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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: @ ULTIME NOTIZIE07/01/2015 14:55:14
LE VACANZE NATALIZIE TI HANNO FATTO MOLTO MALE!!!
Rispondi

Da: Jeff hard07/01/2015 15:08:56
@È IN ARRIVO foss o diiii
Rispondi

Da: @ Jeff hard07/01/2015 15:17:30
Altro che...si salvi chi puo' !!!!!
Rispondi

Da: eppure...07/01/2015 15:22:32
Rispondi

Da: Leggere BENE i tre righi finali......07/01/2015 16:22:30
Concorso DS. Spostato al 31 marzo 2015 il termine per l'emanazione del nuovo bando

[06/01/2015]
Si tratta del solito dispositivo annuale denominato volgarmente "Milleproroghe" indicativo del fatto che la nostra amministrazione statale non riesce mai a rispettare le scadenza di tutti i termini previsti da precise disposizioni di legge. La ripetitività di tale dispositivo meriterebbe un ampio approfondimento, ma non è questa la sede per farlo.
Qui interessa dire che il D.L. 192/2014, art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione), comma 6, dispone:

"All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

Per cui il nuovo testo dell'art.1, comma 2-ter del D.L. 58/2014 risulta così modificato:

"-2-ter. ((Entro il 31 marzo 2015)) , e' bandita ai sensi  dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il  reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze  di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria  di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. [...]

Dovrà essere esaurita la graduatoria degli idonei di questo concorso, in Campania con l'interregionalità si esaururà molto presto.
Rispondi

Da: Ultimissime notizie07/01/2015 16:26:32
Contratti per 690 persone  più dieci.
Rispondi

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Da: tamtam107/01/2015 16:28:36
@Leggere BENE i tre righi finali....
e tu pensi che gli idonei di questo concorso, ben sapendo che la graduatoria è ad esaurimento e che, di conseguenza, prima o poi verranno assunti, siano disposti ad andare fuori regione? non credo proprio!
Rispondi

Da: @  tamtam107/01/2015 16:39:31
E' inutile girarci intorno. Molti andranno fuori e tanti andranno dentro. Non ci sono liberi tanti posti negli istituti regionali.
Rispondi

Da: Leggere BENE i tre righi finali......07/01/2015 16:53:15
Non si potrà rifiutare un contratto fuori regione per più di una volta.
Credete che gli idonei se la lasceranno scappare questa opportunità, ben sapendo che dopo 1 anno o 2 rientreranno?
Rispondi

Da: per rientare07/01/2015 18:27:03
occorreranno sei anni....
Rispondi

Da: non credo07/01/2015 18:41:47
Anche nel precedente concorso si parlava di 3/6 anni, ma poi dopo 1 o 2 son rientrati tutti.
Mi risulta di persona ( conosco 4 colleghi rientrati dopo 1 anno )
Rispondi

Da: quella che voi chiamate07/01/2015 19:30:52
graduatoria se proprio non si arrivasse ad annullare il concorso, sara' ridotta ai minimi termini, come? Questo lo capirete nella prossima puntata.
Rispondi

Da: vecchietta del bosco07/01/2015 19:36:07
Auguro un Felicissimo Nuovo Anno 2015
alla Commissione che mi ha bocciata ingiustamente nell'autunno 2013,
che il nuovo anno possa riservarvi tanta salute, soddisfazioni private e professionali, e gratificazioni almeno uguali o maggiori di quella che mi avete riservato voi in quella mattina di pioggia autunnale.

Vecchietta nel bosco 
Rispondi

Da: Oggi ci siamo divertiti07/01/2015 20:24:45
a fantasticare. Assunzioni, contra tti .. Ma state sulla luna o sulla terra? Interregionalità... scendete con i piedi per terra !!!

Non so se avete notato che questa graduatoria non preoccupa nessuno. Forse mi sbaglio. Rispondete a questa domanda: Chi preoccupa la graduatoria ?

Preoccupa i non idonei : No !

Preoccupa gli idonei ?  Non lo so.

Preoccupa chi l'ha approvate e pubblicata ? Bisognerebbe chiedere a loro.

Insomma, ci si aspettava qualcosa che non è accaduto e che non accadrà.

Perchè ?

La risposta che darete sarà la risposta a quello che ci si aspetta.

Più volte nel forum si legge del concorso nullo.

Dare risposta alla domanda si potrà capire come stanno davvero le cose.
Rispondi

Da: quante fesserie...07/01/2015 20:57:14
....una livorosa partecipante al forum conclude il suo post scrivendo "intellegi pauca"... forse ignorando che ha scritto "ho capito poche cose" ... mai lapsus fu più rivelatore.... ammesso che sia un lapsus e non un errore di pura e semplice ignoranza...
chiedete pure le copie degli elaborati, non c'è problema...
Rispondi

Da: a modest proposal07/01/2015 21:32:14
Insisto: chiediamo gli atti
Rispondi

Da: pochi minuti per correggere07/01/2015 21:43:10
Gli elaborati????? Ma siamo scemi?????
Rispondi

Da: Non abbiate alcun dubbio07/01/2015 21:47:08
il concorso dovrà essere per forza annullato, non può essere che così, è lo stato delle cose che lo vuole, nonostante l'assurda sentenza del CdS. Hanno provato a fare una schifosa forzatura che alla fine si ritorcerà su quelli che l'hanno sostenuta, vedrete che poi così andrà a finire.
Rispondi

Da: a modest proposal07/01/2015 21:57:52
domani mando la richiesta.. ne voglio più di 300... la metà più uno degli inclusi in quella vergogna di graduatoria...
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità07/01/2015 22:47:30
  Blasting News > News cronaca > 2015 > 01 > I Carabinieri aprono un'inchiesta sul concorsone per dirigenti scolastici in Basilicata     Pubblicato il:
3 gennaio 2015
Pubblicato il03/01/2015
Bruno Ventura
- Esperto di Lavoro
Bruno Ventura
I Carabinieri aprono un'inchiesta sul concorsone per dirigenti scolastici in Basilicata
Depositata in procura la perizia tecnica sulle prove scritte palesemente falsate e con tante insufficienze

Concorso truccato in Basilicata Mentre si è in attesa del prossimo concorso per dirigenti scolastici al quale potranno partecipare anche i docenti precari con esperienza di servizio nelle scuole, dalla Basilicata giunge una notizia che scuote il mondo degli insegnanti. E' stata aperta ufficialmente un'inchiesta per delle gravi irregolarità nelle prove scritte del concorsone per dirigenti scolastici che ha evidenziato elaborati scritti ben al di sotto della sufficienza grazie ai quali molti hanno scavalcato gli onesti rimasti esclusi.

Prove scritte falsate

Il reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri di Potenza condotto dal capitano Antonio Milone, come scritto sulle pagine de "Il Quotidiano del Sud", ha condotto un'indagine che dal giugno scorso ad oggi ha portato all'invio di 3 avvisi di garanzia ai commissari d'esame e a due candidati vincitori della selezione. In merito al concorsone che ha prodotto 22 nuovi ingressi nelle scuole di mezza Basilicata è stato scoperto che le prove scritte erano state fraudolentemente valutate in maniera positiva nonostante fossero strapiene di errori. Sulla scrivania del Pm Gerardo Salvia che ha preso in carico il dossier aperto dal predecessore Salvatore Colella si sta perfezionando una accusa molto pesante.

Errori inspiegabili nelle prove

Oltre a grossolani errori grammaticali apparirebbero anche risposte al quesito di lingua straniera con l'idioma sbagliato. La notizia in sé ha del clamoroso in quanto appare inspiegabile come si possa rispondere in francese ad una domanda in lingua inglese! In alcune comparirebbero anche risposte a casaccio. Il sospetto del solito vizietto italico della raccomandazione diventa ora talmente evidente che pare impossibile nascondersi dietro a un dito. Le prove sono state ricorrette ma nonostante l'evidenza degli errori si è già provveduto all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori. Apprendiamo della triste notizia solo grazie al contributo di un quotidiano locale, essendo i mass media tradizionali forse distratti da altre vicende.

Rispondi

Da: strane08/01/2015 00:06:41
Notizie di corruzioni, indagini, prove valutate in maniera pilotata, ma poi non accade nulla,tutti sanno e nessuno fa nulla. Mi chiedo perché i cittadini debbano pagare indagini che poi non portano giustizia. Si scrivono fiumi di parole sugli scandali dei concorsi : indagini, avvisi di garanzia, scandali, connivenza con i poteri forti e poi? .......si pubblicano le graduatorie.......ma chi volete prendere in giro. Non cambierà mai nulla. Io ho smesso di credere nella giustizia, anzi quando parlate di magistratura che sta svolgendo le indagini mi suona proprio come l'ennesima favoletta per bambini ingenui. Continuate pure a concorrere, ma se non conoscete qualcuno potente sarete , anzi, saremo sempre i soliti esclusi che ricorreremo contro i mulini tanto da illuderci che forse, in un altro mondo, in un'altra vita qualcuno rispetterà e soprattutto farà rispettare la legge.
Rispondi

Da: @ strane08/01/2015 00:50:18
Nella vita ci vuole tenacia e coraggio e non certamente codardia per combattere la corruzione. Nessuno risolvera' mai i nostri problemi se non abbiamo noi in prima persona il coraggio e la forza morale di denunziare alle autorita' competenti i corrotti e i corruttori, delegare a terzi questo compito non aiuta a fare emergere la verita'. Piangerci addosso per poi gridare che la giustizia non esiste e che le cose non potranno mai cambiare, e' la vera ed unica causa di tutta la corruzione che viene prodotta in questo paese e dello sfacelo della nostra societa'.
Rispondi

Da: @ 422-62208/01/2015 06:48:50
Nullo, nullo, nulla.
Rispondi

Da: aspettando godot: il teatro dell''assurdo08/01/2015 09:05:13
pino questa meravigliosa canzone, se non lo sai, l'ha scritta anche per te...

Se fa scuro e parla 'a luna
e te vieste pe' senti'
pe' te ogni cosa po' parla'
ma te restano 'e parole
e 'o scuorno 'e te 'ncuntra'
ma passanno quaccheduno
votta l'uocchie e se ne va.

E aspiette che chiove
l'acqua te 'nfonne e va
tanto l'aria s'adda cagna'
ma po' quanno chiove
l'acqua te 'nfonne e va
tanto l'aria s'adda cagna'.


Rispondi

Da: Il risultato dell''inidoneo che accede agli atti08/01/2015 12:34:34
N. 01064/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00960/2012 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Monica Cucchi, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Forte, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia-Bari, alla piazza Massari n. 6;
contro
U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Anna Grazia De Marzo;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.AOODRPU 2932/USC del 4 maggio 2012 dell'ufficio scolastico regionale della Puglia con cui si è proceduto alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- delle schede di valutazione degli elaborati scritti della ricorrente, parte integrante del relativo verbale di correzione;
- del verbale n. 1 (ii sottocommissione) del 12 gennaio 2012 che registra le operazioni di valutazione delle prove scritte;
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice del "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", per la Regione Puglia;
- dell'eventuale provvedimento dell'U.S.R. Puglia di approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi connesso, antecedente e/o conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e con motivi aggiunti:
- dei verbali e dei provvedimenti con i quali è stata conclusa la fase delle prove orali e specificatamente della graduatoria generale di merito pubblicata il 9 agosto 2012 (allegata al decreto prot.n. AOODRPU5853 dell'U.S.R. Puglia) e del decreto di nomina dei vincitori:
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Lucia Forte, su delega dell'avv. Mario Forte e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale e deduce l'illegittimità di tale esclusione per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. l0 del d.p.r. 10 luglio 2008, n.240; violazione dell'art. 24 e dell' art.97 della costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza procedimentale per l'attività svolta dal Segretario della Commissione Esaminatrice;
- eccesso di potere per perplessità, illogicità e difetto di motivazione della valutazione negativa formulata dalla Commissione con l'attribuzione di punteggi numerici ai suoi elaborati ed un sintetico giudizio di "insufficiente" delle schede valutative.
- violazione dell'art.12 del D.P.R. 487/1994.
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l'accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha dedotto ulteriori censure, con cui si assume l'illegittimità dell'operato della Commissione sia per il giudizio valutativo positivo che per presunte anomalie riscontrate in ordine agli elaborati di tali candidati.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 16 maggio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Va disattesa la prima censura di violazione e falsa applicazione dell'art. l0 del d.p.r. 10 luglio 2008, n.240; violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza procedimentale, in quanto la Commissione avrebbe operato in composizione illegittima per la partecipazione del segretario, soggetto non legittimato, nella fase di valutazione,che ha redatto e firmato non solo i verbali, ma anche gli elaborati e le relative schede valutative, unitamente ai commissari ed al presidente.
In particolare, parte ricorrente sostiene che sarebbe stato violato l'art. 10 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, recante disposizioni in materia di composizione delle commissioni esaminatrici da istituire per la valutazione delle prove teorico pratiche da svolgersi nell'ambito del concorso per i aspiranti dirigenti scolastici. Al riguardo il Collegio rileva che tale articolo si limita a determinare le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici, la loro composizione con un Presidente (di cui è sancita l'unicità anche in caso di più sottocommissioni) e due componenti, aventi specifici e determinati requisiti, ed -ai fini che interessano nella fattispecie in esame- sancisce, al sesto comma, che "Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C oppure, in carenza, da personale appartenente all'area professionale B3." Parte ricorrente non contesta il mancato possesso dei requisiti prescritti per la nomina a segretario, ma contesta le modalità di svolgimento del suo incarico da parte di tale figura professionale, alle quali il suindicato articolo non fa alcun riferimento e che quindi sono da ricercare aliunde e quindi la dedotta violazione di tale norma appare palesemente non pertinente.
Il ricorrente, infatti, lamenta che il segretario della commissione esaminatrice istituita per la valutazione degli elaborati scritti del concorso per dirigente scolastico in esame, avrebbe non soltanto sottoscritto i verbali delle sedute della commissione, ma avrebbe anche partecipato alla correzione dei elaborati ed alla formulazione del giudizio valutativo, determinando con il suo operato l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale.
Ma tale assunto difensivo non trova alcun riscontro nella disamina della copiosa documentazione prodotta in giudizio e si fonda sull'erroneo presupposto che compiti esclusivi del segretario siano soltanto la redazione e l'apposizione della firma sui verbali, mentre la firma sugli elaborati e sulle schede valutative costituiscano attività esulanti dal suo incarico e configurerebbero la illegittima partecipazione del segretario alla valutazione degli elaborati ed alla redazione delle schede valutative.
In realtà, la ricostruzione effettuata da controparte e le conclusioni tratte dalla mera sottoscrizione delle valutazioni degli elaborati e dei giudizi da parte del segretario, appaiono davvero singolari ed innovative rispetto ad un consolidato principio, secondo cui il segretario non si limita solo alla redazione e sottoscrizione del verbale, ma sottoscrive anche tutti gli atti, compresi anche gli elaborati e le schede valutative da allegare al verbale.
D'altronde tale principio risulta espressamente recepito in una specifica statuizione normativa in riferimento al concorso di abilitazione per procuratore ed avvocato - R.D. R.D. 22-1-1934 n. 37, la quale può assunta come normativa generale di riferimento in materia concorsuale, il cui articolo 24, primo comma sancisce che "Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro (cioè gli elaborati). L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario."
Peraltro la Corte costituzionale si è anche pronunciata in più occasioni su tale statuizione, dichiarando con ordinanza 23-27 gennaio 2006, n. 28, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, con successiva sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 20, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed infine con altra sentenza 7 - 8 giugno 2011, n. 175, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevate in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione.
Ad abundantiam il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ribadito la permanenza in vigore di una serie di statuizioni del suddetto R.D. n. 37/1934, compreso specificamente l'articolo 24.
La sottoscrizione da parte del segretario di ogni atto compiuto e/o redatto dalla commissione esaminatrice è preordinata ad assicurare la trasparenza della attività compiuta dalla commissione giudicatrice nell'ambito della procedura selettiva dei candidati e quindi costituisce uno strumento di tutela e di garanzia anche degli stessi candidati (in senso conforme T.A.R. Roma Lazio sez. 1 3 novembre 2009 n. 10725).
Il segretario, quale componente presente a tutte le operazioni compiute dalla commissione, ha soltanto funzioni serventi e certificatorie alle attività della commissione stessa ed ha in tale veste l'obbligo di firmare tutti gli atti da allegare ai verbali della procedura concorsuale.
Con la seconda censura parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere per perplessità, illogicità e difetto di motivazione della valutazione formulata dalla Commissione con l'attribuzione di punteggi numerici alle due prove scritte, accompagnata dallo scarno giudizio di "insufficiente" contenuto nelle schede valutative ed assume che sia tecnicamente errata la valutazione negativa dei propri elaborati.
Anche tale censura va disattesa, in quanto il Collegio ritiene legittima nei concorsi pubblici la valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui vengano forniti elementi da parte del ricorrente tesi a dimostrare l'abnormità o manifeste illogicità od almeno l'esistenza di una mancanza di unanimità tra i componenti della commissione e la richiesta di uno dei commissari di specifiche determinazioni, circostanze di cui non vi è però traccia nella fattispecie in esame.
Trattasi di un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio Stato sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, formulato proprio in riferimento al concorso a posti di dirigente scolastico, Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162, C.d.S., Sez. I, 15.5.2010, n. 5002, T.A.R. Salerno Campania sez. II 25 gennaio 2013 n. 197), che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge della legge n. 241/1990 ha reiteratamente riaffermato la legittimità del voto numerico.
Tale modalità, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato. Inoltre la Corte Costituzionale con ordinanza n. 420 del 2005 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l'obbligo della valutazione delle prove di concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall'attribuzione del punteggio numerico.
Ma vi è di più.
Infatti nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico era previsto ed è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di "insufficiente" e corrisponde pienamente a quello numerico.
Al riguardo la Commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima.
Per l'ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 in entrambe le prove scritte con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l'odierna parte ricorrente, è stata qualificata "insufficiente" e non ha consentito l'ammissione alla successiva fase della prova concorsuale.
Lo sviluppo del giudizio finale - superata la soglia della insufficienza - si sostanzia in scala di
valore/giudizio a 10 intervalli da 21 su 30 a 30 su 30 - di cui il 21 su 30 risulta soddisfacente, cioè
soddisfa l'ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all'eccellente del punteggio massimo di 30 su 30.
Sotto altro profilo, risulta altresì infondata anche l'ulteriore censura di erroneità del giudizio negativo espresso dalla Commissione. Infatti la valutazione delle prove di esame è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l'idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, vizi insussistenti nel caso di specie, in cui parte ricorrente non indica quali elementi di abnormità inficiano la valutazione della Commissione, ma si limita a sostenere, oltre a considerazioni sugli elaborati degli altri candidati su cui si ritornerà in prosieguo, l'erroneità della valutazione negativa dei suoi elaborati formulata da parte della Commissione esaminatrice, in ordine alla quale al giudice della legittimità è precluso invadere il nucleo più riservato del merito valutativo. (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006).
Né può trovare accoglimento l'ulteriore censura di violazione dell'art.12 del D.P.R. 487/1994, che dispone che la Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
Infatti la Commissione ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo -circostanza incontestata- prima della data fissata per l'inizio delle prove d'esame e l'eventuale fissazione dei criteri non nella prima riunione, circostanza di cui peraltro la parte ricorrente non ha fornito neanche alcun principio di prova, non renderebbe comunque illegittima la procedura concorsuale, tenuto conto del carattere non perentorio di tale termine e del conseguito perseguimento delle finalità, cui tale statuizione è preordinata, nella procedura concorsuale in esame, caratterizzato peraltro da un elevato numero di partecipanti.
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l'accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha prospettato ulteriori censure, con il supporto di consulenze grafologiche e valutative pro-veritate, rese da esperti, sia avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che con i successivi atti della procedura concorsuale, con le quali ha dedotto la illegittimità delle modalità di valutazione delle prove dei suddetti candidati, asserendo la sufficienza delle prove di parte ricorrente e la sussistenza di molteplici vizi, tra cui il plagio da testi ed altri riconducibili alla disamina grafologica di alcune parti degli elaborati di altri candidati.
Al riguardo è consolidato l'orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 20 giugno 2012 n. 3620, sez. IV, 17 aprile 2009 n. 1853, sez. IV, 11 gennaio 2008 n. 71, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781, T.A.R. Calabria- Catanzaro sez II 22 luglio 2011 n. 1052), secondo cui tali pareri pro veritate non hanno rilevanza giuridica al fine di confutare il giudizio della commissione.
Spetta infatti in via esclusiva a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi ed a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
Le suddette censure prospettate nei motivi aggiunti avverso la valutazione positiva degli elaborati di altri candidati vanno comunque dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
Infatti la riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo determina l'intangibilità dell'atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall'accoglimento delle suindicate doglianze le quali anche se fondate non comporterebbero la caducazione generale del concorso di cui si controverte ma eventualmente soltanto l'efficacia invalidante inter partes ed in sostanza la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale parte ricorrente risulta estranea. (in senso conforme TAR Lazio Sezione Terza Bis sentenza n. 2709/2013 e 2722/2013, concernenti due giudizi concernenti specificamente lo stessa procedura concorsuale di cui è causa nel presente giudizio).
Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale, come in epigrafe proposto, e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno,    Presidente, Estensore
Desirèe Zonno,    Primo Referendario
Oscar Marongiu,    Referendario
       
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: altra mazzata!!!08/01/2015 12:42:09
Collezionano solo batoste!!! Saranno contenti gli avvocati che già si stanno leccando le unghie pensando al prossimo concorso...
Rispondi

Da: @ Il risultato dell''''inidoneo che accede agli atti08/01/2015 13:47:09
Questo  che attinenza avrebbe con la nostra situazione ??

Nessuna.

Ad ogni buon conto ti faccio notare:



"...Spetta infatti in via esclusiva a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi ed a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico ... "


"...a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico .."

Nel caso in cui ci sia l'errore logico non spetta alla commissione "in modo esclusivo" fare le valutazioni !!!

Se l'errore logico è palesemente evidenziabile, o comunque il dubbio è rappresentabile con l'uso della diligenza, spetta all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti di sostituzione della commissione per rivalutare (in modo positivo o negativo i compiti). Il mancato assolvimento di tale obbligo giuridicamente posto a tutela dei terzi e della stessa P.A. è posto nell'interesse generale ed è valutabile in sede diversa da quella della giurisdizione amministrativa.
Nel caso nostro che dici ci  siano macroscopici errori logici ??

VEDREMO col tempo !!!



Rispondi

Da: Sembra che i non idonei08/01/2015 14:06:16
si stiano disinteressando al concorso.

La partita sarebbe  solo tra gli idonei.  Nessuno si aspetti notizie favorevoli per effetto delle iniziative dei bocciati. Se vuole deve muoversi in prima persona.
Rispondi

Da: @ non credo08/01/2015 14:52:16
Anche nel precedente concorso si parlava di 3/6 anni, ma poi dopo 1 o 2 son rientrati tutti.
Mi risulta di persona ( conosco 4 colleghi rientrati dopo 1 anno )

Probabilmente  avranno usato la 104 ma l'aria sta cambiando...le furbate saranno sempre più difficili da mettere in pratica e probabilmante riuscirà a tornare dopo 3 anni forse il 10%(se ci saranno posti)
Rispondi

Da: @ sembra che i non idonei08/01/2015 14:55:23
Ti piacerebbe, ma stai sbagliando di grosso, il bello deve ancora arrivare.....!
Rispondi

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