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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: x avevo deciso di non parlare di diritto05/04/2016 18:33:48
L'aspetto che mi lascia perplesso e, in verità, non mi convince è il fatto che tu ritieni la partecipazione al corso intensivo e alla prova scritta "una semplificazione della procedura concorsuale". Ebbene così non è, e anche su questo dovranno pronunciarsi i giudici, in quanto una procedura concorsuale, per definizione, consiste sempre in una "selezione tra più concorrenti a un posto di lavoro o a un premio, sulla base di una o più prove". Orbene è notorio che in questo caso la selezione non c'è stata perché in alcune regioni, come la Campania e L'Abruzzo, tutti coloro che hanno partecipato alla "procedura semplificata" l'hanno superata, anche perché mancava un dato essenziale per una procedura concorsuale, come rilevato anche in una recente sentenza del TAR, vale a dire il numero di posti messi a concorso che di certo non può essere "a fisarmonica" e per di più pari al numero di concorrenti, e quindi determinato a posteriori. In questo caso, dunque, a rigore di logica, si deve correttamente parlare di procedura in sanatoria e non di procedura concorsuale. Concordo invece pienamente sul fatto che la legge non poteva effettuare distinzioni tra i contenziosi pendenti di due procedure concorsuali, solo sulla base della presunta "stagionalità", in quanto il diritto obiettivo non può fondarsi su diversità determinate dal numero di anni trascorsi dal momento nel quale si è palesato. La legge è o dovrebbe essere uguale per tutti. Motivazioni che, insieme ad altre sulle quali non mi dilungo, m'inducono nel convincimento dell'incostituzionalità delle norme incluse nei commi da 87 e ss dell'art. 1 della L. 107/2015, che ci auguriamo vengano dunque abrogate, nel pieno rispetto della carta costituzionale, con le conseguenze del caso.

Rispondi

Da: Avevo deciso di non parlare di diritto05/04/2016 18:50:44
Faccio un'eccezione.

Non credo sia come tu ritieni. E' un concorso e il fatto che non ci siano stati bocciati significa che tutti i concorrenti ammessi alla prova (ci può essere anche un concorso per titoli) abbiano dimostrato di possedere quanto sia stato loro richiesto.

C'è un problema rispetto all'interpretazione della legge 107 relativamente ai pendenti 2004 e 2006 e tu, volendo o non volendo, lo hai accennato o sfiorato.

Siccome non gradisco parlare di diritto, altrimenti dovrei parlare, per esempio, dell'art. 39 C.  e di altre circostanze che hanno caratterizzato l'intera vicenda giuridica campana, voglio evitare di puntualizzare.
Rispondi

Da: Non c violazione art. 3 e art. 97 C05/04/2016 20:08:11
relativamente alla possibilità di "sanare" situazioni pendenti. Perchè scrivete queste sciocchezze ?
Ai sensi e per gli effetti del nostro diritto chi ha una pendenza conserva il diritto. Nel caso di species continua ad essere concorrente del concorso assieme a coloro che sono vincitori (pure loro sono concorrenti e vengono assunti perchè l'atto amministrativo ha la veste giuridica dell'esecutività).
La disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 e 97 si verificherebbe solo nel caso alcune pendenze dovessero sanarsi ed altre no.

Quando si sanano le pendenze sostanzialmente vene sanata le posizione dei vincitori di concorso, i quali, potrebbero non essere tali se dovesse risolversi la pendenza in modo negativo per l'amministrazione. La 107 mira a consolidare i risultati del concorso (sanare i vincitori) attraverso un nuovo esame da farsi ai ricorrenti.
Rispondi

Da: Un''interessante lettera che affronta la questione06/04/2016 11:33:52
Concorso dirigenti 2011: saranno risolte le disparità di trattamento?

http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/19592-concorso-dirigenti-scolastici-2011-saranno-risolte-le-disparita-di-trattamento.html
Rispondi

Da: Ad adiuvandum07/04/2016 11:47:52
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=225

Sentenza 225/2010
Giudizio    GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del 25/05/2010    Decisione  del 21/06/2010
Deposito del 24/06/2010   Pubblicazione in G. U. 30/06/2010  n. 26
Norme impugnate:    Art. 1, c. 52°, della legge della Regione Lazio 11/08/2009, n. 22.
Massime:    34770  34771
Atti decisi:    ric. 101/2009

SENTENZA N. 225

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2009.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Claudio Chiola per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. âˆ' Con ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Riferisce il Presidente del Consiglio che la disposizione censurata stabilisce che «i soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione».
Ritiene il ricorrente che il riportato comma 52 sia illegittimo. Esso, infatti, offrirebbe la possibilità a tutti i dipendenti regionali che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica e abbiano avuto un incarico dirigenziale per cinque anni consecutivi, di diventare dirigenti grazie ad una semplice domanda.
Tale norma regionale, invero, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost., determinando una grave lesione ai principi costituzionali di parità tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).
In particolare, con riferimento all'art. 97 Cost., il ricorrente fa presente che la regola del pubblico concorso, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, è posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori âˆ' mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti âˆ' ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
La regola costituzionale del pubblico concorso verrebbe poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell'assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.
Ricorda il Presidente del Consiglio che, come questa Corte ha riconosciuto, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione».
2. âˆ' Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona del vice-presidente Esterino Montino, giuste determinazioni del Segretario generale del Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre 2009 e del Dipartimento Economico e Occupazionale C3307 del 24 novembre 2009, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
3. âˆ' Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della Regione. In base all'art. 41, comma 4, legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), il Presidente promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Secondo il ricorrente, tale previsione, saldandosi con le prerogative attribuite al Presidente della Giunta regionale dal comma 1 della medesima disposizione, in forza del quale egli dirige la politica dell'esecutivo, comporterebbe la nullità dell'atto di costituzione della Regione Lazio nel presente giudizio di costituzionalità per carenza di potere dei due organi che hanno adottato la relativa determinazione.
Priva di fondamento risulterebbe la motivazione posta a fondamento della determinazione del Direttore del Dipartimento economico e occupazionale, che lega la pretesa attribuzione di disporre in materia di liti attive e passive all'attuale contenuto dell'articolo 48 dello Statuto regionale, con riferimento alla resistenza in giudizio in caso di impugnazione di una legge della Regione Lazio per vizi di costituzionalità.
Parimenti priva di fondamento, per la resistenza nel ricorso in esame, sarebbe la determinazione del Segretario generale, la quale richiama gli articoli 21 e 24 della legge statutaria n. 1 del 2004 inconferenti nella fattispecie, perché il primo (art. 21) riguarda le funzioni del Presidente del Consiglio regionale, tra le quali non è assolutamente prevista quella di impugnare le leggi dello Stato o di altra Regione o di resistere in giudizio, e perché il secondo (art. 24) disciplina l'autonomia del Consiglio regionale.
In ogni caso il Presidente del Consiglio insiste nelle proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. âˆ' Con propria memoria, successivamente, la Regione Lazio svolgeva ulteriori deduzioni sul merito del ricorso.
5. âˆ' In apertura dell'udienza pubblica, veniva dichiarata con ordinanza l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, per la mancanza di delibera di autorizzazione del Presidente della giunta regionale, essendo state ritenute insufficienti a tal fine tanto la determinazione del Presidente del Consiglio regionale, quanto la determinazione del Direttore del Dipartimento economico e occupazionale.

Considerato in diritto

1. âˆ' Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2001 della Regione Lazio).
Tale norma regionale, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave lesione dei principi costituzionali di parità tra cittadini (art. 3, Cost.) e di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51, Cost.), nonché di quello del pubblico concorso quale modalità prescritta, salvo i casi stabiliti dalla legge, per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, Cost.).
2. âˆ' Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, come da ordinanza allegata, letta in udienza.
3. âˆ' Nel merito, la questione è fondata.
Come questa Corte ha più volte affermato, il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente. Ma, affinché «sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost.», è necessario che «l'area delle eccezioni» alla regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso» (sentenze n. 363 del 2006, n. 215 del 2009 e n. 9 del 2010). In particolare, è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza n. 215 del 2009).
Tale principio non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in forma precaria, nell'amministrazione con procedure di evidenza pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso, dato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.
Invero, «la natura comparativa e aperta della procedura è […] elemento essenziale del concorso pubblico», sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).
D'altra parte, come pure è stato esplicitamente affermato nelle citate decisioni di questa Corte, «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso», perché esso «non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere».
La norma regionale attualmente censurata attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione.
La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in esame, è accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti.
Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22 del 2009 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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Da: Nessuno risponde07/04/2016 14:53:27
Ci sono notizie circa la discussione, oggi, di svariati ricorsi al tar lazio, terza sezione bis, per l'annullamento del dm 499 2015 nella parte in cui non riconosce il diritto ai ricorrenti del concorso a ds 2011 con ricorsi pendenti di accedere al corso intensivo?
Rispondi

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Da: Campania: nuova puntata dei contenziosi pendenti10/04/2016 17:18:40
Domani, dopo ben due rinvii,  inizierà un secondo corso intensivo di formazione, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107. Quanti saranno i nuovi partecipanti? Al momento se ne contano già quattordici, due più nove più gli ultimi tre, indicati con tre distinti provvedimenti. Ci si domandava come mai c'è stata la necessità d'istituire per la Campania, che anche in quest'occasione si distingue dalle altre regioni, un nuovo corso intensivo di formazione per contenziosi pendenti, visto che il primo, per 17 partecipanti sempre campani, già si era tenuto nell'agosto scorso. Tanto anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'art. 4 del DM 499/2015 recita: "Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico." Ma come? Dal 24 luglio sono trascorsi ben oltre otto mesi e si stanno ancora "individuando" i soggetti con contenzioso pendente? E questo rappresenta già un elemento che deve fare accendere i riflettori a chi di dovere. Ma andiamo oltre e domandiamoci: come mai tanta disparità di trattamento nella Regione Campania?  Già perché i primi diciassette campani con contenzioso dichiarato pendente hanno subito partecipato al corso intensivo, sono stati promossi alla prova scritta e, in base ai posti reperiti con apposito decreto, quelli che hanno accettato l'incarico o in Sicilia o in Lombardia, sono stati anche nominati dirigenti scolastici con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015, quelli che invece parteciperanno a questo secondo corso intensivo evidentemente non potranno essere nominati prima del prossimo anno scolastico, presumibilmente in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito nel 2011.  È qui si accendono altri riflettori. Insomma perché in Campania, come in altre regioni, non si è fatta una sola ricognizione con un solo corso intensivo per tutti gli interessati in modo da evitare un incomprensibile quanto inaccettabile disparità di trattamento? Il fatto resta al momento inspiegabile e solleva altri dubbi. Vero è che  i  diciassette partecipanti al corso intensivo estivo facevano parte di uno stesso gruppo. In passato si era anche formato una sorta di comitato di ricorrenti, attraverso il quale si era cercato, in più occasioni, senza riuscire nell'intento,  a far passare l'emendamento  poi inserito e approvato con la legge della cosiddetta buona scuola. Sarà un caso ma sono loro, e solo loro per la Campania, che nei giorni immediatamente seguenti alla pubblicazione del DM 499/2015 dichiarano tutti insieme di avere un contenzioso pendente e nell'arco di poche settimane, nel periodo feriale tra agosto e settembre, completano l'iter burocratico e, a metà ottobre 2015, quelli di loro che accettano l'incarico fuori regione, vengono anche nominati dirigenti scolastici. Una celerità che, in ambito scolastico, anche per la ben nota complessità burocratica delle varie procedure, difficilmente si era vista. E così seguono, nei mesi seguenti, con tre provvedimenti distinti, le nuove complessive quattordici "ricognizioni" di contenziosi pendenti, solo quattro dei quali, si badi bene, scaturiscono da un provvedimento della giustizia amministrativa. Dunque gli altri dieci contenziosi pendenti  già sicuramente esistevano alla scadenza del 24 luglio. A questo punto sorge la domanda: come  mai questi dieci contenziosi pendenti non sono stati "individuati" dall' USR della Campania, insieme agli altri diciassette, facendo partecipare tutti i 27 soggetti interessati a un solo corso intensivo? Troppe domande che, al momento, non trovano risposte plausibili sulla vicende in questa regione, domande che  si potrebbero nel prosieguo ampliarsi a nuovi aspetti e sui quali s'impone, a questo punto, anche in nome della tanto declamata trasparenza, che si faccia piena luce da parte degli uffici a tanto preposti. Solo le opportune indagini, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta e in atti, potranno chiarire le tante questioni sollevate relativamente a tutto ciò che sta emergendo per i contenziosi pendenti della Campania. Regione che, per altro, di recente è nuovamente tornata alla ribalta delle cronache per le note vicende giudiziarie relative al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011.

Rispondi

Da: cic10/04/2016 18:44:32
Ma perché sia depositata sentenza TAR lazio in merito ai ricorsi  pendenti del 2011, non ci vorrà circa un mese?
  Secondo me, prima di allora si può solo fantasticare!!!!
O No?
Rispondi

Da: Occhichiusi12/04/2016 00:01:50
Qualcuno sa qualcosa di diverso o  ha testo della sentenza tar lazio co corso 2011?
Io concordo con cic e presto. Ancor
Rispondi

Da: Corso intensivo: ammesso, escluso, riammesso12/04/2016 01:17:00
Non si tratta di un nuovo passo di danza, del tipo avanti, indietro, avanti. No,  si tratta dello strano balletto che riguarda la partecipazione di uno dei candidati al corso intensivo per contenziosi pendenti che su sta svolgendo in Campania, partito oggi, il secondo della serie. Prima era stato ammesso, poi, con due successive note, pubblicate entrambe ieri sul sito dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, è stato dapprima escluso "attesa l'intervenuta sentenza di rigetto del proposto ricorso" e subito dopo "nuovamente ammesso a partecipare in via cautelare e salvo scioglimento della riserva al corso epigrafato, a seguito del decreto cautelare monocratico reso dal Consiglio di Stato ". Una storia che ha dell'incredibile e che ogni giorno si arricchisce d'inediti sorprendenti particolari, destando non pochi dubbi e perplessità. Alla prossima puntata, dunque, di quella che si appalesa, sempre di più, come una lunga telenovela la quale, nel prosieguo, potrebbe arricchirsi di nuovi quanto inaspettati colpi di scena.
Rispondi

Da: disperata12/04/2016 11:05:44
aiutoooooo
Fate  le  vostre  conclusioni  su  tutto ciò che  sapete dei concorsi  2004/2006/2011 loro contenzioni e  secondo  voi  possibile  soluzioni 
così possa  dare  voce  a  voi  all'interno della  mia  tesi  sui dirigenti scolastici.
Grazieeeeeeeee

comunico a  chi avesse  modificato  la  divina  commedia e  scritta tale  modifiche ringrazio e chiedo suo nominativo, anche in privato.....
per citarlo  nella  mia  tesi (in quanto presa) Grazieeee
tutto  ciò è urgente
devo consegnare il tutto giovedì VI prego,   aiutatemi !!!!!  Vostra Disperata !!!!!!!

 

Rispondi

Da: Conservazione12/04/2016 15:30:53
@disperata

Il postulato su cui basare la tua tesi è semplice:
"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma"
Rispondi

Da: Onestà, onestà, onestà14/04/2016 22:44:37
I disonesti cominciano a tremare e, negli ultimi tempi, non dormono sonni tranquilli. Temono di perdere l'agognata scranna, sulla quale si erano assisi, convinti che oramai nessuno più gliela avrebbe potuto sottrarre, Male parta, male dilanbutur, le magagne susseguitesi all'approvazione della legge sulla cosiddetta buona scuola, potrebbero a breve venire alla luce, con l'accesso agli atti. Finalmente si saprebbe come sia stato possibile, attraverso mere dichiarazioni non supportate dall'esistenza dei requisiti richiesti, poter attingere a posti tolti a chi ne aveva pieno diritto. E a poco vale che tale documentazione potrebbe non essere stata prodotta dai diretti interessati, dal momento che  ne risultassero gli unici beneficiati.
Rispondi

Da: in calabria23/04/2016 22:29:14
Avete buttato la spugna
Rispondi

Da: vox24/04/2016 07:42:06
NO!
Rispondi

Da: pippopappa24/04/2016 16:42:08
Andremo ad impugnare in tribunale gli elenchi della 499 dei dirigenti neo assunti e diremo perche loro si e noi no, vedremo chi ha diritto a fare i corsi e se quelli che li avevo fatti avevano diritto adesso si che si ride
Rispondi

Da: Campania: la nuova puntata dei ricorsi pendenti24/04/2016 23:22:33
Svolgimento corso intensivo di formazione, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107.
L'ultima nota su questa eterna telenovella pubblicata sul sito dell'USR Campania, in data  22 aprile 2016: "inserimenti con riserva-esclusione".
Intanto i campani che parteciparono al corso intensivo svoltosi l'estate scorsa, senza alcuna selezione pre e post, stanno completando l'anno di prova e tra poco saranno dirigenti scolastici a tutti gli effetti, benché bocciati nelle prove del concorso svoltosi nel 2004.
Alla meritocrazia é subentrata la ricorsocrazia!
"Italia, popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori". Questa scritta oggi andrebbe integrata con "Italia popolo di ricorsisti e di furbacchioni".
Rispondi

Da: Non mi preoccupo25/04/2016 08:08:40
dei ricorsi. Essi sono atti di tutela esperiti da chi ritiene di essere stato danneggiato. Per fortuna  esistono tali rimedi, altrimenti la democrazia che tanto festeggiamo e della quale tanto ci vantiamo di aver conquistato se ne va a friggere.

Preoccupa tanto che l'Italia  "popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori" possa diventare il paese dei corrotti e dei corruttori. A tal proposito  è bene ricordare e prendere atto che "Nel rapporto Transparency 2015, la classifica mondiale sui paesi più corrotti nel settore pubblico che ogni anno viene stilata dall'organizzazione non governativa Transparency International, l'Italia si colloca al 61esimo posto nel mondo e penultima in Europa. La posizione all'interno della classifica viene assegnata da Transparency in base al grado di corruzione percepito nel settore pubblico del paese oggetto di interesse.

Per quanto riguarda l'Italia la corruzione percepita è dovuta soprattutto agli scandali e agli arresti avvenuti nel corso dell'ultimo anno che hanno contribuito a creare una cattiva reputazione del Belpaese nel mondo e a diminuire la fiducia dei cittadini nella propria società e nella politica.

Questo, oltre a farci pensare e riflettere, non può non rappresentare un presupposto per l'impegno degli organi deputati a censurare le attività criminose per dare la giusta dignità al popolo del bel paese.
Rispondi

Da: @ Non mi preoccupo25/04/2016 14:35:56
Infatti la questione non è legata al ricorso in sé, un istituto nato a tutela di tutti i cittadini, ma sulla "pendenza" e, in particolare, su come sia stato possibile mantenere un ricorso pendente per circa dieci anni, senza che la magistratura si sia pronunciata con una sentenza definitiva, e, va sottolineato, solo per una parte, peraltro minima, del notevole contenzioso generato dal concorso dal concorso per dirigente scolastico del 2004. Ma non è che questi ricorsi siano stati "richiamati" in epoca più recente o che ci si sia limitati a dichiararli tali? Sono stati effettuati i necessari riscontri e controlli? Come mai, però, nella regione Sicilia c'è stato un grosso taglio all'atto della presentazione delle istanze per partecipare al corso intensivo, con 36 non ammessi alla prova scritta per "mancanza del ricorso pendente", e un'altra notevole selezione all'atto della correzione di tale prova, che ha decimato buona parte dei concorrenti, mentre in Campania, come in alcune altre regioni, tali tagli non si sono registrati ma tutti quelli che hanno chiesto di partecipare al corso intensivo sono stati ammessi, superando poi, tutti indistintamente, la successiva prova scritta? Sono queste disparità che creano perplessità e dubbi, per dirimere i quali si auspica da tempo l'intervento della Magistratura.

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Da: E evidente27/04/2016 11:20:18
che questo forum è frequentato d molti di coloro che sono diventati dirigenti con un contenzioso pendente, che cercano di capire che aria tira, sapendo bene di avere più di uno scheletro nell'armadio e che, come sottolinea qualcuno, restano appesi come le foglie in autunno sugli alberi. Persone che sono state bocciate alle prove concorsuali del 2004, che hanno presentato un ricorso e che invece di sollecitare e attendere la decisione dei giudici ai quali si erano appellati, che sarebbe stata certamente negativa, così come in tanti analoghi casi, esaminati per tempo, hanno preferito approfittare di un comma inserito in commissione, su proposta di alcuni deputati, dal momento che non era stato scritto nel disegno di legge originario anche perché non ci azzeccava proprio niente con la buona scuola. Ma, come era già avvenuto in altre occasioni, come quando in una legge finanziaria altri parlamentari riuscirono a inserire il comma sui cosiddetti "riservisti" che furono equiparati ai pleno iure, l'emendamento sui contenziosi pendenti fu approvato e poi con il voto di fiducia passò anche in parlamento. Siamo poi sempre in attesa di sapere come e perché c'è stata l'ammissione al corso, attraverso quali verifiche si è appurato la sussistenza dei requisiti. Sul fatto poi che con un corso intensivo di dieci giorni, in ottanta ore, si acquisiscano le competenze per fare il dirigente si potrebbe aprire una lunga discussione. Altro argomento è quello di come stanno svolgendo il loro anno di prova i nominati col contenzioso pendente. Non sarà un caso che sono stati mandati in regioni lontane, in una sorta di "riserva indiana", lontani da occhi indiscreti. Staremo a vedere i risultati anche se presumibilmente chi li ha sostenuti sino a oggi continuerà a farlo, ma dovranno rimanere lontano da casa ancora per un bel poco di tempo, diciamo almeno un altro anno, in attesa che si calmino le acque! Infine una domanda: ma per quanto riguarda la Sicilia, è vero che il sole d'estate picchia ma era talmente forte che i colleghi siciliani, quando hanno sostenuto la prova scritta si erano rimbambiti per il caldo al punto che quasi due terzi sono stati bocciati, non avendo raggiunto il voto minimo di 21/30, mentre in altre regioni non risulta, nello stesso periodo, neppure uno, sottolineo uno, dei partecipanti bocciati? Vuoi vedere che la Sicilia, oltre a essere una regione a statuto speciale, diventa "speciale" anche per gli esiti della procedura in questione oppure dobbiamo ipotizzare  che sia diventata nel frattempo autonoma non facendo più parte dell'Italia, dove vigono altre norme che si trasformano, come nel caso, in sanatorie per tutti?
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Da: Richiesta informazioni28/04/2016 15:19:51
nuova del forum,
ricorsista del 2001, esclusa dagli orali per mancanza dei titoli chiedo informazioni sui ricorsi in atto per la partecipazione al corso intensivo in Campania. In  particolare vorrei sapere se tra i ricorrenti del 2011 ci sono persone nella mia stessa situazione o che non hanno superato la preselettiva, che hanno avviato ricorso.Grazie
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Da: Basilicata28/04/2016 18:13:33
http://www.tecnicadellascuola.it/item/20223-concorsi-occhio-a-non-copiare-durante-gli-scritti-9-rinvii-a-giudizio-a-potenza.html
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Da: Fiat lux sui contenziosi pendenti30/04/2016 15:00:38
Soprattutto la Campania, sempre la Campania in prima linea. Dunque i docenti provenienti da questa regione che furono ammessi, parteciparono tra la fine di agosto e gli inizi di settembre al corso intensivo organizzato, con provvedimento dell'USR  per  l'Abruzzo, prot. n. 5518 del 07.08.2015. Dopo tutta la procedura, con la nota prot. 6521 del 22.09.2015 dell'USR dell'Abruzzo si inviavano all'USR della Campania gli atti relativi alla prova scritta del corso intensivo  per la parte relativa ai candidati di tale ultima regione Dunque il corso in questione non fu istituito dall'USR della Campania, che non nominò neppure la commissione ma tutta la procedura si svolse presso l'USR dell'Abruzzo. Perché? E qui il primo giallo anche alla luce del dato che i concorrenti provenienti dalla Campania erano in numero superiore a quelli dell'Abruzzo. Circa poi le modalità con le quali avvenne in Campania la ricognizione dei ricorsi pendenti, va precisato che dalla documentazione risulta che l'USR della Campania ricevette richieste di partecipazione a tale corso dal gruppo di docenti in questione,  i quali avevano dichiarato di avere una serie di ricorsi pendenti, registrati per la gran parte negli anni dal 2013 al 2015, alcuni dei quali instaurati in modo collettivo. Va rimarcato dunque che i docenti campani ammessi al corso intensivo dichiararono loro di avere dei ricorsi pendenti. Allora sorge la domanda: ma sono stati fatti tutti i necessari e opportuni riscontri e controlli su queste dichiarazioni e con quali modalità operative e risultati? A questa domanda a tutt'oggi non v'è riscontro. vestiamoci dei panni dell'avvocato del diavolo. E se invece di cogliere l'opportunità, quest'ultima fosse stata, diciamo così, impostata alla bisogna? Osservando gli anni di presentazione dei ricorsi in questione non sfugge il dato che la maggior parte di essi, sono stati incardinati negli anni dal 2013 al 2015, laddove notoriamente il concorso risale al 2004 laddove le graduatorie definitive furono pubblicate nel 2006. Come mai i ricorsi risultano prodotti solo in anni recenti e l'ultimo addirittura nel 2015, mentre in Parlamento era già in discussione il decreto sulla buona scuola?  Come affermava un noto personaggio politico: "A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca". Lo vogliamo sciogliere, una volta e per sempre, questo nodo gordiano, facendo sortire le carte anche in nome della tanta declamata, a parole, trasparenza? E se queste carte non escono spontaneamente vogliamo invitare ancora una volta la magistratura inquirente a occuparsi del caso? In fin dei conti chi ha la coscienza pulita e linda, che cosa potrebbe mai temere, mente se ci sono scheletri nell'armadio...Dunque fiat lux! E presto, per cortesia: che più passa il tempo e più il buio diventa pesto!
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Da: cic30/04/2016 17:22:48
La puzza è maggiore di quella proveniente da una cloaca.
Eppure non succede nulla.
Le cose si muovono e cambiano e si risolvono, ma nn per noi ricorsisti del 2011 che ancora attendiamo giustizia e con un ricorso pendente fatto al momento giusto.
Da vomito
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Da: ...me stesso02/05/2016 11:47:59
...scusate ma perchè vi scaldate tanto, visto che non è corretto fare di tutta l'erba un fascio ...la magistratura, dato i ricorsi fatti contro i pendenti, vaglierà i singoli casi, chi sta nella norma non teme nulla vista la legge 107... che senso ha improvvisarsi giudici senza conoscere le posizioni dei dirigenti in questione, che stanno comunque svolgendo un ruolo complesso.
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Da: ...me stesso02/05/2016 11:48:29
...scusate ma perchè vi scaldate tanto, visto che non è corretto fare di tutta l'erba un fascio ...la magistratura, dato i ricorsi fatti contro i pendenti, vaglierà i singoli casi, chi sta nella norma non teme nulla vista la legge 107... che senso ha improvvisarsi giudici senza conoscere le posizioni dei dirigenti in questione, che stanno comunque svolgendo un ruolo complesso.
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Da: ...me stesso02/05/2016 11:50:46
tral l'altro la legge 107 individuava L'USR quale soggetto preposto ha individuare chi aveva diritto a partecipare al corso concorso e  se i funzionari USR hanno svolto bene il loro compito quale è il problema.
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Da: Finalmente qualcuno che ragiona02/05/2016 13:20:58
C'è voluto un po' di tempo. Ci sono errori che sembrano errori e non lo sono. A volte sono errori accidentali. Chi non è capace di capire quando un errore è accidentale farebbe bene a lavorare su se stesso invece di far finta di mostrare con delicatezza l'errore. Gli organi preposti sicuramente avranno verificato che i colleghi fossero "pendenti". Non nel senso che pendono dalla forca, ma che avevano ed hanno un ricorso ancora non definito completamente.
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Da: pippopappa02/05/2016 14:09:32
Dici bene , penao che gli elenchi siano stati fatti su richiesta dei soggetti che hanno chieato di essere inseriti nell elenco per fare il corsoconcorso, da valutarese gli usr hanno fatto una giusta verificaquesto e il proplema, io ho fatto imiei avvocati hanno impugnato gli elenchi perche loro ai ed io no, aapetto
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Da: pippopappa02/05/2016 14:11:36
Dici bene , penso che gli elenchi siano stati fatti su richiesta dei soggetti che hanno chieato di essere inseriti nell elenco per fare il corsoconcorso, da valutarese gli usr hanno fatto una giusta verifica ,questo e il problema, io ho fatto imiei avvocati hanno impugnato gli elenchi perche loro ai ed io no, aapetto
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