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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Corte Costituzionale  28/10/2018 18:43:20
Tra le prime pronunce del Giudice costituzionale sul tema, si veda, Corte cost. sent. n. 81
del 1983 (in Giur. cost., 1983, p. 361 e ss.), ove così si legge: «osserva la Corte che non può
negarsi al legislatore un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la
costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera; il limite a questa
discrezionalità è dato essenzialmente dall'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la
necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento della P.A.; il che, per quanto
attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far sì che nella P.A.
siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a
svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P.A. e, per quanto attiene alla
progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attività pregressa del
dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa bene svolgere anche le
funzioni superiori. A tal fine lo stesso art. 97, terzo comma, ritiene che il sistema preferibile per
la prima ammissione in carriera, e cioè per l'accertamento della predetta generica attitudine sia
quello del pubblico concorso: ma non lo eleva a regola assoluta, lasciando libero il legislatore di
adottare sistemi diversi, purché anch'essi congrui e ragionevoli in rapporto al fine da
raggiungere ed all'interesse da soddisfare», punto n. 3 del Cons. in Dir. In dottrina, si veda, in
argomento, U. ALLEGRETTI, L'imparzialità amministrativa, Cedam, Padova, 1965; A. CERRI,
Imparzialità ed indirizzo politico nella pubblica amministrazione, Cedam, Padova, 1973; S.
CASSESE, Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale, Giuffrè, Milano, 1973.
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  28/10/2018 18:45:06
In proposito, valga premettere che la giurisprudenza costituzionale ha più
volte affermato che la «regola del pubblico concorso [...] non esclude forme
diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di
ragionevolezza [...] e siano comunque in armonia con le disposizioni
costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione»35. Ed, ancora, che «il pubblico concorso è [...]
un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza
dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le
selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti
legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo
in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore
garanzia del buon andamento dell'amministrazione»36
.
Limiti, ancora più stringenti, a modalità di assunzione nelle pubbliche
amministrazioni, che si allontanino dal modello prefigurato dal Costituente37.

Ragionevolezza delle leggi [principio di] (d. cost.)
È un corollario del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale, prendendo spunto da un analogo principio individuato dalla giurisprudenza anglosassone.
Il principio di (â€") esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.
Si ha dunque violazione della (â€"), quando si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito.
Il principio in esame costituisce dunque un limite al potere discrezionale del legislatore, che ne impedisce un esercizio arbitrario.
La verifica della (â€") di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini, l'accertamento degli stessi fini; a tal fine, si ricorre spesso ai lavori preparatori della legge, alle circolari ministeriali esplicative, ai precedenti storici dell'istituto.
Nel caso si accerti l'irragionevolezza della legge, essa sarà affetta dal vizio dell'eccesso di potere legislativo, e, in quanto tale, potrà essere ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale [Illegittimità (costituzionale)].
Rispondi

Da: Maga Ciccia28/10/2018 19:09:02
x@Corte Costituzionale

Approfitto della tua competenza per chiederti se potesse essere fattibile da parte della consulta riconoscere l'illeggittimità e intimare (invitare) il legislatore (stabilendone i termini) a intervenire al fine di modificare i commi in oggetto.
Un po' quello che è successo pochi giorni fa sulla questione dell'eutanasia (DJ Fabo) stabilendo la corte che se entro un anno il parlamento non provvede alegiferare in merito l'articolo (o parte di esso) della costituzione diventa anticostituzionale.
Mi sembra come se la corte desse questa possibilità onde evitare il peggio.
Nel nostro caso potrebbe farlo costringendo il parlamento a legiferare anche ad evitare chei Ds del 2004 fossero destituti con conseguenti gravi danni per l'amministrazione.
Quanto dico ha fondamento?
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Da: Corte Costituzionale  28/10/2018 19:37:49
Secondo me, dalla lettura di tanti pareri della Corte, le conclusioni che la stessa CC potrebbe trarre, nella direzione che tutti noi auspichiamo, potrebbero essere già risolutivi con la deroga del comma 88 a noi ricorrenti del 2011. I pareri della CC sono molto sintetici. Il nostro potrebbe essere di qualche riga, in cui vengono riconosciuti legittimi tutti i commi 87-90, tranne il comma 88, nella parte in cui esclude i ricorrenti 2011con gli stessi requisiti dei ricorrenti 2004/2006.
In questo modo si dovrebbe solo aspettare la successiva sentenza del CdS, l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato ed il provvedimento risolutivo del Miur.
Rispondi

Da: xcorte costituzionale 28/10/2018 19:45:00
Io sono certo che qualunque decisione sarà orientata a scassare il meno possibile ciò che è stato già fatto pur nel rispetto dei principi costituzionali.
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  28/10/2018 20:17:25
Sono convinto che i commi 87-90, della L.107/2015, siano stati scritti molto bene. Il sottosegretario del precedente governo Toccafondi sottolineava, come unica differenza tra ricorrenti 2011 e 2004/2006, la diversa collocazione temporale che, da quanto ribadisce il CdS nella propria Ordinanza, non costituisce alcuna distinzione giuridica tra i due gruppi. Da qui la violazione del "principio di ragionevolezza", che ha determinato la vistosa disparità di trattamento, del quale la CC dovrà tener conto.
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Da: @ibello1528/10/2018 21:01:32
Ottimismo, quindi....
Rispondi

Da: xcorte costruzionale 28/10/2018 21:34:24
Anche in considerazione del fatto che ormai siamo ben stagionati. ..
Rispondi

Da: X studio matto e disperatissimo28/10/2018 23:37:56
Sette anni... Di stagionatura... Non sono pochi....
Rispondi

Da: Data da destinarsi 29/10/2018 00:27:50
...a novembre la CC non si pronuncerà, tutto verrà rimandato in autunno 2019...
Rispondi

Da: Ottimismo?29/10/2018 00:31:22
Non ci penso proprio. Dopo che ho smesso di aver fiducia nella politica e nella Magistratura non penso che sia prudente associarmi al vostro facile ottimismo e temo che con questa sentenza possa accadere di tutto.
Rispondi

Da: x data 29/10/2018 08:16:01
Nn basta fare terrorismo psicologico dovresti spiegare anche perché rimandera. Secondo me no.
Rispondi

Da: @ibello1529/10/2018 09:22:34
Il 20 si arriva al quid
Rispondi

Da: Pronostici29/10/2018 10:52:29
per il 20?
Rispondi

Da: A proposito dell’ottimismo29/10/2018 10:58:57
Il prossimo 20 novembre, la CC dovrà pronunciarsi sulla legittimità della legge 107/2015 nella parte relativa ai commi 87-90. Essa, perciò deve verificarne la ragionevolezza indagando sui suoi presupposti di fatto, la congruenza tra mezzi e fini, e nell'eventualità ne accertasse l'irragionevolezza, quella parte della legge risulterebbe affetta da un eccesso di potere legislativo, e quindi  costituzionalmente illegittima.
Pertanto, se i commi risultassero illegittimi, coloro che furono assunti grazie a detti commi, sarebbero destituiti dal loro incarico, ma il buon senso fa capire che sarebbero verosimilmente riassunti con una successiva legge in cui venga ristabilita la legittimità costituzionale dei commi integrando nel provvedimento legislativo anche i ricorrenti pendenti 2011. Ma essendovi importanti ragioni di carattere amministrativo e di urgenza, la questione dell'illegittimà costituzionale rilevata dalla CC potrebbe essere facilmente eliminata con l'emanazione di un apposito e urgente D.L. 
Rispondi

Da: @ibello1529/10/2018 11:05:11
Che PREceda il pronunciamento della CC ossia la sentenza?
Rispondi

Da: @ brutto 1729/10/2018 11:21:48
O in alternativa intervento legislativo post sentenza?
Rispondi

Da: Realista29/10/2018 11:21:56

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ForMe 29/10/2018 12:15:03
Addiritura, qualcuno sostiene che il silenzio del Miur durerà fino a sentenza CC
Mah... Probabile
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  29/10/2018 12:25:39
Se la Corte dovesse decidere per l'illegittimità dei quattro commi, cosa alquanto improbabile e senza precedenti, vista la giurisprudenza del caso,  tutti i "sanati" in precedenza tornerebbero nei ruoli di provenienza, senza se e senza ma, per la natura ex-tunc di questi provvedimenti. Qualsiasi "leggina" o decreto, mirati a salvaguardare le situazioni pregresse, risulterebbero impugnabili perchè relative a situazioni già ritenute illegittime.
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  29/10/2018 12:25:48
Se la Corte dovesse decidere per l'illegittimità dei quattro commi, cosa alquanto improbabile e senza precedenti, vista la giurisprudenza del caso,  tutti i "sanati" in precedenza tornerebbero nei ruoli di provenienza, senza se e senza ma, per la natura ex-tunc di questi provvedimenti. Qualsiasi "leggina" o decreto, mirati a salvaguardare le situazioni pregresse, risulterebbero impugnabili perchè relative a situazioni già ritenute illegittime.
Rispondi

Da: xprecedenti 29/10/2018 12:31:35
Ormai il muir si è specializzato nell'arte del silenzio..
Rispondi

Da: @ibello1529/10/2018 12:33:27
Quindi in base al pregresso...profilo basso ed ottimismo...
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Da: @ibello1529/10/2018 12:36:20
Tutti a casa certo.....ex Tunc..... Certo,  ma con richiesta di risarcimento di natura colossale probabilmente.....
Quindi più correttamente e più verosimilmente tutti caballeros....
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Da: @ibello1529/10/2018 12:40:18
In barba alle solite ingiustizie all' italiana.
Rispondi

Da: ForMe 29/10/2018 12:46:17
La verità è che è un'incognita, ma "ragionevolmente" mi sento di essere ottimista.
Rispondi

Da: Realista29/10/2018 12:54:15

- Messaggio eliminato -

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Da: x precedente 29/10/2018 12:57:15
Che sia perché fa veramente pena
Rispondi

Da: @ Corte Costituzionale29/10/2018 15:31:39
Se l'illegittimità costituzionale riguardasse il solo comma 88 allora basterebbe semplicemente correggerlo legislativamente anche a favore dei ricorrenti pendenti 2011 eliminando così l'illegittimità di cui è attualmente viziato.
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Da: Xvoitutti29/10/2018 15:39:54
Quando pubblicheranno la sentenza rimarrete così:

http://www.mammeoggi.it/wp-content/uploads/2016/04/mamma-killer.jpg
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