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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @  Sapete che24/01/2016 12:59:57
Le sentenze sono pubbliche e non private.
Rispondi

Da: x Sapete che24/01/2016 13:57:45
Un interessante e illuminante articolo sulla questione dell'accesso agli atti.

Accesso agli atti - endoprocedimentale ed esterno - interesse legittimo o diritto soggettivo?

Nella sua originaria formulazione  il  diritto di accesso, contemplato nell'art 22 della legge 241/90. tendeva ad assicurare  la trasparenza  dell'operato della p.a. avvalorandone lo svolgimento imparziale mediante il  riconoscimento a chiunque  di trovare adeguata tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio del diritto di accesso, rimodulato dalla legge n 15/2005, e comunque nel rispetto ed in osservanza delle tassative modalità fissate dalla legge.
La ratio della legge  241 in ordine all'istituto in esame , è  chiara e di fatto sottende all'intenzione del legislatore di  eludere  o comunque tentare di ridurre  notevolmente il  contenzioso tra il  cittadino e la P.A.
L'accesso, si configura, generalmente come un diritto  soggettivo del cittadino nei confronti dell'amministrazione che detiene il  documento.
Laddove, invece, lo si volesse enucleare nell'alveo degli interessi legittimi, come è già avvenuto in un recente passato, alla luce delle sentenze che ne hanno chiarito la natura,  rientrerebbe nel generale ed ampio potere valutativo dell'Ente che fosse investito dell'istanza, con un correlato stato di soggezione in capo al cittadino richiedente.
Per  come l'istituto  si presenta, l'esercizio del diritto di accesso agli atti   postula  un  preciso obbligo  di osservanza in capo  alla controparte (la P.A.) per cui ve ne  è pienezza di tutela in caso di inadempimento.
Ciò posto, nella disamina dell'iter,  squisitamente operativo,  previsto in funzione del suo corretto esercizio,  l'Amministrazione deve preliminarmente  provvedere alla  verifica della regolarità dell'istanza  mediante il  controllo dell'effettiva sussistenza del indefettibile stato di   legittimità in capo al soggetto  richiedente. Tale  controllo viene, di fatto, esercitato mediante verifica dell'esistenza di una  motivazione a supporto della stessa, e, comunque,  solo dopo aver verificato che il  documento non rientra tra quelli per i quali è prevista l'esclusione o il  differimento.
E quindi, in ultimo, è tenuta ad esibire l'atto richiesto  senza poter entrare nel merito  e senza avere facoltà di formulare ulteriori valutazioni di compatibilità con l'interesse pubblico.
Quindi, la legge stabilisce le condizioni, verificate quelle propedeutiche ragioni giustificative e di legittimità che supportano l'istanza,  è tenuta, expressis verbis, a consentire l'esercizio del diritto.
Pertanto, sostenere, a contrario, che l'accesso è un interesse legittimo significherebbe riconoscere all'amministrazione un potere valutativo circa la compatibilità con l'interesse pubblico dell'istanza ostensiva, condizione che le conferirebbero  non solo, in primis, poteri e facoltà in ordine alle valutazioni da formulare in ordine  ai presupposti di legge, sottesi alla richiesta, ma anche  il  potere di  parametrare l'interesse pubblico con la segretezza del documento e l'eventuale confliggenza con l'interesse privato alla sua conoscenza, circostanze, queste ultime, rientranti in distinta espressa casistica.
Solo all'esito delle prefate valutazioni, potrebbe conferirsi o meno l'esaustiva esplicazione dell'esercizio  del   diritto, mediante l'esercizio della facoltà di accesso.
Per quanto attiene ai termini previsti per l'esperimento dell'esercizio, e l'eventuale sua azione giudiziaria in relazione ad un possibile diniego da parte dell'amministrazione, la legge precisa che il  termine è  di trenta giorni dalla presentazione dell' istanza perché  si è voluto  conferire maggiore snellezza all'intera procedura, con una  plateale riduzione dei termini per procedere, decorsi i  quali, il  cittadino ha facoltà di  presentare una nuova identica istanza di accesso e in caso di nuovo diniego proporla nuovamente o produrre ricorso.
Nella successiva fase, ovvero quando  il  tribunale amministrativo  che ne è investito   accoglie  il  ricorso, lo stesso  non si limita   ad un mero  annullamento del   diniego di accesso ma  ordina all'amministrazione anche l'esibizione della documentazione: un actio ad esibendum  tipica esplicazione della tutela  dei diritti soggettivi e non certamente  degli interessi legittimi.
Da ciò ne deriva che il  legislatore non solo qualifica  espressis verbis, l'accesso come diritto degli interessati alla tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti  ma, al  2 comma dell'art 22, lo qualifica come diritto  costituzionalmente garantito perché costituisce applicazione dei principi  costituzionali di trasparenza ed imparzialità.
Configurandosi, quindi, la natura dell'istituto in esame, quale agile 'accesso ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, risulta, plateale, la sua configurazione strutturale, tipica  dei sacri principi  democratici posti a tutela  e salvaguardia del rispetto delle fondamentali garanzie  che sottendono ai  rapporti  tra il  cittadino, l'amministrazione, il   contribuente  e l'amministrazione finanziaria.
L'istanza,  pertanto, non può essere relegata al rango di mero interesse legittimo ma nell'alveo della piena ed espressa tutela  propria e tipica del   diritto soggettivo in quanto diritto costituzionalmente garantito, diretta ed immediata espressione dei valori contenuti nell'art. 97 della costituzione
Proprio per questo, la richiesta di accesso agli atti    risulta oggetto   particolarmente sensibile  ogni amministrazione:  costituisce, sicuramente, uno dei fuochi portanti  intorno al quale ruota l'impianto della legge 241/90.
Per quanto correlato al procedimento amministrativo ha vita  e vigore propri e  rimane distinto rispetto allo stesso.
Si configura come un forte momento partecipativo, di natura accessoria, riconosciuto solo a  chi ha un interesse diretto, in quanto deve appartenere alla sfera dell'interessato .
Deve trattarsi di un concreto interesse contenente un   quid pluris  diretto ed immediato del  soggetto  in ordine alla salvaguardia di   bene della vita correlato a quel preciso  documento.
Deve, inoltre,  trattarsi di un interesse attuale.
Pertanto chi se ne fa portatore è generalmente tenuto a dare adeguata motivazione in funzione  della produzione dell' istanza di accesso ai documenti medesimi ed esporla esaustivamente nella stessa.
Quando, invece,  il   diritto in esso  contemplato è predisposto in  funzione e tutela del soggetto che risulti parte di un procedimento  amministrativo, viene definito genericamente endoprocedimentale: l'atto oggetto di  richiesta di accesso lo riguarda direttamente nella misura in cui  ha ad oggetto i documenti di quel procedimento. Costituisce, de facto, l'accesso partecipativo, per come disciplinato  dall'articolo 10 della legge 241,  un  momento risolutivo dell'esercizio del diritto che non richiede per poter essere azionato  l'obbligo di indicare  la motivazione sottesa a tale esercizio, proprio perché  il  richiedente è già parte integrata in quel procedimento.
Diverse, ulteriori  dinamiche sottese all'esercizio del diritto di accesso   lo definiscono esterno o informativo ex art. 22 della legge 241/90 laddove  il  richiedente, non essendo   parte di quel procedimento abbia  l'obbligo di motivare la sua richiesta e rendere nota la ratio che la sottende.

Ai fini della legittimità dell'esercizio  del diritto di accesso agli atti, rilevano i profili oggettivi e soggettivi sottesi alla salvaguardia delle situazioni giuridicamente tutelabili, che un maldestro ed erroneo esercizio di tale esercizio  potrebbero  ledere.
Pertanto, a ragion veduta, nella 241 del 90,  l'accesso non costituisce una mera pretesa  del cittadino, scevra da verifiche in ordine alla legittimità ed al merito  in capo a  chi se ne fa portatore, ritenendosi limitata la platea dei soggetti   che possono correttamente accedere alla  procedura.
Occorre che  il  richiedente sia  effettivamente titolato e legittimato alla salvaguardia di  una situazione giuridicamente rilevante: ciò sottende alla ragione per la quale è previsto che l'istanza debba essere motivata, ma solo quando non si tratti di  accesso endoprocedimentale.
Per altro verso, va sempre tutelato il diritto sotteso all'istanza atteso che  la richiesta di accesso è motivata  dalla necessità di dovere curare e difendere i propri interessi giuridici. La P.A. non è autorizzata a valutare la fondatezza o l' ammissibilità della domanda che l'istante intende proporre all'Autorità Giudiziaria ma deve solo esaminare la richiesta e valutarne la corrispondenza con i principi fissati dalla normativa.
Va da sé che in ordine a quanto forma oggetto di richiesta di accesso, non può sottacersi la sussistenza della  generale  e variegata congerie di atti   rientranti nella nozione di  documento amministrativo, nozione in cui si ravvisa  "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
In un contesto  sociale, ampio ed  in continua evoluzione,  in concomitanza con le  correlate dinamiche  del diritto soggettivo, è plateale  la rilevanza che al riguardo  ha assunto, nell'ambito della disciplina del diritto  di accesso,  anche la stessa normativa comunitaria che  contiene   vincolanti parametri attuativi posti al legislatore nazionale, in ordine alla disciplina degli atti interni.
Consentire l'esercizio del diritto di accesso è un obbligo di legge  che  l'amministrazione che  ne venga investita  non ha, in alcun modo,  il  potere di impedire entrando  nel merito delle valutazioni sottese all'esercizio di tale diritto se non  in funzione  della violazione della casistica espressamente  tabellata che non  consente   che l'esercizio del suo diritto avvenga al di fuori dei  casi fissati espressamente dalla legge.
Il diritto di accesso rappresenta una precisa  attuazione del principio di trasparenza, consentendo , in ragione dei correlati interessi pubblici dalla stessa scaturenti ed ,  alla cui tutela è  preposto,  l'inevitabile esplicazione del  correlato ed inviolabile principio di  imparzialità dell'operato della P.A. costituzionalmente sancito.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/36839-accesso-agli-atti-endoprocedimentale-ed-esterno-interesse-legittimo-o-diritto-soggettivo

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Da: che sorpresa24/01/2016 21:23:51
bisogna approfondire la legalità della nomina di questi idonei campani che effettivamente come ha scritto qlc giorni fa non hanno un contratto a posto o meglio lo è solo nella forma e sulla carta ma la nomina nn è effettiva ...è una situazione paradossale sti tipi nn potevano essere nominati eppure occupano posti anche in tutta italia che spetterebbero ad altri....ma coma mai nessuno parla di questo scandalo grave ed evidente
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Da: Viva Napule26/01/2016 10:33:17
viva Il Quotidiano di oggi !
Rispondi

Da: @ Viva Napule27/01/2016 16:26:27
che cosa c'è sul Quotidiano ?
Rispondi

Da: ma lo sapete28/01/2016 13:17:12
che in Calabria i compitini copiati da alcuni sono stata la cosa meno grave di questo concorso? Una bazzecola insignificante...rispetto a..........
Rispondi

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Da: Lotta alla L. 107/201528/01/2016 16:59:32
LOTTA ALLA L. 107/2015, 'DIRIGENTI' CHE ABUSANO E DOCENTI CONIGLI CHE SUBISCONO...

UNICOBAS SCUOLA·MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016

Ecco il panorama: dirigenti scolastici che, commettendo abuso d'ufficio ed esponendosi a diffide ad adempiere ed eventuali denunce, impediscono che vengano messe in votazione le delibere tramite le quali i Collegi dei Docenti intendono decidere di non avvalersi della facoltà che la la L. 107/2015 fornisce loro di eleggere o non eleggere due membri nel comitato di valutazione degli insegnanti previsto dalla 'riforma' Renzi.
Essi affermano che 'la legge è legge' e che non si potrebbe 'andare contro la legge': ma la legge non dice 'i Collegi Docenti sono obbligati ad eleggere i due membri del comitato', né il dirigente, che è solo uno dei membri del Collegio, può ritenersi 'parte terza' e credere di poter permettersi di decidere 'inaudita altera parte' quale sia una delibera 'legittima' o meno. Gli è consentito di votare (come gli altri) e, nel caso ritenesse 'illegittimo' quanto votato ha facoltà di impugnare la delibera, che NATURALMENTE solo la magistratura, preposta all'uopo (ed effettiva parte terza) potrà valutare.
Lo stesso, ma con molte aggravanti, vale per i docenti componenti il Collegio. Sentir dire proprio da loro che 'la legge è legge' e che non si potrebbe 'andare contro la legge', spesso con l'aggiunta di affermazioni del tipo 'la legge non può essere criticata', fa veramente vomitare: non sanno proprio cosa siano la democrazia ed uno stato di diritto. Sarebbe come dire che esistano reati d'opinione conclamati dalla Costituzione, come dire che non sia costituzionalmente previsto il conflitto delle idee, come ritenere che il Collegio Docenti non abbia personalità giuridica, non venga chiamato a pronunciarsi sul comitato proprio dalla legge e non sia libero di esprimersi (naturalmente nei limiti del rispetto e della decenza); come dire che i docenti sarebbero sudditi ed impiegati. E nel caso non si candidasse nessuno, CHI MAI POTREBBE OBBLIGARE IL COLLEGIO A 'NOMINARE' ??? 'NOMINARE' CHI !!!??? Ecco dunque l'altro crinale della 'collina dei conigli' ...quello più cupo e (ir)responsabile. Questi 'docenti' (magari 'esperti di diritto') non si chiedono neppure come mai INVECE la delibera anti-comitato SIA GIA' STATA PRESENTATA ED APPROVATA IN VARIE SCUOLE.
Costoro poi, sono gli stessi che invece si convincono (o si fanno convincere dai sindacati pronta-firma) che:
'i criteri per la valutazione li potrebbero fissare i Collegi Docenti' (mentre proprio la famosa legge stabilisce chiaramente che i criteri li decide il comitato);
i membri del comitato 'valuterebbero i docenti insieme al dirigente ed al membro nominato dall'amministrazione' o potrebbero imporre criteri di tipo 'QUANTITATIVO' e/o 'FUNZIONALE' (mentre proprio la famosa legge assegna al SOLO DIRIGENTE la titolarità di valutare, e persino in barba a qualsiasi criterio, visto che il primo criterio, in via gerarchica, lo stabilisce proprio la legge, è general-generico, e fornisce un mandato del tutto discrezionale, per nulla 'QUANTITATIVO' ma solo 'QUALITATIVO E PREMIALE', al SOLO DIRIGENTE);
dell'uso del 'malloppo' sul merito si potrebbe 'decidere in contrattazione di istituto' (mentre la famosa legge 107/2015 disapplica espressamente la vecchia norma che destinava tutto il salario accessorio alla contrattazione, sottraendo espressamente proprio quel malloppo a qualsiasi contrattazione);
bisogna eleggere subito i due membri del comitato di competenza del Collegio Docenti, 'perché altrimenti come si fa con i neo-assunti?' ...quando tutti sanno che la valutazione dell'anno di prova può venire effettuata SOLO DA GIUGNO (se non più tardi), eleggendo ALLORA i due membri, impedendo così che il comitato funzioni in questo anno, ché se invece li eleggessimo ora (magari col famoso cd. 'vincolo di mandato' - assolutamente contra-legem, perché la L.107 INTEGRA il vecchio comitato di valutazione ASSEGNANDOGLI I NUOVI FAMOSI VINCOLI 'PREMIALI') il comitato verrebbe integrato e reso 'collegio perfetto', fornendo al dirigente il via per poter operare. In più, derogheremmo invece dal fornire qualsiasi segnale politico di contrasto alla L.107 (o, almeno, dall'aver tentato di farlo presentando una semplice mozione al Collegio dei Docenti). Si noti che i due membri possono SEMPRE venire eletti dal Collegio anche dopo una delibera di blocco del comitato, previa autorizzazione del Collegio stesso a riporre la cosa all'ordine del giorno o, NATURALMENTE, nel caso la delibera non sia passata;
persino nel caso di un'analoga delibera tramite la quale anche il Consiglio d'Istituto (COME SUCCESSO IN VARIE SCUOLE) decidesse di non avvalersi della facoltà di nominare i tre membri di propria competenza, il comitato potrebbe operare solo con il dirigente ed il membro indicato dall'Amministrazione (persino in barba al principio generale che "duo non faciunt collegium"? ), quando invece ciò sarebbe quantomeno ridicolo e permetterebbe invece al Collegio di eleggere tranquillamente i due suoi membri SOLO a Giugno, assicurandosi ugualmente la facoltà di bloccare il comitato per tutto il triennio, poiché costoro POTREBBERO EFFETTIVAMENTE, proprio sotto il profilo giuridico, OPERARE SOLO LA VALUTAZIONE DELL'ANNO DI PROVA DEI NEO-ASSUNTI per tutti e tre gli anni;
il comitato possa venire surrogato dal dirigente in caso di mancata nomina (previsione normativa non prevista dalla famosa legge), o possa operare senza essere completo e quindi 'collegio perfetto', e magari si lasciano convincere di questo dal delegato CGIL, lo stesso sindacato che ha dovuto riconoscere, due mesi dopo l'Unicobas, che la nostra tesi è giusta ed è l'unica, privando il dirigente di qualsiasi criterio, che può impedire la messa in atto del meccanismo 'valutativo' perché il comitato incompleto sarebbe 'tam quam non esset' (e se ne lasciano convincere quando basterebbe andare sul sito nazionale FLC-CGIL per verificare che questo sindacato, pur avendo assunto questa posizione, si contraddice invitando le proprie RSU a farsi eleggere nei comitati);
il dirigente possa fare quel che vuole anche in assenza del comitato solo perché lo afferma una 'Faq' apparsa sul sito del Miur: una 'Faq' NON è una 'NOTA', ed è priva di qualsiasi valore, non è una circolare o un'ordinanza, bensì una risposta NON FIRMATA (ma anche fosse scritta dal Ministro di proprio pugno, non sarebbe altro che un'opinione della controparte, da sottoporsi a valutazione terza della magistratura quando s'aprisse un contenzioso legale legato alla questione 'collegio perfetto' - cosa alla quale tende l'Unicobas, come dovrebbe fare OGNI sindacato EFFETTIVAMENTE CONTRARIO ALLA CONTRORIFORMA RENZI, per dimostrare il punto normativamente più debole nell'impianto della L. 107/2015, non a caso introdotto ob torto collo dopo le proteste dello scorso anno, e la via legale più semplice per resistere alla sua attuazione).
E così facendo lasciano che i furbetti poco intelligenti e le Rsu dei firmatari di contratto (persino dei Cobas, che hanno assunto la stessa posizione) facciano accomodare le loro RSU nei comitati di valutazione dei docenti, architravi della controriforma così ambiti dai 'contrastivi bla bla bla'...


PS: Sarà utile ricordare che anche la Cgil (ma da un mesetto dopo l'Unicobas) SOSTIENE COME NOI LA TESI CHE IL COMITATO DI VALUTAZIONE E' UN 'COLLEGIO PERFETTO' che non può funzionare se non al completo.
Dal sito della FLC CGIL: (link: http://www.flcgil.it/scuola/le-ultime-faq-del-miur-sul-comitato-di-valutazione.flc )
Le ultime FAQ del MIUR sul Comitato di Valutazione
Le continue risposte-a-tema cercano di dare sostegno alle carenze della L. 107 ma le scuole sono sempre più disorientate. Le parole chiave della FLC: condivisione e contrattazione (1.12.2015).
Il Miur ritorna sul comitato di valutazione istituto dalla legge 107 con le FAQ n.16, 17 e 18 nelle quali si tenta di completare le vistose carenze della legge con le solite integrazioni soggettive e senza valore normativo, allo scopo di dare un senso "organizzato" al sistema del Comitato di Valutazione che di per sé non regge il profilo della legittimità e neppure la sua funzione operativa.La FAQ 16 sostiene che il comitato "individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti" aggiungendo un significato di piena responsabilità e indipendenza non presente nel testo di legge. E' evidente che questa accentuazione dei termini è una strategia difensiva nei confronti di quanto sostenuto da tutte le OO.SS. sul valore della condivisione dei criteri all'interno del collegio dei docenti e della necessaria intesa in contrattazione di istituto, come unico modello di riconoscimento del merito da parte di organismi realmente professionali. L'inverosimile apertura nei confronti di "eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti)" appare come una via d'uscita pacificatrice tra i membri componenti, che sono diversi e diversamente coinvolti, condizione che fa presagire difficili accordi risolutori a danno di una reale e trasparente operatività, quale è quella richiesta ad un organismo della pubblica amministrazione. Sorvolando sulla FAQ 17 dove vengono chiamate "aree" gli stessi contesti che nella FAQ precedente si definiscono "indicatori", e ci permettiamo di suggerire al MIUR un competente uso dei termini perché siamo pur sempre nella società della conoscenza come recita l'incipit della legge 107, si ritiene particolarmente grave l'argomentazione espressa in risposta alla FAQ 18. Emerge una evidente contraddizione con il comma 127 e una netta invasione di campo in tema di assegnazione della retribuzione accessoria, ruolo della contrattazione. Dove il compito del Comitato veniva ricondotto all'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, si lascia qui intendere che possa estendersi fino a prendere o non prendere decisioni che rispettino il "vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico". Se, come pare di capire, le "quote" sono capitoli del bonus, il MIUR sottintende consegnare anche il potere decisionale in termini di "salario" al Comitato, dopo averlo investito di prerogative didattiche, senza porsi il problema dello stravolgimento di ogni caposaldo normativo vigente? Il MIUR insiste nell'inventarsi delle "frequent questions" per rispondere pubblicamente sulle difficoltà di applicazione di molti passaggi della legge 107 anziché farlo, adesso come prima, nelle sedi deputate al dialogo. Ancora una volta è un dialogo a senso unico, dove gli errori e le alterazioni passano senza rendere conto dell'incapacità di fornire strumenti affidabili. Crediamo che ormai regni sovrana la confusione e che i deboli interventi a mezzo-FAQ accentuino l'incoerenza del testo a cui vorrebbero dare sostegno. Come FLC continuiamo a prestare massima attenzione a tutte le indicazioni ministeriali sui tanti argomenti che riteniamo illegittimamente sottratti al confronto sindacale e alle garanzie democratiche della scuola e di chi ne è parte integrante.  Nel buio creato da una legge involuta l'unico sprazzo di luce è rappresentato dalle decisioni competenti del collegio sulle aree di attività riconducibili al bonus e dall'uso trasparente delle risorse pubbliche tramite contrattazione di istituto.  In questa direzione le linee guida unitarie predisposte da FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams orientano in modo complessivo  tutte le componenti scolastiche.

Fonte: https://www.facebook.com/notes/unicobas-scuola/lotta-alla-l-1072015-dirigenti-che-abusano-e-docenti-conigli-che-subiscono/442775839261993?__mref=message_bubble
Rispondi

Da: i più ridicoli28/01/2016 17:01:49
sono quelli che si illudono di diventare presidi con sanatorie varie
Rispondi

Da: Sput-nick29/01/2016 07:10:23
Avviso.

Non ho autorizzato, nè per ricorsi, nè per altri fini, atti amministrativi (dieci, per l' esattezza) di cui sono solo io, ATTUALMENTE, la legittima titolare. Se qualcuno l' ha fatto,  o lo farà, ne risponderà in Tribunale..... "amici" compresi......

in amore e in guerra è tutto permesso, si, ma fino a un certo punto. Non sorpassatelo, mai, con me.


a buon intenditor   ;-)
Rispondi

Da: Sput-nick29/01/2016 07:17:42
Ps. ergo...... ciò che ho dato in visione, solo in forma privata, lo rivoglio indietro. altrimenti non avrò pietà, per NESSUNO! 
Rispondi

Da: Un omaggio a Maria Berlingò31/01/2016 08:04:13
"Maria Berlingò- afferma il comitato- oltre che una brava insegnante, è stata anche una delle voci più critiche nell' ambito dell' ultimo concorso per dirigenti scolastici, da quattro anni nell' occhio del ciclone. Facciamo nostro l' auspicio e la speranza di giustizia che Maria ha coraggiosamente espresso in un suo scritto pubblico. Un severo testamento spirituale che, insieme alle pubblicazioni di molti altri colleghi, ha contribuito a scrivere la triste storia di questo concorso".

Suscitò a suo tempo gran clamore, nell' ambiente scolastico, la lettera aperta indirizzata al ministro dell' istruzione a firma di Maria Berlingò, pubblicata dalla rivista Tecnica della Scuola e ripresa da numerosi siti web.

"Giustizia deve essere fatta- scriveva Maria Berlingò- questo lo diciamo tutti noi ritenuti non idonei agli scritti e agli orali (abbiamo avuto modo di godere di elaborati perfetti, impeccabili e validissimi colmi di errori di forma e contenuto) perché mai si è visto più scandalo di questo!

Non è affatto vero - si legge nella missiva- che figli di nessuno dentro e i raccomandati fuori. I non raccomandati siamo fuori e i figli di qualcuno dentro! Più o meno ci conosciamo tutti e conosciamo tutti la triste verità, il merito e la qualità stanno a guardare da molto lontano, dentro, per la maggior parte, ci sono persone che non hanno parlato, che hanno riferito delle sciocchezze, che hanno confuso PON con POFâ�� siamo veramente ridicoli! E' certo, fa comodo girare il manico del coltello dalla propria parte ma, cara collega, sappi che comunque andrà a finire non riconosceremo mai in voi la dignità, l'onestà e il ruolo di una figura apicale quale quella attribuita ad un vero dirigente scolastico. Altro che dirittura morale e rispetto della legalità!! E per concludere - affermava Maria Berlingò in risposta ad una candidata idonea- "devo sottolineare che la frustrazione non è nostra, perché sappiamo benissimo quanto abbiamo lavorato, studiato e cercato di fare del nostro meglio, semmai la frustrazione di cui tanto parli è TUA/VOSTRA perché sapete quello che avete fatto per essere dentro. Siamo tutti sotto lo stesso cielo- concludeva- vergognatevi tutti".

"Una mente critica e una professionista attenta ai cambiamenti della scuola. Un esempio per tutti noi- scrive il comitato- è stata la collega Maria Berlingò, alla quale diciamo GRAZIE per il suo coraggio e il suo insegnamento".

L'impegno e il valore educativo di Maria Berlingò, insegnante di lettere e scrittrice, sono stati al centro di un' iniziativa tenutasi di recente a Catanzaro. Nel corso dell' incontro, cui hanno preso parte docenti, dirigenti scolastici, funzionari del ministero dell' istruzione e la vicepresidente della Lega italiana per la lotta ai tumori, Concetta Stanizzi, si è parlato dei lavori realizzati da Maria Berlingò e Salvatore Borelli, "L'alto potenziale cognitivo" e "Genitore d'eccellenza", testimonianza di un intenso percorso umano e professionale, purtroppo interrotto dalla prematura scomparsa della professoressa. Vi sono contenute importanti riflessioni sui cambiamenti  e le innovazioni pedagogiche in atto nella scuola. La didattica proposta è stata validata con successo in Veneto nell' anno scolastico 2013/2014, nell' ambito del progetto "E.T. Education to Talent".
Rispondi

Da: @tutti31/01/2016 09:18:08
penso anch' io che i plagi siano una sciocchezza rispetto ad altre cose..........sono queste cose che devono venire fuori !!!
Rispondi

Da: x @tutti31/01/2016 13:27:30
Se c'e' stato reato come si ipotizza, non pensi che con il passare del  tempo tutto verra' insabiato. Ormaii sono passati 4 anni e questi se la godono. Il mio DS, con la scusa che e' fuori regione, viene a scuola una sola volta la settimana, non partecipa a nessuna attivita', solo alla gita con parenti al seguito.
Rispondi

Da: Insabbiato con due b31/01/2016 14:00:44
Fa bene a godersela il tuo dirigente.
Rispondi

Da: x @tutti31/01/2016 14:29:29
Non farti forte di refuso, sai bene che quando si scrive ad una tastiera  di un telefono e cosa diversa che scrivere a mano. Purtroppo  i ds di errori ortografia nei compiti ne hanno commesso tanti in bella e brutta copia se VUOI TE ne ricordo alcuni. Comunque non lo so se ildsse la goder' per molto. I genitori sono sul piede di guerra. Andare in gita c ,on i soldi dei figli
Rispondi

Da: Sput-nick31/01/2016 14:48:20
@ insabbiato con due b

eh eh eh

come mi diverto  :-)
Rispondi

Da: Sput-nick31/01/2016 14:53:58
ah, dimenticavo, anche per me i compitini scopiazzati sono solo una monelleria da ragazzetti di scuola media.....
E' da due anni che lo predico.....ma non vengo mai ascoltata..... povera me  :-( 
Rispondi

Da: Interessanti novit sui contenziosi pendenti dei31/01/2016 17:49:50
Concorsi per dirigenti scolastici, D.D.G. 11 novembre 2004 e D.M. 3 ottobre 2006.

Sulla vicenda dei contenziosi pendenti, ex art. 1 commi 87 e 88 della legge 107/2015, stanno emergendo nuovi elementi che gettano nuove ombre e sui quali ci auguriamo che si faccia al più presto piena luce da parte degli organi e degli uffici competenti, dal momento che conformano non pochi dubbi e perplessità sulla vicenda, alimentandone altri. Così in Campania, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale con il quale si stabilivano le modalità di organizzazione dei corsi intensivi volti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici di cui al comma 88 della suddetta legge, furono presentate richieste di partecipazione al corso da parte di un gruppo di 17 docenti i quali dichiararono di avere contenziosi - alcuni di essi instaurati in modo collettivo - pendenti  avverso i concorsi indicati. Dunque resta confermato che la "ricognizione" che l'ufficio doveva effettuare, fu realizzata attraverso la richiesta di partecipazione del suddetto gruppo. Che non ci fossero solo i suddetti 17 partecipanti è confermato dal fatto che, come si evince dalla nota pubblicata sul sito dell'USR Campania, in data 23 dicembre 2015, da una nuova ricognizione è sortito fuori un gruppo con i nominativi di altri 9 docenti, anch'essi con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006. Tornando al gruppo dei primi 17, i ricorsi che vengono indicati a supporto sono stati presentati, per la maggior parte,  negli anni a partire dal 2013. L'ultimo ricorso, in ordine di tempo, risulta addirittura presentato al TAR della Campania nel  giugno del 2015, nel mentre la legge, compreso l'emendamento relativo ai contenziosi pendenti, era in discussione in parlamento,  discussione iniziata il 14 maggio 2015 e conclusasi il 9 luglio seguente. Tale ricorso, riferendosi alle procedure del concorso bandito nel 2004,  è stato dunque depositato dopo ben oltre dieci anni dalla pubblicazione del bando del concorso conclusosi nel 2007, con la pubblicazione delle graduatorie di merito! C'è dunque tanta materia sulla quale indagare, se lo si vuole, per scoprire e fare piena luce su tutti i passaggi di un articolato meccanismo, che, alla fine, ha consentito, a persone che non avevano superato neppure una delle prove dei concorsi in questione, di sedere oggi sulle poltrone dirigenziali.

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Da: uhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!31/01/2016 21:35:55
he he he se uscissero fuori tutte le schifezze della Campania .... cosa dire di questi DS che percepiscono ancora lo stipendio di docenti??? Nessuno ne parla ???
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Da: uhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!31/01/2016 21:36:30
he he he se uscissero fuori tutte le schifezze della Campania .... cosa dire di questi neoDS che percepiscono ancora lo stipendio di docenti??? Nessuno ne parla ???Prima o poi scoppia la bomba
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Da: Ricorsi pendenti in Campania siamo a quota 2802/02/2016 12:07:44
Dopo quelli estivi e natalizi, in Campania arrivano anche i contenziosi pendenti del periodo di Carnevale. La nota prot. n. AOODRCA. 1794 del  29 gennaio 2016, pubblicata in data 01.02.2016 sul sito dell'USR Campania, aggiunge infatti altri due nominati ai nove docenti già individuati con nota  prot. n. AOODRCA.14159  del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto "ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004, DM 03.10.2006" i quali, a loro volta, si aggiungevano ai diciassette indicati nella precedente nota prot. n. AOODRCA.8004 del 28.07.2015. Facendo la somma i contenziosi pendenti sinora individuati in Campania sono ventotto e non sappiamo se finisce qui. Interessante il fatto che nella nota del 1° febbraio scorso sia riporta l'annotazione che si tratti di "docenti che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006 o che hanno titolo all'inserimento nell'elenco in parola a seguito di pronuncia dell'autorità giudiziaria ". Di cosa si tratta? Riporto sinteticamente quanto emerge da una ricerca sul sito istituzionale della giustizia amministrativa. In Campania, uno dei concorrenti al concorso bandito nel 2004, aveva impugnato l'esito negativo della prova scritta. Dopo una sentenza favorevole aveva ottenuto una nuova correzione degli elaborati, ma anche in questa occasione la valutazione era risultata negativa. Nuovo ricorso al TAR della Campoania, questa volta respinto. Impugnazione presso il Consiglio di Stato che, in base a quanto certificato, non si è ancora pronunciato. Dunque il ricorso è da considerarsi pendente. Da qui il recente ricorso, sempre al TAR, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'istruzione con il quale sono stati indicati i nominativi dei docenti che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG del 22.11.04 e con DM del 3.10.06. Al riguardo nei giorni scorsi è stata pubblicata la relativa sentenza dei giudici amministrativi con la quale si accoglie il ricorso e, per effetto, si annullano gli atti impugnati, imponendo all'amministrazione di rinnovare tali atti con riferimento alla sola parte ricorrente che viene, quindi, ammessa al corso intensivo e alla prova scritta, previa organizzazione, se necessario, di un nuovo corso e di un'ulteriore prova di esame. Da sottolineare che con la stessa sentenza il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Da: @ calabresi02/02/2016 16:57:31
scusate, quando c'è un sequestro di atti, l' ufficio non dovrebbe fare le fotocopie di questi atti, prima di consegnarli?
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Da: x @ calabresi02/02/2016 17:11:57
Ho capito bane? In Cal hanno sequestrato compiti dei bocciati agli scritti?
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Da: così è02/02/2016 17:51:42
se vi pare
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Da: AHAHAH...03/02/2016 15:37:21
https://www.youtube.com/watch?v=AEddaoCfURg

ORA SI CHE LA STORIA SI FA MUCHO INTERESSANTE

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Da: Meditate gente, meditate05/02/2016 17:30:03
Un  contenzioso che non viene definito a distanza di oltre dieci anni dal bando, con alle spalle anche più d'una bocciatura agli esami, un corso "estivo" di 80 ore in soli dieci giorni, una prove scritta superata da tutti i partecipanti, e oggi sono dirigenti scolastici mentre altri si apprestano a seguire la stessa trafila. E osano chiamarla la "buona scuola". "Buona" solo per loro. Per tutti gli altri è semplicemente VERGOGNOSO!
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Da: AHAHAH...06/02/2016 08:26:21
MAGISTRATI LEGGETE BENE, INDAGATE A FONDO, GUARDATE DENTRO........ MA NEANCHE TANTO

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Da: AHAHAH...08/02/2016 12:54:50
SPUT A LAMEZIA VE LE PENSATE TUTTE

http://www.soveratoweb.com/se-rivuoi-i-tuoi-files-devi-pagare-lincredibile-vicenda-accaduta-ad-un-ingegnere-di-lamezia/

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Da: La norma impugnata non brilla per chiarezza08/02/2016 17:30:30
Lo dicono i giudici amministrativi del TAR Campania in relazione ai cosiddetti " contenziosi pendenti", in una recente sentenza che ammette a partecipare al corso intensivo e al successivo esame orale la parte  ricorrente esclusa. Questo il passaggio estrapolato dalla suddetta sentenza:
" ...Considerato che:
-) la norma impugnata è volta a tutelare l'«economicità dell'azione amministrativa» e a «prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico» (co. 87);
-) pertanto, la finalità è volta a 'sanare' le pregresse pendenze onde consentire alla riforma operata dalla stessa L. 107/2015 di entrare 'a regime' quanto prima senza che tale obiettivo possa essere pregiudicato da eventuali pregressi contenziosi;
-) a tal fine l'art. 1 co. 88 cit. ha previsto che potessero partecipare al corso in argomento non solo i «soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio» ma anche tutti coloro che «non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004(…)»;
Considerato che:
-) il Ministero intimato si è costituito in giudizio senza nulla controdedurre nel merito;
-) gli altri soggetti ammessi alla procedura non assumono la veste di controinteressati in quanto si tratta di procedura che non prevede un limite numerico di posti, ma semplicemente un percorso idoneativo che culmina in una prova scritta per cui si prevede un voto minimo di ammissione;
Rilevato che la formulazione della norma non brilla per chiarezza (in particolare, l'aggettivo "alcuna" prima di "sentenza definitiva" è forse riferibile ai casi in cui sia stata proposta revocazione della sentenza 'definitiva'; infatti, la sentenza definitiva, di norma, è una e chiude il processo) e che conduce a un risultato positivo in ragione della mera 'pendenza' di un ricorso;
Ritenuto, cionondimeno, che il senso letterale della stessa, coerente con la descritta 'ratio', è di ammettere a tale corso tutti coloro che abbiano ancora un contenzioso pendente tanto se abbiano ottenuto una sentenza favorevole, quanto se siano stati destinatari di una sentenza sfavorevole, ma «non definitiva»;... "

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Da: poveri08/02/2016 18:35:11
illusi
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