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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Non avete21/11/2020 12:31:06
Nemmeno capito, ancora, che Luisato è persona attendibilissima. Che cosa capite?
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 12:37:02
Ma guarda, oggi, stranamente, la pagina e' stata voltata troppo presto....allora tocca ripostare il quesito.



Questito Programma Annuale    21/11/2020 11.08.09
"Il programma annuale, locuzione con cui è stata sostituita l'ex espressione  "Bilancio di previsione", è la previsione delle entrate e delle spese che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'esercizio finanziario successivo, cioè l'anno solare, che va dal primo gennaio al 31 dicembre. E' il documento che esprime il potere di gestione del Ds, il quale deve fare l'allocazione delle risorse per tutte le attività e progetti previsti nel Ptof. Il P.A. è, dunque, la traduzione in termini finanziari della pianificazione formativa della scuola, ecco perché deve esserci una perfetta coerenza tra Piano Annuale e Piano dell'Offerta formativa. In sostanza, il ds deve fare l'imputazione delle spese per tutte le attività e progetti previsti nel Ptof, cioè deve emettere dei formali impegni di spesa, che possono riguardare, ad esempio, l'attribuzione di un incarico, la stipula di un contratto, etc. Il Programma annuale è una pratica contabile delicata che richiede l'apporto qualificato del DSGA, il quale, per ogni attività o progetto previsto nel Ptoff, deve predisporre la relativa scheda illustrativa finanziaria, in cui devono essere specificati: l'arco temporalee di durata del progetto, le spese di funzionamento, le fonti di finanziamento e le quote di spesa ripartire per ciascun esercizio finanziario. Nel P.A. sono elencate entrate e spese previste. Tra le entrate figurano: eventuale avanzo di amministrazuone, finanziamenti dello stato o di altre pubbliche amministrazioni; contributi di privati; gestioni economiche; mutui, etc. Tra le spese figurano: spese per il funzionamento amministrativo-didattico; progetti ptof; gestioni economiche e fondo di riserva (che non può superare il 5% della dotazione finanziaria ordinaria). Entrate e spese sono suddivise in aggregati e ogni aggregato comprende voci di stessa della stessa tipologia. Ad esempio, l'aggregato finanziamenti dello stato comprende le seguenti voci: spese per il funzionamento amministrativo-didattico; supplenze brevi, etc. L'imputazione delle spese non può mai eccedere l'effettiva disponibilità finanziaria. Eventuali distrazioni dalla corretta imputazione delle speswe possono comportare alterazioni illegittime e conseguenti responsablità amministrativo-contabili.

Da: Questito Programma Annuale    21/11/2020 11.09.47
PS. All'epoca dello scritto il fondo di riserva era ancora 5%. Poi, naturalmente, con l'entrata in vigore del DI 129/2018, il 5% e' stato elevato al 10%.

Buon sabato troll

Da: Questito Programma Annuale    21/11/2020 11.11.42
PS. Ah, dimenticavo, punteggio 9,5



Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.15.23
Il boccoatone del video Tep, per quella schifezza sbagliata e asintattica, ha avuto 10, 5   !!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.31.49
Bocciatone

Da: Bis    21/11/2020 11.37.53
Peccato che il quesito chiedesse altro...
Cancella che è meglio

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.48.44
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.49.12
E cosa chiedeva, sentiamo

😃😃😃

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.49.16
E cosa chiedeva, sentiamo

😃😃😃

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.49.18
E cosa chiedeva, sentiamo

😃😃😃

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.49.19
E cosa chiedeva, sentiamo

😃😃😃

Da: Post scripum 2    21/11/2020 11.50.43
Un sabato alla volta, ti posterò tutto il mio compito. Adesso che vi hanno trombato l'accesso......lo farò con grande piacere 😃😃😃

Da: trollissimo    21/11/2020 12.23.58
ma è sul sito di "giustizia amministrativa"? non riesco a trovarlo

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Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 12:38:15
Adesso siamo in attesa di leggere l'analogo quesito di Deduco o di un'altra bocciatona. Per par condicio

😃😃😃


Rispondi

Da: Niente di niente di niente21/11/2020 12:45:42
Questo succederà perché è giusto così. Il ricatto dei bocciati non ha sortito effetti, nonostante tutto il loro attivismo.
Il CDS non ha ritenuto opportuno penalizzare economicamente il consorzio Cineca.
Ci hanno a lungo creduto solo i bocciati, ma da tempo sanno che non c'è niente da fare. Occorre solo studiare a fondo per il prossimo concorso, essere meno sgrammaticati e non riporre troppa fiducia negli avvocati. Tanto, una volta incassata la parcella, non conducono mai a risultati concreti e/o duraturi. La loro azione alla fine è sempre effimera, sulle questioni che contano vince giustamente il MIUR
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:18:07
Eh no no. Devono esibire i loro quesiti!!!!
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:19:06
Vogliamo leggere il quesito di almeno un bocciatone sul programma annuale

😃😃😃

Rispondi

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Da: Qual senso avrebbe21/11/2020 13:26:16
avuto mettere l'amministrazione a dover far fronte ad una richiesta massiccia di atti di un concorso che si confermerà annullato?
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:29:58
😃😃😃
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:30:27
Troll, I love you 😃
Rispondi

Da: Bis21/11/2020 13:38:37
Bravo... Sei stato bravo..
Programma annuale perfetto
Sei un eccellente ds.
Perditempo ma comunque eccellente
Il quesito, se non ricordo male, poneva al centro le azioni del ds in merito alla corrispondenza da ptof e PA.
Hai fatto un bel giro di parole per dire 4 cazzate
Manca tutta la fase del monitoraggio, analisi di fattibilità, come anche iter di approvazione che a mio parere è uno degli aspetti che su cui il ds deve porre attenzione.
Ma tu sei bravo..
Rispondi

Da: Bis21/11/2020 13:46:54
Ps.. Le cazzate che hai scritto sul tuo elaborato, che fortunatamente per te è stato corretto, stampale e mettile in una cornice, poi appendile nel tuo ufficio a futura memoria..
Io non ne ho bisogno.
Se ne poi avessi bisogno in momenti di improvvisa peristalsi incontrollata.
Ma quanto sei bravo.. Proprio tanto
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:51:51
Il monitoraggio??????  Ma quello riguardava il Ptof!!!!!!!!!

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:56:34
Modalita' e tempistica di approvazione del P.A. non erano richiesti, bisognava parlare del Programma e della sua correlazione al Ptof.  Ma se ti interessano, te li spiego. Oppure puoi leggerli nell'art 5 del DI 129/2018.
Tu ti confondi, evidentemente, con il quesito sul Ptof, del quale va fatto il monitoraggio.
Ma vedo che hai le idee milto confuse. Mi auguro davvero che tu sua solo un troll.
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 13:57:30
Comunque, ptof e monitiraggio saranno argomento della prossima puntata, troll...

😃😃😃
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 14:02:28
Comunque, una cosa devo ammetterla. Tra "annullamenti con formula piena" e "monitoraggi del Programma Annuale" siete un vero spasso....
"Se voi foste davvero DS", altra chicca notevole del leguleio...

Se non ci fossero i troll,  bisognerebbe inventarli.
Se poi, sei davvero un ricorrente, aspettiamo con grande interesse di leggere il tuo quesito sul "monitoraggio del PA"...

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 14:08:25
Vi racconto l'ultima e chiudo (per oggi)
In un gruppo whtsap, una bocciatona lamentava l'ingiusta correzione da parte delle commissioni cattivone.......rofl.
Poi, ad una domanda su quale fosse il numero di permessi sinsacali a cui ha diritto un dirigente sindacale, la ricorrente (ingiustamente trombata 🤣) ha risposto:" è la media tra dato associativo e dato elettorale".. .
Aiuto...mi sento male al solo pensarci.....


🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 14:20:13
Errata....
La chicca del legale era  "se voi sareste davvero ds". !!
😃😃😃
Rispondi

Da: Ad ogni modo si21/11/2020 14:31:11
Scrive  POST SCRIPTUM.

Eruditi dei miei stivali
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 14:33:35
Maddai, davvero???? Ma guarda, chi l'avrebbe mai detto!

😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Rispondi

Da: Non avete21/11/2020 14:34:20
Errata corrige


Maddai, davero????
(In romanesco)
Rispondi

Da: Tarzan......21/11/2020 16:00:25
Colleghi ds, per favore, potete postare la sentenza del CdS sull'accesso?
Rispondi

Da: Bis21/11/2020 17:31:56
Aspetta, Tarzan, ti risponde il super ds
Rispondi

Da: Ad ogni modo si21/11/2020 17:58:42
Th non l'avresti certo detto, visto che neĺa pag scorsa è pieno di POST SCRIPUM

😅😅😅😅😅😅😅


Leguleia de noantri!
Rispondi

Da: Luisato21/11/2020 18:18:08
Per Tarzan...

Posto  solo la conclusione, perché l' intera sentenza la puoi trovare sul sito di giustizia amministrativa ( 2020/10387)


"Nel caso di specie l'Amministrazione, a fronte di innumerevoli richieste di accesso documentale alle prove dei candidati, ha, in ragione della evidente gravosità, se non addirittura eccessiva onerosità, sia in termini di risorse di personale sia in termini economici, ritenuto di consentire l'accesso sia pure limitandolo alle prove scritte di cinquanta candidati individuati a campione e i cui compiti sono stati corretti dalle diverse Commissioni, in luogo dell'ostensione di tutti gli elaborati richiesti con le diverse istanze.

Tale ostensione nel caso di specie appare pienamente idonea a soddisfare l'interesse alla difesa in giudizio vantato dal ricorrente e con riferimento al quale lo stesso configura la strumentalità dell'accesso documentale richiesto, mentre non è dato rinvenire tale "strumentalità", neanche soltanto in astratto, rispetto alla conoscenza delle prove sostenute da una specifica candidata.

Tanto ancor più se si considera che la correzione della prova scritta sostenuta dalla candita in questione è stata effettuata da una sottocommissione diversa da quella che ha corretto la prova del ricorrente.

L'irrilevanza che, nel caso di specie, avrebbe ai fini della difesa in sede di impugnazione degli esiti della prova scritta la eventuale comparazione o la produzione in giudizio dello scritto elaborato da un candidato specifico, anziché da altri individuati a campione dall'Amministrazione, induce a ritenere che l'accesso in questione non sia adeguatamente supportato dalla effettiva sussistenza in concreto di un interesse attuale e diretto, e che il bisogno di conoscere con esso manifestato non sia teso a tutelare una situazione giuridica sostanziale di cui sia titolare l'istante collegata al documento richiesto, né tantomeno a quella azionata nel richiamato giudizio pendente.

In assenza di tali presupposti "…, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 4, della l. n. 241 del 1990)" (Cons. Stato, Ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10).

Si rivela, così, nella fattispecie in esame, un'istanza di accesso con finalità meramente di controllo, se non addirittura funzionale, dato il ruolo istituzionale attualmente ricoperto della controinteressata, a scopi che sono comunque estranei alla disciplina sull'accesso documentale.

Il ricorso è pertanto inammissibile e comunque infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00, (cinquecento), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
Rispondi

Da: Luisato21/11/2020 18:19:57
Per Tarzan...

Posto  solo la conclusione, perché l' intera sentenza la puoi trovare sul sito di giustizia amministrativa ( 2020/10387)


"Nel caso di specie l'Amministrazione, a fronte di innumerevoli richieste di accesso documentale alle prove dei candidati, ha, in ragione della evidente gravosità, se non addirittura eccessiva onerosità, sia in termini di risorse di personale sia in termini economici, ritenuto di consentire l'accesso sia pure limitandolo alle prove scritte di cinquanta candidati individuati a campione e i cui compiti sono stati corretti dalle diverse Commissioni, in luogo dell'ostensione di tutti gli elaborati richiesti con le diverse istanze.

Tale ostensione nel caso di specie appare pienamente idonea a soddisfare l'interesse alla difesa in giudizio vantato dal ricorrente e con riferimento al quale lo stesso configura la strumentalità dell'accesso documentale richiesto, mentre non è dato rinvenire tale "strumentalità", neanche soltanto in astratto, rispetto alla conoscenza delle prove sostenute da una specifica candidata.

Tanto ancor più se si considera che la correzione della prova scritta sostenuta dalla candita in questione è stata effettuata da una sottocommissione diversa da quella che ha corretto la prova del ricorrente.

L'irrilevanza che, nel caso di specie, avrebbe ai fini della difesa in sede di impugnazione degli esiti della prova scritta la eventuale comparazione o la produzione in giudizio dello scritto elaborato da un candidato specifico, anziché da altri individuati a campione dall'Amministrazione, induce a ritenere che l'accesso in questione non sia adeguatamente supportato dalla effettiva sussistenza in concreto di un interesse attuale e diretto, e che il bisogno di conoscere con esso manifestato non sia teso a tutelare una situazione giuridica sostanziale di cui sia titolare l'istante collegata al documento richiesto, né tantomeno a quella azionata nel richiamato giudizio pendente.

In assenza di tali presupposti "…, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 4, della l. n. 241 del 1990)" (Cons. Stato, Ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10).

Si rivela, così, nella fattispecie in esame, un'istanza di accesso con finalità meramente di controllo, se non addirittura funzionale, dato il ruolo istituzionale attualmente ricoperto della controinteressata, a scopi che sono comunque estranei alla disciplina sull'accesso documentale.

Il ricorso è pertanto inammissibile e comunque infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00, (cinquecento), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
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Da: Tarzan......21/11/2020 18:27:59
Grazie. Condanna pure alle spese? Accipicchia. Non me lo aspettavo. Ottimo segnale, credo
Rispondi

Da: 500 euro21/11/2020 18:30:48
Di spese legale ad una sola?

🙄🙄🙄😅😅😅😅
Rispondi

Da: 500 euro21/11/2020 18:32:25
Com'è  che il Tar sta stangando, ora, tutti nel merito, bastonando pure sul portafogli??
😂😂😂😂😂😂😂
Rispondi

Da: 500 euro21/11/2020 18:36:32
"Si rivela, così, nella fattispecie in esame, un'istanza di accesso con finalità meramente di controllo, se non addirittura funzionale, dato il ruolo istituzionale attualmente ricoperto della controinteressata, a scopi che sono comunque estranei alla disciplina sull'accesso documentale".

Finalmente ha capito come finzionano i personaggi in questione
😂😂😂
Rispondi

Da: Questa nulla ha a che vedere21/11/2020 18:54:33
con la questione sorgente.
Rispondi

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