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Prova attitudinale presso il CNF per riconoscimento titolo avvocato - Novembre 2012
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Da: egoarcadia | 07/05/2015 13:58:07 |
:-) | |
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Da: ESTERO22 | 07/05/2015 15:02:54 |
lii03 Prima di tutto ho scritto che ero d'accordo con Ph_D per quanto riguarda la comparsa di costituzione e risposta (che io ho redatto) non per quanto riguarda che la costituzione si debba realizzare o meno in Camera di Consiglio… Io non mi faccio ridere da nessuno, caso mai sono le persone, anzi i colleghi (?), privi di ogni buon decoro professionale che sono alla ricerca di scaricare le proprie frustrazioni e possano trovare sempre una buona occasione per "ridere dietro"… Dare il qualificativo di "bestialità inaudita" al concetto espresso da un altro collega non fa altro che confermare il concetto che palesemente risalta della tua personalità … Poi non capisco come un luminare come te, al quale Trabucchi farebbe un baffo, sia dovuto andare in Spagna per poi prendere l'abilitazione qui!!! Lo scritto lo potrai superare brillantemente e te lo auguro, quello a cui dovrai stare molto attento è lo studiare a memoria il CODICE DEONTOLOGICO FORENSE…secondo me non sai nemmeno cosa sia! Da ultimo che Calamandrei venga citato da uno come te significa o che non lo hai letto oppure che non lo hai capito!!! Calamandrei prima di essere Avvocato, Giurista, Uomo di Politica era una eccellente PERSONA ed è da questo, dal poter essere una buona persona che parte il suo discorso!!!! Non ci si comporta così, te lo dico senza nessuna intenzione di offendere e con sincerità , la vita va presa diversamente.... | |
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Da: Eritrea1 | 07/05/2015 15:17:30 |
Buona sera, volevo sapere gentilmente come vi siete orientati e come vi state orientanto per la preparazione alla prova scritta dell'esame al cnf "manuali di sostanziale e libri di pareri (e atti) contemporaneamente", oppure solo sotanziale fino all'ultimo? Ritorno sui libri dopo qualche anno per cui sentire chi ha già percorso questa strada e chi la sta già percorrendo potrebbe essermi d'aiuto, come materia prediligerei procedura penale e a tal proposito volevo avere conferma se lo scritto sia composto esclusivamente solo di una materia e l'orale invece di due. Tra poco più di un mese potrò iscrivermi al foro spagnolo (per cui prima di quella data non potrò inoltrate l'istanza di riconoscimento del titolo al ministero),avendo un'impiego non potrò iscrevermi al foro italiano per ragioni d'incompatibilità con la professione forense.. che a mio dire poteva essere una comoda soluzione per arrivare al titolo di avvocato ordinario decorsi i tre anni canonici. Forse ci saranno casi simili al mio, o casi di persone che invece necessitano invece di accelerare i tempi dei tre anni di attesa per l'omologazione completa, forse la "maggioranza". Ringrazio in anticipo chi avrà la gentilezza di portare maggiori delucidazioni in merito ai quesiti posti. | |
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Da: egoarcadia | 07/05/2015 16:29:31 |
Estero22 .. Condivido ogni cosa che hai detto.. Così come condivido le idee di Ph Purtroppo la deontologia è' cosa nota a pochi | |
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Da: egoarcadia | 07/05/2015 16:29:41 |
Estero22 .. Condivido ogni cosa che hai detto.. Così come condivido le idee di Ph Purtroppo la deontologia è' cosa nota a pochi | |
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Da: anyway | 07/05/2015 16:35:03 |
se li corregono faranno le loro valutazioni ( comparsa e / o reclamo). Ma visto che temo di no, passerano i 100 o 200 che vogliono loro. In ogni esame di stato è sempre stato così. Compreso quello al Cnf | |
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Da: pieraica | 07/05/2015 16:44:30 |
Cioè.... nn li correggono?? | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 16:51:39 |
@ lii03. "Non capisco come si possa concordare con quanto postato da Ph_D, il ricorso ex art. 700 cpc in camera di Consiglio non si è mai visto. Non ci facciamo ridere dietro". Non si è mai visto. Io ne ho visti parecchi. Siana nel c.p.c. che nella prassi... Quando scrivo qualcosa, so di quello che scrivo. Non parlo mai "per sentito dire". I ricorsi ex art. 700 c.p.c. (che ovviamente possono anche essere autonomi rispetto alla causa principale e possono prescindere da essa) sono assoggettati al "rito camerale". Si discutono in camera di consiglio. Mai sentito parlare di "procedimento camerale uniforme"? | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 16:55:48 |
@ lii03. "Con il 669 terdieces cpc si propone un reclamo sull'ordinanza emessa a seguito della decisione del Giudice monocratico sul ricorso d'urgenza e quello sì ( e solo quello) che si propone al Collegio camerale". Ecco l'errore. Il 669bis e seguenti si applica a tuti i ricorsi ex art. 700 c.p.c. Ti dirò di più, se in un causa civile provi a fare la furbata di inserire il 700 c.p.c. nell'atto di citazione, la cancelleria si inc***a parecchio, perché dicono che il 700 cpc è un sub procedimento e va con marca da bollo e fascicolo a parte. Quanti 700 cpc in vita tua hai depositato??? A quanti ti sei opposto? Quanti ne hai reclamato... Lasciamo perdere, che è meglio... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 17:14:58 |
Non mi occupo di diritto di famiglia, ma se mi dovessi opporre al 700 cpc, inizierei a dire che i genitori biologici non hanno legittimazione attiva per proporre una domanda nell'interesse del figlio biologico. Poi mi occuperei di periculum e fumus. Quanto al periculum, contesterei la mancanza di periculum, tenuto conto che la lontananza di qualche mese non è in grado di creare un danno grave e irreparabile, anche in relazione alla vigente normativa in tema di affidamento dei minori (che io ignoro...). Quanto al fumus, occorrerebbe studiare le norme del c.c. a proposito di paternità /filiazione e affidamento dei minori, ma secondo me nel c.c. annotato ci sarà tanta giurisprudenza, basta saperla cercare. Ricordo casi di "scambio nella culla" dei figli e mi pare che il tribunale per i minori abbia preso abbia preso provvedimenti tesi a conciliare l'esigenza del figlio - preminente - di mantenere rapporti con le due famiglie... la richiesta di un 700 c.p.c. mi sembra proprio esagerata... | |
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Da: ESTERO22 | 07/05/2015 17:29:36 |
Ph_D grazie della risposta neanch'io me ne occupo... volevo confrontare i punti di vista ;) ;) Penso che secondo la normativa vigente i ricorrenti non siano i genitori, per tanto non hanno nessun tipo di diritto (in questo caso di visita) rispetto al minore... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 17:36:17 |
Sì, il ragionamento fila ma... non credo che sia fondamentale quello che si sostiene... ma come lo si sostiene. Se l'esame ha lo scopo di vedere se si è in grado di esercitare la professione, basta dimostrare di saper ragionare... | |
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Da: ESTERO22 | 07/05/2015 17:52:42 |
Ph_D: E' vero l'importante è il ragionamento giuridico... egoarcadia: ;) ;) ;) | |
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Da: lii03 | 07/05/2015 18:02:18 |
@ Ph_d, fino a pochissimo tempo fa eri in attesa dell'iscrizione al Colegio, in pochi mesi hai fatto una carriera, per così dire, fulminante. (beato te) vabbè(!) Insisti come anche la Estero22, dove l'hai visto mai il ricorso ex art. 700 cpc discusso in camerale? Si evidenzia un'impreparazione che rasenta il ridicolo. Sulla deontologia, evidentemente anche in questo caso, la dovete rileggere con attenzione. Non mi sono permesso di offendere la Collega, ma ho osservato che impugnare con reclamo al Collegio camerale un decreto di fissazione udienza è una bestialità giuridica. Vogliamo insistere, vabbè ne prendo atto. | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 19:03:44 |
@ lii03 Premetto che io non ho partecipato all'esame e dunque non ho letto la traccia. Dalle informazioni generiche che ho letto mi è sembrato di capire che era stato chiesto un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (ma non ancora concesso) e che quindi il resistente si doveva costituire per la trattazione della controversia, secondo il rito camerale (camerale non significa innanzi al Collegio, ma significa con le procedure di cui all'art. 669bis e ss., ossia ci si costituisce direttamente in udienza, nella udienza camerale... è chiaro???). Ebbene, questo provvedimento (il provvedimento del giudice che concede il 700 c.p.c., ossia che si pronuncia, nel contraddittorio tra le parti, sulla richiesta del ricorrente), può certamente essere reclamato innanzi al Collegio. Parti dal presupposto che io abbia iniziato a scrivere atti giudiziari quando sono divenuto abogado... Frequento uno studio legale da ben prima di laurearmi e non scaldavo certo la sedia... E, sebbene non abbia materialmente firmato gli atti processuali, li ho scritti io e sono stato remunerato per questo. Nessuno ha parlato di impugnare il decreto di fissazione udienza... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 19:12:57 |
@ lii03 Dunque ho assistito alla discussione del 700 c.p.c. innanzi al Tribunale della mia città , giudice unico (non GOT), nell'apposita udienza fissata dal giudice... e ti dirò pure cosa è successo. Il giudice, su richiesta del resistente, ha onerato il ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di altra società del gruppo. Poi c'è stata un'altra udienza dove il resistente ha depositato una memoria in cui contestava la mancanza del fumus e del periculum. In udienza il ricorrente ha chiesto un termine per depositare una memoria, fissando a breve la data per la discussione. Infine vi è stata un'ulteriore udienza di discussione e il giudice si è riservato. Dopo circa 2 mesi ha respinto il ricorso per mancanza di periculum. Mentre, sussistendo il fumus, ha compensato le spese del giudizio, invitando le parti a trovare un accordo, poi effettivamente avvenuto, non appena l'originario ricorrente ha notificato atto di citazione per la stessa controversia... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 19:13:50 |
@ lii03 In udienza il ricorrente ha chiesto un termine per depositare una memoria, il giudice l'ha concesso, fissando a breve la data per la discussione... | |
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Da: fran17 | 07/05/2015 19:18:59 |
Ma in penale stamani cosa è stato assegnato? | |
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Da: fran17 | 07/05/2015 19:19:04 |
Ma in penale stamani cosa è stato assegnato? | |
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Da: lii03 | 07/05/2015 20:02:54 |
Vabbè, un velo ... e sorvoliamo su tutto, che è meglio. Oggi come è stata la prova? | |
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Da: MR.Help | 07/05/2015 21:26:36 |
Il rito camerale si applica al reclamo: l'art. 669 terdecies, comma 3, che rinvia agli artt. 737 e 738 c.p.c. Il procedimento del giudizio introdotto ex art. 700 c.p.c. (come dei vari cautelari) è regolato dall'art. 669 sexies c.p.c. | |
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Da: MR.Help | 07/05/2015 21:38:27 |
Un'altra cosa: l'eventuale decreto inaudita altera parte (669 sexies secondo comma c.p.c.) non è reclamabile. | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 22:20:00 |
Quindi secondo te il reclamo della misura cautelare avviene in camera di consiglio, mentre la cautelare in se (700 c.p.c.) avviene in udienza pubblica... complimenti... molto acuto... @ MR.HELP Ovvio che il decreto non p reclamabile, perché interinale, destinato a essere sostituito dall'ordinanza, questa sì che reclamabile... | |
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Da: esamecnf | 07/05/2015 22:25:22 |
io ho fatto MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL PROCEDIMENTO EX ART.700 C.P.C. Siamo tutti d'accordo......? | |
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Da: ESTERO22 | 07/05/2015 22:37:17 |
esamecnf: Io così ho fatto... | |
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Da: lii03 | 07/05/2015 22:41:40 |
Scusa Ph_D, ma per pubblica udienza cosa intendi? Secondo me, va messo un limite alle sciocchezze. Meno male che hai affermato di essere un esperto, senza parole...... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 23:00:57 |
@ esamecnf Sì, può andare. @ tutti Va bene. Facciamo un passo indietro. Mi rendo conto che a volte il (troppo) diritto amministrativo mi fa esprimere in maniera scorretta, dunque inadatta a questo forum, dove tutti abbiamo il dovere di essere precisi e coerenti. Quando parlavo di "camera di consiglio" intendevo riferirmi alla udienza in cui si discute la "misura cautelare", assoggettata a un rito più snello. Per "udienza pubblica" mi riferivo alla udienza in cui non si discute una misura cautelare ma una "decisione di merito": Questa è la terminologia del processo amministrativo... Ma nel processo civile - e noi di processi civile parlavamo - questa terminologia è errata, perché la camera di consiglio è quella prevista in alcuni casi particolari, per lo più di volontaria giurisdizione, ai sensi del "procedimento camerale" ex art. 737 e ss. c.p.c., la cui rubrica è proprio "disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio". Il mio ragionamento è comunque questo, tanto in sede di ottenimento dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., quando in sede di reclamo (per cui si applicano le forme camerali ex art. 737 c.p.c.), si segue un modello processuale più snello che nel processo ordinario di cognizione. L'ho definito, errando, "camerale". Non è camerale. E' cautelare. Cautelare uniforme... 669bis cpc e ss... Ciò detto, il senso del discorso non cambia. Massima semplificazione nel procedimento cautelare, anche in sede di reclamo. Ti costituisci in udienza con memoria, chiedi termini, il giudice li concede, poi decide... Niente comparse conclusionali. Il giudice infatti sente le parti "omessa ogni formalità "... | |
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Da: Ph_D | 07/05/2015 23:14:14 |
Io non ho detto "sono un esperto". Questo lo dici tu... ;-) Ho detto semplicemente che, a differenza di tanti altri (non conosco la tua situazione e non mi permetto di giudicare...), almeno ho scritto atti processuali... e sono stato retribuito per farlo. Dunque vuol dire che qualcuno ha ritenuto che questi atti fossero meritevoli di essere presi in considerazione. E, a parte tutto, quando scrivo qualcosa sul forum io argomento, motivo... a differenza di altri che scrivono solo per sfogare il loro ego smisurato... Anch'io commetto errori (chi non li commette?) ed a volte mi esprimo in maniera inadeguata, ma almeno ho chiaro quello che sto facendo... | |
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Da: MR.Help | 07/05/2015 23:14:24 |
io leggo (non pretendo di capirlo .. mi limito a leggerlo) il 669 sexies c.p.c. e non leggo camera di consiglio .. ... se invece leggo il 669 terdecies, c.p.c. al comma 3 è contenuto il rinvio al c.d. rito camerale. Il codice di rito, appunto, se non mi sfugge qualcosa, individua l'applicabilità del rito camerale (che nasce di regola per i procedimenti di volontaria giurisdizione e poi trova estensione anche per alcuni procedimento contenziosi) attraverso un sistema di rinvii espliciti. Analogamente, per quel poco che le mie facoltà mi consentono di intendere, quando si vuole che una decisione sia assunta in camera di consiglio, il c.p.c. è altrettanto chiaro nel dirlo: ad esempio, l'art. 276 c.p.c. .. per quanto concerne il carattere pubblico o meno dell'udienza si leggano l'art. 84 disp. att c.p.c. e l'art. 128 c.p.c. No so .. io leggo il codice .. poi capirlo è un altro discorso. | |
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Da: lii03 | 07/05/2015 23:18:07 |
Stai affermando che, "ti costituisci in udienza" nel procedimento ex art. 700 cpc. Ma se il decreto di fissazione udienza, se non ricordo male, deve avere tutti i requisiti dell'art. 163 cpc, quindi i richiamati 125 e 166 cpc, con le preclusioni di legge in caso di tardiva costituzione, come può il resistente costituirsi in udienza? Domanda: non è che ti stai confondendo con il procedimento davanti al G. di P. L'art. 700 cpc si applica, in alcuni casi al rito del lavoro, per cui è assimilato. Secondo me non hai grande esperienza del processo civile, prima hai detto che poteva andare bene impugnare il decreto di fissazione udienza, poi di udienza pubblica nel rito civile, adesso affermi che il resistente si può costituire in giudizio senza pregiudizio, mah, non so! | |
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