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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419035 volte

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Da: La responsabilità10/04/2015 07:13:03
è da attribuire agli idonei.
Rispondi

Da: Tutto annullato.....10/04/2015 08:19:35
Tutto da rifare notizia attendibile
Rispondi

Da: Tutto annullato.....10/04/2015 08:19:36
Tutto da rifare notizia attendibile
Rispondi

Da: Roi de la bonne heure10/04/2015 08:25:27
Bonjour mes chers amis, je suis arrivé je suis rentré. Je me excuse pour le retard. La mia presenza tra voi è finalizzata alla felicità che ormai tutti voi ha raggiunto. Voi italiani siete tanto fortunati perchè i vostri Padri hanno pensato agli ultimi ed hanno programmato che la società debba RIMUOVERE gli ostacoli che impediscono l'attuazione nei loro confronti degli elementi basilari della felicità (uguaglianza, libertà... pari opportunità). Altrove si sono limitati ad una dichiarazione di principio. La società si organizza perchè sia imparziale quando si deve scegliere tra le persone coloro che debbano adoperarsi perchè ciò avvenga. Chi è chiamato a scegliere deve trovarsi in equa distanza tra le persone e non deve essere rappresentante di associazioni. Tanto meno deve essere in rapporto di collaborazione o di amicizia con alcune delle persone che bisogna scegliere. I vostri Padri sono stati tanto scrupolosi da preoccuparsi che non bisogna dimostrare concretamente che ci sia stata l'interferenza a violare la tutela degli esclusi, degli ultimi, essendo sufficiente provare l'astratta condizione che i primi possano essere nella condizione di essere avvantaggiati a discapito degli ultimi che rende nulla l'azione di coloro che abbiano scelto gli uomini e le persone. I vostri Padri sono stati tanto equilibrati da garantire la libera partecipazione di tutti alle associazioni al punto da non ostacolarla. Quando però la loro presenza possa non garantire l'equilibrio tra gli iscritti alle associazioni e i non iscritti in relazione ad una eventuale selezione   la loro posizione non trova tutela alcuna. Gli ultimi, gli esclusi sono tutelati.
Marianna sa che deve quanto prima ritirare le fasce e sa che più stanno "spase" più i primi giureranno con onestà di essere il papà del bambino mai concepito.
Siete tutti felici da quando sono tra voi. I primi sono felicissimi di festeggiare in piazza Plebiscito a Napoli. Gli ultimi, che non sanno ancora di essere ultimi e temono di essere primi, sono felici di essere con gli esclusi. Questi sono felici di essere primi.
La mia presenza tra voi potrebbe non essere più necessaria e potrei andare dove c'è tanto bisogno di felicità.

Avec moi le cose son cambiate. Porto la felicità dans tout le monde.
Rispondi

Da: mi piace soprattutto questo:10/04/2015 09:24:12
"I vostri Padri sono stati tanto scrupolosi da preoccuparsi che non bisogna dimostrare concretamente che ci sia stata l'interferenza a violare la tutela degli esclusi, degli ultimi, essendo sufficiente provare l'astratta condizione che i primi possano essere nella condizione di essere avvantaggiati a discapito degli ultimi che rende nulla l'azione di coloro che abbiano scelto gli uomini e le persone."

grazie, Roi
Rispondi

Da: nessun avviso di annullamento10/04/2015 09:34:29
http://www.campania.istruzione.it/dirigenti/dirigenti_scolastici.shtml


ma che dite?
perchè illudete le persone?
Rispondi

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Da: ma possibile10/04/2015 09:48:42
che non si riesce a capire che sono solo provocazioni da parte degli idonei?
Rispondi

Da: Avete notato ?10/04/2015 10:11:35
La "strega malefica" è sparita dalla circolazione da quando Rocco ha cominciato a fare il "ganzo" con lei.

Forse la strega si è invaghita del bel Rocco ?
Rispondi

Da: attenta lettura10/04/2015 10:19:26
N. 00694/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01985/2014 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Elvira Verrengia, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Pasquale Marotta in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
nei confronti di
Giovanna D'Ettore, Anna Fornaro; Carmela Concilio, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal, n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ATTI RELATIVI AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI, INDETTO CON D.D.G. MIUR 13.7.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Carmela Concilio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- alla censurata sostituzione (dapprima individuale e poi collettiva) dei componenti della commissione giudicatrice non è, di per sé, ricollegabile portata invalidante, tenuto anche conto che, in rapporto alle peculiari circostanze verificatesi, e in omaggio al fondamentale principio di buon andamento dell'azione amministrativa, essa è stata disposta al fine di salvaguardare e di concludere la procedura concorsuale ormai addivenuta ad una fase avanzata di espletamento (essendosi già svolte le prove scritte e orali), senza sostanzialmente menomare l'uniformità e la coerenza dei giudizi (essendo rimasta devoluta, nella sua integrità, alla nuova commissione soltanto l'attività di valutazione dei titoli);
- la denunciata adozione di misure cautelari reali da parte dell'autorità giudiziaria penale, oltre a non includere accertamenti definitivi di reati, risulta circoscritta a singole posizioni personali (le quali, con riguardo ai candidati, sono state opportunamente 'congelate' dall'amministrazione, in omaggio al principio 'utile per inutile non vitiatur') e non è da intendersi, come tale, suscettibile di inficiare l'intera selezione controversa;
- la sussistenza degli altri vizi denunciati, segnatamente, col ricorso introduttivo è stata già esclusa da questo Tribunale amministrativo regionale in svariate pronunce (cfr. sent. n. 3838/2013; n. 3841/2013; n. 3863/2013; n. 3864/2013; n. 4086/2013; n. 4087/2013; n. 4089/2013; n. 4090/2013; n. 4517/2013), emesse in relazione alla medesima procedura concorsuale e confermate in appello dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 4338/2014; n. 4348/2014; n. 4789/2014; n. 4791/2014; n. 4794/2014;);
Considerato, altresì, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, occorre privilegiare quello alla conservazione ed alla conclusione degli atti concorsuali;
Ritenuto, quindi, che:
- ad un sommario esame, non risultano sussistere le condizioni ex art. 55 cod. proc. amm.;
- quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini,    Presidente
Fabrizio D'Alessandri,    Primo Referendario
Olindo Di Popolo,    Primo Referendario, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: @210/04/2015 10:36:55
un'altra supposta grande quanto un dirigibile per tutti i fantozzi perdenti arrampicatori sugli specchi
Rispondi

Da: @310/04/2015 10:47:03
NOTA BENE
la sussistenza degli altri vizi denunciati, segnatamente, col ricorso introduttivo è stata già esclusa da questo Tribunale amministrativo regionale in svariate pronunce (cfr. sent. n. 3838/2013; n. 3841/2013; n. 3863/2013; n. 3864/2013; n. 4086/2013; n. 4087/2013; n. 4089/2013; n. 4090/2013; n. 4517/2013), emesse in relazione alla medesima procedura concorsuale e confermate in appello dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 4338/2014; n. 4348/2014; n. 4789/2014; n. 4791/2014; n. 4794/2014;)
Rispondi

Da: tranquilli10/04/2015 10:48:17
parliamo di TAR, parliamo di 2014 e parliamo di Primo referendario.....Olindo Di Popolo
Rispondi

Da: è ovvio10/04/2015 10:50:54
he fino alla fatidica sentenza del CDS ricorso al Capo dello Stato era tutto come indicato nei post di:

attenta lettura 10/04/2015 10.19.26
@2 10/04/2015 10.36.55
@3 10/04/2015 10.47.03
Rispondi

Da: @310/04/2015 10:51:09
NOTA BENE
alla censurata sostituzione (dapprima individuale e poi collettiva) dei componenti della commissione giudicatrice non è, di per sé,
ricollegabile portata invalidante, tenuto anche conto che, in rapporto alle peculiari circostanze verificatesi, e in omaggio al fondamentale principio di buon andamento dell'azione amministrativa, essa è stata disposta al fine di salvaguardare e di concludere la procedura concorsuale ormai addivenuta ad una fase avanzata di espletamento (essendosi già svolte le prove scritte e orali), senza sostanzialmente menomare l'uniformità e la coerenza dei giudizi (essendo rimasta devoluta, nella sua integrità, alla nuova commissione soltanto l'attività di valutazione dei titoli)
Rispondi

Da: ovvio10/04/2015 11:05:43
parliamo di TAR, parliamo di 2014 e parliamo di Primo referendario.....Olindo Di Popolo
Rispondi

Da: ahahahahaa10/04/2015 11:18:10
"e in omaggio al fondamentale principio di buon andamento dell'azione amministrativa"

già, proprio buon andamento!!

ma fatemi il piacere!
Rispondi

Da: x ovvio10/04/2015 11:24:58
REPUBBLICA ITALIANA
Napoli
Ruolo Udienza


                     Camera di Consiglio del 08/04/2015


SEZIONE OTTAVA
Rispondi

Da: @210/04/2015 11:33:04
evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii con l'arrampicamento sugli specchi.

Rispondi

Da: ovvio10/04/2015 11:39:35
Ma di quale ricorso? Presentato quando? Leggi
Rispondi

Da: @2e10/04/2015 12:11:51
Penso che la supposta più  grande sia legata alla sentenza del cds  . Il parere è  vincolante e obbliga il capo dello stato ad emettere DPR che implica la ripetizione degli scritti se non l'annullamento  dell'interessato procedura concorsuale. Questa è  la supposwta più  grande quanto il sommergibile mio caro @@@@2222
Rispondi

Da: @2e10/04/2015 12:11:52
Penso che la supposta più  grande sia legata alla sentenza del cds  . Il parere è  vincolante e obbliga il capo dello stato ad emettere DPR che implica la ripetizione degli scritti se non l'annullamento  dell'interessato procedura concorsuale. Questa è  la supposwta più  grande quanto il sommergibile mio caro @@@@2222
Rispondi

Da: @2e10/04/2015 12:11:53
Penso che la supposta più  grande sia legata alla sentenza del cds  . Il parere è  vincolante e obbliga il capo dello stato ad emettere DPR che implica la ripetizione degli scritti se non l'annullamento  dell'interessato procedura concorsuale. Questa è  la supposwta più  grande quanto il sommergibile mio caro @@@@2222
Rispondi

Da: @210/04/2015 12:20:52
10 sentenze TAR e 5 CDS senza considerazioni di merito e con vizi vari tra notifiche ecc. ecc. ........... Ti capisco, la speranza è l'utima a morire.
Rispondi

Da: @210/04/2015 12:26:12
c'è piu' di una speranza...........
Rispondi

Da: @210/04/2015 12:26:14
c'è piu' di una speranza...........
Rispondi

Da: @210/04/2015 12:27:21
ok facciamo 2 al massimo x essere buoni, ma sempre zombie siete.
Rispondi

Da: attendibilissimo...10/04/2015 12:28:01
da notizie molto attendibili ..gli atti sono nulli


Rispondi

Da: attendibilissimo...10/04/2015 12:28:03
da notizie molto attendibili ..gli atti sono nulli


Rispondi

Da: @210/04/2015 12:35:31
si si come no davvero attendibili, hai voglia
 
Rispondi

Da: ovviamente10/04/2015 12:43:58
sono le vostre ad essere attendibili,  c....... e PUZZOLENTI...CHE PUZZA, CHE PUZZA
Rispondi

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