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Prova attitudinale presso il CNF per riconoscimento titolo avvocato - Novembre 2012
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Da: Guy Fawkes | 28/05/2014 17:46:21 |
temo che intendano annotati, se è vero che lo fanno sulla falsariga dell'esame di Stato...che senso avrebbe altrimenti consentire quelli commentati e vietare quelli annotati?? | |
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Da: Attico78 | 28/05/2014 17:49:13 |
Grazie della risposta Guy anche io penso la stessa cosa. Il dubbio mi assale per questo penso di telefonare al CNF domani mattina. | |
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Da: Pirilla | 28/05/2014 17:54:31 |
Anche all esame di Stato son stati ammessi (x certo) i codici commentati e annotati con la giurisprudenza (giuffre) mi domando perché dovrebbero vietarli ora... | |
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Da: Guy Fawkes | 28/05/2014 18:02:34 |
Pirilla, all'esame di Stato sono ammessi i codici annotati (con la giurisprudenza), non quelli commentati (con la dottrina)...te lo assicuro. | |
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Da: Attico78 | 28/05/2014 18:07:32 |
Senza fare pubblicita` a nessuna casa editrice, Ho pensato di prendere un codice di ultima pubblicazione commentato con la sola giurisprudenza. | |
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Da: Pirilla | 28/05/2014 18:41:59 |
Guy Fawkes hai ragione, mi correggo: ammessi codici annotati con la giurisprudenza, non commentati. Ciao | |
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Da: ESTERO22 | 28/05/2014 20:33:41 |
Ciao ragazzi vorrei fare una domanda (forze) banale. Ho l'atto di civile il 3 alle 14:30, si possono portare sia il codice di procedura civile che il codice civile? Grazie! | |
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Da: rebecca82 | 28/05/2014 22:14:33 |
certo che puoi portare entrambi i codici..sarebbe un po' complicato fare l'atto senza il codice civile che contiene gli istituti principali con la relativa giurisprudenza.L'anno scorso per esempio è capitato un atto relativo al possesso e il cc era indispensabile. | |
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Da: ESTERO22 | 28/05/2014 22:35:50 |
Ah meno male! infatti pensavo proprio che senza il codice civile sarebbe quasi impossibile farcela... Grazie mille rebecca82, gentilissima!!!. Anche tu devi fare l'atto di civile? | |
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Da: jannez | 30/05/2014 12:50:52 |
Per chi avesse idee per il parere di penale, prego di condividerle, io ho la prova il giorno 4 alle 9.30...nel 2012 fu un parere su di un caso di ricettazione. Facendo un raffronto con l'incauto acquisto e dando una opinione sulle possibili soluzioni processuali di definizione. La domanda è: nel parere di penale, possono essere chieste anche cose di procedura penale? Al tempo non sono riuscito esattamente a capirlo. Cerchiamo di mettere le idee in comune che magari salta fuori qualcosa di buono... | |
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Da: common law | 30/05/2014 14:34:33 |
no jennez, nel parere di diritto penale non chiedono nulla circa la procedura dato che il parere non è atto difensivo. | |
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Da: jannez | 30/05/2014 14:49:16 |
capisco, però allora cosa intendevano con possibili soluzioni processuali di definizione? | |
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Da: jannez | 30/05/2014 14:58:34 |
x vicabogada: Si sembra che sia così, anche perché è scritto in modo chiaro sul modulo di iscrizione. Tu sei sicuro che si terrà una sessione a Dicembre? Te lo ha confermato qualcuno? Perché se guardi gli anni passati solo nel 2010 hanno fatto due sessioni nello stesso anno ( come dovrebbe essere da norme) ad esempio nel 2012 c'è stata solo una sessione a Novembre... | |
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Da: Pirilla | 30/05/2014 17:53:11 |
x COMMON LAW , ciao, grazie per tutte le informazioni che ha già dato, sei molto gentile....grazie. Mi sapresti dire, perchè ad es. in una ISTANZA di riesame per dissequestro di autoveicolo o ad es. x ist di riesame di misura coercitiva, metto nomina del difensore ma non la procura speciale? (come in un appello ex 593 cpp?) Grazie ancora in anticipo. ciao | |
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Da: common law | 30/05/2014 18:28:24 |
la procura speciale è necessaria per tutti gli atti personali e cioè voluti in cui non è sufficiente la rappresentanza tecnica del difensore. E' necessario che la parte conferisca una rappresentanza volontaria al difensore. es:accettazione rimessione di querela, remissione del processo, costituzione di parte civile etc.. la procura speciale permette di compiere un atto in nome e per conto della parte riesame ed appello non sono atti personali. @ jannez in un parere di penale chiedevano questo? sono andati decisamente fuori tema...comunque hanno chiesto l'abc del processo: si parla di patteggiamento o abbreviato come riti premiali decreto penale di condanna come rito deflattivo (ma per la ricettazione è difficile che un pm chieda il d.p.) | |
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Da: Abogado Madrid | 30/05/2014 21:45:58 |
@ pirilla IL MANDATO E' ATTO CON LA QUALE UN SOGGETTO AGISCE PER CONTO DI UN ALTRO, E NON IN NOME. Ovvero La c.d. Rappresentanza indiretta,( mandato senza rappresentanza) se invece il terzo conferisce procura si agisce in nome di altrui, mandato con rappresentanza. Il mandato implica un obbligazione in capo al mandatario, la procura no. Il mandato e' un contratto con effetto interno fra le parti, la procura e ' un atto unilaterale con cui un soggette conferisce il potere di farsi rappresentare a terzi effetto esterno Il mandato e' un atto bilaterale La procura unilaterale Ciao | |
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Da: Abogado Madrid | 30/05/2014 21:51:20 |
Una recente sentenza di cassazione ha stabilito che la nomina di fiducia di un difensore vale anche come procura speciale 15961 aprile 2014 | |
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Da: common law | 31/05/2014 07:24:47 |
pirilla, hai chiesto perchè circa le istanze di riesame non ci vuole la procura speciale quindi parlando dell'istanza presentata dal difensore dell'imputato. Quella sentenza (Cass Pen Sez. 3 15961/2014) non c'entra in alcun modo perchè tratta di un caso in cui l'istanza di riesame per il sequestro è presentata dalla PARTE PRIVATA e NON dall'imputato. Inoltre la Cassazione non dice affatto che la nomina di fiducia del difensore equivale alla procura speciale. Il caso: una banca, quale TERZO interessato, ha proposto riesame avverso un bene il leasing sequestrato. Ha erroneamente dichiarato nella procura che la conferiva ai sensi dell'art. 96. cpp. Il tribunale, leggendo che era stata conferita ai sensi del 96 ha dichiarato l'inammissibilità. La Cassazione ha rilevato l'errore del tribunale perchè, trattandosi di TERZO interessato e non dell'imputato, il tribunale avrebbe dovuto riferirsi all'art. 100. La cassazione, rilevando che la procura pur se dichiarata erroneamente dalla parte conferita ai sensi del 96 soddisfaceva tutti i requisiti dell'art. 100 e 122 cpp, ha dichiarato che tale procura era la procura speciale. La Cassazione NON ha mai detto che la nomina di fiducia alla difesa di un difensore equivale alla procura speciale ma solo che in quel caso che NON POTEVA ESSERE CONFERITO MANDATO AI SENSI DEL 96 il mandato rilasciato aveva i requisiti idonei all'istanza e cioè quelli ai sensi dell'art. 100 e 122 cpp ed era da qualificarsi come PROCURA SPECIALE. Ora, pirilla, io non so se devi fare atto o parere ma ti invito a non confonderti le idee con casi particolarissimi e peggio che rari. Attieniti alle regole generali senza confondere mai il difensore della parte privata con quello che fa o che può fare il difensore dell'imputato. Il riesame proposto dall'imputato non vuole la procura speciale perchè non è un atto personale ed è un atto che addirittura, può essere proposto dal solo difensore già nominato in via generale ai sensi del 96 e senza i requisiti dell'art. 100 e 122 cpp. LA RAPPRESENTANZA TECNICA in termini tecnici si definisce così il mandato alla difesa conferito al difensore. Questo perchè il difensore non è un mero nuncius della parte ma perchè al difensore la legge conferisce un margine di discrezionalità ed autonomia tecnico-giuridica anche se, in caso di mandato semplice, il difensore non può disporre del diritto sostanziale. Per poter disporre del diritto sostanziale (e quindi agire in nome e per conto della parte) è necessaria la procura speciale. In ambito penalistico la procura speciale è prevista solo per determinati atti stabiliti dalla legge. E' ovvio che quando si parla di terzi interessati alle vicende di un processo penale a carico di un determinato imputato ci vorrà sempre la procura speciale. | |
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Da: Chela | 31/05/2014 08:17:50 |
Ciao Common Law. Ma secondo te in questi ultimi giorni ci conviene ripassare la struttura di quali atti di penale? Appello riesame costituzione di parte civile opposizione all archiviazione..?! | |
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Da: Chela | 31/05/2014 09:02:46 |
Ps.non so se già ne avevate parlato.ma conviene sempre scrivere la procura in calce all atto anche quando nella premessa si potrebbe scrivete:come già versata in atti? | |
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Da: common law | 31/05/2014 09:52:30 |
Ciao Chela, A parte l'atto di appello e riesame gli altri atti sono praticamente motivati in fatto relazionato ai presupposti della norma penale. la costituzione di parte civile e l'opposizione all'archiviazione li escluderei in toto... sarebbero troppo semplici; direi banalità. guarderei la confisca, piuttosto se vogliamo andare su atti particolari c'è da menzionare il ricorso straordinario per errore di fatto ma riguarda la Cassazione; mi sovviene anche un atto particolare come la richiesta di riesame della pericolosità sociale piuttosto che gli atti che attengono alle disposizioni sulla mafia Ma credo siano improbabili... | |
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Da: common law | 31/05/2014 09:53:50 |
essendo un esame il mandato alla difesa (e non titolato procura alla difesa) va scritto secondo me. | |
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Da: Chela | 31/05/2014 09:56:28 |
Ok.grazie mille.anche io pensavo di metterlo ugualmente.. alla confisca non avevo pensato.riguardavo la richiesta di patteggiamento ora.. | |
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Da: common law | 31/05/2014 10:11:51 |
il patteggiamento riguarda prettamente la procedura penale e non il diritto penale...è un mero conteggio; non credo proprio che l'esame possa essere tanto banale. Finireste in mezz'ora. | |
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Da: Chela | 31/05/2014 10:13:11 |
Magari!!! Ah ah | |
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Da: Pirilla | 31/05/2014 19:12:00 |
Realmente ti ringrazio tanto, per tutte le informazioni che dai, sei molto generosa, spero sfruttare al massimo l'attimo . Io devo dar solo l'atto, qualsiasi altro informazione sarà benvenuta. e vorrei ricambiare un giorno il tuo gesto. Grazie Pirilla | |
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Da: common law | 31/05/2014 19:44:31 |
Fatti promuovere e ricambierai ;) Per l'atto, oltre a quanto ho già scritto non saprei che dire: dovrei sapere se tu hai esperienza di penale o no... nOn cadere su errori di svista quali la competenza; indica il n. di RG dell'ufficio competente (RGGiP; RGTrib; RGApp; RGAss; etc..) immediatamente sotto l'intestazione dell'atto (parte super. sx) così che mostri di avere a che fare nella pratica con il penale; Ricorda nell'epigrafe( vale per qualsiasi atto) di dichiarare l'atto impugnato, il n. la data di deposito in cancelleria (non saranno indicati nella traccia presumo.. lascia gli spazi dei n. in bianco). I penalisti mettono sempre il mandato in calce e mai a lato dell'atto. L'impostazione dell'atto è molto importante, per questo ti dico di fare attenzione a questi piccoli particolari. A menadito da spaere i tempi di prescrizione, interruzione della prescrizione (il 415bis cpp NON interrompe la prescrizione; l'interrogatorio richiesto dall'imputato NOn interrompe la prescrizione; quello disposto dal pm sì), sospensione della prescrizione (ripassare bene anche il 159 cpp); gli effetti della recidiva (ma se uno è recidivo e questa non è stata contestata la recidiva diventa irrilevante). chiedi pure per qualsiasi dubbio Ciao | |
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Da: Chela | 31/05/2014 19:48:36 |
Ciao.grazie anche da parte mia x questi ultimi importantissimi suggerimenti.io non ho fatto pratica di penale.speravo mi assegnassero il parere...quindi tutto ciò è utilissimo!!! | |
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Da: common law | 31/05/2014 19:55:46 |
ah ecco.. mi sovviene un argomento che trovo a parecchi sia oscuro: il 309 cpp è il riesame SOLO per le misure coercitive; il 310cpp invece è solo per le interdittive. Non confondete l'una con l'altra. Il parere non è mai auspicabile essendo pro veritate... l'atto è molto più semplice perchè nell'atto si assume la veste di difensore (e quindi si può aggiungere in fatto quel che vi pare). Un consiglio: non andate ad infilarvi in questioni di lana caprina o voler spaccare il capello in quattro. Nessun penalista lo farebbe se non costretto. Linearità e semplicità di esposizione. | |
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Da: Chela | 31/05/2014 19:59:31 |
Ecco.una domanda:in alcuni atti svolti ho trovato nella narrazione degli eventi dati che il testo non riportava e che venivano utilizzati per avvalorare la tesi del difensore.quindi è ciò che hai appena detto sul poter aggiungere ciò che vogliamo ai fatti?! | |
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