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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Già, non avrebbe | 31/10/2018 09:52:25 |
e non sarebbe più giustificabile l'attuazione di una sanatoria a favore di un ricorrente le cui pendenze si sono nel frattempo risolte naturalmente, in quanto il provvedimento legislativo risulterebbe successivo. | |
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Da: Già, non avrebbe | 31/10/2018 09:52:25 |
e non sarebbe più giustificabile l'attuazione di una sanatoria a favore di un ricorrente le cui pendenze si sono nel frattempo risolte naturalmente, in quanto il provvedimento legislativo risulterebbe successivo. | |
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Da: Già, non avrebbe | 31/10/2018 09:52:25 |
e non sarebbe più giustificabile l'attuazione di una sanatoria a favore di un ricorrente le cui pendenze si sono nel frattempo risolte naturalmente, in quanto il provvedimento legislativo risulterebbe successivo. | |
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Da: Già, non avrebbe più senso | 31/10/2018 09:55:33 |
e ... | |
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Da: Sono stanco... | 31/10/2018 11:53:35 |
Scusate... È da un po' che non intervengo.... Ma vi leggo.... Volevo capire se tutti voi avete fatto ricorso alla Corte costituzionale con un ricorso diretto....? Mi spiego... Io ho ricorso pendente ma non ho fatto esplicito ricorso dinanzi alla CC... | |
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Da: .............. | 31/10/2018 12:16:31 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 12:32:13 |
Che vuol dire diretto? Spiegati | |
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Da: @forme | 31/10/2018 12:35:36 |
Vuole dire che non è titolare di ricorso al CdS-CC. Ti posso rispondere che non è molto chiaro ciò che succederà. Intanto facciamo sentenziare la CC poi vedremo, è un problema prematuro allo stato attuale. | |
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Da: Sono stanco | 31/10/2018 12:36:50 |
C'è chi ha fatto ricorso alla Corte costituzionale con un ricorso specifico.... Io ho ricorso pendente ma non ho dato alcun mandato per ricorrere alla cc | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 12:43:44 |
Io ho dato mandato per ricorrere ad adiuvandum | |
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Da: Sono stanco | 31/10/2018 12:58:02 |
Ho sentito di colleghi che al lo stesso legale che ha seguito l'iter nei vari tar è cds hanno dato, nel 2017, mandato specifico per ricorrere dinanzi alla cc.... Io nn ho aderito solo perché quando ho letto la mail di invito erano scaduti i termini per aderire..... Ma nella sentenza pendente viene specificato che si sospende il giudizio rimettendo alla cc.... Quindi? | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 13:02:45 |
Anch'io avevo nel 2017 avevo dato mandato specifico per ricorrere in CC poi, dopo la sentenza del CdS, Anief ci ha fatti rincorrere ad Adiuvandum. È un "mistero" che penso nessuno tra i ricorrenti Anief è mai riuscito a risolvere. Più volti contattati, si dicono tranquilli e invitano all'attesa della sentenza del 20 novembre. | |
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Da: Non credo | 31/10/2018 13:56:30 |
Che si possa ricorrere alla cc, i nostri ricorsi sono al consiglio di stato che a sua volta ha sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento della cc cui si è rivolto per la questione della presunta incostituzionalità di alcuno commi della 107. | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 14:13:24 |
Non lo so, non sono un'esperto, né ho competenze in proposito. Mi sono affidato ad Anief e insieme a me, circa 400 ricorrenti. Di fatto l'intervento ad adiuvandum è stato depositato, rimango in attesa. | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 14:14:23 |
*un esperto | |
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Da: Maga Ciccia | 31/10/2018 14:36:28 |
Mi rivolgo a @Già, non avrebbe cito quanto da lui scritto: "e non sarebbe più giustificabile l'attuazione di una sanatoria a favore di un ricorrente le cui pendenze si sono nel frattempo risolte naturalmente, in quanto il provvedimento legislativo risulterebbe successivo." Secondo te se la corte ritenesse anticostituzionale quanto fatto prima e dicesse che alla data della pubblicazione della L. 107/2015 i ricorsi pendenti a quella data erano da considerarsi validi per fare un corso sanatoria non solo quelli del 2004 e 2006 ma anche del 2011, a questo punto il miur potrebbe perpetrare l'errore ed escludere nuovamente i ricorrenti perchè adesso il loro ricorso non è più pendente?????????????????????????????????????????? | |
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Da: Per tutti e definitivamente | 31/10/2018 14:37:41 |
Il giudizio di legittimità costituzionale vale erga omnes. Il ricorso amministrativo si consuma negli organi di giustizia amministrativa ed eventualmente in Cassazione. Il ricorso originario aspetta la determinazione della Corte. Sulla base del decidendo il decidente decide, ma non è necessario, contrariamente a quanto scrive qualche dotto avvocato. Voi sapete ora quel che vi ho più volte comunicato e non voglio ripeterlo. | |
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Da: Corte Costituzionale | 31/10/2018 14:43:15 |
Sono d'accordo con maga ciccia | |
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Da: @per tutti | 31/10/2018 14:43:33 |
Si può fare ancora il giudice del lavoro??? | |
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Da: Per tutti e definitivamente | 31/10/2018 15:03:36 |
Dipende dal giudicato sella CC. | |
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Da: 😑 | 31/10/2018 15:04:03 |
Non escludono un bel niente questi simpaticoni...poiché chi aveva il ricorso in piedi deve necessariamente partecipare al corso ...altrimenti valanga di ricorsi..... | |
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Da: c poco da capire, anzi nulla | 31/10/2018 16:40:41 |
@Per tutti e definitivamente La tua ipotesi potrebbe essere plausibilissima, ammesso che io abbia capito bene! Correggimi se sbaglio: se la corte ritenesse incostituzionale il comma della 107 che esclude i ricorrenti 2011, così ammettendo che quanto disposto per i precedenti ricorrenti 2004 dovesse essere consentito anche a loro, basterebbe rivolgersi al giudice del lavoro locale per intimare all'USR competente la partecipazione al corso? | |
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Da: Beh, in realtà in teoria | 31/10/2018 18:29:25 |
Sarebbe possibile e auspicabile, ma dubito che il MIUR prenda una tale iniziativa senza avere un chiaro quadro di azione. Si fa presto a dire che sarebbe il giudice del lavoro a dovere intimare all'USR la partecipazione al corso, perché esso si esporrebbe sicuramente a ulteriori ricorsi. Perciò la via maestra rimane sempre il CdS, di ciò ne sono più che sicuro. | |
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Da: c poco da capire, anzi nulla | 31/10/2018 19:04:46 |
Io farei in modo diverso. Istanza all'USR di partecipazione ai sensi della sentenza della CC ed in caso di diniego o altro ricorso al TAR | |
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Da: ForMe | 31/10/2018 19:09:52 |
Vi guideranno i vostri legali | |
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Da: @ibello15 | 31/10/2018 22:55:59 |
-19 per la diligenza come dicono i cinesi...... | |
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Da: Ci siamo! | 01/11/2018 09:36:15 |
Parte il conto alla rovescia, incrociamo le dita!!! -19 | |
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Da: signor x | 01/11/2018 10:16:05 |
incrociamo le dita! | |
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Da: Attenzione però che | 01/11/2018 10:32:54 |
se il 20 novembre 2018 la CC dovesse decidere per l'illegittimità costituzionale del comma 88 dell'unico art.1 della legge 107 del 2015, perché non conforme all'art. 3 della Costituzione, l'organo istituzionale che avrà il compito applicativo di questa sentenza si troverà a mio avviso di fronte all'enigma se riconoscere oppure no, il corso breve anche ai ricorrenti che alla data di entrata in vigore della legge 107/2015 avevano una sentenza pendente, ma successivamente passata in giudicato con sentenza negativa. Sarà davvero un grosso problema da risolvere. | |
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Da: signor x | 01/11/2018 11:11:18 |
Secondo me, l' unico limite potrebbe essere che il Miur dica che ad oggi bisogna avere una pendenza.Ci sono tanti colleghi che al 2015 avevano la pendenza al Cd S,nel frattempo sono uscite tante sentenze.La cosa giusta dovrebbe essere la pendenza al 2015,come previsto dal d.m.499/2015. | |
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