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Prova attitudinale presso il CNF per riconoscimento titolo avvocato - Novembre 2012
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Da: lii03 30/04/2014 10:29:01
errata corrige: "che si sceglie per il parere" (erroneamente ho scritto penale, un lapsus avendo scelto il penale per il parere)
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Da: marchettto 30/04/2014 11:23:02
Buongiorno a tutti. io sono avvocato in germania e ho chiesto di sostenere l'esame integrativo. Ho scelto nel modulo di iscrizione l'atto di diritto penale. Mi è arrivata la comunicazione che dovrò sostenere tre scritti (Atto penale e pareri penale e civile) e non uno come pensavo. Convocato per tre giorni dal 3 al 5 giugno. E' normale?
Rispondi

Da: sabb 30/04/2014 11:34:15
Se non hai fatto pratica presso uno studio di avvocati  e prodotto la certificazione di compiuta pratica..si è normale..le materie sono 3. E' uno scritto solo per chi ha prodotto la certificazione di aver effettuato la pratica presso uno studio legale per due anni.
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 09:33:22

per i volonterosi che hanno avuto voglia di sottoporti al cnf segnalo una sentenza importante da ricordare:
è caduto il divieto di prevelenza dell'attenuante speciale sulla recidiva reiterata art. 69 c. 4 c.p..
Con la sentenza 106 del 22 aprile 2014 la consulta ha dichiarato illegittimo il comma.
da segnare sul codice visto che non avrete il tempo di vederle la pubblicazione a stampa sul codice se fate l'esame in giugno.
Rispondi

Da: lii03 03/05/2014 13:14:16
Quindi se prevalgono le attenuanti, nonostante la recidiva aggravata, si applicano dette attenuanti.

Praticamente la recidiva, nel calcolo di prevalenza tra le aggravanti e le attenuanti, non viene considerata in questa fase.
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 17:54:06

No... la sentenza attiene solo alle attenuanti speciali.
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Da: lii03 03/05/2014 19:39:47
Scusa Common, dato che l'orientamento giurisprudenziale nel penale viene sottoposto, anche se non sempre al contrario della Spagna che è sempre ammissibile, al vaglio costituzionale.

Quindi, nel caso di recidiva, reiterata o semplice, le attenuanti generiche o comuni non si applicano, in quanto l'aggravante della recidiva è sempre prevalente.

Mentre se è prevista un attenuante speciale a quel specifico reato, questa viene valutata positivamente anche se vi è la recidiva, sia che sia semplice che reiterata.

Scusami Common se insisto ma c'ho il parere penale.
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 21:55:57

Sì lii, esattamente.

Laddove vi sia un'attenuante speciale questa prevarrà sulla recidiva.

Se l'attenuante è semplice invece soccombe.

Hai il parere? Ma non scrivono che è un atto?

Mah.. come parere salvo non copino compiti passati di attuale dal punto di vista giurisprudenziale vi sono le ultime pronunce sullo stalking, sui reati informatici, sulla diffamazione a mezzo stampa e il nuovo 406ter.

la sentenza sulla recidiva potrebbe interessare di più l'atto che non il parere...
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 21:58:00

Ah.. scordavo...l'importantissima sentenza sul 73 5 c. dpr 309/90 che ha statuito  trattasi di reato autonomo
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 22:04:54

mi riguarderei anche il 571 cp... vi sono state più sentenze nell'ultimo anno e mezzo che riguardano l'obbligato indigente.

se mi viene in mente altro te lo dico.
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 22:16:56

*416ter non 406, pardon
Rispondi

Da: lii03 03/05/2014 22:18:31
Ho due prove, l'atto civile e il parere penale.

Il 570 II° comma c'era l'anno scorso, anche se l'ho analizzato per escluderlo.

C'era anche l'incesto, di cui il bene tutelato è la produzione dello scandalo pubblico, ed anche questo l'avevo escluso perché lo scandalo lo aveva prodotto la moglie con registrazione  tra l'altro non autorizzata.

Poi c'era la sottrazione dei beni al fine di non pagare quanto disposto in sentenza, anche questo l'avevo escluso, avendo escluso i reati.

L'anno scorso è andata bene!
Rispondi

Da: common law 03/05/2014 23:39:25

beh lii.. se sono già usciti un anno fa si dovrebbero logicamente escludere..

di veramente innovativo rimangono solo. oltre le fattispecie che ho detto, una fila di sentenze in materia di penale tributario.. ma non credo proprio che potrebbero uscire ad un esame del genere...

da ripassare bene la l.190/2012 che ha riformato i reati di corruzione e concussione introducendo nuove fattispecie...

la corruzione e la concussione sono argomenti amati agli esami; ah ecco.. poi si è tornati alla vecchia soluzione in materia di cartellini marcatempo... nell'ultimo anno mi pare; a mente non mi sovviene altro di veramente innovativo...

c'è stata una sentenza piuttosto singolare circa il furto al supermercato poco tempo fa ma si dovrebbe già trovare nei commentari...
Rispondi

Da: lii03 04/05/2014 10:38:29
E' probabile che metteranno qualcosa di recente, l'anno scorso nel civile l'atto era una comparsa di costituzione e risposta su una questione vertente sul testamento olografo che escludeva un legittimo (diseredazione).

No vi era una sola sentenza di legittimità sul punto, solo una sentenza di merito, appello del tribunale di Torino.

Fortunatamente avevo letto una recensione recente di una sentenza di legittimità, appena uscita, e quindi non presente nei codici, che era in linea con la sentenza risalente della Corte di appello.

Rispondi

Da: common law 04/05/2014 10:50:29

in civile non saprei dire... in penale di recentissimo vi è la sentenza sull'invio di sms ossia se configura ingiuria o molestia; poi quelle che ho citato.

vi è altro ma in materia di procedura penale che non può entrare in un parere...
Rispondi

Da: common law 04/05/2014 10:54:08

ci sarebbe anche quella sul dolo eventuale che si attendeva... ma ha sostanzialmente ribadito quanto già si sapeva.
Rispondi

Da: lii03 04/05/2014 11:07:08
Il guaio dell'esame nei primi giorni di giugno è che ancora devono uscire gli aggiornamenti dei codici, che solitamente escono a fine giugno inizio di luglio.

Quindi vi è un segmento di giurisprudenza non inserito nei codici e che invece potrebbe risultare necessaria.

Speriamo che i commissari non siano insensibili a questa problematica.
Rispondi

Da: Nuvoletta81 04/05/2014 19:05:16
Salve a tutti! il 3 ho l'atto di penale :-/ C'è qualcuno che mi fa compagnia??
Rispondi

Da: Nuvoletta81 04/05/2014 19:57:14
Un'altra domanda: si conoscono i nomi dei componenti della commissione?? non trovo nulla sul sito del cnf
Rispondi

Da: marinella33 05/05/2014 15:01:04
Per NUVOLETTA 81

Ciao,anche io devo sostenere l atto di penale il tre giugno. volevo chiederti se hai info sui codici che si possono portare e su possibili tracce o tipologie di atti. Se mi vuoi scivere in privato ti lascio la mia email cosi restiamo in contatto.
Ferula2009@libero.it
Rispondi

Da: common law 05/05/2014 15:10:31

@ LII

ti posto il principio di diritto formulato dalle S.U. dopo l'udienza del 24 aprile u.s. in tema di dolo eventuale.
Come vedi non innova gran che

"In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l'illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia ("colpa cosciente").

Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato.

In particolare, nel "dolo eventuale", che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e  quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.

Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l' iter e l'esito del processo decisionale».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale
Rispondi

Da: common law 05/05/2014 15:21:52

...e, Lii, annotati anche la sentenza del 17 aprile 2014 depositata ieri in tema di diffamazione via web ( i troll).

Anche se non si dice il nome del diffamato è sufficiente che esso possa essere riconosciuto anche da pochissime persone perchè si integri il reato aggravato:

"Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa"

l'uso del web è argomento molto attuale...
Rispondi

Da: anyway 05/05/2014 15:23:21
io guarderei gli atti dati all'esame da avvocato negli anni passati.
Per civile sono 3 i potenziali atti ( citazione, comparsa o appello)
Penale c'è più varietà.
Rispondi

Da: lii03 05/05/2014 18:36:04
Speriamo che sul penale venga qualcosa di stabile, di giurisprudenza consolidata.

Quella delle acciaierie, dolo eventuale e colpa cosciente è talmente sottile la differenza, che si fa fatica a distinguerle, anche avendo la sentenza.
Rispondi

Da: common law 05/05/2014 19:00:13

ma no li... hanno ribadito quanto già si dice da anni; il dolo eventuale consiste nella previsione dell'evento e tenere comunque la condotta illecita; nella colpa cosciente l'evento non lo si vuole.. es. classico: so che questo sorpasso è azzardato ma sono talmente bravo che SICURAMENTE non accade... questa è colpa cosciente.

Nel dolo eventuale: so che questo sorpasso è azzardato ma anche se potrebbe andarmi male sorpasso comunque: l'evento è previsto.

Rispondi

Da: lii03 05/05/2014 23:23:47
Questo è l'aspetto soggettivo, difficile da valutare a parità di condizioni oggettive!


Rispondi

Da: common law 06/05/2014 07:26:26

Lii i miei erano esempi di scuola per chiarire la posizione psicologica dell'agente.

Nel reale l'aspetto soggettivo si desume dalle circostanze...diversamente si dovrebbe dire che è impossibile valutare anche il dolo intenzionale dato che l'intenzione appartiene alla sfera psichica.

Sempre appellandomi al mio esempio, per valutare nel reale, se si tratta di un sorpasso in prossimità di una curva  sarà molto arduo per l'agente sostenere che si trattava di colpa cosciente perchè non c'è un parametro di "bravura"... non si vede dopo la curva e quindi l'evento è previdebile secondo la diligenza dell'uomo medio.

In ambito penale sono molti i fattori che giocano e che vengono presi in considerazione; la prova certa non esiste quasi mai fuori dai casi di flagranza e si decide secondo le prove indiziarie e secondo la probabilità logica.

A te, che devi fare un elaborato, se trattasi di parere basterà enunciare i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza, se trattasi di atto ti appellerai a ciò che fa più comodo ai fini difensivi.

Nel reale è altra storia.. i problemi di dimostrare l'elemento soggettivo sono tutti del pm ;)
Rispondi

Da: lii03 06/05/2014 10:47:29
Quindi la scelta viene effettuata in base alle circostanze, che nel caso del dolo eventuale, quale accettazione del rischio cosciente, sono fondamentali.
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Da: Guy Fawkes 06/05/2014 11:09:12
io atto di amministrativo il 5 pom.
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Da: Chela 06/05/2014 16:15:05
ciao.io sono anni che non compro codici.per l'atto di penale cosa portate?quelli della Simone o altro..anche raccolte di leggi'?se mi potete dare un consiglio..grazie a tutti
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