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MINISTERO ISTRUZIONE - 230 POSTI - FUNZ. AMM/GIUR/CONTABILE
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Da: ..17/06/2009 18:13:41
esagerati!a me non è sembrato troppo difficile!
Rispondi

Da: Mary 17/06/2009 18:25:25
si si.. La traccia è quella riportata..sono uscita da scuola da nemmeno 20 minuti.. Sono stanchissima..
Rispondi

Da: Curioso17/06/2009 19:39:48
Ragazzi/e che avete partecipato alla prima prova x la Regione Lazio, postate x favore tutte le tracce (quella estratta e le altre due non estratte)??? Grazie

p.s.: è fondata la notizia della traccia estratta sull'istruzione dello straniero???
Rispondi

Da: Curioso17/06/2009 19:45:12
Pacchetto sicurezza - Il diritto allâistruzione per gli studenti "irregolari"

a cura dellâ Avv. Marco Paggi

Garantite solo le prestazioni scolastiche obbligatorie. A rischio la possibilità di sostenere gli esami di maturità.
Sta per finire lâanno scolastico e si avvicinano gli esami di maturità. Negli ultimi mesi si è discusso molto del diritto allâistruzione per gli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
In alcune città, nelle scorse settimane, due casi avevano visto protagonisti alcuni alunni stranieri costretti a esibire il permesso di soggiorno per potersi presentare davanti alla commissione esaminatrice.
Chiarite le vicende, con il riconoscimento della piena legittimità per chiunque, anche se non in possesso del titolo di soggiorno, di portare a compimento il proprio percorso di studi, unâaltra questione aveva portato allâordine del giorno il tema del diritto allâistruzione. Si tratta della vicenda di una ragazza ucraina che frequenta un liceo di Napoli, il Margherita di Savoia, per la quale i compagni di scuola avevano annunciato una petizione, una raccolta di firme, per consentirle di sostenesse gli esami di maturità.
Sulla base di una nota del Ministero dellâIstruzione, nellâambito di un sistema di monitoraggio della carriera scolastica degli studenti, era stata infatti specificata la richiesta del codice fiscale, per sostenere gli esami finali.
Ovviamente, a meno di non esibire un falso, tra lâaltro facilmente verificabile, una persona in condizione di soggiorno irregolare non ha e non può avere questo tipo di documento.
Anche in questo caso la questione sollevata si è subito sopita, (in piena campagna elettorale risultava anche utile far venir meno alla polemica), anzi, il Ministero dellâIstruzione, nella serata di domenica 7 giugno, ha precisato perentoriamente che ânel caso in cui uno studente fosse per qualsiasi motivo sprovvisto di codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza nessuna conseguenza per la sua privacy né per la possibilità di sostenere gli esami di maturitàâ.

Ma a questo susseguirsi di polemiche e smentite, di proposte e successivi ripensamenti, fa da sfondo il pacchetto sicurezza licenziato dalla Camera e in via di approvazione nellâaula del Senato.

Il ddl 733 infatti non ha risolto a pieno la questione riguardante i cosiddetti presidi-spia.
Il testo attualmente vigente del regolamento di attuazione del Testo Unico, allâart.45, prevede espressamente che âi minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto allâistruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti allâobbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. Lâiscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dellâanno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.â

Per inciso, questa norma, lâart. 45 del Regolamento di Attuazione, non si occupa necessariamente ed esclusivamente dei minori perché può accadere che, nel momento in cui termina gli studi, uno studente sia passato alla maggiore età, come spesso si verifica anche per i non ripetenti in occasione dellâesame di diploma.


Lâart 45 prevede poi, al secondo comma, che âlâiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e gradoâ.
Dalla formulazione di questa norma, che per il momento è vigente, dobbiamo ricavare che, indipendentemente dal fatto che lâiscrizione sia avvenuta con riserva o meno, e quindi in mancanza di una documentazione completa, comunque sia, non si pregiudica in ogni caso il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado. Implicitamente il testo ci permette di ricavare che anche il titolo conclusivo della scuola superiore, trattandosi di scuole rientranti nella definizione di scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantito. Questo anche se nel frattempo il cittadino straniero, lo studente, è diventato maggiorenne, come capita a molti che si apprestano a sostenere lâesame di maturità.

Su un caso analogo era intervenuto anche il Consiglio di Stato che nel 2007, con una sentenza, precisava come una interpretazione normativa nel senso di inibire lâaccesso allâesame di maturità per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni, "oltre ad essere priva di un fondamento normativo, rischierebbe di produrre degli effetti irragionevoli: considerato infatti che, nella maggior parte dei casi, il compimento della maggiore età avviene prima del completamento della scuola superiore"

Ma cosa succederà con il pacchetto sicurezza se dovesse essere approvato in base al testo che è stato licenziato alla Camera dopo la proposizione dei tre famosi maxi emendamenti e del voto di fiducia?

Tra le varie disposizioni che sono state oggetto di discussioni ed interpretazioni, spesso delle più disparate e prive di fondamento, da parte di esponenti delle varie forze politiche, câè una modifica dellâart. 6, comma 2, del T.U. sullâImmigrazione. Proviamo ad analizzare il contenuto delle norme per capire come sono delicati questi passaggi e come tra le pieghe die termini utilizzati in realtà si possano nascondere delle scelte molto importanti che, come andremo a sostenere e dimostrare, hanno una valenza palesemente esclusiva.
Lâarticolo 6 del T.U. nel suo testo ancora vigente dice che: âfatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allâaccesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui allâarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiâ. Lâarticolo 6 del T.U. sullâImmigrazione dice cioè che, per prestazioni e servizi presso la Pubblica Amministrazione ed in particolare al fine di rilascio di licenze, autorizzazioni e altri provvedimenti inerenti gli interessi dello straniero, deve essere esibito il permesso di soggiorno, fatta eccezione per i provvedimenti legati ad attività sportiva a carattere temporaneo o per quelli inerenti atti di stato civile o accesso a pubblici servizi. Quindi, per atti di pubblico servizio e per attività sportive temporanee non è necessario esibire il permesso di soggiorno. Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico e lâart. 45 del Decreto di Attuazione garantisce infatti ai minori lâaccesso, lâiscrizione, anche con riserva, e comunque anche nel compimento di maggiore età il completamento del percorso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche per gli atti di stato civile la stessa cosa: secondo la normativa oggi vigente, non eâ necessario esibire il permesso di soggiorno.

Di tuttâaltra impostazione la modifica che viene proposta con il pacchetto sicurezza.
Allâart 6, comma 2, le parole " e per quelle inerenti agli atti di stato civile o allâ accesso a pubblici sevizi" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli inerenti allâaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allâarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie".
Lâeccezione allâesibizione del permesso di soggiorno, che prima riguardava qualsiasi accesso ai pubblici servizi, qualsiasi atto di stato civile e qualsiasi attività sportiva temporanea, è stato ora notevolmente ristretta. Il permesso di soggiorno dovrà ora sempre essere esibito, fatta eccezione per le attività sportive temporanee (come era già disposto in precedenza), per i provvedimenti inerenti lâaccesso alle prestazioni sanitarie garantite dallâarticolo 35, e per le prestazioni attinenti la formazione scolastica obbligatoria.

Per le cure sanitarie quindi gli irregolari non dovranno mostrare il permesso di soggiorno, non gli sarà richiesto e comunque rimarrà fermo il divieto di segnalazione allâautorità di polizia anche in virtù della non abrogazione dellâart. 35 del T.U. Prevista nella formulazione originaria del ddl ma poi cassata grazie alle pressioni del mondo della santià. Per quanto riguarda invece lâaccesso ai pubblici servizi, come regola generale, sarà stabilito che deve essere esibito il permesso di soggiorno, così come per quanto riguarda gli atti di stato civile. Su questo abbiamo già più volte riconosciuto come il problema del riconoscimento della paternità e della maternità sia direttamente interessato dalla formulazione di questa norma, destinata a lasciare quantomeno unâenorme incertezza in capo agli operatori, ovvero agli ufficiali di stato civile, pur tenendo conto che il riconoscimento della maternità/paternità costituiscono indubbiamente un diritto fondamentale sancito a livello internazionale con norme cui la Repubblica Italiana ha dato adesione e che sono pacificamente vincolanti e tutelate dallâarticolo 10 della Costituzione.

Se la partita, per quanto riguarda il riconoscimento della maternità e della paternità, rimarrà aperta anche a fronte di questo testo di modifica legislativa, qualche precisazione è opportuno farla per quanto riguarda le prestazioni scolastiche obbligatorie.
Abbiamo già detto che, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli stranieri irregolari, teoricamente, dovrebbe mantenersi inalterato il divieto di segnalazione ed escluso lâobbligo di presentare il permesso di soggiorno. Per questa via dovrebbe altresì ritenersi escluso il rischio, per il personale sanitario, di essere sottoposto a responsabilità penale per la violazione degli articoli 361 o 362 del codice penale, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: un incaricato di pubblico servizio o agente di funzioni sanitarie che non dovessero denunciare lo straniero irregolarmente soggiornante che si presentasse nelle sua struttura per cure sanitarie non dovrebbero incorrere nelle responsabilità penali previste dai suddetti articoli dal momento che si dovrebbe considerare prevalente la norma che vieta la segnalazione e che impedisce di richiedere lâesibizione del permesso di soggiorno. Questa ovviamente è una ipotesi interpretativa. Attualmente ci sembra la più ragionevole ma non mancherà crediamo di essere sottoposta al vaglio della prassi e naturalmente allâinterpretazione della magistratura.

La questione centrale che rimane aperta e che necessità di essere affrontata è quella invece relativa alla frequenza scolastica.
Riportiamo ancora la formulazione finale dellâart.6, comma 2, del T.U. Sullâimmigrazione, così come potrebbe risultare se il testo licenziato dalla Camera fosse approvato anche dal Senato.

Art 6, comma2:
âFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allâaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allâarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui allâarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.â

Abbiamo detto che oggi, in base alla normativa vigente, lâart. 45 del regolamento attuativo del Testo Unico garantisce lâiscrizione scolastica, anche con riserva se mancano i documenti, dei minori, e garantisce comunque, anche a chi compie la maggiore età, il compimento del percorso di studi nelle scuole di ordine e grado. Possiamo dire che questa garanzia, contenuta nellâart. 45, reggerà di fronte alle modifiche che il pacchetto sicurezza apporterà allâarticolo 6, comma 2, alla prescrizione generale di esibire il permesso di soggiorno salvo casi eccezionali in cui si omette lâobbligo di esibizione? Tale generale obbligo per le varie prestazioni della pubblica amministrazione avrà nella formulazione dellâarticolo 6, comma 2, tre sole deroghe: per le attività ricreative e sportive a carattere temporaneo, per gli atti inerenti lâaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allâart 35, e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
La puntualizzazione è in questo caso necessaria; dobbiamo distinguere tra conclusione del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado e prestazione scolastiche obbligatorie. I due termini non coincidono affatto e quindi dobbiamo ritenere che quanto stabilito dallâart. 45 del regolamento di attuazione, norma di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, andrebbe a soccombere. Bisogna quindi immaginare che, se passasse questa norma, lâinesistenza dellâobbligo di mostrare il permesso di soggiorno valga solo per le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dellâobbligo) e non per garantirsi anche, una volta ottenuta lâiscrizione, la possibilità di concludere comunque il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al compimento del diciottesimo anno di età.

La nostra studentessa ucraina, che ora si accinge a sostenere lâesame di maturità, dovrà quindi sperare che nelle âmoreâ (come si dice in gergo) non entri anche in vigore la nuova normativa, il cui iter legislativo è in via di calendarizzazione, per il voto di conferma al Senato. Nel caso entrasse in vigore questa persona dovrebbe esibire il permesso di soggiorno, in quanto lâesame di maturità si colloca al di fuori delle âprestazioni scolastiche obbligatorieâ. Come è noto la scuola dellâobbligo non è più limitata soltanto alla frequenza della terza media ma è estesa ai due anni successivi.
Questo ci permette di capire come per scuola dellâobbligo non si possa intendere la frequenza fino al termine del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado. Lâesame di maturità non rientra nella definizione di scuola dellâobbligo, così come il diploma professionale, e quindi ci troveremo di fronte a quellâincoerenza che già aveva avuto modo di sottolineare il Consiglio di Stato in merito allâinterpretazione della normativa vigente, e confermandone la portata applicativa fino al compimento del percorso di studi. Una incoerenza logica e morale per cui si garantirebbe il diritto ad un minore privo del permesso di soggiorno di iscriversi a scuola ma non si garantirebbe al tempo stesso la sua possibilità di portare a completamento il percorso di studi senza esporsi al rischio di espulsione, tramite la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno.
Quanto questo centri con la sicurezza lo lasciamo giudicare ai lettori.
Se volessimo fare un esempio pratico è chiaro che, per quanto riguarda la scuola elementare, o la scuola media inferiore, problemi non ce ne dovrebbero essere (a meno di considerare casi veramente eccezionali) in quanto i soggetti iscritti a tali scuole potranno concludere il percorso di studi non solo rimanendo minorenni, ma rimanendo certi anche che quella fase di studi rientra nelle prestazioni scolastiche obbligatorie. La questione si complica invece (come nel caso della studentessa ucraina) per chi vuole intraprendere la scuola superiore, o la scuola di formazione professionale, con durata che vada oltre il secondo anno successivo alla terza media. Certo, nulla impedisce di iniziare il percorso scolastico (la normativa questo lo consente), ma non si potrà di fatto concluderlo. La situazione si configura come una vendetta nei confronti dei figli di cittadini irregolari.
Probabilmente ci troveremo ad ascoltare ancora dichiarazioni di chi sostiene che le cose non siano disposte in questo senso; ricordiamo il sottosegretario allâInterno Mantovano e lo stesso Ministro dellâInterno Maroni quando, per quanto riguardava la stessa norma (la modifica allâarticolo 6. comma 2) che di fatto impedirebbe le iscrizioni presso lâufficio di stato civile della paternità o della maternità per gli stranieri irregolari, sostenevano che le modifiche normative non avrebbero prodotto questo tipo di situazione. Se su questo tema, come su quello delle prestazioni scolastiche, questa è la posizione e lâintenzione del Governo, sarebbe però opportuno tradurre le dichiarazioni in chiari ed inconfutabili riferimenti nel testo della legge. Secondo quello che è scritto infatti le eccezioni alla regola dellâesibizione del permesso di soggiorno (lo dice il testo da loro votato) riguarderebbero, oltre alle attività ricreative e sportive temporanee, solo le prestazioni sanitarie di cui allâarticolo 35 e le prestazioni scolastiche obbligatorie. Per il resto varrebbe la regola dellâesibizione del permesso di soggiorno e di conseguenza, sia per quanto riguarda il riconoscimento della maternità o della paternità nel caso di persone prive di passaporto, come pure per quanto riguarda il compimento del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, ci troveremmo di fronte allâinibizione dellâesercizio di alcuni diritti fondamentali.

Se il governo vorrà sostenere ancora che la norma, così come confezionata, non comporti la negazione di questi diritti, dovrà passare alle vie di fatto e proporre delle modifiche al testo del pacchetto sicurezza votato finora.

[ mercoledì 10 giugno 2009 ]
Rispondi

Da: Mary 17/06/2009 20:06:23
le altre tracce non ce le hanno dette..sono stati molto veloci nel dettato della traccia.. (x inciso il componente che l'ha dettata nella mia classe rideva molto sotto i baffi..:)   sinceramente mi sono affidata alla normativa che avevo con me.. La traccia era molto ampia nella trattazione giacché si doveva parlare di tutti i diritti..dell'uomo,della donna..ecc.. Insomma lunghissima da fare..  
Rispondi

Da: X CURIOSO17/06/2009 20:37:06
scusa ma tu lo hai fatto oggi l'esame? hai scritto tutta queste cose?
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Da: francesca17/06/2009 21:19:07
io c'ero oggi, e posso dirvi che nessuno se l'aspettava.. siamo rimasti a bocca aperta...
Rispondi

Da: manu17/06/2009 21:27:24
viste le tracce di roma su amministrativo e pubblico chissà cosa uscirà domani!!! poveri!!!
Rispondi

Da: cò sto culo17/06/2009 22:17:16
di sicuro esce economia politica!!! Sarebbero augelli da evacuare!:)
Rispondi

Da: nel lazio17/06/2009 23:00:29
tracce non estratte: ripatizione competenze stato regioni in materia di istruzione, accesso agli atti sempre in materia di istruzione.
Rispondi

Da: Curioso17/06/2009 23:35:01
Certo che nel Lazio la commissione ci è andata giù pesante... Chi sa se qualche FUNZ. AMM/GIUR/CONTABILE del MIUR sarebbe stato in grado di scrivere almeno due righe sull'argomento estratto!!! Dubito...
E domani si bissa... Mi sa che sarà una strage!!! Probabilmente qualcuno dei concorrenti di oggi non si presenterà, avendo intuito l'andazzo.
Rispondi

Da: Curioso17/06/2009 23:42:48
Ah, dimenticavo... Per chi me lo ha chiesto, non ho partecipato al concorso perchè non ho fatto la domanda a suo tempo... Ho semplicemente postato un commento del mio amico e collega Marco Paggi su una questione spinosa (Il diritto allâistruzione per gli studenti "irregolari") attinente in parte alla traccia estratta ed oggetto di disposizioni normative (il famigerato "Pacchetto Sicurezza") in via di approvazione nellâaula del Senato.
Rispondi

Da: SCONCERTATO18/06/2009 14:48:09
La commissione nel Lazio dev'essere impazzita, dopo la simpatica traccia di ieri in Costituzionale oggi è uscita Economia con un tema allucinante: le spese per l'istruzione nell'ambito del sistema economico e di produttività dell'Italia. Dopodiche è entrato uno della commissione e ci ha detto, su ragazzi tenetevi larghi, non mollate, scrivete!! E io gli ho creduto cosi dopo aver scritto una pagina di fumo e minchiate cercando di tenermi largo, un introduzione sull'autonomia di qua e due concetti sul decentramento nella gestione delle risorse di la ho capito che avrei potuto continuare a scrivere per ore di tutto fuorchè delle spese per l'istruzione cioe di quello che mi chiedeva il tema, quindi ho preso e me ne sono andato. Sperare poi di saper magicamente inquadrare la materia nel sistema economico italiano era pura follia, per me che non so na mazza di economia!! Ma io dico? ma perche tu commissaro vieni quasi a scusarti delle traccia invitandoci comunque e provarci quando quella cacchio di traccia l'hai pensata tu?? Ma non ci potevi pensare prima? Ma soprattutto chi è sto iellato che l'ha estratta visto che le altre due pare fossero fattibili, controlli della corte dei conti una, e principi del bilancio l'altra??
Rispondi

Da: Sardina18/06/2009 16:20:29
Ciao a tutti. Stamattina la Commissione "sarda" è stata allucinante, non ci hanno consentito di usare i testi di legge e questa è la traccia estratta:
"Il candidato esponga come il decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione sia stato attuato e sviluppato attraverso le innovazioni legislative in relazione al nuovo assetto istituzionale delle competenze in materia di istruzione e formazione".
Secondo loro farci utilizzare i testi di legge avrebbe costituito violazione di legge in quanto non contemplato dal bando di concorso!
Rispondi

Da: RNS18/06/2009 16:54:06
Confermo lo sconcertante tema di "economia" per Lazio sede centrale del Ministero - e confermo le altrettanto sconcertanti dichiarazioni dei commissari, uno dei quali ha prima detto "bè potreste parlare di economia pura, le teorie keynesiane applicate all'istruzione", il che poteva andare bene per tre righe visto che il tema riguardava il sistema economico e produttivo italiano...
I commissari sono poi tornati per "chiarificare" il senso della traccia e naturalmente non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, ad esempio proponendo di parlare di edilizia scolastica, bilancio sociale e via dicendo.
Praticamente per uscire vivi da questa traccia l'unica opzione sarebbe stata fare un puzzle con un pizzico di teoria economica dell'istruzione, decentramento fiscale e attribuzione alle regioni di competenza finanziaria e fondi UE per corsi scolastici e professionali, bilancio dello Stato e stanziamenti per la scuola, corsi privati e mondo del lavoro...ma ci si rende conto che fare una cosa del genere equivale a costeggiare pericolosamente il fuori tema.

Rispondi

Da: XENA warrior princess18/06/2009 17:07:59
Purtroppo vi è capitata una commissione assurda, che nemmeno è riuscita a rendersi conto che il concorso è per un semplice profilo C1 , non per Dirigenti Generali !
Rispondi

Da: x sconcertato18/06/2009 17:56:39
più che d'accordo.. sono impazziti o consapevoli il che è peggio.
Rispondi

Da: x sconcertato18/06/2009 18:05:59
anch'io sono sconcertata.. ma dopo lo sconcerto generale che ne dite di valutare l'ipotesi di un ricorso collettivo?
Rispondi

Da: x il veneto18/06/2009 18:09:07
che tracce?
Rispondi

Da: veneto e friuli18/06/2009 18:59:50
estratto x il veneto: procedimento amministrativo
nn estratti: rapporti fra parlamento e governo nel vigente quadro normativo costituzionale;
i ricorsi amministrativi con particolare riguardo al ricorso straordinario al capo dello stato.
Rispondi

Da: F...18/06/2009 19:09:38
Reduce dal Lazio: vorrei beccare chi ha estratto le tracce di ieri e di oggi...

Meno male che è finito il concorso più allucinante che abbia mai fatto
Rispondi

Da: olly18/06/2009 19:39:02
davvero difficilissimo il Lazio!! Concordo!
Comunque è andata consegnato.. vediamo..
ciao
Rispondi

Da: 18/06/2009 19:40:01
Rispondi

Da: magari in veneto18/06/2009 19:46:00
a saperlo lo facevo in veneto!
Rispondi

Da: x roma e lazio18/06/2009 20:09:51
visto che le trace erano così assurde speriamo che ne tengano conto nella valutazione, soprattutto per quella di oggi!
Rispondi

Da: ...18/06/2009 20:10:35
quando usciranno i risultati? a voi di roma e lazio hanno detto qualcosa?
Rispondi

Da: XENA warrior princess18/06/2009 20:27:32
olly, come hai strutturato ?
Rispondi

Da: F...18/06/2009 20:34:12
per il lazio un commissario ci ha detto che avrebbero cominciato subito con le correzioni e che i risultati sono previsti per settembre max ottobre

lettera estratta per l'orale è la T
Rispondi

Da: olly x XENA18/06/2009 21:03:17
ciao io ho parlato sia di contablità che di economia .. Sono partita dalla programmazione principio che regola la manovra finanziaria e l'ho riferita alla programmazione per spese di istruzione con le indicazioni della finanziaria.. Breve cenno alle funzioni dello stato circa l'assegnazione delle risorse ex dlgs 112/1998...Di qui autonomia scolastica autonomia di gestione anche se le risorse sono assegnate dllo stato..
Come il ministero redige il bilancio le sue previsioni
Poi possibili interbenti economici per sostenere la spesa se insufficente o inadeguata all'obiettivo..
Rispondi

Da: brusco x olly18/06/2009 21:22:18
mi sembra tu ti sia buttato troppo su contabilità...questo era un tema di economia...
Rispondi

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