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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Waiting for... 27/11/2012 10:03:14
Credo di concordare con "obbligo e diritto-dovere", perché anche io avevo inteso così.
Ma se a 17 anni un ragazzo non è ancora riuscito a conseguire la qualifica triennale (per aver ripetuto anni di scuola precedentemente), suppongo che sia obbligato a proseguire ulteriormente, fino a 18, al fine di conseguire detta qualifica. Erro?
E se infine, ultima ipotesi, per varie ripetenze, il ragazzo consegue la licenza di scuola secondaria di primo grado a 16 anni, è poi obbligato a proseguire fino a 19 anni, per conseguire la qualifica triennale (in base al confronto del groviglio legislativo vigente), oppure si può fermare a 18 anni, visto che ha raggiunto questa fatidica soglia, pur NON avendo conseguito la qualifica triennale (fatidica anch'essa...!)?
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 10:13:20
L'obbligo é sanzionabile, il diritto/dovere non lo è, ma si pone - per lo Stato - come il dovere di garantire l'istruzione gratuita fino al 18esimo anno o fino al l'acquisizione di una qualifica e - per il cittadino - come dovere di conseguire una formazione adeguata a contribuire In modo attivo alla crescita sociale.
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 10:16:11
Quindi, Redpen, tu sostieni che l'ultimo comma dell'articolo 5 del D lgs. 76/05, citato da "obbligo e diritto-dovere", che afferma la sanzionabilità dei genitori che non provvedono all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione dei minori, NON sia più valido? Abrogato? E da quale norma???
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 10:19:11
X Waiting
Si può fermare a 18 xchè ha raggiunto la fatidica soglia.

X Redpen
Anch'io ti chiedo la stessa cosa: esiste una norma che ha abrogato quella contenuta nel Dlgs 76/05?
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 10:21:01
L. 296/2006, ossia Finanziaria 2007, art. 1, cc. 622 e 624
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 10:31:36
No Redpen, questa norma non abrogata quanto stabilito dal Dlgs 76/05.
Quindi è sanzionabile anche il non assolvimento del diritto-dovere.
La norma che citi riguarda solo l'innalzamento dell'obbligo.

Concordate?
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Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 10:31:57
abroga
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 10:34:23
Ecco il comma 622 dell'articolo 1 dell legge 296/06:

L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefmiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.

Sembrerebbe proprio che abbia ragione Redpen, ferma restando la sostanziale equivalenza, rispetto alla legge, dei termini "obbligo" e "diritto-dovere", la contravvenzione agli stessi essendo in entrambi i caso sanzionabile (quindi, nella sostanza, dire "diritto-dovere" è come dire "obbligo", al di là della formale distinzione semantica).

Ergo: in base al citato comma 622, è da ritenersi, nei fatti, abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del d lgs 76/05, laddove in giurisprudenza la nuova normativa è da ritenersi prevalente sulla vecchia.

Ergo: la risposta alla mia domanda è quella di Redpen:

Bisogna terminare con successo il biennio della secondaria di secondo grado, indipendentemente dall'età e dagli anni che si impiegano per assolverlo.
Ovviamente, si è esonerati solo se al compimento dei 18 anni non si è ancora riusciti a completare detto biennio (per pregresse bocciature e/o ripetenze), mi pare si poter dedurre.

Tutti concordi, adesso???
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 10:34:47
http://www.orientainsieme.it/azione1/sintesi%20legislativa%20obbligo%20di%20istruzione%20e%20formazione%20Or%20Ins.pdf

Questo mi smentisce...
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 10:41:23
Quindi, siamo punto e a capo.

Se l'uomo della strada mi chiede (a me o a chiunque altro presunto futuro Ds) come regolarsi per non avere problemi con la legge a proposito dell'istruzione di suo figlio, non sappiamo rispondere in maniera CHIARA e UNIVOCA...

Questo se ce lo chiede l'uomo della strada.
Ma la stessa domanda dell'uomo della strada può esserci posta anche dalla commissione in sede d'esame, se NON vuole sentir citato il groviglio normativo, ma semplicemente una risposta univoca da parte nostra...
E... che figura facciamo con la commissione...???
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 10:55:40
forse sarò io troppo superficiale...ma a me sembra tutto chiaro:
fino a 18 anni, se non hai conseguito prima almeno una qualifica, sei obbligato e hai il dovere (giuridico perchè imposto dalla norma) fino a 16 anni  o hai solo il dovere (sempre giuridico) dai 16 ai 18 anni di  proseguire:
1) Nell'Istruzione oppure
2) Nell'IeFP oppure
3) Nell'apprendistato

Le norme mi sembrano inequivocabili.
Non ho comunque la presunzione di affermare quanto detto con certezza assoluta.....
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 11:05:16
Quindi, la tua risposta è la mia quarta: fino a 17 anni (o fino a 18 se si è ripetuto un anno), ossia licenza secondaria di primo grado + qualifica triennale è l'"obbligo" di legge sostanziale, al di là della pura distinzione terminologica (NON sostanziale) tra "obbligo" e "diritto-dovere".
Dunque, Redpen ha torto, in quanto il citato comma 622 dell'art. 1 della legge 296/06 NON abrogherebbe l'ultimo comma dell'art. 5 del d lgs. 76/05, che, perdendo il famoso diritto-dovere alla famosa qualificazione triennale entro i 18 anni, NELLA SOSTANZA afferma l'OBBLIGO (per non incorrere in sanzioni legali) di istruzione e formazione fino a 17 anni (o 18, come dicevo, se si è perso un anno durante il percorso).
Fermo restando che dopo i 18 anni NON c'è più alcun obbligo (o... diritto-dovere che dir si voglia) di conseguimento della qualifica e si può tranquillamente restare sprovvisti di titoli conclusivi, se non si è riusciti in tempo a concludere il percorso della qualifica suddetta...!

Siete d'accordo?
È così, nella pratica?
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 11:09:23
Repertorio Tecnodid (Auriemma)
Svolto un riepilogo di tutte le norme che abbiamo citato, afferma: "Nell'attuale ordinamento l'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale". Dice ancora che i 10 anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta tutti si collocano nell'ambito del diritto dovere all'istruzione e alla formazione che si estende fino al 18º anno di età o comunque  sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18º anno di età.

Auriemma fa inoltre notare che non sono previste sanzioni, nel codice penale,  se non quelle relative all'inadempienza dell'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media. Perció le norme cotanto sanzioni "previgenti" mai redatte...
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 11:12:03
Citano, no "cotanto"
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 11:15:41
X Redpen:
Mi sembra di capire che le sanzioni vadano applicate fino all'età di 14 anni.
Se così fosse, anche l'inadempienza dell'obbligo di istruzione dai 14 ai 16 non verrebbe sanzionata.....
Quindi siamo scoperti non solo dai 16 ai 18 anni, ma anche dai 14 ai 16. E' così?
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 11:15:43
Quindi, l'ultimo comma dell'articolo 5 del d lgs. 76/05, nella sostanza NON ha più valore, essendo stato, mi sembra di poter inferire logicamente, nella sostanza abrogato tacitamente dal comma 622 dell'art. 1 della legge 296/06.

Dunque, caro/a "obbligo e diritto-dovere", ha ragione Redpen.

La risposta giusta è quella della mia precedente seconda ipotesi (tra le mie 5 citate, da poter dare all'uomo della strada o alla commissione).

Ok?
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 11:18:15
Ultima riflessione, e concludo:

auguriamoci che non venga posta questa domanda, in sede d'esame, perché è una domanda alla quale, al momento, NON si può rispondere.
Si richiede intervento urgente in argomento da parte del legislatore, perché in Italia la legge NON fa capire per quanto tempo un ragazzo deve essere istruito!!!!
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 11:21:32
Ultimissima, e poi davvero vado.

Se l'uomo della strada chiede a colui che egli ancora definisce "Preside", come si deve regolare per l'istruzione di suo/ figlio/a, per non avere problemi con la legge, il "Preside" gli risponde, udite udite:


NON LO SO!!!
Rispondi

Da: obbligo e diritto-dovere27/11/2012 11:41:57
Non so se sia possibile sanzionare il genitore, ma rimane il fatto che, secondo il Dlgs 76/05,:

il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al  dovere di istruzione e formazione hanno l'obbligo di vigilare.

Nessuna norma ha abrogato il Dlgs 76/05, non certamente il comma 622 della Legge 296/06.

Poi rispondete come volete.....
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 11:50:09
"Il dirigente ha l'obbligo di vigilare". Punto. E cosa significa?
Cosa comporta la mancata vigilanza?
Responsabilità dirigenziale? O cosa?
E per i genitori? È solo il dirigente a pagare una qualche conseguenza (non è dato sapere quale, in base alla legislazione) e il genitore ne è esente?

A me tutto ciò sembra come minimo singolare, se non incomprensibile ...!!!
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 12:09:44
- L'art. 731 c.p. si riferisce a chiunque abbia l'obbligo di vigilare, Perciò anche al dirigente scolastico.
- l'obbligo di vigilanza del D.S. Prevede che questi sia tenuto a verificare periodicamente La frequenza degli studenti assoggettato all'obbligo. In presenza di reiterate assenze ingiustificate Provvedono ad informare le autorità comunali Per l'attivazione delle procedure previste In caso di Inadempienze alle norme sull'obbligo.

Obbligo non spazientirti... Fai bene ad essere sicuro delle tue conoscenze. Io sto ancora cercando il bandolo, e il confronto mi aiuta a ripensare, esercitare la memoria, valutare. Grazie del tuo contributo!
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 12:09:45
- L'art. 731 c.p. si riferisce a chiunque abbia l'obbligo di vigilare, Perciò anche al dirigente scolastico.
- l'obbligo di vigilanza del D.S. Prevede che questi sia tenuto a verificare periodicamente La frequenza degli studenti assoggettato all'obbligo. In presenza di reiterate assenze ingiustificate Provvedono ad informare le autorità comunali Per l'attivazione delle procedure previste In caso di Inadempienze alle norme sull'obbligo.

Obbligo non spazientirti... Fai bene ad essere sicuro delle tue conoscenze. Io sto ancora cercando il bandolo, e il confronto mi aiuta a ripensare, esercitare la memoria, valutare. Grazie del tuo contributo!
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 12:22:59
Bene, Redpen.
Ma il c.p. non dice nulla riguardo alla responsabilità dei genitori, e alle sanzioni nei loro confronti, se i figli adempiono a quello che la nostra legislazione definisce "OBBLIGO", ma NON adempiono a quello che la nostra legislazione definisce "DIRITTO-DOVERE" (dal momento che, grazie al/alla nostro/a amico/a "obbligo e diritto-dovere siamo giunti alla conclusione che l'articolo 5 famoso del d lgs. 76/05 è ancora valido ed è quindi previsto, nel nostro ordinamento, l'adepimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione)?

Grazie
Rispondi

Da: L''27/11/2012 12:26:20
iniziativa di Nola è condivisibile. La città è bene ubicata nel quadro viario e strategico della regione. E' di facile accesso per un buon 80% delle persone interessate. Quello che non si comprende, nonostante la conclamata opportunità dell'azione, è la difficoltà che viene avvertita dagli interessati. Ciascuno, forse, dice :"Vai avanti tu che a me mi vien da ridere?" Oppure ci sono ragioni comprensibili da ognuno nel rapporto con la propria intimità? Boh!!!
Rispondi

Da: Waiting for... 27/11/2012 12:27:15
Detto in altri termini:
cosa rispondo io al famoso uomo della strada, che si interessa poco della responsabilità a cui va incontro il DS e vuole sapere solo della SUA responsabilità a proposito della istruzione e/o formazione dei suoi figli rispetto al suo personale "rischio legale"?
Posso rispondergli io, da Dirigente Scolastico (che, si presume, queste cose dovrebbe saperle), oppure devo semplicemente indirizzarlo nientemeno che ad un legale esperto di diritto penale...???
Rispondi

Da: Prima volta 27/11/2012 12:27:33
su sanzioni e controlli mi pare utile questo


http://www.scuole.vda.it/webecole/images/Circolari/2010-2011/43460-10.pdf
Rispondi

Da: Dai27/11/2012 12:30:40
Vostri post si comprende la lontananza di approccio alla materia.
Rispondi

Da: Prima volta 27/11/2012 12:32:03
sull'assolvim. obbligo trovo interessante leggere questa evoluzione storica, ci si mette un'ora circa ma a me ha dato 1 quadro completo


http://osp.provincia.pisa.it/diritto_dovere/doc/Valdarno_normativa_obbligo.pdf
Rispondi

Da: Dai27/11/2012 12:32:14
Si comprende anche un modo di scrivere.....
Rispondi

Da: Redpen27/11/2012 12:33:55
Appunto, non ce ne sono. Il legislatore ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni di fatto mai introdotte. Lo dice Auriemma, non io. La contravvenzione prevista dal 731 c.p. si ferma alle scuole medie. Piuttosto mi chiedo in quale caso il d.s. inadempiente quanto alla vigilanza possa incorrere in ipotesi di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di servizio... (CCNL del 19/05/2010)
Rispondi

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