi recepita nel marzo 2010, ma ancora non del tutto applicata),ed è dunque libero; tale equiparazione non è stata affatto gradita da Alpa del CNF, nè dall'OUA. Dunque, poichè l'Italia fa parte dell'U.E. e poiché vige il primato del diritto comunitario, non ha senso continuare a parlare di norme contenute nella Costituzione o di Regi decreti di stampo fascista, coperti, ad avviso della Corte Costituzionale, addirittura da una riserva di legge assoluta, che li renderebbe intoccabili. Se l'Italia, che si ribadisce ha recepito lo scorso marzo 2010 la Direttiva Servizi del 2006, non si adegua ai principi comunitari in essa contenuti e non elimina tutte le barriere di accesso ai servizi professionali (leggasi esame di stato-abilitazione) nel lasso di tempo più breve possibile, rischia una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea con sanzioni pesantissime. Leggete le direttive e scrivete al Governo Italiano e alle Istituzioni comunitarie per chiedere l'applicazione e l'osservanza dei Trattati e delle Direttive comunitarie da parte dell'Italia (peraltro, Monti è stato Commissario U.E. per diversi anni e il Sottosegretario Catricalà fino a venti giorni fa era il Presidente dell'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, dunque, entrambi conoscono bene le questioni sottese alla fattispecie). PARE CHE IL DIRITTO COMUNITARIO, NELLE SUE ULTIME EVOLUZIONI, PREVALGA ANCHE SULLA COSTITUZIONE AD ECCEZIONE DELLA PARTE NON REVISIONABILE DELLA STESSA. | |
Da: Elfma | 24/12/2011 17:52:46 |
Si può sapere se la pratica rimane di due anni o adesso è di 18 mesi? Ci sono troppe opinioni contrastanti.....secondo me senza comunicazioni del proprio CDO vale la vecchia disciplina...almeno cosi mi è sembrato di capire parlando con loro.....ognuno farà a modo suo anche se non dovrebbe essere cosi.. | |
Da: Buon natale al cazzo | 24/12/2011 17:55:21 |
i miei volevano che io andassi a lavorare all'INPS prerchè pensavano fossi un fallito e mi dicevano di non mettermi in competizione con mio cugino perchè lui era migliore di me ed io non ero all'altezza. Allora ho tirato fuori le palle. Oggi ho il titolo mentre lui è all'estero a fare l'impiegato di banca schiavo e con la paura di essere sbattuto fuori a calci in culo ogni due minuti. Oggi che i miei sono morti ca**o sulle loro tombe e brindo al mio titolo ed alla mia professione. Non lasciate a nessuno la possibilità di rubare i vostri sogni...a nessuno. Io oggi ho il titolo, i guadagni ed il rispetto che conferisce l'essere avvocati. mio cugino è uno sporco impiegato! Ripeto la nostra è una professione dura e fatta di salite ripide...ma quando si arriva il risultato è dolcissimo. Avvocato....ah come sdi illuminano gli occhi della gente quando gli dici....sono avvocato. Buon natale non a tutti ma solo a coloro che vogliono fortissimamente essere avvocati e sicuramente lo diventeranno. Buon natale ai colleghi...in culo il resto. P.S. ciao cugino impiegato di merda...speriamo che ci pensi la crisi... | |
Da: ,,, | 24/12/2011 18:07:54 |
... | |
Da: Esame pilotato | 24/12/2011 18:10:26 |
BUON NATALE "Buon Natale al Cazzo" | |
Da: buon natale esame pilotato | 24/12/2011 18:11:45 |
per me non ci sono molti "buoni natali" comunque un sereno natale a te..."esame Pilotato" | |
Da: Avv. Prof. FETENTE | 24/12/2011 18:14:52 |
BUON NATALE A TUTTI !!!!! | |
Da: anonima | 24/12/2011 19:45:35 |
Auguro a tutti BUON NATALE Per "esame farsa e protestiamo",in risposta alla vostra domanda,dico che ,il mio dominus ha appreso la notizia da altri colleghi,comunque resta il fatto che se l'esame non venisse abolito, bisogna studiare e non mollare, se ci tenete a conseguire quest'emerita e nobile ma impossibile "abilitazione";poi ognuno di noi è libero di pensare e di sperare .IO non spero più nulla da questo governo,dico solo che se voglio fare l'avvocato devo ripetere quest'esame almeno una decina di volte,perchè a mè non ha regalato nessuno niente. | |
Da: nikiname3 | 24/12/2011 21:29:58 |
Chi voleva sapere qualcosa sul tirocinio : Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'articolo 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, legge n. 183 del 2011) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-bis, legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 201 del 2011) d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 12, legge n. 183 del 2011) e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. (comma introdotto dall'articolo 10, comma 2, legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 201 del 2011) Art.10 della legge 12 novembre 2011 , n. 183 ( legge di conversione del suddetto decreto-legge) | |
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