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Prova attitudinale presso il CNF per riconoscimento titolo avvocato - Novembre 2012
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Da: common law | 31/05/2014 20:18:16 |
Sì esattamente. Quello che è importante è che quanto aggiungi non sia in contrasto con un dato contenuto nella traccia. Ricrei, in sintesi, una situazione compatibile con la traccia ma con i particolari che supportano la tua difesa. | |
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Da: Chela | 31/05/2014 20:19:28 |
Perfetto!!! | |
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Da: Abogado Madrid | 01/06/2014 05:41:01 |
Il 310 e' solo per le interdittive??? Bugia innanzitutto il 310 e' appello e non riesame , secondo non e' solo per le interdittive ma per tutte quelle che non rientrano nel 309 Pertanto per tutte le impugnazioni ai provvedimenti interdittivi o che non abbiano natura costitutiva/genetica, inoltre importantissimo i termini per il 309 sono perentori per il 310 ordinatori. Se non erro vi e' un caso in cui è' possibile opporre o appellare, ma in tal caso non trattasi di riesame ex art 309, ed e' contro il provvedimento di diniego del pM all istanza di revoca del sequestro probatorio ( quindi non e' materia cautelare, in quanto solo il sequestro preventivo e conservativo sono cautelari) In merito alla differenza fra mandato e procura insisto il primo e per conto di altri il secondo e' in nome di altri. E' ovvio che alcuni atti richiedono la volontà personala e quindi necessitano della procura speciale...elementare direbbe Sherlock | |
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Da: common law | 01/06/2014 08:23:55 |
Che il 310 sia un appello è scritto nero su bianco nella norma. Il 310 si chiama, appunto, appello. Che poi sia previsto per i casi non contemplati dal 309 è altrettanto scritto nella norma. Quindi, se proprio vogliamo citare Holmes, direbbe che queste sono osservazioni degne solo di un Watson;) In tema di misure cautelari personali, se escludiamo le coercitive, cosa rimane? rimangono SOLO le interdittive quali misure cautelari genetiche. Io ho scritto di non fare confusione perchè alcuni credono che trascorsi i termini del riesame circa i due grandi ceppi delle misure coercitive si possa proporre appello ai sensi del 310. Ma visto che Madrid, dopo aver citato una sentenza che nulla c'entrava e che, peraltro, neppure affermava quanto da lui asserito,dato che che vuole a tutti costi fare bella figura avendo letto la semplice frase circa i provvedimenti che non abbaiano natura genetica e quindi intende mettere confusione in testa al lettore in cerca di spunti per l'esame del CNF facciamo pure un elenco degli atti che si possono esperire ai sensi del 310 e che non capiteranno mai ad un esame del genere. Il 310 cpp tout court NON si applicherà mai ai sequestri; è richiamato nell'impugnazione ex art. 322 bis che riguarda i sequestri preventivi come modalità e basta. Il 310 si applica a queste misure: - misure interdittive - modifica delle misure già applicate; - modifica delle misure di sicurezza già applicate; - ordinanze che riguardano la scadenza dei termini, la sospensione dei termini, la proroga dei termini, la rinnovazione della misura ex art. 301; - ordinanze che stabiliscono le modalità esecutive delle misure cautelari non carcerarie; - ordinanze di aggravamento del regime cautelare quando sono violate le disposizioni ex art. 276 cpp; - ordinanze emesse in applicazione di misure non custodiali a seguito di scarcerazione per scadenza dei termini; - ordinanze che ripristinano la custodia in carcere a seguito di violazione delle prescrizioni relative alle misure non custodiali già applicate A parte la prima (misure interdittive) dopo avere letto scordatevi le altre fattispecie perchè non vi interesseranno mai all'esame dato che all'esame non vi chiederanno elenchi di nessun genere ma vi interesserà occuparvi di un caso, uno solo. Madrid poi erra e di tanto quando, sempre nel tentativo di mettere confusione, dichiara che ricorda in modo nebuloso che esiste un caso contro il provvedimento di diniego del pm all'istanza di revoca del sequestro probatorio. Non esiste questo caso; il sequestro probatorio si può impugnare solo ai sensi dell'art. 257 e 355 cpp (quest'ultimo se disposto dalla PG e poi convalidato dal pm)innanzi al TdR ai sensi del 324 e non vi è ulteriore impugnazione. Dopo questo il principio di tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568 cpp impedisce di configurare ulteriori impugnazioni non previste dalla legge. Madrid, si è confuso con la lettura dell'art. 322 bis che dichiara, al primo comma, "e contro il decreto di revoca del sequestro disposto dal pm". Ma si riferisce sempre e solo al sequestro preventivo e cioè quando in fase di indagini preliminari il pm revoca il preventivo ai sensi del 321 c. 3 cpp.. la locuzione del 322bis non è riferita ad un caso particolare di sequestro probatorio. Circa il mandato, Madrid, anche qui non è stato attento; io ho chiarito il motivo per cui il mandato alla difesa tecnicamente si chiama rappresentanza tecnica (si scusi la ripetizione). Visto che dovete fare un esame di 4 ore rinnovo un consiglio: l'elaborato che sarà dato non contemplerà mai casi al limite della pratica che affronta solo un penalista esperto; non affidatevi a elucubrazioni di chi vuole spaccare il capello in quattro e farvi perdere tempo. I commissari sono in gran parte civilisti neanche conoscono i casi, ad esempio, che ho elencato più sopra e che non potranno entrare mai in un esame. Attenetevi alla linearità e semplicità; alla soluzione più logica e non alla più stramba. Avrete poi tutta la vita di occuparvi dei casi particolari che anche i penalisti vanno a rileggersi. | |
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Da: common law | 01/06/2014 09:13:59 |
Comunque, se vi va, vi propongo un caso; ovviamente, dato che siamo su un forum, se avete voglia di risolverlo risponderete per sommissimi capi. Tizio nell'anno 2006 mese di settembre propone denuncia querela contro Caio accusandolo di rapina e lesioni. Il procedimento penale a carico di Caio si conclude nel mese di ottobre 2011 con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; in quel processo, in fase istruttoria, è stata assunta la testimonianza di Tizio. Il Giudice, ritenendo detta testimonianza incerta e contraddittoria, rinvia gli atti alla Procura. Nell'anno 2014, gennaio, a Tizio è notificato l'avviso di conclusioni indagini preliminari ex art. 415bis cpp; Tizio chiede quindi l'interrogatorio a mezzo del difensore d'ufficio. All'interrogatorio Tizio dice il falso e successivamente nomina altro difensore di fiducia. Assunte le vesti del nuovo difensore di Tizio si predisponga l'atto più idoneo alla difesa sottolineando gli aspetti procedurali e sostanziali che interessano la fattispecie. ;) | |
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Da: Fnanio | 01/06/2014 14:15:37 |
La butto lì. Reati astrattamente configurabili, calunnia, falsa testimonianza, false informazioni al PM. Per la calunnia, è da verificare se si sia prescritta, dato che la consumazione è nel 2006. Per la falsa testimonianza, si è consumata sicuramente tra il 2006 e il 2011. Le false info al PM si sono consumate nel 2014, con l'interrogatorio. Comunque la falsa testimonianza iniziale e le false informazioni al PM sono entrambe non punibili ex 384 c.p. La calunnia invece è invece ampiamente prescritta ex 157 co 1 cp.. Atto da fare, memoria in preparazione UP (?). Lo so che p semplice, ma avreste un modello per quella? | |
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Da: lii03 | 01/06/2014 14:46:04 |
Sarebbe interessante sapere l'interpretazione dell'art. 384 cp, se è possibile applicarlo ad un teste che testimonia il falso per raggiungere il fine della ingiusta condanna. Là dove, l'accusa, è sorta da calunnia. non so!! Sull'interrogatorio concordo. | |
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Da: common law | 01/06/2014 15:41:01 |
Dove vedete scritto che il PM ha contestato qualcosa sull'interrogatorio del 2014? Perchè la falsa testimonianza tra il 2006 e il 2011? l'atto noon è la memoria in vista dell'udienza preliminare. | |
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Da: Fnanio | 01/06/2014 16:01:58 |
Scusa, c'è scritto nella traccia che lui rende testimonianza in fase istruttoria, e ho dato per scontato che avesse continuato a riproporre la stessa "versione" data in sede di denuncia, quindi falsa testimonianza. Sulle false informazioni, è vero che non c'è contestazione. Qual'è la soluzione secondo te? Atto da fare? Grazie | |
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Da: common law | 01/06/2014 16:57:43 |
Il caso proposto è un caso vero. La falsa testimonianza è da escludere perchè vi è falsa testimonianza quando si afferma il falso; nell traccia ho scritto che la testimonianza era incerta (vaga) e contraddittoria. La testimonianza era quindi da riferirsi ai fatti denunciati che sono stati poi riferiti in modo vago e contraddittorio(contraddittorio rispetto alla denuncia) in sede processuale. il reato contestato è la calunnia; la conoscenza dell'innocenza dell'incolpato proviene proprio dai fatti di cui fu accusato l'innocente: rapina e lesioni su cui non vi può essere incertezza alcuna o è avvenuto o non è avvenuto e se ti contraddici in sede testimoniale sui fatti denunciati hai denunciato il falso. c'era quindi da soffermarsi sul reato di calunnia e sulla prescrizione nonchè eventuale interruzione della prescrizione I fatti denunciati erano punibili nel massimo fino a 20 anni quindi soffermarsi sul 3 comma art 368 cp per stabilire la prescrizione (che aggravante è?). C'era quindi da soffermarsi sull'art. 159 cp in riferimento alle ipotesi atipiche (contestazione del reato di calunnia dopo la sentenza di assoluzione dell'incolpato): citare quindi la sent. Cass. sez. 6 14236/2013. Stabilito che il reato è prescritto l'atto da proporre in questa fase può essere solo ai sensi dell'art. 121 cpp nella parte in cui contempla le richieste. Il 129 è escluso perchè parla di processo mentre questa fase riguarda il procedimento. Le false informazioni sono la tipica notizia che si mette nelle tracce per sviare il candidato. Ricordate: se è vero che si può aggiungere quel che si vuole ai fini difensivi NON si può aggiungere nulla in pejus. Non era scritto che è stato contestato alcunchè sull'interrogatorio quindi non c'è nulla da dire in merito: notizia irrilevante. La richiesta ai sensi del 121 dovrà quindi contenere tutte le osservazioni di cui sopra. Questo tipo di atti non sono scritti in modo discorsivo come se fossero appello ma per punti. | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 17:06:26 |
per Common: se invece avessimo il testimone Caio che a Sit accusa Tizio di rapina mentre invece è stato Caio stesso a compierla e Tizio è estraneo ai fatti, si può subito proporre querela per calunnia oppure aspettare che Caio confermi il sit in dibattimento e sperare in assoluzione e poi procedere contro Caio? | |
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Da: common law | 01/06/2014 17:30:14 |
@ Bartolo la denuncia per calunnia si può proporre solo e quando puoi provare la conoscenza dell'innocenza dell'incolpato da parte di chi l'accusa. Quindi se Tizio non può provare in modo inequivocabile la propria innocenza (es: era Sempronio e Mevia a 4 km di distanza facendo altro) dovrà attendere l'esito del processo per denunciare Caio. | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 17:45:07 |
confermi le mie perplessità. Purtroppo c'è una verità processuale ed una verità fattuale e troppo spesso non coincidono. Se non mi invento qualcosa Tizio sarà condannato ed i due testimoni che lo accusano e che sono i veri colpevoli la faranno franca. Tizio purtroppo non ha alibi, è stato incastrato in questa vicenda. Grazie, ciao | |
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Da: common law | 01/06/2014 17:55:20 |
Ciao.. purtroppo la verità vera nel processo non esiste: l'unica verità che conta è quella processuale ossia ciò che puoi dimostrare. Tu, comunque, in che modo sei certo che l'hanno incastrato se non ha prove? | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 18:05:15 |
Ti racconto la vicenda 3 ragazzi di cui due fratelli, condividono appartamento. Escono un pomeriggio, uno chiama con il suo cellulare (ha messo numero anonimo ma ovviamente è stato rintracciato poi a seguito denuncia e da lì è partita indagine) un'officina dicendo di avere l'auto in panne in tale strada. il meccanico lascia incustodita l'officina senza chiudere la porta (siamo in piccolo paese) ed i due entrano e rubano dei soldi dal cassetto. Il meccanico denuncia il fatto, in seguito ad indagini rintracciano il proprietario del telefono da cui è partita la chiamata: il meccanico dice ai carabinieri, agli atti, che conosce quella persona proprietaria del telefono e che la voce potrebbe essere la sua. I carabinieri ascoltano a sit il proprietario del telefono che si inventa la storia di aver prestato il cellulare al mio cliente che doveva fare una chiamata perché aveva il tel scarico, tira in ballo anche il fratello testimone di questa cosa e tra l'altro dice che la sera poi il mio cliente tornato a casa afferma "ho rimediato dei soldi per divertirci". Viene sentito il fratello il quale conferma la versione. Il mio cliente viene quindi rinviato a giudizio per 624 e 625 co.2 cp | |
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Da: common law | 01/06/2014 18:47:18 |
fai chiedere i tabulati del tel cellulare del tuo cliente dimostrando che a quell'ora (si spera) ha fatto o ricevuto chiamate. Non vuol dire molto ma è prova indiziaria. Poi sarà pur stato da qualche parte il tuo cliente a quell'ora no? Dal fascicolo del pm puoi vedere l'ora in cui è stata effettuata la chiamata. Il meccanico ha riconosciuto la voce di chi? Poi cerca di dimostrare che il tuo cliente non ha fatto spese insieme ai fratelli la sera stessa; Devi cercare di collocarlo altrove. Poi contesta il 625 2 c. perchè il meccanico ha lasciato la porta aperta e quindi non c'è stata violenza sulle cose o mezzi fraudolenti salvo il cassetto fose chiuso a chiave; il mezzo fraudolento è volto a vanificare i mezzi di difesa che il derubato ha apprestato sulla cosa quindi a meno che il cassetto non fosse chiuso a chiave l'aggravante non sussiste. Se io entro in casa di qualcuno e prendo del denaro incustodito commetto il reato di violazione di domicilio e furto ma non aggravato. In questo caso non c'è la violazione di domicilio essendo un esercizio aperto al pubblico. Da ultimo attacca l'attendibilità del fratello testimone del titolare del telefono. Rileva molto anche la personalità del tuo; i suoi precedenti, il tipo di vita che conduce; le capacità economiche; le capacità economiche dei due; i loro precedenti; il tipo di vita che conducono. | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 19:00:57 |
-l'aggravante contestata è quella del mezzo fraudolento di telefonare dicendo di essere in panne con l'auto per far allontanare la persona offesa. -il cliente non ha fatto o ricevuto chiamate -il mio cliente era con loro in giro in auto, uno dei fratelli si è allontanato da loro giusto per i 10minuti che gli son serviti per rubare i soldi, vedrò se riuscirò a collocarlo altrove, l'imputato mi dice che è difficile perché non conosce nessuno del posto. ok per l'attendibilità, pensavo di giocarmi il tutto con un confronto tra imputato ed uno dei due fratelli, nell'attesa di trovare qualche testimone che possa far comodo per la personalità dell'imputato. | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 19:02:09 |
positivo che il meccanico che conosce i 2 fratelli, in sede di sit ha ritenuto possibile che la voce di chi ha effettuato la telefonata fosse quella di uno dei due fratelli. | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 19:02:41 |
ovviamente dopo aver saputo dai carabinieri a chi fosse intestata la sim. | |
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Da: common law | 01/06/2014 19:09:02 |
far allontanare il soggetto non configura il mezzo fraudolento; l'aggravante 625 deve essere contestuale all'azione di furto ed il mezzo fraudolento si intende in relazione alla cosa ex se (es. classico: occultamento della merce rubata) Semmai era da contestare la premeditazione... per il resto la vedo male per il tuo cliente se non riesce a collocarsi altrove: nessuna telefonata, era coi due... io la girerei in altro modo se proprio proprio... | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 19:16:18 |
sono dei balordi di 20 anni, come si può pensare che mettendo anonimo sul telefono poi non ti rintracciano...il fatto è che il mio cliente era con loro...è incensurato, il denaro rubato è poco più di 200 euro, il cliente vuole andare in dibatt altrimenti valutavo il patteggiamento. Vedrò il da farsi, grazie per lo scambio di opinioni, c'è più sale in zucca in questo forum di abogados che tra quello degli ordinari di mininterno ;) | |
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Da: common law | 01/06/2014 19:44:14 |
Bartolo.. leggi con attenzione quello che ti scrivo: Diciamo che secondo me il tuo cliente non ti ha detto proprio come sono andate le cose: spesso i clienti omettono per conquistarsi la fiducia del difensore.. capita. Diciamo che secondo me il tuo era nella loro auto nel luogo x (descrivere bene tragitto etc.) e questi due, molto probabilmente soliti a chiedergli prestiti perchè costantemente al verde, si sono fermati in prossimità dell'officina il cui proprietario è molto ben conosciuto da Caio e quindi, secondo Caio, se chiamato arriva subito. Tant'è che il meccanico non si è stupito della chiamata di Caio relativa alla vettura e lascia addirittura il luogo incustodito dalla fretta. Caio a quel punto si allontana quasi certamente dicendo al fratello che andava a fare la sua commissione. L'attendono e ripartono. Il tuo cliente ha quindi assistito alla telefonata, secondo me, probabilmente al punto di discutere del motivo per cui l'amico si è inventato di avere la macchina in panne. Caio a quel punto si allontana quasi certamente dicendo al fratello che andava a fare la sua commissione. L'attendono e ripartono. Molto probabilmente quella sera Caio è in possesso di denaro e lo spende nel luogo xxx. Io direi al tuo cliente di dirle queste cose su com'è veramente andata; naturalmente senza fare istanze, denunce, richieste all'AG... semplicemente raccontare i fatti. assumerà la veste di testimone nei confronti dei due e sarà la parola del tuo contro altri chiamati in reità...(non correità). | |
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Da: common law | 01/06/2014 19:46:16 |
Togli la prima volta che ho scritto questa frase... messa in anticipo. "Caio a quel punto si allontana quasi certamente dicendo al fratello che andava a fare la sua commissione. L'attendono e ripartono." | |
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Da: common law | 01/06/2014 19:52:43 |
E poi siamo così sicuri che solo uno dei fratelli si è allontanato e non tutti e due lasciando il tuo ad aspettare? | |
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Da: -Bartolo- | 01/06/2014 21:36:15 |
è andata come hai descritto, il cliente ha ricostruito, dopo 3 anni, quel pomeriggio, praticamente il colpevole si è allontanato in auto da solo lasciando il mio cliente ed il fratello su una panchina di un giardino pubblico. Quindi nessuno ha assistito alla telefonata. Farò come suggerisci e come pensavo, alla fine dirà la verità, dall'altro lato la persona offesa ha dichiarato a sit che fosse plausibile la voce del colpevole con uno dei fratelli che invece saranno testimoni. Vedremo come si metterà, ma non vedo molto altro da fare se si va in dibattimento, magari chiederò il confronto sperando che crolli uno dei due. grazie per la partecipazione ;) | |
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Da: Burianas | 03/06/2014 19:00:45 |
Traccia di penale uscita oggi ? | |
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Da: Chela | 03/06/2014 20:27:14 |
Io so che a civile è uscito qualcosa sulle assicurazioni e non era difficile. Atto di penale? Mi unisco a Burianas x la domanda | |
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Da: margheritoni | 03/06/2014 22:00:44 |
x Guy: commissario amministrativo scusa per ritardo nella risposta: non ricordo il nome, m è un uomo e mi sembra decisamente il più giovane della commissione.. | |
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Da: Burianas | 03/06/2014 22:23:27 |
Intendevo atto di penale | |
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Da: Chela | 03/06/2014 22:26:51 |
Sì sì. ..io ho scritto quello che sapevo della prova di civile di questo pomeriggio sperando che qualcuno ci dicesse di quella di penale di stamani..possibile che nessuno sappia a grandi linee | |
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