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Prova attitudinale presso il CNF per riconoscimento titolo avvocato - Novembre 2012
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Da: Guy Fawkes | 08/01/2014 19:47:07 |
Da quello che so io, il superamento degli scritti (ma, ovviamente, non dell'orale) in Italia non è valutato ai fini della dispensa dagli scritti presso il CNF. | |
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Da: 100fuegos | 08/01/2014 21:02:00 |
Fino a primavera 2012 chi aveva superato gli scritti portava solo le materie orali. Ora non c'è più distinzione. | |
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Da: fran17 | 09/01/2014 12:27:05 |
nessuno sa dirmi se viene accettato il certificato come abogado non non esercente per poter sostenere la prova?! | |
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Da: Nazgul | 09/01/2014 13:03:08 |
Grazie a tutti per l'input. | |
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Da: sabb | 09/01/2014 16:03:53 |
si viene accettato...almeno quando l'anno scorso l'ho presentato io è stato accettato se è cambiato qualcosa ultimamente non so ...ma a me lo hanno accettato | |
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Da: fran17 | 09/01/2014 17:16:48 |
Ti ringrazio allora provo a inviare il tutto. Evidentemente si sono adeguati ed hanno capito che sia l'esercente che il non esercente hanno la stessa "possibilità " di svolgere la professione. Ad un mio amico all'inizio del 2011 lo contestarono e cambio' status. | |
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Da: fran17 | 09/01/2014 18:17:57 |
Ma il certificato d'iscrizione al colegio va fatto tradurre?! Penserei di si ma siccome non lo specifica...risparmierei qualcosa... | |
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Da: fran17 | 09/01/2014 18:39:35 |
trovato traduzione ufficiale del tutto! | |
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Da: cignale | 10/01/2014 07:14:48 |
Potresti indicare dove hai trovato la traduzione ufficiale' Oppure intendevi dire... "ho trovato: occorre la traduzione ufficiale del tutto"? | |
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Da: fran17 | 10/01/2014 09:42:39 |
la seconda, occorre far fare la traduzione....e non solo del certificato d'iscrizione al colegio....vogliono anche la documentazione inerente il percorso di studi all'estero. | |
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Da: cignale | 11/01/2014 09:36:29 |
Per i richiedenti in possesso della laurea italiana che abbiano proseguito il percorso accademico e professionale in altro Paese comunitario o non comunitario la documentazione da presentare è la seguente: • laurea ed esami sostenuti in Italia • certificato attestante la compiuta pratica, qualora ne siano in possesso • esami sostenuti, nel Paese nel quale hanno conseguito il titolo professionale, per ottenere la omologazione della laurea italiana • provvedimento del Ministero competente che concede la detta omologazione • iscrizione all'albo professionale. ======== Allora... da quello che mi risulta, per quanto riguarda i titoli esteri essi sono gli originali o le copie conformi tradotte ed asseverate di: 1) Superamento esami integrativi (Prueba de aptitude); 2) Omologazione del Titolo (credencial de omologacion); Credo che l'iscrizione al Colegio Abogados possa essere anche autocertificata ex D.P.R.445/2000, anche se allegando copia conforme del certificato tradotto ed asseverato non sbagli davvero! | |
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Da: Praticante85 | 12/01/2014 13:14:56 |
X cignale Grazie sei stato chiarissimo!!! Ti volevo posare due quesiti: - la traduz e asseverazione la posso fare in Italia? Magari al consolato spagnolo? - per chiede l'iscr all'esame al cnf devo essere iscritta come avv stab in Italia? Quest'ultima domanda la faccio perché vorrei depositare il tutto sia all'ordine, che al cnf, contemporaneamente. In questo modo però non saprò la decisione dell'ordine! Grazie mille | |
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Da: labi84 | 14/01/2014 11:18:05 |
Ciao a tutti! @Praticante 85: per iscriverti all'Esame del CNF non devi essere iscritto come avv.stabilito in Italia. Per quanto riguarda i doc. da presentare devono essere originali... a me hanno respinto la domanda :( | |
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Da: Praticante85 | 14/01/2014 18:23:09 |
X labi84 Grazie per la risposta! Gli originali li devo fare tradurre??? | |
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Da: sabb | 15/01/2014 14:50:04 |
si gli originali vanno tradotti e la traduzione da allegare all'originale va asseverata..io mi ero fatta la traduzione e poi avevo fatto asseverare in tribunale. | |
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Da: pierio | 17/01/2014 12:59:44 |
Scusate se faccio una domanda forse banale... ma chi è iscritto come non esercente può presentare domanda per il riconoscmemnto del titolo ( fin qui ci siamo). Se allego il certificato di fine pratica, comunque mi spetta 1 scritto e 2 orali o dato che non sono esercerte mi richiedono piu di uno scritto? Ovviamente parlo a parità di percorso con la sola scriminante del non esercente!! | |
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Da: fran17 | 17/01/2014 16:49:10 |
Gli originali sono richiesti solo per la documentazione inerente l'attività professionale, per il resto ci si puo' avvalere di una dichiarazione di atto notorio o copie conformi. Non penserete per caso di consegnare l'originale dell'Homologacion e poi a voi cosa resta? | |
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Da: Praticante85 | 19/01/2014 13:27:06 |
X fran17 Non ci avevo pensato..... Hai ragione! Scusa ma quale sarebbe la doc inerente all'attività professionale richiesta dal cnf? Pensavo che servisse solo doc sugli esami all'uni, esame in Spagna, credencial e cert d'iscrizione all'ordine spagnolo ( come postato da cignale..... Anche per l'iscriz all'ordine italiano non deposito originali???? Grazie | |
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Da: Burianas | 20/01/2014 11:23:16 |
qualcuno ha news sulle date degli scritti? | |
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Da: fran17 | 20/01/2014 14:51:28 |
Premesso che la modulistica mi sembra generica ed è quindi rivolta a tutti i professionisti Europei ( quindi non solo avvocati e non solo provenienti dalla Spagna) che intendono farsi riconoscere le proprie qualifiche qualcuno avrà anche doc. professionale da allegare. Io no. E il certificato di compiuta pratica forense non attesta attività professionale pertanto spero che anche per questo gli vada bene la fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale attestata ex art 47 DPR 445/2000 | |
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Da: fran17 | 22/01/2014 09:55:42 |
E comunque qualcuno che aveva o ha l'abilitazione al patrocinio in Italia ed ha ottenuto l'iscrizione all'estero ai fini del riconoscimento puo' presentare doc. di attività professionale svolta in Italia o puo' presentare quella eventualmente svolta all'estero... | |
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Da: sabb | 22/01/2014 11:17:42 |
per quanto ne so io per avere la possibilità di fare solo uno scritto e ed un orale + deontologia basta presentare certificato di compiuta pratica in italia ed iscrizione all'ordine estero...anche se si presenta certificato di attività professionale all'estero od ulteriori documentazione comprovanti altre specializzazioni in italia e/o all'estero non servono a ridurre ulteriormente gli esami. Fino a quattro anni fa chi aveva superato lo scritto all'esame di abilitazione alla professione in italia poteva ottenere decreto del ministero dove veniva concesso di presentare davanti AL CNF solo l'orale su due materie ..ma ora purtroppo non è più così e quindi anche chi supera lo scritto all'esame di abilitazione , se vuole farel'esame al CNF deve comunque rifare lo scritto ( su una sola materia solo se si produce certificato di compiuta pratica). | |
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Da: fran17 | 22/01/2014 11:28:44 |
si ovviamente adesso si orientano in tal senso e ripeto per me le attestazioni di svolgimento di attività professionale riguardano altri professionisti che chiedono il riconoscimento non ci siamo solo noi anche se poi siamo i più numerosi, "rumorosi"... e forse anche "fastidiosi" | |
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Da: Guy Fawkes | 22/01/2014 12:14:28 |
confermo: l'unico certificato utile è quello di compiuta pratica, che consente di portare un solo atto scritto. | |
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Da: fran17 | 22/01/2014 12:23:41 |
ma questo certificato di compiuta pratica va bene in fotocopia con relativa dichiarazione di conformità all'originale attestata ex art 47 DPR 445/2000 oppure vogliono l'originale ad ogni costo? In ogni caso l'originale è depositato presso una PA cioè ufficio esami CDA pertanto che chiedano la veridicità dei dati attestati in fotocopia a loro. | |
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Da: milu1331 | 22/01/2014 15:31:02 |
....ma le date x lo scritto quando esconoooo??? qualcuno ha idea???? | |
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Da: sabb | 22/01/2014 15:56:52 |
io avevo fatto autocertificazione dichiarando che l'originale era depositato presso la Corte di Appello | |
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Da: Guy Fawkes | 22/01/2014 16:15:40 |
io ho chiesto un duplicato per non rischiare lungaggini burocratiche, non ci vuole niente. | |
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Da: fran17 | 22/01/2014 17:04:44 |
io invierò fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale e lettera di convocazione alle prove d'esame "classiche" così se hanno dubbi capiscono che non si puo' essere convocati formalmente sia per lo scritto che per l'orale se non si è fatta la pratica. | |
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Da: Fnanio | 23/01/2014 09:35:10 |
Buongiorno a tutti, ho chiamato il CNF per sapere quando sarà la data dello scritto. La risposta è stata evasiva, a dire il meno, sembrava di parlare con un'omertosa: "la colpa non è del CNF, la responsabilità è condivisa con il ministero che deve nominare la commissione" ..."no ma guardi che da quello che so io la commissione è stata nominata nel 2012 e ha un mandato di 3 anni, mi può dire chi devo chiamare al ministero per sapere qualcosa?" ..." ma no guardi che tanto se chiama al ministero le dicono di chiamare qui" ... "ma allora la responsabilità è vostra se non si tiene la sessione, lei lo sa che per legge dovrebbe tenersi due volte l'anno" .... "guardi non so che dirle, FORSE la sessione ESTIVA quest'anno si terrà ".... Allora, qui ci stanno tutti prendendo per il culo. Il numero del CNF è questo: 06 977488, chiamateli anche voi, la signorina dell'URP è quella con cui ho parlato. La funzionario responsabile si chiama Sartori invece, e con lei non ho parlato. Incollo qua sotto il testo dell'art 328 codice civile, secondo me dobbiamo metterci insieme e mandare una lettera per fare scattare l'omissione, così qualcosa si muove, non è possibile avere a che fare con un muro di gomma: "328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa" | |
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